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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
UD. 17.6.2025 N. 635/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garofalo e l'Avv. Incantalupo, elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Cremona, via Postumia n. 8b
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE – e nei confronti di
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che tra e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro domestico dal 27.5.2011 al 31.1.2021, della durata effettiva di 10 ore al giorno per cinque giorni alla settimana fino a dicembre 2017 e di 9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana da gennaio 2018 a gennaio 2020, nonché della durata di 9 ore settimanali contrattualmente previste da febbraio 2020 alla cessazione formale del rapporto del 31.1.2021; accerta e dichiara il diritto di al versamento, da parte di Parte_1 [...]
, della relativa contribuzione previdenziale;
Parte_2 per l'effetto, condanna a pagare a l'importo di € 88.897,87 lordi (di Parte_2 Parte_1 cui € 10.657,10 per TFR), oltre € 142,13 a titolo di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'atto di estensione del contraddittorio nei confronti dell' ; Controparte_2 condanna al risarcimento del danno per omessa contribuzione;
Parte_2 condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € Parte_2
7.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo e dell'Avv. Incantalupo, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva la motivazione a 60 giorni.
Cremona, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garofalo e l'Avv. Incantalupo, elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Cremona, via Postumia n. 8b
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE – e nei confronti di
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che tra e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro domestico dal 27.5.2011 al 31.1.2021, della durata effettiva di 10 ore al giorno per cinque giorni alla settimana fino a dicembre 2017 e di 9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana da gennaio 2018 a gennaio 2020, nonché della durata di 9 ore settimanali contrattualmente previste da febbraio 2020 alla cessazione formale del rapporto del 31.1.2021; accerta e dichiara il diritto di al versamento, da parte di Parte_1 [...]
, della relativa contribuzione previdenziale;
Parte_2 per l'effetto, condanna a pagare a l'importo di € 88.897,87 lordi (di Parte_2 Parte_1 cui € 10.657,10 per TFR), oltre € 142,13 a titolo di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'atto di estensione del contraddittorio nei confronti dell' ; Controparte_2 condanna al risarcimento del danno per omessa contribuzione;
Parte_2 condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € Parte_2
7.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo e dell'Avv. Incantalupo, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva la motivazione a 60 giorni.
Cremona, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE