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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Sezione Specializzata Agraria
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere Dott. Roberto Lai Esperto Dott. Andrea Fenu Esperto ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
Parte_4
Parte_1 Pt_5
Pt_1 Pt_6
Parte_7
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. CARBONI STEFANO domiciliato in
VIA LO FRASSO N° 2 07041 ALGHERO
PARTE APPELLANTE
) rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MANAI ELIO domiciliato in V.LE MAMELI 77 07100 SASSARI
PARTE APPELLATA
1 Oggetto: rilascio del fondo per scadenza contratto
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata definita mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse degli appellanti: 1) IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA, in accoglimento del contestuale ricorso ex art. 283 e 351/2 c.p.c., immediatamente sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna inerente le somme dovute per le asserite migliorie del fondo e le spese del grado di giudizio, perché l'appello è fondato e sussiste, altresì, il concreto rischio di insolvenza della parte;
ciò, eventualmente, anche previo deposito di cauzione;
2) previa conferma del capo 1) della sentenza, che dichiara la cessazione del contratto agrario a far data dal 10.11.2019, in parziale riforma della sentenza n. 807/2024, anche nelle more del giudizio di appello, ordinare al il rilascio dei terreni (…); CP_1
PREGIUDIZIALMENTE-PRELIMINARMENTE: 2°) per i motiv al capo 1) dell'espositiva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, ex art. 11 L. 150/2011, anche d'ufficio, l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ric zionale, ex adverso formalizzata, atteso l'omesso esperimento della conciliazione nanti l;
- 2b) per i motivi di cui al capo 2) Pt_8 dell'espositiva, in riforma della sentenza impugnata, are, l'illegittimità della domanda riconvenzionale, inerente le asserite migliorie, per l'omessa inosservanza d 982 e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti nulla devono alla controparte CP_1
; - 2c) per i motivi di cui al capo 3) dell'espositiva, dichiarare la senten
[...] ima e nulla, attesa la violazione dell'art. 132 c.p.c.; - 2d) per i motivi di cui al capo 4) dell'espositiva, in riforma della sentenza impugnata, attesa la violazione dell'art. 112 c.p.c; - IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: 2e) per i motivi di cui al capo 5) dell'espositiva, attesa l'omessa valutazione della pattuizioni cui al contratto agrario, dichiarare l'illegittimità della statuizione impugnata e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti nulla devono alla controparte;
- IN VIA SUBORDINATA: 2f) per i motivi di cui ai capi 6) e 7) dell'espositiva, Controparte_1 elle prove ex adverso offerte, dichiarare l'illegittimità della statuizione impugnata;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORIDNATA: 2g) per i motivi di cui al capo 8) dell'espositiva, attesa l'assenza di alcuna prova inerente l'asserito incremento di valore e della modificazione dei terreni, dichiarare la violazione dell'art. 2697 c.c. e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata rigettando l'avversa domanda riconvenzionale;
- 2h) per i motivi di al capo 9) dell'espositiva, dichiarare la contraddittorietà e l'invalidità della CTU e, per l'effetto, l'illegittimità della statuizione impugnata esonerando i ricorrenti dal liquidare alcunché; - 2i) in ogni caso, per i motivi di cui al capo 10) e 11) dell'espositiva, dichiarare l'illegittimità della statuizione impugnata in punto di spese e, per l'effetto, condannare la controparte alle spese del doppio grado di giudizio con la maggiorazione cui all'art. 4, co. 8 DM 55/14;
Nell'interesse dell'appellato: 1) Contrariis reiectis;
2) rigettarsi integralmente l'appello essendo i motivi tardivi, palesemente inammissibili ed infondati, con conferma dei punti della sentenza impugnata;
3) IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE proposto, ed in riforma ed integrazione della sentenza resa dal tribunale con riferimento al terreno distinto al F. 25 mapp. 399: dichi rel ondo, il contratt fitto concluso in data 21.1.2004 tra e , per essere il nella legit Parte_9 CP_1 CP_1
d e di tale fo rat cluso in data 7.1 con i sigg.ri CP_2
e e, per l'effetto, dichiarare la carenza in capo ai ricorrenti della titolarità del diritt CP_3
c nte carenza di legittimazione ad agire degli stessi e pronuncia di rigetto della
2 domanda degli stessi proposta in relazione a detto fondo;
4) in considerazione della palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi posti a base del gravame, della temerarietà dell'appello, del complessivo contegno processuale degli appellanti, i quali consapevolmente a sostegno delle infondate pretese hanno prodotto documenti parziali ed artefatti, dichiararsi gli stessi aver agito in giudizio con mala fede e la colpa grave, con al piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie difese, ex art. 96 c.p.c.; 5) per l'effetto, condannarsi gli appellanti al risarcimento in favore del Carta dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente a carico dei singoli appellanti nella misura di € 5.000 ciascuno, ovvero negli importi veriori che la Corte riterrà più equi;
6) condannarsi, inoltre, gli appallanti al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore della cassa delle ammende della somma di denaro pari a € 5.000, considerato che gli stessi hanno persino tratto in errore la Corte d'Appello, inducendola a concedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, sospensione successivamente revocata;
7) condannarsi gli appellanti al pagamento in favore del Carta dei compensi e delle spese del procedimento cautelare di sospensiva in appello;
8) con vittoria di compensi e spese del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_4 CP_5
, , , affermando di essere comproprietari dei fondi siti nell'agro di Padria
[...] Pt_6 Pt_7
(meglio distinti in atti), in forza di testamento di deceduto in data 25.3.2017, Parte_9
esponevano che:
-detti terreni erano stati concessi in affitto agrario dall a con contratto Pt_9 Controparte_1
in data 21.01.2004, per la durata di anni 15;
- avevano intimato al formale disdetta del contratto con richiesta di rilascio dei fondi;
CP_1
- avevano esperito inutilmente tentativo di conciliazione;
ricorrevano al Tribunale di Sassari sezione specializzata agraria, domandando la risoluzione del contratto di affitto alla data del 10.11.2019, con condanna del al rilascio dei terreni;
in CP_1
subordine, la risoluzione per morosità dello stesso.
Radicatosi regolare contraddittorio, il Carta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda di risoluzione contrattuale, stante la intervenuta scadenza del contratto;
in subordine, e nel merito, il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in relazione al terreno distino al F. 25 mapp.le 399, in quanto a lui concesso in affitto da altri soggetti, divenuti nuovi proprietari (tali e ), che a far Persona_1 Persona_2
data dal 2001 avevano acquistato tale fondo dall'Ortu.
Il resistente, altresì, rivendicava, in riconvenzione, l'indennità per i miglioramenti apportati ai fondi, in misura pari all'aumento di valore e, per l'effetto, il riconoscimento del suo diritto di ritenzione fino al pagamento di detta indennità.
3 Disposto lo spostamento dell'udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il tribunale, istruita la causa con prova testimoniale e CTU, con sent. n. 807/2024, pubblicata il 15.7.2024, dichiarava cessato il contratto agrario alla data del 22.1.2019, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il diritto del Carta alla ritenzione dei fondi oggetto di contratto, fino al momento dell'effettivo pagamento della somma di euro 50.721,37 a titolo di indennità per le migliorie apportate ai fondi in causa dallo stesso.
Così deciso regolava secondo soccombenza le spese di lite e di ctu.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i soccombenti chiedendone la parziale riforma, lamentando:
1) l'omessa motivazione sull'eccepita improponibilità della domanda riconvenzionale formalizzata dal Carta, per mancanza del necessario e preventivo tentativo di conciliazione tra le parti ex art. 11 del D.lgs. n. 150/2011;
2) la inosservanza delle forme di cui all'art. 16 della L. 203/1982, nonché la violazione delle condizioni contrattuali pattuite. In particolare, hanno sostenuto che, in ogni caso, il
Carta non avrebbe potuto eseguire alcun intervento migliorativo e, per l'effetto, proporre alcuna domanda riconvenzionale, stante la mancanza di un espresso accordo in tal senso con la contro parte;
3) la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale, pur in assenza di alcuna deduzione e/o domanda del Carta su tale punto li condannava al pagamento della indennità relativa ai “mutamenti colturali del terreno (da pascolativo a coltivabile)”, così aderendo
“incondizionatamente a quanto asserito dalla consulente d'ufficio”;
4) la falsità delle deposizioni testimoniali che si limitavano a confermare gli asseriti lavori attestati dalla fattura n. 32 del 2010 dell'importo di € 27.600, a loro dire falsa;
5) la mancata compensazione delle spese di lite ed erronea quantificazione degli oneri legali.
Ha puntualmente resistito all'appello il , chiedendone il rigetto con vittoria di spese. CP_1
Ha proposto, altresì, appello incidentale nella parte in cui il tribunale non statuiva sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione in relazione al fondo distinto al F. 25, mapp.le
399, non più nella titolarità della controparte.
4 Infine, ha domandato la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Gli appellanti hanno eccepito la tardività dell'appello incidentale.
La causa è stata quindi definita con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione alla udienza del 19.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È in prima guisa rimasta incontestata la statuizione relativa alla cessazione del rapporto d'affitto, intercorso pacificamente tra le parti sui terreni in discorso, alla scadenza legale del
22.1.2019, talché la sentenza, sul punto, deve ritenersi passata in giudicato.
Le altre ragioni di gravame risultano infondate nei limiti di seguito esplicati.
Sulla eccezione preliminare di improponibilità della domanda riconvenzionale
In primo luogo, si osserva che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari (come, del pari, chi intenda resistervi ed interporre domanda in riconvenzione, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, recando la domanda riconvenzionale una vera e propria domanda autonoma, da assoggettare, pertanto, alle stesse regole imposte in relazione alle domande introdotte in via principale), è tenuto ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione davanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
La finalità di siffatta procedura, che connota una ineludibile fase pregiudiziale, è volta, ex uno,
a prevenire e ad evitare il possibile insorgere di un giudizio;
ex altero a precisare comunque le posizioni dei contraddittori, onde consentire le correlate e contrapposte difese nella fase propriamente giudiziale.
Ciò posto, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia, o meno, proponibile, il giudice investito deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione,
e che le domande formulate (anche in riconvenzione), siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.
Applicando i principi che precedono al caso di specie, osserva questa Corte che, proponendo la sua domanda riconvenzionale, l'odierno appellato non introduceva in giudizio aspetti nuovi, tali da comportare un ampliamento del thema decidendum rispetto all'oggetto della sua richiesta in sede di conciliazione. Invero, nel verbale del 23.7.2020 alla presenza di Pt_1
5 (in rappresentanza anche degli altri comproprietari) e del , assistiti dai Parte_4 CP_1
rispettivi legali, la Commissione di Conciliazione dell dava atto della domanda Pt_8
formalizzata dal in via riconvenzionale “relativamente ai miglioramenti eseguiti sul fondo CP_1
(…), chiedendo il pagamento delle relative indennità e dichiarando di esercitare il diritto di ritenzione del fondo previsto dalla l. 203/1982”.Vieppiù, in relazione a tale istanza, l'avversa difesa formulava la propria controproposta: “si domanda se ci sia la disponibilità a conferire
l'incarico ad un tecnico che valuti le supposte migliorie” (v. all.
1- fascicolo di parte appellata).
Orbene, stante la documentazione prodotta non vi è dubbio che le richieste indennitarie abbiano formato oggetto di discussione tre le parti già nella fase preliminare del tentativo di conciliazione davanti alla e non solo davanti al tribunale successivamente Parte_10
adito.
La produzione da parte dei ricorrenti, all'atto della costituzione in primo grado, del verbale parziale in data 23.7.2020 e del verbale dell'incontro conclusivo in data 24.9.2020 (il primo privo della sua interezza, in quanto omessa la pagina ove le istanze indennitarie erano state formalizzate) non appare sufficiente a fondare la eccezione di improponibilità come formulata.
Viceversa, la produzione davanti a questa Corte della copia integrale del suddetto verbale appare ammissibile, in quanto volta ad una mera integrazione di un documento già presente in atti, seppur incompleto.
La eccezione preliminare risulta quindi priva di pregio.
Sulle migliorie e sul diritto alla indennità ex art. 16 della l. 203/1982
I motivi di censura di cui ai punti sub 2) e 4) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
In primo luogo, gli appellanti hanno denunziato l'omessa ottemperanza a quanto imposto dall'art. 16 della legge 203/1982, reiterando la eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale.
Hanno sostenuto che il non avrebbe potuto eseguire alcun intervento migliorativo, in CP_1
mancanza di valido consenso del concedente, alla luce altresì delle condizioni pattizie che non lo autorizzavano.
La censura non merita accoglimento, per le considerazioni che seguono.
Osserva questa Corte che, in materia di indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal conduttore, la giurisprudenza costante di merito e di legittimità, ha chiarito che il consenso del
6 concedente alla esecuzione dei miglioramenti, può essere anche tacito e deve precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, la esecuzione delle opere.
Altresì, sebbene la legge non richieda una forma specifica per la sua manifestazione, è comunque necessario che esso consenso venga dimostrato dalla parte che invoca il diritto all'indennizzo, non potendo ricavarsi presuntivamente per il solo fatto dell'esistenza delle opere.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che i testi e Testimone_1 [...]
, escussi in prime cure, riferivano concordemente non solo che l Tes_2 Parte_9
aveva seguito personalmente i lavori per le migliorie, essendo quasi sempre presente durante la loro esecuzione, ma, altresì, che: “loro (l e il ) concordavano tutte le opere insieme Pt_9 CP_1
(…)”; nonché, “l era d'accordo sia per la recinzione che per il corridoio di bovini perché Pt_9
diceva al di fare ciò che riteneva necessario per i terreni (v. all. 2, verb. Ud. 25.02.2022). CP_1
A fronte di tali concordi dichiarazioni rese da testi estranei alla vicenda e stante l'assenza di qualsivoglia elemento e/o interesse atto ad inficiare l'attendibilità delle summenzionate dichiarazioni, le stesse appaiono idonee a dimostrare compiutamente l'esistenza di una manifestazione di volontà autorizzativa espressa dall'originario proprietario dei fondi per l'esecuzione dei lavori, come richiesto dalla norma. Quanto detto, rende superflua l'adozione di qualsivoglia formalità nella manifestazione della suddetta autorizzazione, essendosi essa espressa attraverso un comportamento concludente da parte dell'Ortu.
L'avvenuta corresponsione dei contributi da parte della Unione Europea conferma, ulteriormente, tale conclusione.
Davanti a tale prova in fatto, non appare dirimente la circostanza, affermata dagli appellanti, secondo cui il documento offerta dal Carta (v. all. 9 – fattura n. 32/2010), attestante le spese da esso sostenute per gli allegati lavori, sia da ritenersi falsa.
Invero, in prime cure, la controparte neppure contestava le allegate migliorie (precisamente indicate, già, nella comparsa di costituzione) nella prima difesa utile, né deduceva prova contraria. Pertanto, la tardività della censura precluderebbe, comunque, qualsivoglia esame della questione concernente la fattura di cui supra.
Per mera completezza, comunque, si osserva, che la asserita falsità in ordine alle spese indicate in fattura non comporterebbe, di per sé, il venir meno della prova in ordine alla effettiva realizzazione dei lavori in quanto “il giudice non può equiparare la linea difensiva che valorizza
7 l'assenza di prova alla contestazione, ma deve fare spazio alle testimonianze e valutare la globalità delle circostanze risultanti dagli atti a disposizione” (cfr. Cass. ord. n. 17889/2020).
Sulla indennità relativa ai “mutamenti colturali del terreno”
Quale ulteriore motivo di censura, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art.112
c.p.c. asserendo che, pur in assenza di qualsivoglia domanda da parte del Carta, essi venivano
(anche) condannati al pagamento di un indennizzo per la trasformazione del terreno da pascolo a colturale, non richiesta ma solo indicata dal consulente nella sua indagine.
Hanno sostenuto, a riguardo, che il consulente incaricato aveva compiuto tale valutazione basandosi esclusivamente sulle sole variazioni catastali unilateralmente (e, quindi, illegittimamente) acquisite agli atti, con ciò travalicando il quesito postogli.
Anche tale censura risulta infondata.
Osserva questa Corte che con il termine “miglioramenti” si identificano quelle opere che inscindibilmente si incorporano nel terreno o, anche, gli investimenti che incrementano, in modo durevole, la capacità produttiva e reddituale del fondo, accrescendone il suo valore di mercato.
Il consulente nominato, nei limiti delle indagini a lui affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti ), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Sempre per consolidato principio giurisprudenziale, quando al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, esso è percipiente, e la consulenza costituisce fonte diretta di prova (e non mero mezzo di valutazione), utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo.
Ciò detto, il quesito posto in sede di conferimento d'incarico al consulente, richiedeva la determinazione dell'indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo per cui è causa a seguito dei miglioramenti effettuati, e quale risultante al momento della cessazione del rapporto ossia alla data del 10.11.2019, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato” (v. all. 2, verb.ud. 25.2.2022).
8 Evitando di ribadire quanto già esposto circa la legittimità delle allegate migliorie, coerentemente all'incarico conferitogli, e muovendo dagli elementi oggettivi forniti dalla parte a riguardo, il consulente procedeva all'accertamento (in loco) e alla determinazione delle conseguenti indennità.
In particolare, l'ausiliare evidenziava che gli interventi di miglioramento eseguiti dal CP_1
avevano contribuito a che una parte dei terreni (adibiti a pascolo) diventassero a vocazione seminativa e ciò in quanto gli eseguiti lavori di spietramento avevano “permesso di rimuovere le pietre affioranti consentendo la lavorazione dello strato superficiale del terreno con mezzi meccanici superficiali “(cfr ctu in atti).
All'interno di un completo (e condiviso) procedimento estimativo, nel quale è stata effettuata un'accurata ispezione del fondo e una attenta indagine delle caratteristiche della zona, il consulente correttamente stimava i beni all'attualità e quantificava l'aumento di valore dei fondi in conformità alla metodologia in uso, ricordando, tra l'altro, che la commisurazione dell'indennizzo ex art. 17 della l. 203/1982 non viene calcolata in funzione delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di miglioria.
Ciò posto la doglianza secondo cui la condanna sarebbe intervenuta (anche) per lavori differenti rispetto alle affermate migliore (strettoia per bovini e spietramento), e per somme maggiori rispetto a quanto richiesto dal Carta, non appare fondata. Peraltro, nella memoria di costituzione il domandava la condanna di controparte alla corresponsione dell'importo CP_1
speso per l'esecuzione delle opere di miglioramento, ovvero “della somma veriore risultante dell'espletanda CTU, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria” (v. atto).
Sulla mancata compensazione delle spese di lite
Gli appellanti hanno lamentato la mancata compensazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento in prime cure della domanda principale dagli stessi formalizzata, nonché
l'erronea quantificazione degli oneri legali, ritenendo non dovuti i compensi liquidati per la fase decisionale in ordine alla quale, stante il rito applicato, le controparti non redigono alcuna memoria.
Ebbene al riguardo, osserva la Corte che, per consolidata giurisprudenza, “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di
9 legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Ciò posto, come si ricava proprio dal disposto di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente (cfr. Cass. n. 5289/2023): le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ne consegue che l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per tali ragioni, anche tale motivo va rigettato.
Sull'appello incidentale
Preliminarmente, va vagliata la eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dagli appellanti.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale deve avere luogo almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione;
tale termine è soggetto alla regola di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c. dell'esclusione dal computo del solo dies a quo, coincidente con l'udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso;
non trova invece applicazione la regola di cui all'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui se il giorno di scadenza è festivo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l'abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell'iniziativa processuale.
Orbene, in quanto ritualmente proposto contestualmente al deposito della comparsa di costituzione in giudizio avvenuta il 2.9.2024, e, quindi, entro il termine di legge, si rileva come parte appellata abbia provveduto tempestivamente al deposito dell'appello incidentale.
10 Acclarata la ammissibilità dello stesso, deve ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dal , con il quale egli ha lamentato una omessa pronuncia in ordine alla sua eccezione di CP_1
difetto di legittimazione attiva relativamente al terreno distinto al F. 25, mapp. 399, in quanto di proprietà di terzi e ) che in data 7.1.2004 lo avevano a lui Persona_1 Persona_2
concesso in affitto.
Invero, emerge per tabulas, che , con scrittura privata in data 15.9.2001 (all. 3- Parte_9
scrittura privata di compravendita), aveva venduto ai Fiori e il precitato terreno;
che CP_3
aveva concluso con essi regolare contratto di affitto (All. 5 – contratto di affitto del CP_1
7.1.2004), con conseguente sua legittima detenzione del fondo prima della conclusione del contratto con l , concluso in data 21.1.2004. Pt_9
Ne consegue che, solo in relazione a siffatto terreno, manca(va) in capo ai ricorrenti la titolarità del diritto ad agire e che nessuna domanda di rilascio può essere proposta dagli odierni appellanti nei confronti del Carta.
Sulla responsabilità degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Quale ulteriore richiesta, l'appellato, ha domandato la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante, suo dire, la manifesta infondatezza del gravame, a sostegno del quale, tra l'altro, erano stati allegati “documenti parziali e artefatti”.
La norma in questione, per giurisprudenza costante, esige un quid pluris rispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l'azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse".
Nel caso di specie, la eccezione di inammissibilità della richiesta della indennità per miglioramenti, fondata su documenti volutamente incompleti prodotti dalla parte appellante
(verbale di comparizione davanti all'argea privo della seconda pagina nella quale risulta testualmente formulata la domanda riconvenzionale) induce a ritenere privo della normale diligenza il comportamento degli appellanti.
11 Di talché in accogliento della domanda proposta, gli stessi devono essere condannati, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al risarcimento in favore di controparte di una somma equitativamente determinata in euro 1.736,50 pari ad un quarto degli onorari (come di seguito liquidati), in considerazione della importanza e pregnanza della eccezione sollevata
(assorbente rispetto a tutte le altre questioni).
Seguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Sassari – sezione CP_5 Pt_6
specializzata agraria n. 807/2024, pubblicata il 15.07.2024;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, dichiara il Controparte_1
difetto di legittimazione della parte appellante in relazione al terreno sito in “Padria”, distinto al F. 25, mapp. 399;
3) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
qui liquidate in euro 6.946,00, oltre il 15% spese generali e accessori di CP_1
legge, nonché della ulteriore somma di euro 1.736,50 ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c.;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante
SASSARI 19.03.2025
Il Presidente – Rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
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