CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI NA CATALANO Presidente
Dott. DR FR PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PONTE
[...] P.IVA_1
SEVESO, 41 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. PIRRO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
[...]
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA PONTE SEVESO, 41 20100 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. PIRRO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
SOLFERINO 3 BRESCIA presso lo studio dell'avv. BORGO PALAZZO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_1 Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 7875/2024 emessa in data 01.09.2024 dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 05.09.2024 e mai notificata, accogliere interamente la richiesta avanzata dalle appellanti nel giudizio di riassunzione e pronunciare la risoluzione per cattivo adempimento di tutti i mandati conferiti dalle stesse all'Avv.
assolvendole da ogni ulteriore pretesa di pagamento. CP_1
Per Controparte_1
Nel merito, accertare l'infondatezza dell'impugnazione e, per tutti i motivi in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla controparte, provvedendo al riequilibrio delle spese legali di primo grado e alla avversaria condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i grafi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto a questa Corte d'appello la Controparte_1 condanna di e di in proprio al pagamento di Parte_1 Parte_1
€ 31.332,35 quale compenso professionale per l'attività defensionale svolta nel giudizio r.g 2412/2019 definito con sentenza del Tribunale di Milano sez. lav. del 26.7.2019 -opposizione a CP_ cartelle esattoriali in materia di contributi e Inail e nel relativo giudizio di appello r.g. 116/20 definito con sentenza Corte di appello di Milano sez. lav. del 12.10.2020. e in proprio proponevano domanda riconvenzionale con la quale Parte_1 Parte_1 chiedevano la risoluzione dei contratti di patrocinio per grave inadempimento del professionista, accertando, altresì, che nulla era da loro dovuto al medesimo. La Corte d'appello con ordinanza del 19.10.2021 disponeva la separazione dei giudizi, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano a giudicare la domanda riconvenzionale e sospendeva il giudizio in ordine alla domanda principale fino alla definizione della controversia in merito alla domanda riconvenzionale. Le medesime riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Milano.
pagina 2 di 7 Le stesse assumevano che l'avv. dopo averle sconsigliate di accedere alla rottamazione delle CP_1 cartelle di pagamento, avesse promosso in modo pretestuoso e palesemente infondato i giudizi di opposizione alle stesse, dinanzi al Giudice del Lavoro, relativamente ai crediti previdenziali, - procedimenti n. 2412/19 definito, in primo grado, con sentenza del 26.7.2019 nell'interesse della in proprio e n. 2413/19, definito in primo grado, con sentenza del 14.11.2019, Pt_1 nell'interesse della società- e dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, relativamente ai crediti concernenti le imposte – n.2667/19 nell'interesse della società e 2671/19 nell'interesse di in proprio, dichiarati inammissibili con sentenze dell'11.10.2019-. Pt_1 Infatti, aveva eccepito l'omessa notifica di cartelle di pagamento che, in realtà erano state regolarmente notificate alle parti che, in relazione ad alcune di esse avevano già formulato istanze di rateizzazione, così privandole della più vantaggiosa possibilità di accedere alla rateizzazione dei debiti e causando loro i maggiori esborsi causati dal rigetto delle domande che apparivano già ex ante palesemente infondate. Inoltre, la si doleva anche del fatto che l'avv. avesse promosso appello a sua Pt_1 CP_1 insaputa nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 26.7.2019 e avesse poi abbandonato la difesa con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'appello con sentenza del 12.10.2020.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7875/24 pubblicata in data 5.9.2024, ha accolto la domanda limitatamente al contatto di mandato professionale relativo alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 12.10.2020, dichiarandone la risoluzione per inadempimento del professionista, rigettandola nel resto. Infatti, il tribunale riteneva che la notizia del perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento non era in possesso del professionista, bensì delle ricorrenti che avrebbero dovuto comunicargliela al momento del conferimento dell'incarico. Tuttavia, ciò non era avvenuto come risultava dalla deposizione testimoniale del dott. non risultando attendibili le Testimone_1 deposizioni dei figli della . Pt_1 Inoltre, risultava dalle concorde deposizioni testimoniali che la avesse rinunciato ad Pt_1 accedere alla c.d. rottamazione ter delle cartelle di pagamento -peraltro, introdotta solo in data 30.4.2019 dal decreto rottamazione ter successivamente al conferimento dell'incarico avvenuto in data 1.3.2019- per non sostenere ulteriori costi.
3. La società e la hanno proposto appello articolato in un unico motivo con il Pt_1 Pt_1 Pt_1 quale deducevano che il tribunale aveva omesso di valutare che: i) la Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza del 21.1.2020 aveva dichiarato inammissibile il ricorso n. 2671/19 evidenziando l'assoluta carenza di interesse ad agire della ricorrente;
ii) il difensore poteva verificare, mediante accesso agli atti, la sussistenza e la regolarità delle notifiche, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione -a maggior ragione sapendo dell'intervenuta rateizzazione di alcune cartelle-, sicchè, se avesse operato con la diligenza richiesta dal mandato professionale conferito, avrebbe dovuto sconsigliare le appellanti dal proporre un ricorso fondato esclusivamente sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla prescrizioni dei relativi crediti -né era provata l'imminente scadenza del termine per proporre ricorso-; iii) la rottamazione delle cartelle di pagamento poteva essere anche richiesta nel corso del giudizio. Pertanto, sulla base di queste circostanze, le appellanti deducevano che l'avv. era venuto meno dal suo dovere di CP_1
pagina 3 di 7 sconsigliare e dissuadere le sue assistite dal proporre ricorsi palesemente infondati come poi risultato dalle successive sentenze. Di qui l'inadempimento al proprio mandato defensionale.
4. L'avv. ha chiesto il rigetto dell'appello, chiedendo, solo in sede di conclusioni, condanna delle CP_1 appellanti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e la condanna per responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre dare atto che non vi è obbligo di astensione dello scrivente relatore e estensore, già estensore dell'ordinanza dichiarativa della competenza della Corte d'appello sulla domanda riconvenzionale delle appellanti proposta nel giudizio introdotto dall'avv. per la CP_1 liquidazione del proprio compenso professionale, non avendo tale decisione interessato il merito della controversia – ex plurimis, Cass. n. 5753 del 10/03/2009 L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui, avendo partecipato ad una decisione dichiarativa dell'incompetenza annullata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, egli sia nuovamente investito del giudizio in primo grado: la "ratio" di tale norma va infatti individuata unicamente nell'esigenza di evitare che il giudicante sia condizionato dalle opinioni espresse in precedenza sulla medesima causa, con il conseguente venir meno dell'imparzialità e dell'obbiettività che ne devono sorreggere la valutazione.
2. In secondo luogo, l'appellato ripropone, ex art. 546 c.p.c., le eccezioni di inammissibilità della domanda formulate nel giudizio di primo grado. In particolare, l'avv. aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che CP_1 le appellanti avrebbero, in modo non consentito, ampliato l'oggetto del giudizio di riassunzione ai contratti di mandato conferiti al medesimo con riguardo a tutti i contenziosi, quando invece egli nel giudizio introdotto dal proprio ricorso aveva domandato il pagamento dei compensi solo in relazione ai mandati conferiti per i procedimenti n.2412/2019 definito con sentenza del Tribunale di Milano sez. lav. del 26.7.2019 e n. 116/20 definito con sentenza Corte di appello di Milano sez. lav. del 12.10.2020. Inoltre, l'avv. aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad CP_1 agire, in quanto i mandati oggetto di giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del medesimo agli stessi. L'esame delle predette eccezioni è inammissibile. Infatti, le stesse sono state implicitamente rigettate dal tribunale che ha parzialmente accolto la stessa. Infatti, dal parziale accoglimento della domanda si desume l'implicito rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità della stessa. Quindi, l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale per censurare la decisione implicita. Infatti, l'art. 346 c.p.c. consente di riproporre in appello solo le eccezioni assorbite – Cass. n. 9265 del 06/04/2021 Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello pagina 4 di 7 incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa;
Cass. n. 25876 del 27/09/2024 In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure-. Pertanto, in assenza di appello incidentale, sulle stesse si è formato il giudicato interno e non possono essere esaminate.
3. L'appello è infondato.
Diversamente da quanto rappresentato dalle appellanti, è provato che la avesse riferito Pt_1 all'avv. di non aver ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento. CP_1 Inoltre, è provato che le avesse chiesto di consegnarli l'estratto di ruolo. Ciò risulta dalla deposizione di , fratello dell'appellato, ma presente Testimone_1 all'incontro in quanto richiesto espressamente dalla stante il rapporto di fiducia Pt_1 esistente con il medesimo. Ciò corrobora l'attendibilità del teste, le cui dichiarazioni hanno anche trovato riscontro in quelle dei testi di parte appellante come di seguito esposto. Così dichiarava sul punto il teste : “Ricordo che la signora Modello, accompagnata Testimone_1 dai figli, aveva riferito che non avev delle cartelle. A tal punto l'avv. Controparte_1 richiedeva l'estratto di ruolo analitico”;… “non si capiva alcunché di quello che la signora riferiva e Pt_1 così mio fratello richiedeva loro l'estratto del ruolo analitico, dove vengono r oli, anno CP_1
d'imposta, notifiche, importi, ente impositore etc.”. Soprattutto, è provato che l'atto di ruolo è stato consegnato dalla all'avv. Pt_1 CP_1 nell'imminenza della scadenza del termine per proporre ricorso contro le cartelle di pagamento –
“Ricordo anche che la signora ritardava nel fornire gli estratti del ruolo, che sono stati consegnati Pt_1 in prossimità della scadenza del termine per impugnare” dep. Testimone_1 Peraltro, dall'estratto di ruolo non era possibile desumere la validità delle notifiche che la asseriva non avere ricevuto, risultando dal medesimo la semplice annotazione delle Pt_1 notifiche. Il che, tuttavia, non escludeva che le stesse fossero nulle o inesistenti. Era quindi necessario verificare le notifiche di ciascuna delle cartelle di pagamento, previa richiesta all'amministrazione finanziaria della relata di notifica di ognuna di esse. Tuttavia, stante l'imminente scadenza del termine per impugnare, l'avv. anche qualora CP_1 avesse fatto la suddetta richiesta, è ragionevole presumere che non avrebbe ricevuto le relate delle notifiche prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.
pagina 5 di 7 Infatti, diversamente da quanto apoditticamente affermato nell'atto di appello, la risposta dell' , necessitava -trattandosi di notifiche cartacee- del previo reperimento Parte_2 materiale delle stesse, attività che l'ufficio non era in grado di effettuare in un ristrettissimo lasso di tempo. Ciò, anche nel caso in cui l'avv. si fosse recato di persona presso gli uffici CP_1 finanziari. Peraltro, la , ciononostante, insisteva, comunque, per la proposizione dei ricorsi stante Pt_1 l'imminenza scadenza del termine per impugnare. Infatti, lo stesso figlio della stessa, , dichiarava: “Riletto il cap. 11, a rettifica Parte_3 della risposta precedente data, ramme nza della scadenza dell'impugnazione mia madre insisteva per procedere”. Quindi, nessuna negligenza è ravvisabile nella condotta dell'avv. CP_1 Infatti, il ritardo, imputabile alla , con cui l'avv. è venuto in possesso dell'estratto Pt_1 CP_1 di ruolo, gli ha impedito, per causa a lui non imputabile, di verificare la fondatezza di quanto comunicatogli dalla propria assistita in merito all'omessa notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, sulla base di questa situazione fattuale, è stata la stessa a insistere per la Pt_1 proposizione dei ricorsi, assumendosi la responsabilità dell'esito delle liti. Ciò, posto, valutata ex ante, sulla base dei dati in suo possesso e che oggettivamente poteva ottenere, la strategia processuale dell'avv. era corretta. CP_1
Infatti, in proposito, è irrilevante il fatto che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza del 21.1.2020 avesse dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dell'interesse ad agire della ricorrente -come sottolineato dall'appellante-. Infatti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata una mera conseguenza del fatto che, ratione temporis, l'impugnazione dell'estratto di ruolo -atto impugnato nel ricorso- era ammissibile solo per far valere l'omessa notifica delle cartelle di pagamento riportate nello stesso. Nel momento in cui l' ha fornito in giudizio la prova della loro Parte_2 notifica, l'estratto di ruolo non era ex ante impugnabile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quindi, l'inammissibilità originaria del ricorso è stata accertata solo in giudizio dopo la proposizione dello stesso in seguito alla costituzione dell'ufficio che ha prodotto le notifiche delle cartelle di pagamento riportate nell'estratto di ruolo. Infine, è anche infondata la doglianza relativa all'omessa informazione in ordine alla possibilità di avvalersi della rottamazione delle cartelle di pagamento. Le appellanti non contestano quanto già rilevato dal tribunale che tale possibilità è stata introdotta solo dopo la proposizione dei giudizi. Afferma che ciò è irrilevante, in quanto la stessa poteva essere effettuata anche nel corso del giudizio, con rinuncia agli atti dello stesso. Pertanto, la responsabilità dell'avv. si sostanzierebbe nel fatto di aver sconsigliato le CP_1 proprie assistite dal procedere alla vantaggiosa rottamazione dei ruoli. In primo luogo, occorre osservare che l'appello non censura l'ulteriore ratio decidendi del tribunale: “ed inoltre, emerge che anche nel corso del rapporto vi era stata un'espressa rinuncia da parte dell'attrice ad intraprendere detta procedura per non affrontare ulteriori costi (testimonianze Tes_2
, ed in risposta a cap. 6 sulla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.
[...] Parte_3 Testimone_1
VI° comma di parte attrice) -pag. 8 sentenza appellata-. pagina 6 di 7 Ciò è sufficiente a rendere inammissibile la doglianza. In ogni caso, , figlia della , sentita come teste, dichiarava che: i) erano Testimone_2 Pt_1 a conoscenza della possibilità di procedere alla rottamazione dei ruoli –“ sapevamo già della rottamazione. Eravamo andati là per un consulto”-; ii) l'avv. gli aveva sconsigliato di CP_1 procedere in quanto solo una piccola parte delle cartelle poteva rientrare nella stessa –“ L'avv. lo sconsigliava perché non tutte le cartelle sarebbero rientrate nella rottamazione”. CP_1
Il teste di parte appellata , a sua volta dichiarava: “Erano informati sulla Testimone_1 rottamazione perché lo avevan loro spiegato che gli onorari dovevano essere pagati e che per poter aderire alla rottamazione era necessario rinunciare al giudizio che era già arrivato quasi al termine. Dissi loro anche che non tutte le posizioni debitorie potevano esser soggette a rottamazione, ma sono una piccola parte”. Quindi, la doglianza è comunque infondata nel merito, in quanto: i) l'avv. ha spiegato le CP_1 ragioni per cui aveva sconsigliato la rottamazione;
ii) la stessa, diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, non era vantaggiosa, poiché riguardava un numero esiguo di cartelle di pagamento;
iii) sarebbe comunque stata ininfluente sull'esito dei giudizi.
4. E' inammissibile la richiesta dell'appellato di modificare le spese del giudizio di primo grado in assenza della proposizione di un appello incidentale. Quindi, le appellanti, secondo il principio della soccombenza, devono essere condannate a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, secondo il disputatum nel presente grado, pari al valore di quella parte del rapporto obbligatorio di cui hanno richiesto la risoluzione, ex art. 12, primo comma, c.p.c. [63.968,69 € - 19.965,11€], in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano 7875/24 pubblicata in data 5.9.2024;
3. condanna e di a pagare a Parte_1 Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in complessivi € 3.966,00, oltre a CP_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti
[...] e di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_1 unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DR FR PI RI NA AL pagina 7 di 7