Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2024, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo nr. 345/2021 relativo al giudizio iscritto al nr. 731/2021 rg emesso dal Tribunale di Crotone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RI AF.
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 4 maggio 2021 n. 345/2021, il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di Banca Sistema S.p.A.: della somma di € 1.109.397,73; degli interessi come da domanda; delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 870,00 per esborsi, in € 3.537,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
- con memoria del 5 marzo 2026 la ricorrente ha rappresentato che è stato concluso un accordo transattivo tra la ricorrente creditrice e l’amministrazione e che “ pertanto, non vi è interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza ”.
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
- le peculiari modalità di conclusione del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AF | IV AL |
IL SEGRETARIO