Ordinanza cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2025, proposto da US ZE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Avila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Giovanni La Punta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. 23517, del Comune di San Giovanni La Punta notificato in data 28 giugno 2025, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato ad uso abitativo con locali accessori ubicato nella Via Montecarlo 41, censito in catasto al foglio 8, particella 1320.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la signora ZE US ha impugnato il provvedimento prot. n. 23517 del 10 giugno 2025, con cui il Comune di San Giovanni La Punta ha respinto l'istanza di condono edilizio, presentata in data 23 marzo 2004 ai sensi della L. n. 326/2003, per la sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo con locali accessori sito in via Montecarlo n. 41.
Espone la ricorrente di essere subentrata, a seguito di contratto di compravendita del 14 aprile 2005, nella titolarità della domanda di condono edilizio prot. n. 9208 del 23.03.2004, originariamente presentata dalla signora CI AR. Deduce di aver provveduto al versamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori, come attestato dallo stesso Comune con nota del 2 dicembre 2004, e di aver successivamente depositato, in data 4 marzo 2005, tutta la documentazione tecnica richiesta, compresa la perizia giurata e il certificato di idoneità statica. Parallelamente, veniva presentata alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania la richiesta di nulla osta.
L'iter procedimentale, tuttavia, subiva una lunga fase di stasi, asseritamente a causa della mancata evasione della pratica da parte della Soprintendenza, la quale, con nota del 24 novembre 2005, richiedeva documentazione già in suo possesso. Solo in data 12 febbraio 2024, il Comune comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di diniego, culminato nell'adozione dell'atto impugnato, notificato il 28 giugno 2025.
Il diniego si fonda essenzialmente sull'asserita insanabilità delle opere ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269/2003, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e recepiti dalla circolare dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 2 del 30 dicembre 2022, secondo cui sono insanabili gli abusi edilizi realizzati in aree di interesse paesaggistico che comportino nuovi volumi o superfici.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e/o falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 252/2022 - Illegittimità e manifesta infondatezza del provvedimento di diniego – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti. La ricorrente sostiene l'erroneità del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, in quanto la norma dichiarata incostituzionale (art. 1, co. 1, L.R. n. 19/2021) non sarebbe pertinente al caso di specie. L'immobile, infatti, non sorgerebbe su un'area soggetta a vincolo paesaggistico, bensì in zona agricola "E" , come risulterebbe anche dall'atto di compravendita. Si tratterebbe di due classificazioni urbanistiche distinte, e l'assenza di un vincolo paesaggistico renderebbe inapplicabile la disciplina restrittiva richiamata dal Comune e, di conseguenza, non vincolante il parere della Soprintendenza.
II. Violazione del principio dell’affidamento – Buona fede – Lesione di interessi legittimi e diritti soggettivi – Eccesso di potere . Si duole la ricorrente della lesione del proprio legittimo affidamento, sorto a seguito della presentazione dell'istanza nel 2004 in conformità alla normativa all'epoca vigente e del pagamento degli oneri dovuti. L'inerzia ventennale dell'amministrazione non potrebbe risolversi in un danno per il privato, applicando retroattivamente gli effetti di una pronuncia giurisprudenziale successiva. Si invoca il principio del "tempus commissi delicti" , sostenendo che la normativa da applicare debba essere quella vigente al momento della presentazione della domanda e non quella risultante dalla successiva declaratoria di incostituzionalità.
III. Ritardo immotivato ed ingiustificato di emissione del parere da parte della Soprintendenza – Violazione della legge 241/1990. La mancata conclusione del procedimento sarebbe imputabile esclusivamente al ritardo della Soprintendenza, che non ha mai emesso il proprio parere, pur avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria. Tale ritardo non può ripercuotersi negativamente sulla posizione della ricorrente, esponendola agli effetti di una sentenza intervenuta a distanza di quasi vent'anni.
IV. Illegittimo ritardo nella concessione della domanda di sanatoria da parte del Comune. Il Comune, decorso il termine di 90 giorni per l'espressione del parere da parte della Soprintendenza, avrebbe dovuto procedere autonomamente alla valutazione dell'istanza. Il parere tardivo o mancante, secondo la giurisprudenza citata (TAR Campania, n. 4406/2025), perde la sua efficacia vincolante. Se il Comune avesse provveduto tempestivamente, la domanda sarebbe stata certamente accolta sulla base della L. n. 326/2003. L'inerzia dell'ente ha invece causato un grave pregiudizio alla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con atto di mera forma depositato in data 30 settembre 2025.
Il Comune di San Giovanni La Punta, pur non costituendosi formalmente in giudizio, ha depositato una relazione del Dirigente del 7° Settore Affari Legali (prot. n. 37289 del 23 settembre 2025) e la documentazione relativa alla pratica di condono. Da tali atti emerge che:
- l'istanza di condono riguarda un "fabbricato per civile abitazione" (tipologia d'abuso n. 1 della L. n. 326/2003);
- l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.P.R.S. n. 548 dell'11/04/1968, efficace dal 07/04/1965;
- la Soprintendenza, con nota prot. n. 12409 del 24/11/2005, aveva richiesto documentazione integrativa (copia conforme della domanda di sanatoria) sospendendo l'esame della pratica;
- la ricorrente ha presentato osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di diniego del 2024, con nota pervenuta in data 12/08/2024.
All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione centrale della presente controversia risiede nell’esatta qualificazione dell'area su cui sorge l'immobile abusivo e, conseguentemente, nella disciplina applicabile all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 (c.d. "terzo condono" ).
La tesi principale della ricorrente, esposta nel primo motivo di gravame, si basa sull'assunto fattuale che l'immobile ricada in zona agricola "E" e non sia sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico.
Da tale premessa, la parte deduce l'inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e della conseguente circolare regionale n. 2/2022, che precludono la sanatoria di abusi comportanti aumento di volume e superficie in aree vincolate.
Tale assunto non è condivisibile.
Il provvedimento di diniego impugnato e le comunicazioni ad esso presupposte affermano in modo esplicito e circostanziato che "l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, giusto D.P.R.S. n°548 dell'11/04/1968 efficace con decorrenza dal 07/04/1965" .
A fronte di tale precisa indicazione, fondata su un atto normativo specifico, la ricorrente si limita a contrapporre una generica affermazione circa la ricadenza in "zona agricola E" , senza fornire alcun elemento probatorio idoneo a smentire l'esistenza del vincolo paesaggistico imposto con decreto presidenziale.
La distinzione operata dal ricorrente tra classificazione urbanistica (nella fattispecie zona agricola) e vincolo di tutela ( rectius paesaggistico) non risulta utile alla tesi di parte, poiché nulla esclude che una zona agricola sia anche gravata da un vincolo paesaggistico, come accertato dall'Amministrazione nel caso di specie.
In altri termini, un’area agricola può essere anche sottoposta a vincolo paesaggistico.
Accertata la sussistenza del vincolo paesaggistico, preesistente alla realizzazione dell'abuso, il provvedimento di diniego si palesa come atto dovuto e vincolato.
Al riguardo è stato precisato da questa Sezione, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi: cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, II Sezione, n. 1538/2025, n. 1537/2025, n. 1536/2025, n. 1422/2025, n. 1421/2025, n. 1420/2025, n. 1384/2025, n. 1383/2025, n. 1382/2025, n. 1381/2025, n. 1301/2025, n. 1299/2025, n. 1298/2025, n. 1297/2025, n. 1296/2025, n. 894/2025, n. 713/2025, n. 711/2025, n. 575/2025, n. 356/2025, n. 341/2025, n. 340/2025, n. 256/2025, n. 137/2025, n. 129/2025, n. 4174/2024, n. 4169/2024, n. 4167/2024, n. 4009/2024, n. 4008/2024, n. 3973/2024, n. 3959/2024, n. 3790/2024, n. 3758/2024, n. 3757/2024, n. 3684/2024, n. 3578/2024, n. 3552/2024, n. 3546/2024, n. 3540/2024, n. 3539/2024, n. 3473/2024, n. 3311/2024, n. 3267/2024, n. 3265/2024, n. 3262/2024, n. 3130/2024, n. 3044/2024, n. 3043/2024, n. 3038/2024, n. 2892/2024, n. 2874/2024, n. 2873/2024, n. 2871/2024, n. 2867/2024, n. 2866/2024, n. 2829/2024, n. 2811/2024, n. 2794/2024, n. 2736/2024, n. 2652/2024, n. 2651/2024, n. 2650/2024, n. 2223/2024, n. 2222/2024, n. 2071/2024, n. 2071/2024, n. 2068/2024, n. 1794/2024, n. 1791/2024, n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1759/2024, n. 1755/2024, n. 1754/2024, n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1620/2024, n. 1619/2024, n. 1581/24, n. 1561/2024, n. 1330/2024, n. 1278/2024, n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024, n. 1090/2024, che a) il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi (circostanza emergente in via documentale); b) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); c) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); d) nel caso in esame il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in relazione alla tipologia 1 dell’abuso edilizio e all’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; e) rimane, comunque, priva di rilevanza la questione della mancata preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in quanto il provvedimento impugnato risulta plurimotivato; f) va, quindi, richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, in base al “principio di resistenza” , la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste alla base di detto provvedimento è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, sicché il venir meno di un’altra motivazione non può comunque portare all’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; 7 gennaio 2014, n. 12).
La giurisprudenza amministrativa, sulla scia di plurime pronunce della Corte Costituzionale, è ormai consolidata nell'affermare che, in applicazione della disciplina statale del c.d. "terzo condono" (art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003), le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria qualora abbiano comportato la creazione di nuove superfici o nuovi volumi.
Come già sopra rilevato, in tali aree, sono condonabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla L. n. 326/2003 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, il condono del 2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, con limiti ulteriori che si aggiungono a quelli previsti dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.
Nel caso in esame, l'istanza di condono riguarda la "realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione (corpo A) ed adiacenti locali accessori (corpo B)" , abuso pacificamente rientrante nella tipologia 1 dell'allegato 1 alla L. n. 326/2003 e, in quanto tale, comportante la realizzazione di nuova superficie e volumetria.
Ne consegue l'insanabilità assoluta dell'opera e la natura integralmente vincolata del diniego opposto dal Comune.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
L'infondatezza del primo motivo travolge anche le ulteriori censure, che si rivelano parimenti prive di pregio.
Quanto alla dedotta violazione del principio del legittimo affidamento (secondo motivo), come già sopra evidenziato, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso o dalla presentazione dell'istanza di sanatoria non possa ingenerare alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione contra ius .
L'interesse pubblico al ripristino della legalità violata e all'ordinato assetto del territorio è prevalente e non viene meno per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione.
Come costantemente affermato e sopra rilevato: "in materia di abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non è richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare". L'adozione di un provvedimento repressivo o di un diniego di sanatoria costituisce un atto dovuto, la cui doverosità non si attenua con il trascorrere del tempo.
Anche le censure relative al ritardo della Soprintendenza e del Comune (terzo e quarto motivo) non possono trovare accoglimento.
La natura vincolata del provvedimento finale, conseguente all'oggettiva insanabilità dell'opera, rende irrilevanti eventuali vizi procedimentali, quali il ritardo nell'adozione dell'atto, in applicazione del principio di cui all'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.
Anche qualora il Comune avesse provveduto con maggiore solerzia, l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso dal diniego, stante l'insanabilità dell'abuso per le ragioni sopra esposte. Né può invocarsi la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza.
La giurisprudenza ha chiarito che non può formarsi il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio quando quest'ultima abbia per oggetto opere che non sono sanabili, perché escluse dall'ambito di operatività del condono.
Il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nei procedimenti di condono, pur essendo obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985, costituisce un atto endoprocedimentale che confluisce nella decisione finale di competenza del Comune.
Tuttavia, nel caso di specie, la questione della valenza del silenzio della Soprintendenza è superata dalla constatazione che, a monte, l'opera non possiede i requisiti minimi di sanabilità previsti dalla legge statale, rendendo il diniego un atto necessitato a prescindere dall'acquisizione del parere.
La censura relativa alla mancata attesa del parere, peraltro, non è stata neppure specificamente dedotta dalla ricorrente.
In conclusione, il provvedimento impugnato, fondato sulla corretta applicazione della normativa statale in materia di condono in aree vincolate, risulta legittimo e immune dalle censure sollevate.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente respinto.
Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda e il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UR, Presidente
LE IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IN | AN UR |
IL SEGRETARIO