TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
nata in [...] il 20 .7.1999, residente in [...]
Sport, 6 a Valdagno (VI) C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
UR NC
contro nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Valdagno (VI), via Dello Sport n. 6, c.f. , rappresentato e difeso C.F._2
in giudizio dall'avv. Andrea Dalle Carbonare
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, senza obbligo di fedeltà ma con reciproco rispetto;
2) affidare i figli , e , minorenni ed Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente non autosufficienti, congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, mentre il padre li potrà vedere e tenere con sé,
salvo diverso accordo dei genitori, nei seguenti periodi:
• un fine settimana ogni due dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
• uno o due pomeriggi infrasettimanali da concordare fra i genitori;
• cinque giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di
Natale e/o dell'ultimo dell'anno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e/o Pasquetta;
• il giorno del compleanno ad anni alterni;
• due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare fra i genitori entro il 31 maggio (uguale diritto dovere spetterà alla madre);
• la festa del papà (mentre la festa della mamma starà con la stessa);
In ogni caso i genitori si esprimono reciproca disponibilità a concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche esigenze.
2 Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità
genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione;
3) assegnare la casa familiare alla sig.ra , che continuerà ad abitarvi con i Pt_1
figli, mentre il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
CP_2
4) prendere atto che il sig. acconsente a far percepire per intero alla sig.ra CP_2
l'assegno unico (attualmente di circa 900 euro al mese) per i figli a carico. In Pt_1
considerazione di ciò, disporre che il sig. provveda a versare alla sig.ra CP_2
entro il giorno 15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1
per i figli ed , l'importo mensile di complessivi € 300,00 (€ 100,00 a Per_1 Per_2 Per_3
figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate e concordate fra i genitori secondo quanto previsto nel protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere. Per il caso in cui l'assegno unico erogato in favore della sig.ra dovesse essere revocato, il contributo al mantenimento ordinario per i figli Pt_1
aumenterà ad € 200.000 a figlio;
5) prendere atto che ciascun coniuge rinuncia a chiedere l'assegno di mantenimento all'altro;
6) prendere atto che i coniugi si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
7) disporre la compensazione delle spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso in data 16.5.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Ucraina il 27.11.2018, che dall'unione erano Controparte_3
nati tre figli, tutti ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi,
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 22.9.2025 si costituiva in giudizio . Controparte_3
All'udienza del 23.10.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei tre figli minori, al collocamento degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre (considerata l'entità dell'assegno unico in favore della madre), così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei tre figli minori.
4 Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
, uniti in matrimonio in Ucraina il 27.11.2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5