Art. 8.
Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non piu' di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonche' quelle del settore industriale con non piu' di trenta dipendenti.
Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non piu' di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonche' quelle del settore industriale con non piu' di trenta dipendenti.