CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39634 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39634 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6.4.2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da DR RO in relazione al periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare allo stesso applicata dal 21.7.2010 al 20.1.2011i in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 24.12.2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen., 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod.pen. i commessi nella zona di Anzio e di Nettuno, esclusa l'aggravante del fine di agevolare il sodalizio di stampo mafioso riconducibile alla famiglia Gallace, originariamente ipotizzata dall'accusa. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Terni (gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Terni per competenza territoriale) in data 6.12.2016 1 I'DR veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in quanto considerato responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e concorso in tre furti commessi nell'aprile del 2008. Successivamente/ in data 9.4.2019 i' la Corte d'appello di Perugia emetteva sentenza di assoluzione per gli addebiti di cui ai capi A), B) D) ed E) perché il fatto non sussiste e per l'addebito di cui al capo C) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza, DR RO a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi Con il primo deduce/ ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. / l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello ritenuto che la detenzione subita dall'DR dal 21.7.2010 al 21.01.2011 fosse stata determinata da un fatto colposo del ricorrente. Si assume che l'ordinanza impugnata é viziata laddove ravvisa la colpa grave nel contenuto delle intercettazioni e nella ricostruzione che dAlle stesse essa Corte trae, difforme da quella che aveva operato la Corte di merito ipotizzando dal contenuto delle stesse la sussistenza di un'organizzazione volta ad operare o meglio ad occultare un'attività illecita. C l on il secondo motivo deduce/ ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.,i vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello ritenuto che la detenzione subita dall' DR fosse stata determinata da un fatto colposo del ricorrente ed in 2 particolare per aver ritenuto che l'DR si fosse reso responsabile di furti consumati o tentati mentre é risultato assolto con formula piena per tale titolo di reato. Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza della colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza sulla base del contenuto delle intercettazioni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é infondato. 2. Va premesso che l'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. Il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). 3 Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva, condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata di revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 3. Ciò premesso l'ordinanza impugnata, con motivazione diffusa e logica, facendo corretta applicazione dei principi fin qui enucleati, ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.pen. sulla sussistenza di una colpa grave dell'istante desunta dal contenuto delle intercettazioni che sono state poste dal Gip a fondamento della misura cautelare e da cui emergono una serie di contatti tra l'DR ed altri soggetti pregiudicati / caratterizzati dal ricorso ad un linguaggio criptico in cui sì discute circa l'ubicazione di un determinato immobile, i "ferri" da utilizzare, sulla necessità di non lasciare la macchina in una certa zona. Altre conversazioni, avvenute in piena notte, tra l'DR e tale OM facevano riferimento all'impegno nel sollevare qualcosa di molto pesante che sarebbe stato difficile caricare tanto da richiedere un aiuto:a degli spostamenti dell'DR in piena notte verso zone con scarsa densità abitativa, l'ammonimento rivolto a chi si accompagnava a lui a prestare attenzione alle forze dell'ordine. Ebbene tali risultanze non sono state neutralizzate dal giudice del merito nè con riguardo alla loro utilizzabilità né con riguardo alla loro valenza probatoria, atteso che l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti é stata motivata dal mancato raggiungimento della prova degli specifici episodi;
con l'individuazione dell'esatta refurtiva e delle persone offese. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 2.10.2024
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39634 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6.4.2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da DR RO in relazione al periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare allo stesso applicata dal 21.7.2010 al 20.1.2011i in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 24.12.2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen., 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod.pen. i commessi nella zona di Anzio e di Nettuno, esclusa l'aggravante del fine di agevolare il sodalizio di stampo mafioso riconducibile alla famiglia Gallace, originariamente ipotizzata dall'accusa. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Terni (gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Terni per competenza territoriale) in data 6.12.2016 1 I'DR veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in quanto considerato responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e concorso in tre furti commessi nell'aprile del 2008. Successivamente/ in data 9.4.2019 i' la Corte d'appello di Perugia emetteva sentenza di assoluzione per gli addebiti di cui ai capi A), B) D) ed E) perché il fatto non sussiste e per l'addebito di cui al capo C) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza, DR RO a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi Con il primo deduce/ ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. / l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello ritenuto che la detenzione subita dall'DR dal 21.7.2010 al 21.01.2011 fosse stata determinata da un fatto colposo del ricorrente. Si assume che l'ordinanza impugnata é viziata laddove ravvisa la colpa grave nel contenuto delle intercettazioni e nella ricostruzione che dAlle stesse essa Corte trae, difforme da quella che aveva operato la Corte di merito ipotizzando dal contenuto delle stesse la sussistenza di un'organizzazione volta ad operare o meglio ad occultare un'attività illecita. C l on il secondo motivo deduce/ ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.,i vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello ritenuto che la detenzione subita dall' DR fosse stata determinata da un fatto colposo del ricorrente ed in 2 particolare per aver ritenuto che l'DR si fosse reso responsabile di furti consumati o tentati mentre é risultato assolto con formula piena per tale titolo di reato. Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza della colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza sulla base del contenuto delle intercettazioni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é infondato. 2. Va premesso che l'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. Il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). 3 Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva, condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata di revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 3. Ciò premesso l'ordinanza impugnata, con motivazione diffusa e logica, facendo corretta applicazione dei principi fin qui enucleati, ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.pen. sulla sussistenza di una colpa grave dell'istante desunta dal contenuto delle intercettazioni che sono state poste dal Gip a fondamento della misura cautelare e da cui emergono una serie di contatti tra l'DR ed altri soggetti pregiudicati / caratterizzati dal ricorso ad un linguaggio criptico in cui sì discute circa l'ubicazione di un determinato immobile, i "ferri" da utilizzare, sulla necessità di non lasciare la macchina in una certa zona. Altre conversazioni, avvenute in piena notte, tra l'DR e tale OM facevano riferimento all'impegno nel sollevare qualcosa di molto pesante che sarebbe stato difficile caricare tanto da richiedere un aiuto:a degli spostamenti dell'DR in piena notte verso zone con scarsa densità abitativa, l'ammonimento rivolto a chi si accompagnava a lui a prestare attenzione alle forze dell'ordine. Ebbene tali risultanze non sono state neutralizzate dal giudice del merito nè con riguardo alla loro utilizzabilità né con riguardo alla loro valenza probatoria, atteso che l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti é stata motivata dal mancato raggiungimento della prova degli specifici episodi;
con l'individuazione dell'esatta refurtiva e delle persone offese. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 2.10.2024