CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 RADIODIFFUSIONI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IRAP 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2014
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 182185000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1609487000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 16519000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 78269000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 43347000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 721820000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4008575000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4908007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4479222000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 724660000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2451300000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41324000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 47541000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 27407000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 669169000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, notificata a mezzo pec, in data 4 maggio 2022, documento n. 04376202200001556000 fascicolo n. 2022/2820 limitatamente all'importo complessivo di euro di
€ 17.579,31 per il quale vi è giurisdizione di questa Corte, riveniente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) 04320120010182185000
2) 04320130001609487000
3) 04320130011116519000
4) 04320140005078269000
5) 04320140014943347000
6) 04320140015721820000
7) 04320150014008575000
8) 04320160004908007000
9) 04320160014479222000
10) 04320170003724660000
11) 04320170012451300000
12) 04320180003741324000
13) 04320180013647541000
14) 04320190012827407000
15) 04320190019669169000.
Eccepisce:
1) la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notificazione effettuata a mezzo PEC con utilizzo di indirizzo non inserito in alcun pubblico registro, in assenza di sottoscrizione digitale e senza utilizzo di file con estensione “.p7m”;
2) la violazione del D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 con riferimento alle cartelle n.
04320120010182185000 – 04320130001609487000 – 04320140005078269000;
3) la carente ed illegittima motivazione dell'iscrizione ipotecaria;
4) l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione, maturata per omessa notificazione delle cartelle presupposte.
Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo di iscrizione della garanzia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza nel merito. Produce documentazione relativa alla notificazione delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione e chiede il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine alla spese.
Interviene volontariamente la Regione Puglia. Eccepisce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa viene trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica a mezzo pec dell'atto con utilizzo di indirizzo non compreso negli elenchi ufficiali non è causa di nullità della notificazione ( Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023: “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”). L'
Email_4 Email_5 è chiaramente riferibile all'articolazione regionale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente non ha evidenziato quali pregiudizi siano derivati dall'avvenuto utilizzo di un indirizzo eventualmente diverso da quello indicato negli elenchi INI-Pec. Esso è, comunque, chiaramente riferibile all'agente della riscossione, tenuto conto delle pregresse notifiche delle cartelle.
In ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione risulta sanato dall'avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la parte presentato tempestivo ed articolato ricorso.
Parimenti sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. è l' avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m" ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019 ). L'atto è sottoscritto da Nominativo_1 con firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93. In ogni caso, il difetto di sottoscrizione non costituisce motivo di nullità dell'atto, pacificamente attribuibile – come nel caso in esame – dall'agente della riscossione ( cfr. Cass Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 a proposito della cartella esattoriale ma con argomentazioni riferibili anche a diverso atto di riscossione).
Non ricorrono le condizioni per lo stralcio delle cartelle di importo inferiore ad euro 1000,00.
Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto la procedura di stralcio ed annullamento dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ( art. 4 co. 1 D.L. 119/2018).
Le cartelle per le quali il ricorrente ha invocato l'avvenuto annullamento ex lege non rientrano nello stralcio di cui al D.L. 119/2018 poiché i relativi carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione in data successiva al 31/12/2010, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio dalla resistente Agenzia.
L'atto impugnato risulta dotato di tutte le indicazioni – in particolare il richiamo alle cartelle precedentemente notificate, con specificazione degli estremi, della data di notifica, dell'ente creditore, dell'annualità di riferimento, delle imposte dovute nonché degli interessi e delle sanzioni maturate – necessarie per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto comprovato dalla stessa tempestiva proposizione di ampio ed articolato ricorso, nel quale il ricorrente ha diffusamente esposto le ragioni che , a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto, con ciò palesando di averne compreso appieno il contenuto.
Il lamentato difetto di motivazione è dunque insussistente.
E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
Ed invero, in disparte ogni questione sulla avvenuta notificazione delle cartelle ( di cui l'agente della riscossione ha comunque fornito la documentazione che la comprova ) risulta intervenuta in data 02/3/2022
l'avvenuta notificazione a mezzo pec dell'intimazione nr. 04320229001515411000 relativa a tutte le cartelle costituenti oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Detta intimazione di pagamento non è stata impugnata ( così come non lo sono state le singole cartelle esattoriali presupposte) ed è perciò divenuta definitiva, con conseguente cristallizzazione dei crediti erariali ed effetti interruttivi della prescrizione.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso va rigettato.
La parte ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese di lite ( secondo il principio della soccombenza ) liquidate in euro 1800,00 oltre accessori in favore delle parti costituite, ciascuna nella misura del 50% di detto importo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 oltre accessori in favore delle parti costituite, ciascuna nella misura del 50% di detto importo.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 RADIODIFFUSIONI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 IRAP 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200001556000 BOLLO 2014
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 182185000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1609487000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 16519000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 78269000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 43347000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 721820000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4008575000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4908007000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4479222000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 724660000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2451300000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41324000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 47541000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 27407000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 669169000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, notificata a mezzo pec, in data 4 maggio 2022, documento n. 04376202200001556000 fascicolo n. 2022/2820 limitatamente all'importo complessivo di euro di
€ 17.579,31 per il quale vi è giurisdizione di questa Corte, riveniente dalle seguenti cartelle di pagamento:
1) 04320120010182185000
2) 04320130001609487000
3) 04320130011116519000
4) 04320140005078269000
5) 04320140014943347000
6) 04320140015721820000
7) 04320150014008575000
8) 04320160004908007000
9) 04320160014479222000
10) 04320170003724660000
11) 04320170012451300000
12) 04320180003741324000
13) 04320180013647541000
14) 04320190012827407000
15) 04320190019669169000.
Eccepisce:
1) la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notificazione effettuata a mezzo PEC con utilizzo di indirizzo non inserito in alcun pubblico registro, in assenza di sottoscrizione digitale e senza utilizzo di file con estensione “.p7m”;
2) la violazione del D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 con riferimento alle cartelle n.
04320120010182185000 – 04320130001609487000 – 04320140005078269000;
3) la carente ed illegittima motivazione dell'iscrizione ipotecaria;
4) l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione, maturata per omessa notificazione delle cartelle presupposte.
Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo di iscrizione della garanzia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza nel merito. Produce documentazione relativa alla notificazione delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione e chiede il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine alla spese.
Interviene volontariamente la Regione Puglia. Eccepisce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa viene trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica a mezzo pec dell'atto con utilizzo di indirizzo non compreso negli elenchi ufficiali non è causa di nullità della notificazione ( Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023: “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”). L'
Email_4 Email_5 è chiaramente riferibile all'articolazione regionale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente non ha evidenziato quali pregiudizi siano derivati dall'avvenuto utilizzo di un indirizzo eventualmente diverso da quello indicato negli elenchi INI-Pec. Esso è, comunque, chiaramente riferibile all'agente della riscossione, tenuto conto delle pregresse notifiche delle cartelle.
In ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione risulta sanato dall'avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la parte presentato tempestivo ed articolato ricorso.
Parimenti sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. è l' avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m" ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019 ). L'atto è sottoscritto da Nominativo_1 con firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93. In ogni caso, il difetto di sottoscrizione non costituisce motivo di nullità dell'atto, pacificamente attribuibile – come nel caso in esame – dall'agente della riscossione ( cfr. Cass Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 a proposito della cartella esattoriale ma con argomentazioni riferibili anche a diverso atto di riscossione).
Non ricorrono le condizioni per lo stralcio delle cartelle di importo inferiore ad euro 1000,00.
Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto la procedura di stralcio ed annullamento dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ( art. 4 co. 1 D.L. 119/2018).
Le cartelle per le quali il ricorrente ha invocato l'avvenuto annullamento ex lege non rientrano nello stralcio di cui al D.L. 119/2018 poiché i relativi carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione in data successiva al 31/12/2010, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio dalla resistente Agenzia.
L'atto impugnato risulta dotato di tutte le indicazioni – in particolare il richiamo alle cartelle precedentemente notificate, con specificazione degli estremi, della data di notifica, dell'ente creditore, dell'annualità di riferimento, delle imposte dovute nonché degli interessi e delle sanzioni maturate – necessarie per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto comprovato dalla stessa tempestiva proposizione di ampio ed articolato ricorso, nel quale il ricorrente ha diffusamente esposto le ragioni che , a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto, con ciò palesando di averne compreso appieno il contenuto.
Il lamentato difetto di motivazione è dunque insussistente.
E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
Ed invero, in disparte ogni questione sulla avvenuta notificazione delle cartelle ( di cui l'agente della riscossione ha comunque fornito la documentazione che la comprova ) risulta intervenuta in data 02/3/2022
l'avvenuta notificazione a mezzo pec dell'intimazione nr. 04320229001515411000 relativa a tutte le cartelle costituenti oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Detta intimazione di pagamento non è stata impugnata ( così come non lo sono state le singole cartelle esattoriali presupposte) ed è perciò divenuta definitiva, con conseguente cristallizzazione dei crediti erariali ed effetti interruttivi della prescrizione.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso va rigettato.
La parte ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese di lite ( secondo il principio della soccombenza ) liquidate in euro 1800,00 oltre accessori in favore delle parti costituite, ciascuna nella misura del 50% di detto importo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 oltre accessori in favore delle parti costituite, ciascuna nella misura del 50% di detto importo.