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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Loris Moschetta con domicilio eletto presso lo studio in Miane (TV), Via San Martino n. 13.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Forlin, con domicilio eletto presso lo studio in Cornuda (TV), Parco Munari n. 11.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1061 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 24/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia la Corte d'appello adita dichiarare nulla la sentenza n. 1061/2024 del Tribunale di Treviso, emessa e pubblicata il 24/5/2024, all'esito del procedimento n. 3792/2020 R.G. o comunque voglia riformare la sentenza stessa, accogliendo l'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. o comunque respingendo, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni avversaria domanda. In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testimoni sulle circostanze che seguono: 1) “Vero che CP_1 dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2022, il percorso della larghezza di circa 3,5 metri, segnato in arancione nella planimetria che si rammostra (doc. 15 del fascicolo di
) è stato chiuso (nella direzione da valle a monte, all'altezza del confine tra il Pt_1 fondo di -M.N. 548- e quello di -M.N. 268-) da una corda Parte_1 CP_2 sospesa tra due sostegni di metallo, fissata con un lucchetto metallico e contrassegnata con fiocchi di plastica da cantiere, manufatti rappresentati nelle fotografie che si rammostrano (doc. 4 del fascicolo di )?”. (Si chiede l'interrogatorio formale, Pt_1 nonché la testimonianza di di Miane, di Farra di Soligo Tes_1 Testimone_2 e di Breda di Piave). Testimone_3 2) “Vero che, dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2020, il percorso della larghezza di circa 3,5 metri, segnato in verde nella planimetria che si rammostra (doc. 16 del fascicolo di ) è stato chiuso (nella direzione da valle a monte, all'altezza del Pt_1 confine tra il fondo di -M.N. 548- e quello di -M.N. 549-) Parte_1 CP_2 dalla rete metallica sostenuta da pali rappresentata nelle foto che si rammostrano (doc. 5 del fascicolo di )?” (Si chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di Pt_1
di Miane, di Farra di Soligo e di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Breda di Piave). 3) “Vero che dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2020, Tes_4
e , per conto di hanno attraversato il fondo di
[...] Testimone_5 CP_1 Fiorin -M.N. 548- ed hanno raggiunto quello coltivato da C.V. S.S. -M.N. 227- Test transitando lungo il tracciato ” segnato con tratteggio di colore rosso nella planimetria che si rammostra (doc. 18 del fascicolo di ), percorso segnato anche in Pt_1 viola nell'ulteriore planimetria che si rammostra (doc. 17 del fascicolo di )?”. (Si Pt_1 chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di residente a Testimone_6 Miane e di a residente a [...]del Tomba). 4) “Vero che, dal mese Testimone_7 di ottobre del 2018 fino all'anno 2020, il rimorchio che si vede nelle foto che si rammostrano (doc. 2 del fascicolo di ) è rimasto collocato nella posizione in cui si Pt_1 trova rappresentato nelle foto stesse (doc. 2 del fascicolo di )?”. (Si chiede Parte_1 l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di di Miane, Tes_1 Tes_2
di Farra di Soligo e di Breda di Piave). 5) “Vero che, nel mese
[...] Testimone_3 di maggio del 2018, quando è stata scattata la foto che si rammostra (doc. 3 del fascicolo di ), era presente il Geom. di Follina, intento ad eseguire il Pt_1 Persona_1 primo “picchettamento” dei confini del fondo di ed è accaduto che un lavoratore, Pt_1 incaricato da (o da forse per conto di una loro Testimone_8 Testimone_9 società) di svolgere le lavorazioni nei terreni di proprietà di stesso, aveva trovato Tes_8 il varco “A” chiuso dal rimorchio, era stato reso edotto da che il transito Parte_1 era vietato, era stato autorizzato, per l'occasione, a lasciare parcheggiata lì la sua autovettura “Fiat Panda” e si era poi allontanato a piedi verso i terreni di
[...]
?”. (Si chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza del Geom. Tes_8
di Follina e di di Miane). Si chiede di essere abilitati alla Persona_1 Testimone_6 prova contraria sui capitoli di parte ricorrente eventualmente ammessi, con i testimoni di Miane, di Farra di Soligo, di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Breda di Piave e di Follina. Introdurre C.T.U. intesa ad accertare, tenuto Persona_1 conto del raggio di sterzata dei mezzi agricoli (anche muniti di rimorchio) utilizzati per la coltivazione dei vigneti, se ed in quale misura siano sovrapponibili, da una parte, i percorsi delle presunte capezzagne quali descritti nel ricorso introduttivo e nel doc. 7 avversario e dall'altra parte, i percorsi descritti da e da per “aggirare” Tes_6 Tes_5 gli ostacoli (docc. 17 e 18 del fascicolo di )”. Pt_1 In ogni caso, l'appellante chiede che la Corte d'Appello voglia liquidare le spese della fase interdittale, della fase di reclamo e della fase di merito e voglia porle a definitivo carico di controparte, unitamente alle spese del secondo grado di giudizio, ordinando a di restituire a quanto versato in esecuzione dei provvedimenti del CP_1 Pt_1 Tribunale. In subordine, l'appellante domanda che in ragione della reciproca soccombenza e della parziale rinuncia di C.V. S.S. alla sua domanda, sia disposta la compensazione totale o parziale delle spese del primo (inclusa la fase di reclamo) e del secondo grado di giudizio. pag. 2/8 Per la parte appellata Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: In via principale:
- rigettare integralmente il gravame proposto dal sig. poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, per i motivi tutti già dedotti in atti e, per l'effetto, confermare tutti i capi e punti della Sentenza n. 1061/2024 del Tribunale di Treviso, emessa e pubblicata il 24.05.2024, all'esito del giudizio civile RG n. 3792/2020;
- con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, per il presente grado di giudizio e conferma di quanto già liquidato a carico del sig. per le Parte_1 precedenti fasi e grado. In via istruttoria: Rigettata ogni avversa richiesta di rimessione in istruttoria, per i motivi già dedotti in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1168 c.c. depositato innanzi al Tribunale di Treviso, la
[...]
quale affittuaria dei terreni censiti al C.T. del Comune di Miane Parte_2 (TV), Foglio 28, mappali 87, 92, 93 e 227 adibiti a vigneto, lamentava lo spoglio del possesso corrispondente a servitù di passaggio sulla capezzagna che corre, oltre che su terreni di terzi, sul terreno di , mappale 548. Parte_1 Il transito su detta capezzagna risultava impedito dal settembre 2019, quando Pt_1
collocava in tre distinti luoghi pali e fili metallici per bloccare il passaggio fino
[...] ai fondi lavorati dalla ricorrente.
2. Si costituiva il resistente eccependo la decadenza dall'azione e chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa.
3. Sentiti gli informatori, il Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso ordinava al resistente l'immediata reintegrazione dell'azienda agricola nel possesso della servitù di passaggio sulla capezzagna.
4. Avverso il suddetto provvedimento il sig. proponeva reclamo che veniva Pt_1 rigettato dal Tribunale con ordinanza del 16/3/2021.
5. Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. introduceva il giudizio di merito Pt_1 possessorio reiterando le richieste avanzate. La C.V.S.S. si costituiva chiedendo la conferma dell'ordinanza emessa Parte_2 all'esito della fase interdittale e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Treviso così disponeva:
- accoglie la domanda di reintegra nel possesso formulata dalla Parte_2 C.V.S.S. e, per l'effetto, ordina a di consentire il libero esercizio della Parte_1 servitù di passaggio con ogni mezzo sulla capezzagna che attraversa il fondo identificato al mapp. 548 – foglio 28 – Catasto Terreni del Comune di Miane (TV) per giungere ai mappali lavorati dalla (in particolare il mapp. 227), con Parte_2 l'obbligo di astenersi in futuro dall'apporre qualsivoglia ostacolo al libero transito;
- condanna il al pagamento delle spese legali sostenute dalla Pt_1 Parte_2 che liquida in € 3.809,00 per la presente fase di giudizio a titolo di onorari
[...] professionali d € 75,50 per anticipate, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. pag. 3/8 6. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- l'istruttoria aveva confermato che lo spoglio si era verificato nel settembre del 2019 e l'azione di reintegra nel possesso proposta dalla nel termine Parte_2 annuale previsto, risultando depositato il ricorso in data 29 giugno 2020, a meno di un anno di distanza dall'avvenuto spoglio;
- prima di tale momento, benché il avesse collocato in corrispondenza del varco Pt_1
“A” un rimorchio e del varco “C” dei pali di cemento ed una rete metallica, “l'azienda aveva continuato ad accedere al fondo di cui al mappale n. 227”.
*** 7. Per la riforma della sentenza proponeva appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. o comunque il rigetto di ogni contraria domanda. Si costituiva la C.V.S.S. chiedendone il rigetto come da comparsa di Parte_2 costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
8. Con il primo motivo di appello si deduce il vizio di ultrapetizione con riguardo alla detenzione della servitù attraverso il varco "B". Sostiene l'appellante che con la nota del 26/10/2023, alla pag. 4, la ricorrente affermava: “[…] Va precisato che la domanda riguarda il percorso storico della servitù attraverso il varco C e A e, quindi, poco conta quando sia stato chiuso il varco B e inconferente è la censura circa la mancata pronuncia al riguardo […]”,e pertanto il Tribunale “avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia alla domanda di reintegrazione nella detenzione della presunta servitù che sarebbe stata esercitata mediante attraversamento del varco “B”. Con il secondo motivo, sull'ingiustificato rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c., deduce l'appellante che:
- il Tribunale avrebbe erroneamente accertato che “l'area colorata in giallo nella planimetria di cui al doc. 18 di controparte (documento che viene allegato anche al presente atto) sarebbe assoggettata al diritto di servitù di passaggio” senza considerare che si tratta di una striscia di terra larga, mediamente, ben oltre i sei metri, mentre la capezzagna avrebbe una larghezza di soli 3,5 metri;
- i testi avrebbero confermato che il transito attraverso la supposta capezzagna sarebbe stato totalmente impedito nella primavera del 2019;
- aggiunge l'appellante che il Tribunale non avrebbe esposto le ragioni in base alle quali il posizionamento della corda sospesa tra i due sostegni di metallo non integrerebbe un atto di spoglio. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in quanto il Tribunale, “Pur avendo rigettato la domanda risarcitoria” del ricorrente, nel dispositivo non avrebbe “pronunciato il rigetto che impedirebbe il passaggio in giudicato”. Con il quarto motivo di appello si sostiene che sulle spese di lite liquidate in favore della ricorrente non risulterebbe motivata la decisione di liquidare l'importo di € 3.809,00, quale sia lo “scaglione di riferimento”, l'attività svolta e la mancata pag. 4/8 compensazione per la reciproca soccombenza a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta da CP_1
*** 9. Il primo e il secondo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Al riguardo, appare utile ricordare che:
- in tema di tutela possessoria, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, rimanendo estranea ogni diversa questione e, in particolare: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso” (cfr. Cass. 7513/2020, 10590/2019 e 21233/2009);
- non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (cfr. Cass. 15517/2017, 1743/2005, 8275/2011 e 10819/2001).
9.2. Ciò posto, premesso che oggetto del contendere non è la determinazione della larghezza del percorso (la c.d. capezzagna) nè la dimensione dei c.d. varchi (A, B e C, intesi come luogo ove il resistente ora appellante ha collocato elementi come pali e corde su tre lati del mappale 548), sul transito e la conformazione dei luoghi si osserva che:
- esponeva la ricorrente nell'atto introduttivo di aver avuto accesso: “con regolarità ai propri fondi tramite detta servitù durante ogni annata agraria, per eseguire le attività richieste dalla coltivazione dei vigneti. In particolare, in relazione all'annata scorsa, ha transitato al fine di svolgere le potature invernali, i trattamenti fitosanitari primaverili/estivi nonché lo sfalcio prima della vendemmia” affermando quindi che il transito sul mappale 548 di è sempre avvenuto regolarmente negli anni Pt_1 precedenti per la coltivazione dei vigneti fino a settembre 2019;
- aggiungeva la ricorrente che la capezzagna sale lungo i mappali n. 97, n. 267 e n. 268:
“da dove si dirama raggiungendo da un lato direttamente il mappale n. 548, attualmente di proprietà del sig. dall'altro prosegue sino quasi all'abitazione della Parte_3 sig.ra per poi attraversare il mappale n. 549 (di proprietà della sig.ra CP_2
e congiungersi nuovamente alla prima diramazione, fino a raggiungere CP_2 i mappali affittati dalla ricorrente”, v. pag. 2 del ricorso introduttivo.
9.3. In questo contesto, con la sentenza appellata il Tribunale, sul passaggio esercitato dalla ricorrente ora appellata, ha affermato:
- “alla luce dell'istruttoria espletata nell'ambito della fase sommaria del giudizio deve ritenersi che lo spoglio si sia verificato nel settembre del 2019, con la conseguenza che l'azione di reintegra nel possesso risulta proposta dalla C.V.S.S. nel Parte_2 termine annuale previsto”, v. pag. 6 sentenza appellata;
- “benché il avesse collocato in corrispondenza del varco “A” un rimorchio e del Pt_1 varco “C” dei pali di cemento ed una rete metallica…l'azienda aveva continuato ad accedere al fondo di cui al mappale n. 227…La presenza di tali ostacoli non ha dunque pag. 5/8 impedito l'esercizio della servitù…, rendendolo solamente più difficoltoso”, v. pag. 7 sentenza appellata;
- “Quanto, poi, al momento in cui il passaggio è stato definitivamente impedito alla società, gli informatori hanno confermato che il varco “A” veniva chiuso nel settembre del 2019”, v. pag. 8 sentenza appellata;
- “Contrariamente a quanto dedotto dal , gli ostacoli frapposti dal medesimo nel Pt_1 periodo antecedente rispetto al settembre 2019 non possono considerarsi rilevanti ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.”, v. pag. 9 sentenza appellata. Sicchè, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le ragioni del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. risultano chiaramente esposte.
9.4. Inoltre, la continuità nell'esercizio del passaggio sul terreno del resistente, prima dello spoglio, considerata la biforcazione per accedere ai vigneti sul mappale 227 fino a settembre del 2019, è stata confermata dall'informatore dipendente Testimone_6 della soc. agricola, il quale, sentito all'udienza del 2/9/2020, dopo aver premesso che per accedere ai fondi fino al 2019 venivano usati due accessi, ”poi si passava attraverso quello che è chiamato varco “A”, ha precisato però “che i pali sul varco C non impedivano completamente il passaggio e quindi noi riuscivano a transitare ugualmente”. Lo stesso informatore ha chiarito che passava con un “trattorino” largo m. 1,60 e che:
“Poi, prima della vendemmia del 2019 -ce ne siamo accorti a fine settembre 2019- è stato bloccato il A. Già prima, a volte trovavamo un rimorchio…sul varco A: ma Pt_4 la presenza del rimorchio non impediva il passaggio”. Il passaggio sul terreno dell'appellante, “prima delle vendemmie del 2019”, è stato confermato dall'informatore il quale ha riferito di essere a Testimone_7 conoscenza dei luoghi ove esegue lavori “tipo trinciatura o vendemmia”, di utilizzare un trattore cingolato largo 1 metro e 20, un metro e 30 e che poi ha trovato chiuso: “ho quindi usato il varco C che era aperto;
poi sono passato attraverso il varco A;
c'era un piccolo rimorchio ma si passava tranquillamente. Nel periodo della vendemmia 2019 (ottobre) non si passava più perché sul varco C c'erano dei paletti e una cordicina”.
9.5. L'informatore zio di , invece, ha riferito di circostanze Tes_10 Parte_1 generiche sulla presenza di rimorchi in un periodo precedente (“più o meno alla fine del 2018”), di averli visti senza essere stato sui luoghi (percorrendo “una strada che ha buona visibilità”) e comunque aggiungeva: “non so dire se ci fossero sempre, magari li usavano per la legna o altro poi li spostavano”. Infine, l'informatore , tecnico incaricato da , nulla ha in Persona_1 Parte_1 concreto riferito per quanto di interesse: “a settembre 2019 era tutto chiuso. ADR: gli ostacoli oggi presenti e presenti già nel settembre 2019 (prima non so) impediscono il transito”.
9.6. In altri termini, il transito da parte della ricorrente, a piedi e con i veicoli di misura ridotta come sopra riportato sul sedime medio della capezzagna di 3,5 metri, appare compatibile con le dimensioni del rimorchio, come confermato dagli informatori e come appare dalle foto in atti. Ostacolo che, in conclusione, non apportava una apprezzabile menomazione del passaggio esercitato da parte ricorrente fino alla vendemmia del 2019. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, di quanto riferito da pag. 6/8 e a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre Tes_6 Tes_5 risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità.
9.7. Per quanto esposto, il riferimento del ricorrente nelle note in primo grado al varco B, nel senso della irrilevanza per la conformazione dei luoghi e per la continuità del passaggio, non implica pertanto alcuna rinuncia. Generiche, valutative e comunque ininfluenti sono le istanze istruttorie formulate dall'appellante. I primi due motivi dell'appello vanno rigettati.
10. Il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta in sostanza il vizio di omessa pronuncia, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, non può essere accolto. Premesso che interessata ad impugnare la decisione è, di regola, unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, in ogni caso, la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso in cui il dispositivo contenga la formula "ogni diversa e contraria istanza disattesa" e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata (cfr. Cass. 5337/2007). 10.1. Così nella fattispecie, la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte ricorrente è stata rigettata dal Tribunale, con motivazione non oggetto di alcuna censura, e nel dispositivo è riportato “disattesa ogni altra domanda”.
11. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. 11.1. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017 e 26608/2017). 11.2. Nell'odierno giudizio, il valore della causa (v. sentenza primo grado) rientrando nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 7.617,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 3.809,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera neanche i parametri medi (pari ad € 5.077,00). E' incontrovertibile, inoltre, la soccombenza della resistente ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
12. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore di Parte_2
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.818,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di
Parte_2 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Loris Moschetta con domicilio eletto presso lo studio in Miane (TV), Via San Martino n. 13.
PARTE APPELLANTE E (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Forlin, con domicilio eletto presso lo studio in Cornuda (TV), Parco Munari n. 11.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1061 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 24/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante Voglia la Corte d'appello adita dichiarare nulla la sentenza n. 1061/2024 del Tribunale di Treviso, emessa e pubblicata il 24/5/2024, all'esito del procedimento n. 3792/2020 R.G. o comunque voglia riformare la sentenza stessa, accogliendo l'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. o comunque respingendo, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni avversaria domanda. In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testimoni sulle circostanze che seguono: 1) “Vero che CP_1 dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2022, il percorso della larghezza di circa 3,5 metri, segnato in arancione nella planimetria che si rammostra (doc. 15 del fascicolo di
) è stato chiuso (nella direzione da valle a monte, all'altezza del confine tra il Pt_1 fondo di -M.N. 548- e quello di -M.N. 268-) da una corda Parte_1 CP_2 sospesa tra due sostegni di metallo, fissata con un lucchetto metallico e contrassegnata con fiocchi di plastica da cantiere, manufatti rappresentati nelle fotografie che si rammostrano (doc. 4 del fascicolo di )?”. (Si chiede l'interrogatorio formale, Pt_1 nonché la testimonianza di di Miane, di Farra di Soligo Tes_1 Testimone_2 e di Breda di Piave). Testimone_3 2) “Vero che, dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2020, il percorso della larghezza di circa 3,5 metri, segnato in verde nella planimetria che si rammostra (doc. 16 del fascicolo di ) è stato chiuso (nella direzione da valle a monte, all'altezza del Pt_1 confine tra il fondo di -M.N. 548- e quello di -M.N. 549-) Parte_1 CP_2 dalla rete metallica sostenuta da pali rappresentata nelle foto che si rammostrano (doc. 5 del fascicolo di )?” (Si chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di Pt_1
di Miane, di Farra di Soligo e di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Breda di Piave). 3) “Vero che dal mese di febbraio del 2019 e fino al 2020, Tes_4
e , per conto di hanno attraversato il fondo di
[...] Testimone_5 CP_1 Fiorin -M.N. 548- ed hanno raggiunto quello coltivato da C.V. S.S. -M.N. 227- Test transitando lungo il tracciato ” segnato con tratteggio di colore rosso nella planimetria che si rammostra (doc. 18 del fascicolo di ), percorso segnato anche in Pt_1 viola nell'ulteriore planimetria che si rammostra (doc. 17 del fascicolo di )?”. (Si Pt_1 chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di residente a Testimone_6 Miane e di a residente a [...]del Tomba). 4) “Vero che, dal mese Testimone_7 di ottobre del 2018 fino all'anno 2020, il rimorchio che si vede nelle foto che si rammostrano (doc. 2 del fascicolo di ) è rimasto collocato nella posizione in cui si Pt_1 trova rappresentato nelle foto stesse (doc. 2 del fascicolo di )?”. (Si chiede Parte_1 l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza di di Miane, Tes_1 Tes_2
di Farra di Soligo e di Breda di Piave). 5) “Vero che, nel mese
[...] Testimone_3 di maggio del 2018, quando è stata scattata la foto che si rammostra (doc. 3 del fascicolo di ), era presente il Geom. di Follina, intento ad eseguire il Pt_1 Persona_1 primo “picchettamento” dei confini del fondo di ed è accaduto che un lavoratore, Pt_1 incaricato da (o da forse per conto di una loro Testimone_8 Testimone_9 società) di svolgere le lavorazioni nei terreni di proprietà di stesso, aveva trovato Tes_8 il varco “A” chiuso dal rimorchio, era stato reso edotto da che il transito Parte_1 era vietato, era stato autorizzato, per l'occasione, a lasciare parcheggiata lì la sua autovettura “Fiat Panda” e si era poi allontanato a piedi verso i terreni di
[...]
?”. (Si chiede l'interrogatorio formale, nonché la testimonianza del Geom. Tes_8
di Follina e di di Miane). Si chiede di essere abilitati alla Persona_1 Testimone_6 prova contraria sui capitoli di parte ricorrente eventualmente ammessi, con i testimoni di Miane, di Farra di Soligo, di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Breda di Piave e di Follina. Introdurre C.T.U. intesa ad accertare, tenuto Persona_1 conto del raggio di sterzata dei mezzi agricoli (anche muniti di rimorchio) utilizzati per la coltivazione dei vigneti, se ed in quale misura siano sovrapponibili, da una parte, i percorsi delle presunte capezzagne quali descritti nel ricorso introduttivo e nel doc. 7 avversario e dall'altra parte, i percorsi descritti da e da per “aggirare” Tes_6 Tes_5 gli ostacoli (docc. 17 e 18 del fascicolo di )”. Pt_1 In ogni caso, l'appellante chiede che la Corte d'Appello voglia liquidare le spese della fase interdittale, della fase di reclamo e della fase di merito e voglia porle a definitivo carico di controparte, unitamente alle spese del secondo grado di giudizio, ordinando a di restituire a quanto versato in esecuzione dei provvedimenti del CP_1 Pt_1 Tribunale. In subordine, l'appellante domanda che in ragione della reciproca soccombenza e della parziale rinuncia di C.V. S.S. alla sua domanda, sia disposta la compensazione totale o parziale delle spese del primo (inclusa la fase di reclamo) e del secondo grado di giudizio. pag. 2/8 Per la parte appellata Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: In via principale:
- rigettare integralmente il gravame proposto dal sig. poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, per i motivi tutti già dedotti in atti e, per l'effetto, confermare tutti i capi e punti della Sentenza n. 1061/2024 del Tribunale di Treviso, emessa e pubblicata il 24.05.2024, all'esito del giudizio civile RG n. 3792/2020;
- con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, per il presente grado di giudizio e conferma di quanto già liquidato a carico del sig. per le Parte_1 precedenti fasi e grado. In via istruttoria: Rigettata ogni avversa richiesta di rimessione in istruttoria, per i motivi già dedotti in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1168 c.c. depositato innanzi al Tribunale di Treviso, la
[...]
quale affittuaria dei terreni censiti al C.T. del Comune di Miane Parte_2 (TV), Foglio 28, mappali 87, 92, 93 e 227 adibiti a vigneto, lamentava lo spoglio del possesso corrispondente a servitù di passaggio sulla capezzagna che corre, oltre che su terreni di terzi, sul terreno di , mappale 548. Parte_1 Il transito su detta capezzagna risultava impedito dal settembre 2019, quando Pt_1
collocava in tre distinti luoghi pali e fili metallici per bloccare il passaggio fino
[...] ai fondi lavorati dalla ricorrente.
2. Si costituiva il resistente eccependo la decadenza dall'azione e chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa.
3. Sentiti gli informatori, il Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso ordinava al resistente l'immediata reintegrazione dell'azienda agricola nel possesso della servitù di passaggio sulla capezzagna.
4. Avverso il suddetto provvedimento il sig. proponeva reclamo che veniva Pt_1 rigettato dal Tribunale con ordinanza del 16/3/2021.
5. Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. introduceva il giudizio di merito Pt_1 possessorio reiterando le richieste avanzate. La C.V.S.S. si costituiva chiedendo la conferma dell'ordinanza emessa Parte_2 all'esito della fase interdittale e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Treviso così disponeva:
- accoglie la domanda di reintegra nel possesso formulata dalla Parte_2 C.V.S.S. e, per l'effetto, ordina a di consentire il libero esercizio della Parte_1 servitù di passaggio con ogni mezzo sulla capezzagna che attraversa il fondo identificato al mapp. 548 – foglio 28 – Catasto Terreni del Comune di Miane (TV) per giungere ai mappali lavorati dalla (in particolare il mapp. 227), con Parte_2 l'obbligo di astenersi in futuro dall'apporre qualsivoglia ostacolo al libero transito;
- condanna il al pagamento delle spese legali sostenute dalla Pt_1 Parte_2 che liquida in € 3.809,00 per la presente fase di giudizio a titolo di onorari
[...] professionali d € 75,50 per anticipate, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. pag. 3/8 6. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- l'istruttoria aveva confermato che lo spoglio si era verificato nel settembre del 2019 e l'azione di reintegra nel possesso proposta dalla nel termine Parte_2 annuale previsto, risultando depositato il ricorso in data 29 giugno 2020, a meno di un anno di distanza dall'avvenuto spoglio;
- prima di tale momento, benché il avesse collocato in corrispondenza del varco Pt_1
“A” un rimorchio e del varco “C” dei pali di cemento ed una rete metallica, “l'azienda aveva continuato ad accedere al fondo di cui al mappale n. 227”.
*** 7. Per la riforma della sentenza proponeva appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. o comunque il rigetto di ogni contraria domanda. Si costituiva la C.V.S.S. chiedendone il rigetto come da comparsa di Parte_2 costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
8. Con il primo motivo di appello si deduce il vizio di ultrapetizione con riguardo alla detenzione della servitù attraverso il varco "B". Sostiene l'appellante che con la nota del 26/10/2023, alla pag. 4, la ricorrente affermava: “[…] Va precisato che la domanda riguarda il percorso storico della servitù attraverso il varco C e A e, quindi, poco conta quando sia stato chiuso il varco B e inconferente è la censura circa la mancata pronuncia al riguardo […]”,e pertanto il Tribunale “avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia alla domanda di reintegrazione nella detenzione della presunta servitù che sarebbe stata esercitata mediante attraversamento del varco “B”. Con il secondo motivo, sull'ingiustificato rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c., deduce l'appellante che:
- il Tribunale avrebbe erroneamente accertato che “l'area colorata in giallo nella planimetria di cui al doc. 18 di controparte (documento che viene allegato anche al presente atto) sarebbe assoggettata al diritto di servitù di passaggio” senza considerare che si tratta di una striscia di terra larga, mediamente, ben oltre i sei metri, mentre la capezzagna avrebbe una larghezza di soli 3,5 metri;
- i testi avrebbero confermato che il transito attraverso la supposta capezzagna sarebbe stato totalmente impedito nella primavera del 2019;
- aggiunge l'appellante che il Tribunale non avrebbe esposto le ragioni in base alle quali il posizionamento della corda sospesa tra i due sostegni di metallo non integrerebbe un atto di spoglio. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in quanto il Tribunale, “Pur avendo rigettato la domanda risarcitoria” del ricorrente, nel dispositivo non avrebbe “pronunciato il rigetto che impedirebbe il passaggio in giudicato”. Con il quarto motivo di appello si sostiene che sulle spese di lite liquidate in favore della ricorrente non risulterebbe motivata la decisione di liquidare l'importo di € 3.809,00, quale sia lo “scaglione di riferimento”, l'attività svolta e la mancata pag. 4/8 compensazione per la reciproca soccombenza a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta da CP_1
*** 9. Il primo e il secondo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Al riguardo, appare utile ricordare che:
- in tema di tutela possessoria, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, rimanendo estranea ogni diversa questione e, in particolare: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso” (cfr. Cass. 7513/2020, 10590/2019 e 21233/2009);
- non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (cfr. Cass. 15517/2017, 1743/2005, 8275/2011 e 10819/2001).
9.2. Ciò posto, premesso che oggetto del contendere non è la determinazione della larghezza del percorso (la c.d. capezzagna) nè la dimensione dei c.d. varchi (A, B e C, intesi come luogo ove il resistente ora appellante ha collocato elementi come pali e corde su tre lati del mappale 548), sul transito e la conformazione dei luoghi si osserva che:
- esponeva la ricorrente nell'atto introduttivo di aver avuto accesso: “con regolarità ai propri fondi tramite detta servitù durante ogni annata agraria, per eseguire le attività richieste dalla coltivazione dei vigneti. In particolare, in relazione all'annata scorsa, ha transitato al fine di svolgere le potature invernali, i trattamenti fitosanitari primaverili/estivi nonché lo sfalcio prima della vendemmia” affermando quindi che il transito sul mappale 548 di è sempre avvenuto regolarmente negli anni Pt_1 precedenti per la coltivazione dei vigneti fino a settembre 2019;
- aggiungeva la ricorrente che la capezzagna sale lungo i mappali n. 97, n. 267 e n. 268:
“da dove si dirama raggiungendo da un lato direttamente il mappale n. 548, attualmente di proprietà del sig. dall'altro prosegue sino quasi all'abitazione della Parte_3 sig.ra per poi attraversare il mappale n. 549 (di proprietà della sig.ra CP_2
e congiungersi nuovamente alla prima diramazione, fino a raggiungere CP_2 i mappali affittati dalla ricorrente”, v. pag. 2 del ricorso introduttivo.
9.3. In questo contesto, con la sentenza appellata il Tribunale, sul passaggio esercitato dalla ricorrente ora appellata, ha affermato:
- “alla luce dell'istruttoria espletata nell'ambito della fase sommaria del giudizio deve ritenersi che lo spoglio si sia verificato nel settembre del 2019, con la conseguenza che l'azione di reintegra nel possesso risulta proposta dalla C.V.S.S. nel Parte_2 termine annuale previsto”, v. pag. 6 sentenza appellata;
- “benché il avesse collocato in corrispondenza del varco “A” un rimorchio e del Pt_1 varco “C” dei pali di cemento ed una rete metallica…l'azienda aveva continuato ad accedere al fondo di cui al mappale n. 227…La presenza di tali ostacoli non ha dunque pag. 5/8 impedito l'esercizio della servitù…, rendendolo solamente più difficoltoso”, v. pag. 7 sentenza appellata;
- “Quanto, poi, al momento in cui il passaggio è stato definitivamente impedito alla società, gli informatori hanno confermato che il varco “A” veniva chiuso nel settembre del 2019”, v. pag. 8 sentenza appellata;
- “Contrariamente a quanto dedotto dal , gli ostacoli frapposti dal medesimo nel Pt_1 periodo antecedente rispetto al settembre 2019 non possono considerarsi rilevanti ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 1168 c.c.”, v. pag. 9 sentenza appellata. Sicchè, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le ragioni del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. risultano chiaramente esposte.
9.4. Inoltre, la continuità nell'esercizio del passaggio sul terreno del resistente, prima dello spoglio, considerata la biforcazione per accedere ai vigneti sul mappale 227 fino a settembre del 2019, è stata confermata dall'informatore dipendente Testimone_6 della soc. agricola, il quale, sentito all'udienza del 2/9/2020, dopo aver premesso che per accedere ai fondi fino al 2019 venivano usati due accessi, ”poi si passava attraverso quello che è chiamato varco “A”, ha precisato però “che i pali sul varco C non impedivano completamente il passaggio e quindi noi riuscivano a transitare ugualmente”. Lo stesso informatore ha chiarito che passava con un “trattorino” largo m. 1,60 e che:
“Poi, prima della vendemmia del 2019 -ce ne siamo accorti a fine settembre 2019- è stato bloccato il A. Già prima, a volte trovavamo un rimorchio…sul varco A: ma Pt_4 la presenza del rimorchio non impediva il passaggio”. Il passaggio sul terreno dell'appellante, “prima delle vendemmie del 2019”, è stato confermato dall'informatore il quale ha riferito di essere a Testimone_7 conoscenza dei luoghi ove esegue lavori “tipo trinciatura o vendemmia”, di utilizzare un trattore cingolato largo 1 metro e 20, un metro e 30 e che poi ha trovato chiuso: “ho quindi usato il varco C che era aperto;
poi sono passato attraverso il varco A;
c'era un piccolo rimorchio ma si passava tranquillamente. Nel periodo della vendemmia 2019 (ottobre) non si passava più perché sul varco C c'erano dei paletti e una cordicina”.
9.5. L'informatore zio di , invece, ha riferito di circostanze Tes_10 Parte_1 generiche sulla presenza di rimorchi in un periodo precedente (“più o meno alla fine del 2018”), di averli visti senza essere stato sui luoghi (percorrendo “una strada che ha buona visibilità”) e comunque aggiungeva: “non so dire se ci fossero sempre, magari li usavano per la legna o altro poi li spostavano”. Infine, l'informatore , tecnico incaricato da , nulla ha in Persona_1 Parte_1 concreto riferito per quanto di interesse: “a settembre 2019 era tutto chiuso. ADR: gli ostacoli oggi presenti e presenti già nel settembre 2019 (prima non so) impediscono il transito”.
9.6. In altri termini, il transito da parte della ricorrente, a piedi e con i veicoli di misura ridotta come sopra riportato sul sedime medio della capezzagna di 3,5 metri, appare compatibile con le dimensioni del rimorchio, come confermato dagli informatori e come appare dalle foto in atti. Ostacolo che, in conclusione, non apportava una apprezzabile menomazione del passaggio esercitato da parte ricorrente fino alla vendemmia del 2019. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1168 c.c. sulla scorta delle risultanze istruttorie e, in particolare, di quanto riferito da pag. 6/8 e a conoscenza diretta dei fatti indicati, congruenti con le altre Tes_6 Tes_5 risultanze istruttorie ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità.
9.7. Per quanto esposto, il riferimento del ricorrente nelle note in primo grado al varco B, nel senso della irrilevanza per la conformazione dei luoghi e per la continuità del passaggio, non implica pertanto alcuna rinuncia. Generiche, valutative e comunque ininfluenti sono le istanze istruttorie formulate dall'appellante. I primi due motivi dell'appello vanno rigettati.
10. Il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta in sostanza il vizio di omessa pronuncia, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, non può essere accolto. Premesso che interessata ad impugnare la decisione è, di regola, unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, in ogni caso, la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso in cui il dispositivo contenga la formula "ogni diversa e contraria istanza disattesa" e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata (cfr. Cass. 5337/2007). 10.1. Così nella fattispecie, la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte ricorrente è stata rigettata dal Tribunale, con motivazione non oggetto di alcuna censura, e nel dispositivo è riportato “disattesa ogni altra domanda”.
11. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. 11.1. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017 e 26608/2017). 11.2. Nell'odierno giudizio, il valore della causa (v. sentenza primo grado) rientrando nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 7.617,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 3.809,00 oltre accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera neanche i parametri medi (pari ad € 5.077,00). E' incontrovertibile, inoltre, la soccombenza della resistente ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
12. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile e delle difese svolte con esclusione della fase istruttoria, in favore di Parte_2
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.818,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di
Parte_2 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato il 21/5/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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