Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 182
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per inesistenza della notificazione a mezzo PEC

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC da un indirizzo non presente in INI-PEC non sia causa di nullità se il destinatario non dimostra pregiudizi sostanziali alla difesa e se l'indirizzo è riferibile all'agente della riscossione. Eventuali vizi sono sanati dal raggiungimento dello scopo (presentazione del ricorso) e dalla sottoscrizione con firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa.

  • Rigettato
    Violazione D.L. n. 119/2018 (stralcio cartelle)

    La Corte rigetta la richiesta poiché le cartelle in questione sono state affidate all'agente della riscossione in data successiva al 31/12/2010, data limite per lo stralcio previsto dal D.L. n. 119/2018.

  • Rigettato
    Carente ed illegittima motivazione dell'iscrizione ipotecaria

    La Corte ritiene che l'atto impugnato sia sufficientemente motivato, contenendo tutti gli elementi necessari per consentire al destinatario di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione di un ricorso articolato.

  • Rigettato
    Intervenuta estinzione del diritto per prescrizione

    La Corte rigetta tale motivo poiché, in data 02/03/2022, è stata notificata a mezzo PEC un'intimazione di pagamento relativa a tutte le cartelle presupposte, atto non impugnato e quindi divenuto definitivo, con conseguente cristallizzazione dei crediti e interruzione della prescrizione. Viene inoltre prodotta documentazione comprovante la notifica delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 182
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 182
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo