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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 6123/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: LOCAZIONE E COMODATO DI
IMMOBILE URBANO, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avvocato stabilito Nappa Nicola (C.F.
), che agisce di intesa con l'Avv. Costanzo Michele, elettivamente C.F._2 domiciliata in Aversa (CE), alla Via F. Saporito n. 58;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Nerone Giuseppe (C.F. ) in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. ), con sede in UM VA (NA), alla Piazza CP_2 P.IVA_2
Cirillo n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 30/09/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2024 ritualmente notificato nei confronti della CP_2
e del esponeva che:
[...] Controparte_1 Parte_1
- l'istante è erede di , con il quale conviveva all'epoca del decesso Controparte_3
(avvenuto in data 05/07/1997);
- come da contratto di locazione sottoscritto con il convenuto Comune nel 1989, il sig. era conduttore dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia CP_3 economica e popolare sito in Aversa, alla Via San Lorenzo;
- dopo la morte dell' , nel contrato è subentrata la in qualità di erede e CP_3 Pt_1
conduttrice dell'alloggio popolare, circostanza comprovata dalle diffide a le intestate inviate dal Controparte_1
- in data 23/10/2018 la ricorrente veniva messa in mora per il pagamento della somma di € 15.505,42 per “l'occupazione dell'alloggio dal 01/01/2004 al 31/08/2018”
(pur essendo la conduttrice e non occupante), ricevendo poi in data Pt_1
22/06/2024 l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n. 2024/125 del
21/05/24, avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle entrate patrimoniali relative all'immobile per il periodo 2018-2021, per la somma di € 7.177,64;
- come stabilisce all'art. 6 la Legge n. 392/1978, gli eredi abitualmente conviventi con il condut1tore succedono automaticamente nel contratto di locazione in seguito alla morte di quest'ultimo, obbligandosi a loro volta al pagamento del canone contrattualmente pattuito;
- l'accertamento esecutivo è nullo poiché non sufficientemente motivato né chiaro in merito alle modalità di calcolo delle somme richieste, considerato peraltro che vi
è un errore in merito ai canoni di locazioni versati dalla tra il 2018 e il 2021, Pt_1 che ammontano ad € 3.917,50, come da bollettini in atti;
- in data 30/10/2018 il Comune di Aversa effettuava unilateralmente un ricalcolo del canone di locazione sulla base di valori indicati dall'OMI e non in base all'adeguamento ISTAT, come previsto dal contratto sottoscritto tra le parti, di
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fatto triplicando il canone mensile in misura inammissibile per un immobile che rientra nella categoria ERP;
- in ogni caso, il Comune locatario risulta inadempiente per non aver mai provveduto ad eseguire alcuna opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi sono sempre rimasti a carico dei conduttori nonostante le numerose problematiche al riguardo fossero state rappresentate più volte ai competenti uffici comunali.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. “In via preliminare, si chiede la sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2024/125 del 21/05/24 Cod. Ident. 123, anche inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva;
2. Sempre In via preliminare, si chiede di identificare lo status di conduttrice, in virtù di regolare contratto di locazione stipulato dal defunto marito e non di occupante come erroneamente viene identificata dal Comune di Aversa;
3. Nel merito, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale
n° 2024/125 del 21/05/24 Cod. Ident.123 così come notificato, poiché non sufficientemente motivato.
4. In subordine, si chiede di accertare e dichiarare l'errata rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base dei parametri “OMI”, in virtù di quanto evidenziato nel capo 4) del presente ricorso, e per l'effetto
5. Determinare il canone di locazione base in euro oltre agli aumenti annuali su base ISTAT;
6. In via conclusionale si chiede di accertare e dichiarare l'inadempienza del Controparte_1
riguardo la manutenzione degli alloggi nella qualità di locatario”.
Con comparsa del 17/12/2024 si costituiva nel giudizio il Comune di Aversa, deducendo che:
- diversamente da come affermato nel ricorso, la ricorrente occupa abusivamente l'immobile, poiché il contratto di locazione prevede la facoltà per il Comune di consentire il subentro dei componenti del nucleo familiare purché stabilmente conviventi con l'assegnatario defunto e in possesso dei necessari requisiti;
- la sig.ra per contro, non ha dimostrato di aver convissuto stabilmente con Pt_1
l'assegnatario;
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- le modalità di calcolo dei canoni risultano conformi alla delibera del Consiglio
Comunale e alla sentenza della Corte dei Conti n. 160/23;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di controparte, il ha CP_1
effettuato interventi manutentivi presso gli immobili in questione, come da documentazione versata in atti.
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
- rigettare la richiesta di sospensione dell'impugnata ordinanza;
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
- Rigettare la domanda nei confronti del non sussistendo alcuna responsabilità Controparte_1
in capo ad esso CP_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la CP_2
Disposta la provvisoria sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, considerata la natura puramente documentale dei fatti controversi, la causa veniva rinviata all'udienza del 30/09/2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari.
In via pregiudiziale, pare opportuno brevemente precisare - non essendo la questione oggetto di specifica contestazione tra le parti – che la controversia è stata correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario, venendo nella specie in rilievo il diritto dell'amministrazione di procedere in via esecutiva alla riscossione dei canoni di locazione relativi ad un immobile di edilizia residenziale pubblica, ciò sul presupposto secondo cui nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez.
Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253).
Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della non CP_2 costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
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2. Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le motivazioni di seguito precisate.
Va innanzitutto disattesa la domanda di accertamento del subentro dell'odierna opponente nel contratto di locazione originariamente sottoscritto dal defunto marito
, diversamente da come si era ipotizzato in base ad un esame sommario Controparte_3 degli atti di causa con l'ordinanza del 18/06/2025
A tal proposito, la ricorrente deduceva di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio precedentemente attribuito al marito, in forza della previsione di cu all'art. 6 della Legge n. 392/1978, questione che impone una digressione circa il quadro normativo che regola la materia.
Sul punto, va richiamata la disciplina di carattere nazionale di cui all'art. 25 del D.P.R.
30.12.1972 n. 1035 che prevede il diritto dell'interessato subentro nel contratto di locazione negli immobili di edilizia residenziale pubblica, a mente della quale “Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dall'art.
2”, regolarizzazione che è tuttavia “subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati”. Dispone inoltre l'art. 12 del medesimo D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 che “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con
l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati
e gli ascendenti di primo grado”.
A tale disciplina è stata data attuazione, in ambito regionale, con la L.R. Campania 2 luglio
1997, n. 18 recante “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, che all'art. 2 detta i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica definendo, peraltro, al co. 3°, il concetto di “nucleo familiare”, ossia “la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge …”.
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Per quanto specificamente interessa in questa sede, la medesima L.R. n. 18/1997 prevede all'art. 14 che “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge”: si desume, in particolare, dal co. 3° del medesimo articolo, che è onere del subentrante provvedere alla voltura del contratto;
a seguito di ciò, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio, nel qual caso, in assenza dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio, il quale ne dichiara la decadenza dell'assegnazione, fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell'immobile.
L'art. 33 comma 1 della L. n. 18/97, che costituisce legge quadro in materia, prevede poi la sanatoria delle occupazioni abusive in corso alla data del 31.12.94 su istanza della parte interessata ed all'esito di un positivo riscontro da parte della Commissione competente dell'esistenza in capo al richiedente dei requisiti personali e reddituali indicati analiticamente all'art. 2 della stessa legge;
l'art. 1 della L. R. n.13/2000 prevede invece la possibilità di sanatoria relativa a situazioni in corso alla data del 31.12.1998 per coloro i quali non si siano potuti avvalere della precedente sanatoria, sempre che gli stessi rientrino nei limiti reddituali e personali già stabiliti dalla legge precedente
Dal quadro normativo evidenziato appare chiaro che il procedimento per l'assegnazione, il subentro o la regolarizzazione del godimento di immobili di edilizia popolare da parte di soggetti diversi dagli originari assegnatari – in quanto evidentemente caratterizzato da un interesse pubblicistico all'assegnazione del cespite immobiliare – si articola in un iter a struttura complessa, costituito dapprima da un atto amministrativo emesso dalla P.A. di verifica dei requisiti ed in seguito da un contratto di locazione di natura privatistica ad esso collegato, che viene successivamente stipulato tra l'ente ed i nuovi richiedenti.
Per cui, sebbene in caso di morte dell'originario assegnatario l'art. 14 della L.R. 18/97 preveda il subentro del congiunto al verificarsi del decesso, all'atto della stipula del contratto di locazione con il subentrante l'Ente interessato è sempre tenuto a verificare sempre e comunque la permanenza in capo al subentrante dei requisiti richiesti e l'assenza di condizioni ostative alla prosecuzione del rapporto. Detto in altri termini, a seguito dell'evento mortale, all'atto della stipula del contratto di locazione con il subentrante
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l'Ente gestore deve essere messo in condizione di poter verificare che non sussistano in capo allo stesso condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio, dovendo necessariamente essere verificati, in capo al subentrante, i requisiti oggettivi e soggettivi, nonché le condizioni per il mantenimento dello status di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto il merito di osservare che “in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico”, con la conseguenza che “l'accertamento dei requisiti soggettivi, che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio” (così, di recente, Cass. civ., sez.
III, 07/06/2023, n. 16063 ma si v., in senso conforme, anche Cass. n. 4236/2020; Cass. n.
34161/2019; Cass., n. 11230/2017; Cass., n. 16466/2017; Cass., n. 18738/2004).
Venendo ora alla vicenda de qua, la ricorrente non ha dimostrato – né, in verità, dedotto – di aver attivato il procedimento di subentro nell'assegnazione dell'alloggio concessa al marito, elemento che costituisce il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto al subentro in capo alla stessa, come peraltro chiaramente esplicitato anche dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi sul punto (cfr. , sez. Controparte_4
II, 05/05/2011, n. 881; Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n. 5682).
Ne consegue l'impossibilità di configurare un valido titolo di detenzione in capo alla sicché deve essere rigettata la richiesta di accertarne lo status di conduttrice Pt_1 dell'immobile oggetto della presente controversia.
A questo punto, va esaminata - ed accolta - la domanda relativa alla nullità dell'atto di accertamento oggetto della lite.
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Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in disamina, va detto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del
1910 (oggi art. 32 D.lgs n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Al riguardo, in tema di riscossione, l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile 1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., n. 9989/2016, Cass.,
n. 22792/2011). In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n.
2355/2019), con la precisazione che l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, come nel caso di specie, resta ferma la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale (Cass. n.
3341 del 2009).
Ragion per cui, il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., sicché l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto “non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla
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disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento” (in questi termini, di recente, Cass. civ., sez. III, 08/02/2023, n.
3843; conf. Cass., n. 9381/2021; Cass., n. 16470/2020; Cass., n. 29653/2017; nei medesimi termini, Cass. civ., sez. I, 03/11/2011, n. 22792 che si richiama a Cass., n.
19194/2006 e n. 14812/2010), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, di una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (Cass., n. 12674/2016 richiamata da Cass. civ., sez. III, 26/07/2022, n. 23346).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il
Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'Amministrazione comunale.
In questi termini, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Si è già detto che l'opposizione alla cd. Ingiunzione “fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'auto- accertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo: l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
In questa sede, si precisa che il potere di auto-accertamento della P.A. presuppone che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; cfr. Cass. n. 7076/2016), in base ai principi già in precedenza richiamati.
Orbene, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, a ben vedere, l'avviso impugnato appare nullo per difetto di motivazione.
Circa quest'ultimo aspetto, si reputa opportuno precisare che l'obbligo motivazionale - la cui ratio si rinviene nella necessità di porre il contribuente in condizione di conoscere le
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ragioni della pretesa tributaria e, eventualmente, azionare il proprio diritto di difesa – trova le proprie fonti normative sia nell'art. 3, L. n. 241/1990, secondo cui i provvedimenti amministrativi devono indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, sia nell'art. 7, co. 1, L. n. 212/2000, a mente del quale ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato il contenuto.
L'obbligo motivazionale può dirsi soddisfatto ogniqualvolta il contribuente, mediante la lettura dell'atto, sia messo in condizione di conoscere nei suoi elementi essenziali la pretesa tributaria portata ad esecuzione e, dunque, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum (cfr. Cass. n. 3569/10; Cass. n. 14200/00).
Dall'obbligo di motivazione, alla cui violazione consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento, va poi distinto l'obbligo di indicazione delle prove o delle fonti di prova su cui si fonda l'imposizione amministrativa, la cui violazione, in linea generale, non costituisce causa di illegittimità del provvedimento, pur dovendo tali elementi essere poi forniti in sede di accertamento giudiziale della situazione di fatto sottesa all'emissione dell'avviso, quando, come nel caso di specie, si ravvisi un'ipotesi di nullità dell'atto impugnato.
Pare inoltre opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 7, co. 1, ult. cpv., dello Statuto del diritto del contribuente, se nella motivazione “si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiamata”, così ammettendosi la motivazione per relationem purché
l'atto richiamato sia portato a conoscenza del contribuente ovvero sia da questi conoscibile.
Anche la Suprema Corte ha confermato la validità della motivazione per relationem, precisando che “è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del processo verbale di constatazione, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva constatazione” (cfr. Cass. n. 2908/10). Si ammette, in altri termini, che l'avviso di accertamento sia motivato mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché, laddove esso non risulti allegato, se ne riproduca nell'atto il contenuto essenziale, così consentendo al contribuente e, eventualmente al giudice, di individuare gli elementi essenziali dell'atto richiamato.
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Venendo allora all'esame dell'atto oggetto della controversia, pare immediatamente evidente come esso si connoti per una palese genericità, limitandosi a riportare una
“descrizione” della pretesa impositiva recante la dicitura “entrate patrimoniali 2018”, non meglio specificate, ripetendo più volte l'indicazione dell'anno 2018 in relazione alle imposte da pagare salvo poi indicare un arco temporale differente (“periodo 2018-2021”) nella sezione relativa al “dettaglio degli importi”. Nessun altro elemento consente di individuare le ragioni della pretesa impositiva né tantomeno le modalità secondo cui gli importi sono stati determinati, operandosi un generico rinvio ad un precedente atto di messa in mora (il n. 52831 del 20/10/2022) che non risulta tuttavia allegato all'accertamento esecutivo notificato e che non è stato prodotto neppure in questa sede.
Quanto adesso riportato induce a ritenere che il contenuto dell'avviso di accertamento non consentisse al ricorrente di comprendere le ragioni giustificatrici della pretesa, risultando dunque del tutto inidoneo allo scopo e, conseguentemente, affetto da nullità.
Tanto chiarito, ribadito che il Tribunale è a questo punto chiamato a valutare nel merito la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale ancorché quest'ultima non abbia formulato espressa domanda riconvenzionale, va evidenziato come il convenuto CP_1
– nonché la scegliendo di non costituirsi – non abbia fornito alcun elemento CP_2 concreto che consenta di individuare l'entità del credito vantato nei confronti della convenuta.
Invero, nella comparsa di costituzione – che a onor del vero riporta anche l'indicazione del nome di un soggetto diverso da quello dell'attrice, risponde ad un'eccezione di prescrizione mai sollevata in questa sede e fa riferimento ad uno sgravio per anni precedenti al 2012 quando in realtà il credito controverso riguarda il 2018 e (pur non essendo chiaro perché alcuna precisazione sul punto è mai stata fornita dall'Ente) gli anni successivi sino al 2021 – si opera un generico richiamo alla legittimità della quantificazione degli importi dovuti a titolo di occupazione abusiva dell'immobile secondo una nota del dirigente ed una delibera del consiglio comunale mai versate in atti (si cita un presunto doc. 2 che non è indicato nemmeno nel foliario).
Peraltro, pare il caso di osservare come la stessa natura della pretesa azionata risulti incerta, discutendosi nella comparsa dapprima della qualità di occupante abusivo dell'immobile, salvo poi successivamente affermare che l'attrice avrebbe proposto il giudizio “a seguito della notifica dell'impugnata ingiunzione con cui è stato richiesto il pagamento dei
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canoni di cui lo stesso ricorrente risulta, a tutt'oggi, moroso” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Anche a non voler considerare tale aspetto, comunque, va rilevato come il CP_1 non abbia mai neppure dedotto a quanto ammontasse l'importo mensile
[...] quantificato in base ai criteri OMI né abbia specificato quale fosse il periodo preso in considerazione, circostanze ancor più rilevanti se si considera che la ricorrente ha versato in atti numerosi bollettini di pagamento dai quali si desume il versamento di complessivi €
3.917,50 a titolo di canoni per l'appartamento di Via S. Lorenzo n. 45, somme la cui ricezione e le cui causali di pagamento non sono state oggetto di alcuna contestazione, né in via stragiudiziale né in questa sede. Dal tenore degli atti del convenuto, infatti, non è possibile desumere per quanto tempo si è protratta l'occupazione illegittima (ovvero, comunque, il mancato pagamento del canone).
Ancora, va evidenziato che non è mai stato prodotto neppure il precedente contratto di locazione stipulato con il dante causa dell'odierna ricorrente, che avrebbe consentito quantomeno di individuare il precedente canone locatizio pattuito, considerato peraltro che dell'immobile oggetto di causa non sono note neppure le caratteristiche (ad esempio,
l'estensione).
In definitiva, non solo la pretesa creditoria risulta essere indeterminata, ma difettano anche tutti gli elementi necessaria affinché possa ritenersi almeno determinabile.
Mancano, infatti, tutti i dati minimi (tipologia immobile, superficie, periodo di riferimento, criteri di adeguamento, canone originario, criteri OMI) affinché si possa procedere anche soltanto ad una quantificazione meramente equitativa, poiché ogni valutazione risulterebbe del tutto priva di ancoraggio fattuale, non trattandosi di un danno di difficile quantificazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma di un'obbligazione creditoria della quale la
P.A. convenuta non ha nemmeno allegato gli elementi costitutivi.
L'opposizione va dunque accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/125 del 21/05/2024 cod. ident. 123.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno poste in solido a carico degli opposti, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della parte opponente come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avendo
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riguardo al valore della controversia e con il compenso calcolato secondo i valori medi per tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
6123/2024 del R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 CP_2 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
3. dichiara nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/125 del 21/05/2024 cod. ident. 123;
4. condanna in solido e il , in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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