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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2690 /2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FOTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente:” conclude per lo scioglimento del vincolo alle medesime condizioni della separazione”
Conclusioni del PM: conclude perché venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato l'8 dicembre 2023 contenente allegazione di violenza domestica premesso di aver contratto nell'anno 2017 matrimonio con Parte_1 CP_1 in Casablanca, che nell'anno 2019 erano nati due figli gemelli, che negli ultimi
[...] tempi il marito aveva tenuto un comportamento vessatorio sfociato nell'episodio violento del 13 novembre, chiedeva la separazione personale, l'affido superesclusivo dei minori, la regolamentazione delle visite per il tramite del Servizio sociale, un contributo per il mantenimento della prole di Euro 600 ed un assegno personale di Euro 300; chiedeva inoltre, una volta decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. del 27.11.24 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi dettando le seguenti condizioni:
“Affida in via esclusiva la prole alla madre con facoltà per la stessa di adottare da sola le decisioni di maggiore importanza. Dispone, quanto alla frequentazione, che i rapporti fra il padre e la prole vengano regolati dal Servizio sociale secondo i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese e pagina 1 di 2 quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 60% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.” La causa proseguiva poi per la pronunzia di divorzio. Nelle more del giudizio non è intervenuto alcun mutamento nelle situazione del nucleo familiare, e nella situazione dei minori come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 1.7.25 in cui si da' atto della calendarizzazione di incontri protetti fra i due bimbi ed il padre: di conseguenza possono essere adottate condizioni sovrapponibili a quella adottate in sede di separazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Casablanca ( Marocco) il 9.8.17 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro atti di matrimonio del Comune di Molinella, al n. 7, parte II, S.C., anno 2018. Affida in via esclusiva la prole alla madre con facoltà per la stessa di adottare da sola le decisioni di maggiore importanza. Dispone, quanto alla frequentazione, che i rapporti fra il padre e la prole vengano regolati dal Servizio sociale secondo i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese e quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 60% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.768,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molinella di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FOTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente:” conclude per lo scioglimento del vincolo alle medesime condizioni della separazione”
Conclusioni del PM: conclude perché venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato l'8 dicembre 2023 contenente allegazione di violenza domestica premesso di aver contratto nell'anno 2017 matrimonio con Parte_1 CP_1 in Casablanca, che nell'anno 2019 erano nati due figli gemelli, che negli ultimi
[...] tempi il marito aveva tenuto un comportamento vessatorio sfociato nell'episodio violento del 13 novembre, chiedeva la separazione personale, l'affido superesclusivo dei minori, la regolamentazione delle visite per il tramite del Servizio sociale, un contributo per il mantenimento della prole di Euro 600 ed un assegno personale di Euro 300; chiedeva inoltre, una volta decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. del 27.11.24 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi dettando le seguenti condizioni:
“Affida in via esclusiva la prole alla madre con facoltà per la stessa di adottare da sola le decisioni di maggiore importanza. Dispone, quanto alla frequentazione, che i rapporti fra il padre e la prole vengano regolati dal Servizio sociale secondo i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese e pagina 1 di 2 quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 60% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.” La causa proseguiva poi per la pronunzia di divorzio. Nelle more del giudizio non è intervenuto alcun mutamento nelle situazione del nucleo familiare, e nella situazione dei minori come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 1.7.25 in cui si da' atto della calendarizzazione di incontri protetti fra i due bimbi ed il padre: di conseguenza possono essere adottate condizioni sovrapponibili a quella adottate in sede di separazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Casablanca ( Marocco) il 9.8.17 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro atti di matrimonio del Comune di Molinella, al n. 7, parte II, S.C., anno 2018. Affida in via esclusiva la prole alla madre con facoltà per la stessa di adottare da sola le decisioni di maggiore importanza. Dispone, quanto alla frequentazione, che i rapporti fra il padre e la prole vengano regolati dal Servizio sociale secondo i tempi e le modalità ritenute più consone al caso di specie. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese e quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 60% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.768,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molinella di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 3.7.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2