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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230003210114 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/01/2024 e depositato in data 25/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il 19/12/1954, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29720230003210114, notificata in data 09/11/2023, recante la somma di € 351,88 a titolo di AS 2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la intervenuta decadenza/prescrizione AS 2014, in violazione art. 1, co 161, L. 296/2006, poiché l'avviso di accertamento presupposto, comunicato in data 22/01/2020, avrebbe dovuto essere comunicato entro e non oltre il 31/12 del quinto anno successivo all'anno di riferimento dell'imposta, ossia per il 2014 entro il 2019;
● l'inesistenza della pretesa tributaria, poiché la richiesta è riferita a fabbricati rurali e strumentali dell'azienda e fabbricati ricadenti in zona svantaggiata, esenti da AS.
Conclude perché la Corte voglia dire nullo e/o irripetibile l'atto impugnato per intervenuta decadenza del tributo TASI 2014 stante il disposto della L. 296/2006 art. 1, co. 161; nel merito ritenere e dichiarare inesistente la pretesa impositiva posta a carico della ricorrente, e per l'effetto dire nullo e/o annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi difensivi, di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 03/05/2024 si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Scicli Ufficio Tributi ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, risultando il Comune di Scicli già evocato in giudizio da Ader;
■ che non è in contestazione la regolare notifica in data 22/01/2020 dell'accertamento AS (provvedimento n. 5717 del 26/11/2019) presupposto alla cartella di pagamento impugnata;
di tale notifica dà atto parte ricorrente, che in ricorso testualmente riporta, “la cartella in parola si basa sul Provvedimento n. 5717 del
26.11.2019 – notificato dal Comune di Scicli il 22.01.2020”, ed in alcun modo contesta espressamente nel corpo dell'atto e nel petitum la predetta notifica;
■ che il suddetto accertamento, regolarmente notificato e non impugnato, è divenuto oramai definitivo;
■ che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che non è intervenuta prescrizione alcuna dalla data (22/01/2020) di notifica dell'accertamento alla data di notifica (09/11/2023) della cartella di pagamento impugnata;
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992,
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 190,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230003210114 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/01/2024 e depositato in data 25/01/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il 19/12/1954, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29720230003210114, notificata in data 09/11/2023, recante la somma di € 351,88 a titolo di AS 2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la intervenuta decadenza/prescrizione AS 2014, in violazione art. 1, co 161, L. 296/2006, poiché l'avviso di accertamento presupposto, comunicato in data 22/01/2020, avrebbe dovuto essere comunicato entro e non oltre il 31/12 del quinto anno successivo all'anno di riferimento dell'imposta, ossia per il 2014 entro il 2019;
● l'inesistenza della pretesa tributaria, poiché la richiesta è riferita a fabbricati rurali e strumentali dell'azienda e fabbricati ricadenti in zona svantaggiata, esenti da AS.
Conclude perché la Corte voglia dire nullo e/o irripetibile l'atto impugnato per intervenuta decadenza del tributo TASI 2014 stante il disposto della L. 296/2006 art. 1, co. 161; nel merito ritenere e dichiarare inesistente la pretesa impositiva posta a carico della ricorrente, e per l'effetto dire nullo e/o annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi difensivi, di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con controdeduzioni depositate in data 03/05/2024 si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Scicli Ufficio Tributi ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, risultando il Comune di Scicli già evocato in giudizio da Ader;
■ che non è in contestazione la regolare notifica in data 22/01/2020 dell'accertamento AS (provvedimento n. 5717 del 26/11/2019) presupposto alla cartella di pagamento impugnata;
di tale notifica dà atto parte ricorrente, che in ricorso testualmente riporta, “la cartella in parola si basa sul Provvedimento n. 5717 del
26.11.2019 – notificato dal Comune di Scicli il 22.01.2020”, ed in alcun modo contesta espressamente nel corpo dell'atto e nel petitum la predetta notifica;
■ che il suddetto accertamento, regolarmente notificato e non impugnato, è divenuto oramai definitivo;
■ che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)” (Cass. Sentenza n. 6436 del 2025);
■ che non è intervenuta prescrizione alcuna dalla data (22/01/2020) di notifica dell'accertamento alla data di notifica (09/11/2023) della cartella di pagamento impugnata;
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992,
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 190,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico