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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 810/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400017844000 SANZIONI VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032129568000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005168733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005168733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014990913000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013823338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Controlli e della Regione Calabria, Ricorrente_1 i ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400017844000 notificata il 21.11.2024, con cui si intima il pagamento della somma complessiva di euro 616,04 riveniente dalle cartelle esattoriali n. 03420160032129568000 asseritamente notificata il 20.12.2016 (IRPEF 2013), n. 03420180005168733000 asseritamente notificata l'11.03.2020 (tasse automobilistiche 2013 - 2014), n. 03420200014990913000 asseritamente notificata l'8.3.2022 (tassa automobilistica 2015) e n. 034202110013823338000 asseritamente notificata il 7.3.2023
(tasse automobilistiche 2016), deducendo l'omessa notifica dei citati atti e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 20.2.2025 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 3.4.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione concernente la notifica degli atti sottostanti a quello impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.1.2026 la Regione Calabria si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'impugnazione, producendo documentazione relativa alla notifica degli atti impositivi e, infine, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 6.2.2026 il ricorrente ha depsositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dalla controparte e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta n giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo in quanto, per come risulta dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione e dal ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo n.
03480202400017844000 è stato notificato il 21.11.2024 e l'atto introduttivo del presente giudizio in data
20.1.2025 e, quindi, entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato. L'agente della riscossione ha prodotto documentazione dalla quale risulterebbe l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 03420200014990913000 (l'8.3.2022), n. 03420180005168733000 (l'11.03.2020),
n. 03420160032129568000 (il 20.12.2016) e n. 034202110013823338000 (il 7.3.2023).
Il contribuente ha contestato la regolarità delle suddette notifiche.
Tali doglianze sono in parte fondate.
Va premesso che, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, nel caso in cui l'atto venga consegnato tramite posta ad un familiare convivente del destinatario e a tale consegna segua l'invio della
CAN, non occorre ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica che il notificante, in caso di contestazione della ricezione della CAN, esibisca in giudizio l'avviso di ricevimento.
Dal momento che l'atto nelle ipotesi in discorso è stato comunque consegnato ad una persona legittimata a riceverlo, è sufficiente per il notificante l'invio della CAN a mezzo di raccomandata semplice, senza la necessità di produrre in giudizio la prova dell'avvenuta ricezione.
Diverso invece è il caso in cui l'atto non è stato consegnato per temporanea assenza e/o rifiuto né al destinatario né ad altre persone abilitate a riceverlo (ipotesi diversa da quella di specie). In tali evenienze, infatti, il notificante non solo deve inviare la CAD (comunicazione avvenuto deposito) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ma, in caso di contestazione sulla ricezione, deve altresì produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa (cfr. Cass. Sez. Un. 10012/21).
Identici principi sono stati enunciati, sempre nella citata sentenza, in relazione alle ipotesi di notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario mediante deposito dell'atto presso la casa comunale per mancata consegna a causa di “irreperibilità relativa” del destinatario (anche qui occorre l'invio della CAD e, se c'è contestazione sulla ricezione, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento).
Ciò posto, si evidenzia che la cartella di pagamento n. 03420160032129568000 è stata consegnata a familiare convivente del contribuente, ma non risulta provato l'invio della CAN.
Quanto alla cartella esattoriale n. 03420180005168733000, essa è stata notificata tramite deposito presso la casa comunale, con affissione dell'avviso di deposito presso l'abitazione del ricorrente. Al riguardo, l'agente della riscossione ha esibito un prospetto attestante l'avvenuto invio della raccomandata informativa, ma non ha prodotto l'avviso di ricevimento comprovante la consegna della stessa.
Passando alla cartella di pagamento n. 03420200014990913000, essa è stata notificata a persona convivente ma non è stato provato l'invio della CAN.
Al contrario, risulta valida la notifica della cartella esattoriale n. 03420210013823338000 giacché effettuata a mani del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto nella parte in cui si contesta la fondatezza dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03420160032129568000, n. 03420180005168733000 e n.
03420200014990913000; nel resto va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricrso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiama i crediti dedotti nelle cartelle esattoriali n. 03420160032129568000, n. 03420180005168733000 e n. 03420200014990913000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 810/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400017844000 SANZIONI VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032129568000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005168733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005168733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014990913000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013823338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Controlli e della Regione Calabria, Ricorrente_1 i ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400017844000 notificata il 21.11.2024, con cui si intima il pagamento della somma complessiva di euro 616,04 riveniente dalle cartelle esattoriali n. 03420160032129568000 asseritamente notificata il 20.12.2016 (IRPEF 2013), n. 03420180005168733000 asseritamente notificata l'11.03.2020 (tasse automobilistiche 2013 - 2014), n. 03420200014990913000 asseritamente notificata l'8.3.2022 (tassa automobilistica 2015) e n. 034202110013823338000 asseritamente notificata il 7.3.2023
(tasse automobilistiche 2016), deducendo l'omessa notifica dei citati atti e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 20.2.2025 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 3.4.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione concernente la notifica degli atti sottostanti a quello impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.1.2026 la Regione Calabria si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'impugnazione, producendo documentazione relativa alla notifica degli atti impositivi e, infine, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 6.2.2026 il ricorrente ha depsositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dalla controparte e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta n giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo in quanto, per come risulta dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione e dal ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo n.
03480202400017844000 è stato notificato il 21.11.2024 e l'atto introduttivo del presente giudizio in data
20.1.2025 e, quindi, entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato. L'agente della riscossione ha prodotto documentazione dalla quale risulterebbe l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 03420200014990913000 (l'8.3.2022), n. 03420180005168733000 (l'11.03.2020),
n. 03420160032129568000 (il 20.12.2016) e n. 034202110013823338000 (il 7.3.2023).
Il contribuente ha contestato la regolarità delle suddette notifiche.
Tali doglianze sono in parte fondate.
Va premesso che, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, nel caso in cui l'atto venga consegnato tramite posta ad un familiare convivente del destinatario e a tale consegna segua l'invio della
CAN, non occorre ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica che il notificante, in caso di contestazione della ricezione della CAN, esibisca in giudizio l'avviso di ricevimento.
Dal momento che l'atto nelle ipotesi in discorso è stato comunque consegnato ad una persona legittimata a riceverlo, è sufficiente per il notificante l'invio della CAN a mezzo di raccomandata semplice, senza la necessità di produrre in giudizio la prova dell'avvenuta ricezione.
Diverso invece è il caso in cui l'atto non è stato consegnato per temporanea assenza e/o rifiuto né al destinatario né ad altre persone abilitate a riceverlo (ipotesi diversa da quella di specie). In tali evenienze, infatti, il notificante non solo deve inviare la CAD (comunicazione avvenuto deposito) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ma, in caso di contestazione sulla ricezione, deve altresì produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa (cfr. Cass. Sez. Un. 10012/21).
Identici principi sono stati enunciati, sempre nella citata sentenza, in relazione alle ipotesi di notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario mediante deposito dell'atto presso la casa comunale per mancata consegna a causa di “irreperibilità relativa” del destinatario (anche qui occorre l'invio della CAD e, se c'è contestazione sulla ricezione, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento).
Ciò posto, si evidenzia che la cartella di pagamento n. 03420160032129568000 è stata consegnata a familiare convivente del contribuente, ma non risulta provato l'invio della CAN.
Quanto alla cartella esattoriale n. 03420180005168733000, essa è stata notificata tramite deposito presso la casa comunale, con affissione dell'avviso di deposito presso l'abitazione del ricorrente. Al riguardo, l'agente della riscossione ha esibito un prospetto attestante l'avvenuto invio della raccomandata informativa, ma non ha prodotto l'avviso di ricevimento comprovante la consegna della stessa.
Passando alla cartella di pagamento n. 03420200014990913000, essa è stata notificata a persona convivente ma non è stato provato l'invio della CAN.
Al contrario, risulta valida la notifica della cartella esattoriale n. 03420210013823338000 giacché effettuata a mani del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto nella parte in cui si contesta la fondatezza dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03420160032129568000, n. 03420180005168733000 e n.
03420200014990913000; nel resto va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricrso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiama i crediti dedotti nelle cartelle esattoriali n. 03420160032129568000, n. 03420180005168733000 e n. 03420200014990913000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.