TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL PI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456 2024 promossa da:
c.f.: , Parte_1 C.F._1
Avvocato Massimo Ricci
Attore opponente
Contro
(GI , e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...]
C.F. CP_2 P.IVA_1
Avv. Roberto Pietro Sidoti;
convenuta opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il n. 61/2024 del Parte_1
5.2.2024 emesso nell'ambito del fascicolo n. 169/2024 RG emesso dal Tribunale di
LI IC , in favore di e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
con il quale veniva ingiunto al medesimo di pagare la somma di € Controparte_2
35.718,57 oltre interessi come in domanda e spese di procedura, chiedendo che venissero pagina 1 di 9 accolte le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione e ragione per le causali di cui in premessa, accertare il difetto di legittimazione attiva della opposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia del ricorso e del decreto ingiuntivo;
nel merito accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, in ogni caso per le causali tutte di cui in premessa revocare annullare privare di efficacia il D.I. opposto con rigetto di ogni avversa domanda.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto ovvero che le somme indicate in ricorso non sono dovute da nel quantum rispettivamente indicato, previa declaratoria Parte_1
di nullità dei contratti azionati o delle clausole e condizioni affette da nullità; accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'annullamento delle condizioni generali dei contratti di mutuo e di conto corrente per quanto esposto in premessa (capitalizzazioni trimestrali degli interessi, competenze spese ed oneri applicati illegittimamente, applicazione di interessi ultralegali, con declaratoria di nullità delle clausole di applicazione di interessi ultra soglia usura); procedere in ogni caso per tutte le causali di cui in premessa al ricalcolo del saldo contabile, accertare e dichiarare la gratuità del prestito, con condanna alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o comunque ricevute dalla ovvero, in subordine, con determinazione delle minori somme eventualmente CP_3
dovute da e con conseguente compensazione su quanto eventualmente Parte_1
vantato dalla creditrice. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva l'opponente la carenza di legittimazione attiva dell'opposta non sussistendo atto di cessione del credito originario ai diversi cessionari.
pagina 2 di 9 Proseguiva l'opponendo eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e l'insussistenza di avvenuto recesso contrattuale, con conseguente inefficacia della decadenza dal beneficio del termine nonché la nullità del contratto ex art 1815 cc comma
2 delle pattuizioni contenenti interessi ultra soglia, la nullita' e/o inesatta indicazione isc/taeg, la nullità delle clausole di indicizzazione degli interessi, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici, con contestazione del saldo dare avere e quindi del credito azionato.
- si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda di parte attrice, così
concludendo: IN VIA PRELIMINARE – NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dal Sig. non è fondata Parte_1
su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
2) dichiare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 61/2024 – RG 169/2024 del Tribunale di
LI IC emesso in data 05.02.2024
3) IN VIA PRINCIPALE 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 5) confermare integralmente la validità del decreto ingiuntivo 61/2024 – RG 169/2024 del Tribunale di LI IC
emesso in data 05.02.2024 6) IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione in oggetto ed in ogni caso: 7) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del sig. Parte_1
ed in favore di della somma complessiva di € 35.718,57, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del 31.01.2024 al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 8) condannare il sig.
[...]
al pagamento in favore di , della somma complessiva di Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 € 35.718,57, oltre interessi legali dalla data del 31.01.2024 al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e procedutosi a discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Motivi della decisione a) Sulla carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
L'opponente ha preliminarmente dedotto che non si ha la prova della titolarità del credito in capo all'avente causa del creditore originario avendo la stessa prodotto a sostegno della propria costituzione e della propria pretesa solo un avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sul punto, per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999,
alle cessioni dei crediti cartolarizzati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, tra l'altro, che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Sostanzialmente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel
Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.,
dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
pagina 4 di 9 E' stato ritenuto che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
4334/2020). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale è comunque nella titolarità del cessionario. E' stato altresì ritenuto che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. 31188/2017),
anche facendo riferimento a indicatori numerici o temporali (Cass. 17110/19).
Nel caso di specie, gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiali e gi ulteriori atti di cessione in atti, documentano la sussistenza dei requisiti previsti dai principi giurisprudenziali sopra indicati, con conseguente rigetto della eccezione proposta.
b) Sulla prescrizione dei diritti azionati
Ritenuta legittima la catena delle cessioni del credito per le ragioni anzidette, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente, con particolare riferimento alla decorrenza del relativo termine in relazione agli atti interruttivi depositati in atti ed al titolo, costituito da un contratto di mutuo.
pagina 5 di 9 Sul punto, è principio giurisprudenziale costante e conforme quello secondo cui nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. (Cass. 4232/23).
Il principio giurisprudenziale appena richiamato evidenzia come il fatto che il debito è
frazionato in più rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo, che è infatti un contratto di durata, in cui la restituzione del capitale mutuato (frazionato in rate) e il conseguente dovere di restituzione costituiscono un unicum, ovvero sia l'effetto del contratto che la sua causa di estinzione.
Poiché il dovere di restituzione è differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui tale obbligo restitutorio risulta ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, indipendenti le une dalle altre, ma dell'unico debito scaturente dal contratto di mutuo. Pertanto, la restituzione dell'importo mutuato in più versamenti periodici costituisce nient'altro che l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Nel caso di specie, il 6.6.2008 l'opponente chiedeva ed otteneva finanziamento alla Cassa
di risparmio di LI IC da rimborsarsi secondo piano di ammortamento di 84 mesi,
quindi in 7 anni, con scadenza il 5.6.2015.
Quanto appena espresso vale per le somme pretese relative al contratto di finanziamento.
Per quanto attiene le somme pretese relativamente allo scoperto di conto corrente, la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto, salvo rilevare come sia onere pagina 6 di 9 della parte correntista indicare e provare eventuali rimesse solutorie e restitutorie, onere non assolto nel caso di specie.
Quanto appena esposto, va collegato alla questione sollevata dall'opponente in merito al recesso ed alla conseguente decadenza dal beneficio del termine.
La comunicazione di intervenuta cessione del credito ricevuta dal debitore con l'espressa richiesta di pagamento del debito residuo, con l'avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria, evidenza inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine da parte dell'ente creditore.
Secondo giurisprudenza di merito, la decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali,
senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione.
In considerazione di quanto appena esposto, ovvero del termine tra la data di scadenza delle rate di mutuo e la proposizione della domanda giudiziale (per il finanziamento) ed il termine relativo alla chiusura del conto riferibile all'anno 2022, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
c) Parte opponente eccepisce, altresì, la nullità del contratto ex art 1815 cc comma 2 delle pattuizioni contenenti interessi ultra-soglia, la nullita' e/o inesatta indicazione isc/taeg, la nullità delle clausole di indicizzazione degli interessi, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici.
pagina 7 di 9 Tale assunto difensivo non è apparso, sin da subito, supportato da sostegno probatorio,
stante la genericità obiettiva delle allegazioni al riguardo, né sussiste in atti parere tecnico di parte a supporto;
conseguentemente, va confermato il provvedimento con cui si è
respinta la richiesta di c.t.u. per il carattere meramente esplorativo della stessa.
d) Per quanto attiene il diritto di credito vantato dall'opposta azionato in via monitoria,
l'opponente ha dedotto la prescrizione dei relativi diritti e la sussistenza di clausole di nullità di clausole contrattuale che renderebbero illegittimo il saldo richiesto.
Come sopra esposto, l'eccezione di prescrizione va rigettata e la domanda di declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali va respinta per difetto di prova.
Parte opposta ha depositato in atti la richiesta di pagamento relativa al saldo negativo del mutuo, i contratti di finanziamento e di conto corrente contenenti tutte le condizioni applicate ed il piano di ammortamento, l'estratto contabile nonché certificato ex art. 50
TUB. Tale documentazione in atti appare sufficiente per confermare il diritto di credito dell'opposta.
L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b., infatti, non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma dovute, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o GI corrisposti.
Tale principio è frutto di elaborazione giurisprudenziale (Cass. 5675/01) che così viene spiegato: le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese pagina 8 di 9 solo in presenza di circostanziate contestazioni, non GI attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Deve concludersi, quindi, che l'opposta ha fornito la prova del proprio diritto di credito,
non avendo l'opponente fornito allegazione di particolareggiate contestazioni sul saldo o allegazioni di fatti estintivi od impeditivi del diritto azionato.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato in ogni sua parte.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto delle singole fasi processuali effettivamente svolte, nella misura di euro 5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di LI IC in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto opposto.
Condanna l'attore opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida nella misura di euro 5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge
Così è deciso in LI IC,27/03/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 9 di 9