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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Cristina Romanazzi) Parte_1
e
(avv. Daniele De Leonardis) CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente opposizione ad ordinanze-ingiunzione deve essere accolta in quanto fondata. Deve essere evidenziato che l' ha prodotto, in questa sede, le CP_1 relate di notifica delle diffide accertative, prodromiche alle ordinanze-ingiunzione, notifiche esitate con l'indicazione di
“compiuta giacenza”. La parte opponente ha eccepito di non avere ricevuto le diffide accertative in quanto con delibera nr. 171 del 28/5/2002, emessa dal Comune di Sammichele di Bari, luogo di residenza dell'opponente, sono stati modificati i numeri civici nel Comune medesimo, tra cui il civico in cui risiedeva, all'atto della notifica, il Pt_1
Nello specifico, la residenza del , alla data delle notifiche Pt_1 inoltrate dall' , era Piazza della Vittoria n. 3 e non Piazza CP_1 della Vittoria n.5 (cfr. delibera comunale in atti). Deve essere ribadito, dando continuità ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 24 e ss. in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 68 del 1981, articolo 14 la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione ben potendo
1 l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. Ordinanza 5 gennaio 2022 n. 183; Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01). Ebbene, trattandosi di sanzione amministrativa, la notifica al debitore dell'avviso di accertamento costituisce presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalida il successivo atto di riscossione (cfr. ex multis: In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006 (Rv. 586614 - 01) Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione. Le spese processuali –liquidate in misura pari ai medi ridotti del 50%, attesa la non complessità della controversia, come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti portati dagli atti impugnati;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 884,50, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge. Bari, 16.10.2025 Il G.L.
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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