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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 23/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG N 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
IO Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente a [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Massimo Parte_1
Pistilli ( e presso il suo studio in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM – Ministero dell'Istruzione – USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. , Dirigente pro-tempore dell' Controparte_1 [...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Controparte_2
Vento legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente – Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 17/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado, nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Alberghiero di Stato G. Pastore di Varallo per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico
2020/2021 presso l'Istituto Superiore “Vincenzo Lancia” di Borgosesia per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Superiore “Francis Lombardi” di Vercelli per 18 ore;
quale docente di Servizi
Enogastronomici nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Alberghiero di Stato G.
Pastore di Varallo per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 2023/2024 presso I.I.S. "A. Avogadro" di Vercelli per 18 ore, sempre in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi All.
1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 7.802,03 (Euro 1.274,13 per l'anno scolastico
2019/2020; Euro 1.350,65 per l'anno scolastico 2020/2021; Euro 1.719,90 per l'anno scolastico 2021/2022; Euro 1.728,68 per l'anno scolastico 2022/2023; Euro 1.728,68 per l'anno scolastico. 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_3 fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
5.737,94 attesa la fruizione di gg di ferie come da richieste prodotte.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum avendo il ricorrente aderito in udienza al conteggio redatto dal Ministero.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 19 nell'a.s.
2019/2020; 20 nell'anno scolastico nell'a.s. 2020/2021, 25 nell'a.s. 2021/2022; nell'a.s.
2022/2023; 25 nell'anno 25 nell'anno scolastico nell'a.s. 2023/2024.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati negli allegati prodotti ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata. Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminati le richieste di ferie ed i conteggi prodotti dal Ministero ha rideterminato il quantum richiesto nella minor somma di € 5.737,94.
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 5.737,94 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 118,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG N 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
IO Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente a [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Massimo Parte_1
Pistilli ( e presso il suo studio in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM – Ministero dell'Istruzione – USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. , Dirigente pro-tempore dell' Controparte_1 [...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Controparte_2
Vento legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente – Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 17/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado, nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Alberghiero di Stato G. Pastore di Varallo per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico
2020/2021 presso l'Istituto Superiore “Vincenzo Lancia” di Borgosesia per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Superiore “Francis Lombardi” di Vercelli per 18 ore;
quale docente di Servizi
Enogastronomici nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Alberghiero di Stato G.
Pastore di Varallo per 18 ore;
quale docente di Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 2023/2024 presso I.I.S. "A. Avogadro" di Vercelli per 18 ore, sempre in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi All.
1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 7.802,03 (Euro 1.274,13 per l'anno scolastico
2019/2020; Euro 1.350,65 per l'anno scolastico 2020/2021; Euro 1.719,90 per l'anno scolastico 2021/2022; Euro 1.728,68 per l'anno scolastico 2022/2023; Euro 1.728,68 per l'anno scolastico. 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 8.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_3 fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
5.737,94 attesa la fruizione di gg di ferie come da richieste prodotte.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum avendo il ricorrente aderito in udienza al conteggio redatto dal Ministero.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 19 nell'a.s.
2019/2020; 20 nell'anno scolastico nell'a.s. 2020/2021, 25 nell'a.s. 2021/2022; nell'a.s.
2022/2023; 25 nell'anno 25 nell'anno scolastico nell'a.s. 2023/2024.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati negli allegati prodotti ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata. Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminati le richieste di ferie ed i conteggi prodotti dal Ministero ha rideterminato il quantum richiesto nella minor somma di € 5.737,94.
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 5.737,94 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 118,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici