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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8443/2022 R.G.
oggetto: opp.
615, 1°co. cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8443/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a precetto (art. 615, co. 1 c.p.c.)” proposto
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di ed il per sentire dichiarare CP_1 Controparte_3 Controparte_1
l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720200141874624000 - notificata in data 10.01.2022 ed emessa da in virtù di un verbale di accertamento di violazione Controparte_3
pagina 1 di 5 n.VE D6518/15 del 16.02.2015 del - contenente la richiesta di pagamento di Controparte_1 sanzioni per violazione del Codice della Strada, per un importo totale complessivo di € 1.139,51.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva i seguenti motivi d'opposizione:
1. la prescrizione dei diritti di credito ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. 24 novembre 1981, n. 689;
Parte
2. la nullità della cartella di pagamento per difetto di titolo: inesistenza del sotteso indicato nel dettaglio dei debiti;
3. la nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa notifica del verbale di accertamento della violazione presupposto e per estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;
4. l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento relativa alla cartella di pagamento n.09720200141874624000;
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza del Verbale di Accertamento della Violazione n.VE D6518/15 del 16.02.2015 e della notifica dello stesso, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento
n.09720200141874624000 e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare la cartella di pagamento
n.09720200141874624000; - in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
e rimanevano contumaci nel giudizio iscritto al Controparte_4 Controparte_1
R.G. n.169/2022 del Giudice di Pace di Gallipoli.
Con sentenza n. 938/2022 il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione, dichiarando CP_1
“l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo dal nella cartella esattoriale Controparte_1
n.09720200141874624000”, annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 10.06.2022 e mai notificata, Parte_2 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza
n. 938/2022 (…): - in via principale, condannare gli Enti resistenti al pagamento degli onorari, diritti
e spese generali del giudizio di primo grado nel rispetto dei parametri di cui ai valori medi di cui all'art. 4, commi 1 e 5 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018), oltre alla refusione del
Contributo unificato, C.P.A., IVA e spese generali come per legge, non riconosciuti nella sentenza impugnata, come da nota spese che si allega, distraendole in favore del difensore che si era dichiarato
pagina 2 di 5 e si dichiara antistatario;
- in via subordinata, condannare gli Enti resistenti al pagamento degli onorari, diritti e spese generali del giudizio di primo grado nel rispetto dei parametri di cui ai valori minimi di cui all'art. 4, commi 1
e 5 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018), oltre alla refusione del Contributo unificato, C.P.A., IVA e spese generali come per legge, non riconosciuti nella sentenza impugnata, come da nota spese che si allega, distraendole in favore del difensore che si era dichiarato e si dichiara antistatario.
Il tutto con vittoria di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
costituitosi nel presente giudizio di appello, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando Controparte_1
come la statuizione in merito alla compensazione delle spese di lite fosse stata adeguatamente giustificata dal giudice di pace in considerazione del fatto che il “non costituendosi Controparte_5
in giudizio, non ha documentato il perfezionamento della notifica del verbale presupposto posto a fondamento della pretesa creditoria di cui alla cartella opposta”, con la conseguenza che la “mancata prova della notifica del verbale non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio.”
Ha concluso, quindi, chiedendo rigettarsi l'appello ex adverso proposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
rimaneva, invece, contumace. Controparte_3
All'udienza del 20.12.2023, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 - svoltasi a trattazione scritta -, quando tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di ragione.
Non si ritiene, infatti, condivisibile la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite.
In particolare, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace conferiscono centrale rilievo alla circostanza della mancata costituzione in giudizio del da cui discenderebbe Controparte_1 un'assoluta incertezza in merito alla corretta conclusione del procedimento notificatorio, non avendo l'ente convenuto documentato il perfezionamento della notifica del verbale presupposto posto a fondamento della pretesa creditoria di cui alla cartella opposta.
Tale impostazione risulta in contrasto tanto con il dettato normativo quanto con il consolidato orientamento sia della giurisprudenza di legittimità che di quella della Corte costituzionale.
Com'è noto, infatti, nella regolazione delle spese del giudizio riveste carattere dirimente il criterio della pagina 3 di 5 soccombenza, che impone di addossare tutte le spese alla parte che abbia perduto la lite.
In tal senso, l'art. 91 c.p.c. dispone che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Il successivo art. 92 c.p.c. disciplina, al comma 2, la distinta ipotesi di compensazione delle spese di lite, facendo emergere il carattere residuale ed eccezionale della medesima e stabilendo che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, ovvero qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. in tal senso Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 19.04.2018).
Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7292 del 23.03.2018, tali principi operano anche nelle ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace ovvero decida di non costituirsi in giudizio, con la conseguenza, ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che assume rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita, non potendosi considerare la mancata costituzione quale una delle gravi ed eccezionali ragioni in forza della quali il Giudice adito potrebbe compensare le spese del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.” (Cass., Sez. VI – 1, Ord.,
29.05.2018, n. 13498)
Alla luce di quanto evidenziato, non residuano dubbi circa la fondatezza dell'appello proposto da
[...]
. Parte_2
In considerazione di quanto innanzi ed in accoglimento dell'appello, spese e compensi del giudizio di primo grado vanno posti a carico di e . Vanno Controparte_1 Controparte_3
poste a carico di questi ultimi anche le spese del presente grado del giudizio, in applicazione del pagina 4 di 5 principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare.
I compensi vengono liquidati come da dispositivo che segue, tenendosi conto del modesto valore della controversia, del limitato numero di questioni esaminate, di valori prossimi ai minimi e, quanto al presente grado, dell'assenza di una fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, così provvede: Parte_2
1) in parziale riforma della sentenza n. 938/2022 del Giudice di Pace di Gallipoli, condanna ed al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Controparte_3
Franco Muratori, dichiaratosi antistatario di , di spese e compensi del giudizio Parte_2 di primo grado, che si liquidano in complessivi € 633,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali in misura del 15% a termini di legge;
2) condanna ed al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_3 dell'avv. Franco Muratori, dichiaratosi antistatario di , di spese e compensi del Parte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali in misura del 15% a termini di legge;
3) conferma nel resto l'appellata sentenza.
Lecce, 31 marzo 2025
Il Giudice unico
Dott. Francesco Ottaviano
Dott. Francesco Ottaviano
pagina 5 di 5
oggetto: opp.
615, 1°co. cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8443/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a precetto (art. 615, co. 1 c.p.c.)” proposto
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di ed il per sentire dichiarare CP_1 Controparte_3 Controparte_1
l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720200141874624000 - notificata in data 10.01.2022 ed emessa da in virtù di un verbale di accertamento di violazione Controparte_3
pagina 1 di 5 n.VE D6518/15 del 16.02.2015 del - contenente la richiesta di pagamento di Controparte_1 sanzioni per violazione del Codice della Strada, per un importo totale complessivo di € 1.139,51.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva i seguenti motivi d'opposizione:
1. la prescrizione dei diritti di credito ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. 24 novembre 1981, n. 689;
Parte
2. la nullità della cartella di pagamento per difetto di titolo: inesistenza del sotteso indicato nel dettaglio dei debiti;
3. la nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa notifica del verbale di accertamento della violazione presupposto e per estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;
4. l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento relativa alla cartella di pagamento n.09720200141874624000;
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza del Verbale di Accertamento della Violazione n.VE D6518/15 del 16.02.2015 e della notifica dello stesso, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento
n.09720200141874624000 e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare la cartella di pagamento
n.09720200141874624000; - in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
e rimanevano contumaci nel giudizio iscritto al Controparte_4 Controparte_1
R.G. n.169/2022 del Giudice di Pace di Gallipoli.
Con sentenza n. 938/2022 il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione, dichiarando CP_1
“l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo dal nella cartella esattoriale Controparte_1
n.09720200141874624000”, annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 10.06.2022 e mai notificata, Parte_2 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza
n. 938/2022 (…): - in via principale, condannare gli Enti resistenti al pagamento degli onorari, diritti
e spese generali del giudizio di primo grado nel rispetto dei parametri di cui ai valori medi di cui all'art. 4, commi 1 e 5 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018), oltre alla refusione del
Contributo unificato, C.P.A., IVA e spese generali come per legge, non riconosciuti nella sentenza impugnata, come da nota spese che si allega, distraendole in favore del difensore che si era dichiarato
pagina 2 di 5 e si dichiara antistatario;
- in via subordinata, condannare gli Enti resistenti al pagamento degli onorari, diritti e spese generali del giudizio di primo grado nel rispetto dei parametri di cui ai valori minimi di cui all'art. 4, commi 1
e 5 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018), oltre alla refusione del Contributo unificato, C.P.A., IVA e spese generali come per legge, non riconosciuti nella sentenza impugnata, come da nota spese che si allega, distraendole in favore del difensore che si era dichiarato e si dichiara antistatario.
Il tutto con vittoria di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
costituitosi nel presente giudizio di appello, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando Controparte_1
come la statuizione in merito alla compensazione delle spese di lite fosse stata adeguatamente giustificata dal giudice di pace in considerazione del fatto che il “non costituendosi Controparte_5
in giudizio, non ha documentato il perfezionamento della notifica del verbale presupposto posto a fondamento della pretesa creditoria di cui alla cartella opposta”, con la conseguenza che la “mancata prova della notifica del verbale non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio.”
Ha concluso, quindi, chiedendo rigettarsi l'appello ex adverso proposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
rimaneva, invece, contumace. Controparte_3
All'udienza del 20.12.2023, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 - svoltasi a trattazione scritta -, quando tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di ragione.
Non si ritiene, infatti, condivisibile la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite.
In particolare, le argomentazioni svolte dal Giudice di pace conferiscono centrale rilievo alla circostanza della mancata costituzione in giudizio del da cui discenderebbe Controparte_1 un'assoluta incertezza in merito alla corretta conclusione del procedimento notificatorio, non avendo l'ente convenuto documentato il perfezionamento della notifica del verbale presupposto posto a fondamento della pretesa creditoria di cui alla cartella opposta.
Tale impostazione risulta in contrasto tanto con il dettato normativo quanto con il consolidato orientamento sia della giurisprudenza di legittimità che di quella della Corte costituzionale.
Com'è noto, infatti, nella regolazione delle spese del giudizio riveste carattere dirimente il criterio della pagina 3 di 5 soccombenza, che impone di addossare tutte le spese alla parte che abbia perduto la lite.
In tal senso, l'art. 91 c.p.c. dispone che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Il successivo art. 92 c.p.c. disciplina, al comma 2, la distinta ipotesi di compensazione delle spese di lite, facendo emergere il carattere residuale ed eccezionale della medesima e stabilendo che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, ovvero qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. in tal senso Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 19.04.2018).
Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7292 del 23.03.2018, tali principi operano anche nelle ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace ovvero decida di non costituirsi in giudizio, con la conseguenza, ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che assume rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita, non potendosi considerare la mancata costituzione quale una delle gravi ed eccezionali ragioni in forza della quali il Giudice adito potrebbe compensare le spese del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.” (Cass., Sez. VI – 1, Ord.,
29.05.2018, n. 13498)
Alla luce di quanto evidenziato, non residuano dubbi circa la fondatezza dell'appello proposto da
[...]
. Parte_2
In considerazione di quanto innanzi ed in accoglimento dell'appello, spese e compensi del giudizio di primo grado vanno posti a carico di e . Vanno Controparte_1 Controparte_3
poste a carico di questi ultimi anche le spese del presente grado del giudizio, in applicazione del pagina 4 di 5 principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare.
I compensi vengono liquidati come da dispositivo che segue, tenendosi conto del modesto valore della controversia, del limitato numero di questioni esaminate, di valori prossimi ai minimi e, quanto al presente grado, dell'assenza di una fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, così provvede: Parte_2
1) in parziale riforma della sentenza n. 938/2022 del Giudice di Pace di Gallipoli, condanna ed al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Controparte_3
Franco Muratori, dichiaratosi antistatario di , di spese e compensi del giudizio Parte_2 di primo grado, che si liquidano in complessivi € 633,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali in misura del 15% a termini di legge;
2) condanna ed al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_3 dell'avv. Franco Muratori, dichiaratosi antistatario di , di spese e compensi del Parte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali in misura del 15% a termini di legge;
3) conferma nel resto l'appellata sentenza.
Lecce, 31 marzo 2025
Il Giudice unico
Dott. Francesco Ottaviano
Dott. Francesco Ottaviano
pagina 5 di 5