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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4431/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4431/2024 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REAMI ENRICA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REAMI ENRICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
“ - I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Nulla è previsto in ordine alla frequentazione dei figli con il padre, essendo entrambi maggiorenni;
- La casa coniugale, acquistata dai propri genitori dal signor con atto a Parte_1
Ministero del Notaio in eccellenti condizioni, unitamente agli arredi e corredi Per_1
viene assegnata, con arredi e corredi, in godimento ed uso alla signora che vi CP_1
vivrà con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sino alla data del
30/04/2025, in quanto, entro tale data, la stessa si trasferirà, sempre con i figli, in altra abitazione, idonea al nucleo familiare, che ha già trovato. Le utenze dell'abitazione di Via
Trieste n. 6, intestate al signor resteranno a carico dello stesso, che nel Parte_1
frattempo, in attesa della liberazione della casa coniugale, si è trasferito in altra abitazione, di proprietà di un parente, in comodato gratuito.
Quanto ai beni mobili che arredano la casa familiare (mobili, elettrodomestici, lampade, suppellettili, ecc), i coniugi si danno reciprocamente atto che sono di proprietà di entrambi i coniugi e gli stessi provvederanno alla loro suddivisione in base alle esigenze di ciascun coniuge.
Sino alla data del 30/04/2025, la signora sosterrà le spese ordinarie relative CP_1 all'abitazione famigliare (ad eccezione delle utenze), mentre quelle straordinarie saranno a carico del signor unitamente alle spese relative ai consumi. Pt_1
- Il signor in accordo con la moglie, si è già trasferito in altra abitazione, ma in Pt_1
vista del rientro previsto per il 01/05/2025, manterrà la residenza nella casa coniugale di via Trieste 6 a Mirandola (MO).
- Per quanto riguarda i figli e , entrambi maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, che ora vivono con la madre, , presso CP_1
l'abitazione coniugale di via Trieste n. 6 e si trasferiranno con la stessa entro il
30/04/2025, presso altra abitazione, sempre sita a Mirandola, in Via Milano n. 12, il signor verserà dal mese di maggio 2025, per ciascun figlio, la somma di € 300,00. Parte_1
Detto mantenimento verrà versato entro il giorno 15 d'ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso MEDIOLANUM, intestato alla signora con le seguenti coordinate IBAN: [...]. Il CP_1
versamento del mantenimento per ciascun figlio sarà anticipato nel caso in cui la signora lasci prima della data concordata (30/04/2025) l'abitazione di via Trieste;
CP_1
in questo caso il signor inizierà a corrispondere alla moglie il mantenimento per i Pt_1 figli dalla data del rilascio dell'abitazione. Il signor pagherà inoltre, interamente, Pt_1 per l'auto FIAT 500, targata GE060NV, in uso ai figli, l'assicurazione, il bollo, la benzina e tutte le spese inerenti alla manutenzione del veicolo (tagliandi, revisioni, cambio gomme…); lo stesso verserà inoltre, interamente la retta universitaria per la FI , Per_2
quando inizierà a studiare a Bologna, così come pagherà interamente, se verrà frequentata, la retta universitaria per il figlio . Per_3
- Ciascun genitore sarà tenuto a rimborsare all'altro che ne ha fatto anticipazione, le spese straordinarie, escluse quelle sopra riportate nel punto 5 (relative all'autovettura e alle rette universitarie), che verranno assunte nella misura del 60% dal signor e nella Pt_1
misura del restante 40% dalla signora secondo quanto previsto dal Protocollo CP_1
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, che qui si trascrive integralmente, precisando di considerare spese extrascolastiche sin d'ora concordate, anche le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche
(scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails o sms agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre cinque giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
- Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle parti in ragione del 50%.
- L'assegno unico sarà richiesto come per legge.
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto a ripartirsi i depositi e risparmi secondo accordi condivisi, tenuto conto delle assegnazioni di cui al presente atto, ad eccezione del conto corrente acceso presso la Banca BPM, agenzia di Mirandola (n. 1509900) che i coniugi hanno deciso di tenere cointestato.
- I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro che li rendono economicamente autosufficienti (vedasi documenti da 3 a 8). Riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti, le parti rinunciano, pertanto, a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo al mantenimento.
- Il signor , a titolo di attribuzione, in vista della composizione della crisi Parte_1
familiare, anche in considerazione del fatto che la signora rinuncia alla CP_1 disponibilità dell'abitazione coniugale di proprietà dello stesso, riconosce alla moglie la somma di € 36.500,00, di cui ha già versato € 5.000,00 con bonifico bancario del
12/03/2024 ed € 20.000,00 con bonifico del 30/10/2024;
Il saldo dell'importo concordato pari ad € 11.500,00 verrà versato dal signor alla Pt_1
signora con bonifico sul conto corrente della stessa con le seguenti modalità: € CP_1
5,750,00 per la data del 31/01/2025 ed € 5.750,00 entro il 28/02/2025. - I coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili o immobili in comune, ad eccezione di quanto sopra esposto.
- I ricorrenti convengono che il cane Maya di proprietà della signora , resterà CP_1 alla stessa che provvederà integralmente al mantenimento dell'animale.
- Le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti in ugual misura.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a MIRANDOLA (MO) Parte_1
il 13/05/1969 e nata a [...] il [...] CP_1 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Motta di Cavezzo di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2000, atto n.2, Parte 2, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 05/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale