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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: opposizione avverso DI.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice LV TA, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. (in avanti “ ), in P.IVA_1 Pt_1 persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Parte_2
a tanto abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio
[...] di Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Milano DP II UT APSR il Per_1
16/07/2019 al n. 12261 serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Di Donato e Katiuscia Paniccia
OPPONENTE
nei confronti di:
Parte_3 nato a [...] [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco,
OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
775/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 3 ottobre 2023 nel procedimento monitorio
R.G. n. 2363/2023;
1
considerato che
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto in questione, con il quale il
Tribunale di Agrigento gli ha ingiunto di consegnare a copia del Parte_3 contratto di credito revolving Numero di riferimento DUCZ948 - 28/02/2006 Numero carta
***6706; in particolare l'opponente ha richiamato i principi giurisprudenziali che limitano il dovere di conservazione dei documenti contrattuali ai dieci anni anteriori alla data della richiesta;
vista la comparsa costitutiva dell'opposto che ha contestato le avverse argomentazioni chiedendone il rigetto;
osservato che con le parti hanno evidenziato agli atti che è cessata materia del contendere, essendo stato prodotto nel presente giudizio il contratto oggetto del procedimento monitorio che la banca ha riferito di avere, nel frattempo, reperito;
ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2009 n. 12887) in presenza di un mutamento della situazione sostanziale originariamente dedotta che eliminato totalmente - ed in ogni suo aspetto - la posizione di contrasto, facendo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta;
che, ciò nonostante, occorre procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio “naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. civile sez. I, 7 maggio 2009 n. 10553); ritenuto che, provvedendo in tal senso, ritiene il Tribunale di dover giungere ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite ravvisandosi una reciproca soccombenza alla luce delle considerazioni che seguono;
in particolare va tenuto conto che, per come evidenziato dall'opposto, l'istituto di credito aveva la disponibilità del contratto che è stato, in effetti, prodotto soltanto nel presente giudizio di opposizione;
per altro verso sono condivisibili anche le argomentazioni dell'opponente che, nell'evidenziare che trattasi di un contratto risalente al 2006, ha precisato che l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria è limitato ad un periodo decennale, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB;
in effetti sul punto, benché non vi sia un orientamento univoco, si segnalano recenti arresti giurisprudenziali che evidenziano come la banca “non sia tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più аmpio; il cliente ha, obbiettivamente,
2 tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso” (così la recente Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 627 del 4 aprile
2025); peraltro anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che benché
l'art. 119 D.Lvo 385/1993 nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a
“copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione); d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca;
sicché, al di fuori di questo limite temporale, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (cfr. Cass. Civ. n.
35039/2022).
Dunque deve ritenersi che il diritto del cliente di ottenere a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso, trovando il suo fondamento nella disposizione di cui all'art. 119 TUB, prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta di copia;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Parte_3 disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessata materia del contendere per l'avvenuta consegna della documentazione contrattuale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 3 ottobre 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 2363/2023, compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 2 dicembre 2025 Il Giudice
LV TA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice LV TA, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza con le quali le parti hanno precisato le conclusioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. (in avanti “ ), in P.IVA_1 Pt_1 persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Parte_2
a tanto abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio
[...] di Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Milano DP II UT APSR il Per_1
16/07/2019 al n. 12261 serie 1T, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Di Donato e Katiuscia Paniccia
OPPONENTE
nei confronti di:
Parte_3 nato a [...] [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco,
OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
775/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 3 ottobre 2023 nel procedimento monitorio
R.G. n. 2363/2023;
1
considerato che
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto in questione, con il quale il
Tribunale di Agrigento gli ha ingiunto di consegnare a copia del Parte_3 contratto di credito revolving Numero di riferimento DUCZ948 - 28/02/2006 Numero carta
***6706; in particolare l'opponente ha richiamato i principi giurisprudenziali che limitano il dovere di conservazione dei documenti contrattuali ai dieci anni anteriori alla data della richiesta;
vista la comparsa costitutiva dell'opposto che ha contestato le avverse argomentazioni chiedendone il rigetto;
osservato che con le parti hanno evidenziato agli atti che è cessata materia del contendere, essendo stato prodotto nel presente giudizio il contratto oggetto del procedimento monitorio che la banca ha riferito di avere, nel frattempo, reperito;
ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2009 n. 12887) in presenza di un mutamento della situazione sostanziale originariamente dedotta che eliminato totalmente - ed in ogni suo aspetto - la posizione di contrasto, facendo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta;
che, ciò nonostante, occorre procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio “naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. civile sez. I, 7 maggio 2009 n. 10553); ritenuto che, provvedendo in tal senso, ritiene il Tribunale di dover giungere ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite ravvisandosi una reciproca soccombenza alla luce delle considerazioni che seguono;
in particolare va tenuto conto che, per come evidenziato dall'opposto, l'istituto di credito aveva la disponibilità del contratto che è stato, in effetti, prodotto soltanto nel presente giudizio di opposizione;
per altro verso sono condivisibili anche le argomentazioni dell'opponente che, nell'evidenziare che trattasi di un contratto risalente al 2006, ha precisato che l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria è limitato ad un periodo decennale, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB;
in effetti sul punto, benché non vi sia un orientamento univoco, si segnalano recenti arresti giurisprudenziali che evidenziano come la banca “non sia tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più аmpio; il cliente ha, obbiettivamente,
2 tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso” (così la recente Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 627 del 4 aprile
2025); peraltro anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che benché
l'art. 119 D.Lvo 385/1993 nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a
“copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione); d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca;
sicché, al di fuori di questo limite temporale, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (cfr. Cass. Civ. n.
35039/2022).
Dunque deve ritenersi che il diritto del cliente di ottenere a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso, trovando il suo fondamento nella disposizione di cui all'art. 119 TUB, prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta di copia;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Parte_3 disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessata materia del contendere per l'avvenuta consegna della documentazione contrattuale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 3 ottobre 2023 nel procedimento monitorio R.G. n. 2363/2023, compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 2 dicembre 2025 Il Giudice
LV TA
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