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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 10/09/2025 al n. 2267/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ragosta Francesco
Antonio, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Camposano (NA) in data 08.06.2000, dalla cui unione nasceva una figlia, , nata ad [...] il [...], Per_1
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1120/2020 del 24.07.2020 resa nel procedimento R.G. n.
1084/2014.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , come sopra generalizzata, Per_1
rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
24.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
Per_
“1) La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la propria madre, in Camposano alla Via Borgo Mastrilli,4;
Per_ 2) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale della propria figlia fino alla maggiore età dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di cui al provvedimento presidenziale del 16.10.2014;
4) A titolo di assegno divorzile, verserà alla furino la somma di € 200,00, somma Parte_2 che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 70% delle spese straordinarie da sostenere Per_ nell'interesse della figlia , come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanirati;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente: d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e/o università; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti e/o università private;
c) corsi di specializzazione/master
e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], il giorno Parte_2
08.06.2000 in CAMPOSANO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.6, Serie A, Parte II);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 10/09/2025 al n. 2267/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ragosta Francesco
Antonio, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Camposano (NA) in data 08.06.2000, dalla cui unione nasceva una figlia, , nata ad [...] il [...], Per_1
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1120/2020 del 24.07.2020 resa nel procedimento R.G. n.
1084/2014.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , come sopra generalizzata, Per_1
rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della
Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
24.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
Per_
“1) La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la propria madre, in Camposano alla Via Borgo Mastrilli,4;
Per_ 2) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale della propria figlia fino alla maggiore età dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di cui al provvedimento presidenziale del 16.10.2014;
4) A titolo di assegno divorzile, verserà alla furino la somma di € 200,00, somma Parte_2 che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 70% delle spese straordinarie da sostenere Per_ nell'interesse della figlia , come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanirati;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente: d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e/o università; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti e/o università private;
c) corsi di specializzazione/master
e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], il giorno Parte_2
08.06.2000 in CAMPOSANO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.6, Serie A, Parte II);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca