TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14769 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU Bruni, ha pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma, via Catone n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe UC e Clementina
Fafone che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attori
E
(C.F. ) in COroparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'avv.
EO SI che lo rappresenta e difende come da procura allegata con la comparsa di costituzione e risposta
convenuta
nonché
1 , COroparte_3
(C.F./P. IVA in persona COroparte_4 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
AN IO e MA ME ed elettivamente domiciliata in Roma, via A.
Richelmy n. 38, presso lo studio di quest'ultimo in virtù di procura alle liti allegata con la comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità sanitaria.
conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2025 e in atti.
Per parte attrice: “1) accertare, riconoscere e dichiarare -quale Peritus Peritorum, apportando gli opportuni correttivi in melius alla CTU espletata sulla base delle note attoree alla bozza e comunque ammettendo la restante prova orale di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 6° co. c.p.c. con entrambi i testi indicati- la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della struttura convenuta nella produzione dell'evento dannoso de quo;
2) e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita -anche solo di chances- del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius così come indicati, imputati e specificati nei pregressi scritti attorei, Persona_1 nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dalla Ecc.ma Curia adìta considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese e competenze di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1° e 3° co. c.p.c., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”;
Per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: respingere la domanda avversaria perché palesemente inammissibile e in ogni caso infondata, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, nonché priva di prova. In subordine: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di suo accoglimento, accogliere la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...]
[..
[...] , C.F. , e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in COroparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza di polizza n. 2016RCG00109-645636, a manlevare l' da ogni responsabilità e nel contempo provvedere al pagamento di tutte le CP_1 somme che dovessero essere riconosciute come dovute agli attori per sorte, interessi e spese. In via istruttoria, si chiede sin d'ora rigettarsi l'avversa richiesta di CTU medico-legale in quanto avente carattere meramente esplorativo, essendo stata già ordinata dal Giudice penale la perizia che si deposita in atti e che ha escluso il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari di con il CP_1 decesso della sig.ra Si chiede, inoltre, il rigetto dei capitoli di prova orale ex adverso Per_1 articolati perché inammissibili in quanto generici, valutativi e volti a provare circostanze da provarsi documentalmente e, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova diretta e contraria, sui medesimi capitoli di prova articolati dalle controparti e con i medesimi testi. Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario delle spese generali”;
CO Per la terza chiamata: “In via preliminare, respingere la chiamata in causa formulata da in quanto fondata sull'erronea invocazione da parte dell'assicurato del contratto n. 2016RCG00109-
645636, in quanto inoperativo/inapplicabile per il sinistro in oggetto, con conseguente integrale rigetto della domanda di garanzia formulata. In subordine, ritenere valida e operativa la polizza n.
2014RCG00068-640122 con applicazione dei relativi limiti e condizioni, tra cui la franchigia di
Euro 250.000,00 e il massimale di Euro 5.000.000. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità/invalidità/inattendibilità della CTU medico legale condotta dai dottori Per_2
e sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale oltre che contraria alla norma di Per_3 cui all'art. 15 L. 24/2017 giacché il Collegio incaricato manca totalmente della competenza anestesiologica nell'ambito della quale si concentrano le censure formulate nella consulenza. NEL
MERITO, In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed al convenuto ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo COroparte_1 parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dall'attore nei confronti di ed CP_1 assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la CP_1 domanda di garanzia svolta da quest'ultima nei confronti della odierna deducente
[...]
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta COroparte_6 ipotesi di accoglimento delle domande attoree e ciò nei confronti del e della terza CP_1 chiamata , - accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) COroparte_3 in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita
3 adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari di che CP_1 hanno assistito direttamente la sig.ra in occasione del periodo di degenza presso Per_1 CP_1 in particolare dei dottori e tenuto conto delle coperture dovute dalle CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 proprie assicurazioni personali e, conseguentemente, escludere la copertura della
[...] per l'intero laddove liberi professionisti ovvero, in COroparte_6 subordine, ridurre per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità dei medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie ovvero, in subordine, secondo quanto previsto sia dall'art.
4.4.2 della polizza sia dall'art. 1910 cod. civ. secondo le quote COroparte_3 rispettive di responsabilità su ciascuno gravanti;
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura assicurativa in relazione alla polizza n. COroparte_3
2014RCG00068-640122 nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Parte_3
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla CP_3 al massimale previsto dalla polizza, tenuto conto dell'esistenza di franchigia pari ad Euro
[...]
250.000,00 riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro di specie, e della responsabilità dei medici unitamente alle loro coperture assicurative personali, ovvero la polizza dovrà essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre COroparte_3 CO polizze che la “Parte COraente” convenuta, ovvero abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art.
4.7 di polizza, la graduazione della colpa, se lieve o grave, dei medici dipendenti coinvolti nei fatti di causa;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le eventuali corresponsabilità del e dei medici coinvolti, con conseguente condanna risarcitoria CP_1 CO graduata del convenuto con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per CP_3 anche in relazione alla sussistenza di altre coperture assicurative. In via istruttoria, si
[...] oppone alle istanze istruttorie della controparte istante giacché inammissibili per le ragioni già esposte nella memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c., mentre insiste, affinché venga disposta: - la rinnovazione integrale della CTU con nomina di altro Collegio, nominato Fuori Regione, e costituito anche dallo specialista in anestesiologia, in ossequio alla norma di cui all'art. 15 L. 24/2017; - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della dei contratti di lavoro e delle CP_1 polizze assicurative dei medici coinvolti nei fatti di causa, con particolare riferimento ai dottori
, e - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti CP_7 CP_9 CP_8 Per_4 della e/o dei dottori sopra citati di copia della denuncia di sinistro effettuate dagli stessi CP_1 alle proprie compagnie assicurative a seguito della denuncia/querela e della notifica dell'avviso di garanzia nel 2014; - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della società
di tutte le polizze assicurative stipulate dalla convenuta clinica per il periodo oggetto di CP_1 causa e a copertura del medesimo rischio. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il COributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al
4 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art.
2 D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi di (rispettivamente figli e madre), Persona_1 convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'
[...] CO (d'ora innanzi “ ) per ivi sentire accertare la COroparte_1 responsabilità dello stesso per la causazione dell'evento morte della de cuius occorso in data 13.07.2014, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- di anni 66, per la presenza di dolori al ginocchio si era recata Persona_1 CO presso l' di Grottaferrata in data 27.05.2014. Ivi le veniva consigliato l'intervento di artroprotesi e le veniva fatto sottoscrivere un generico modulo di consenso informato ove veniva specificato soltanto che, in ragione delle condizioni del ginocchio, il risultato dell'intervento “non può essere di totale risoluzione sia per il dolore che per la funzione.”;
- la paziente, nella consapevolezza che l'intervento non comportava rischi se non quello di risolvere solo parzialmente i problemi deambulatori e il dolore, aveva eseguito i controlli di routine per la cd. preospedalizzazione;
- in data 19.06.2014 aveva espletato, tra gli accertamenti preliminari all'intervento, la visita cardiologica ove venivano rilevati “bassi voltaggi periferici…lieve ritardo di conduzione intraventricolare destra…”; inoltre, il cardiologo, dopo avere rilevato la presenza di fattori di rischio cardiologico (tra cui la familiarità per cardiopatia ischemica, l'ipertensione, la dispnea da sforzo anche modesto, dolori retro sternali, il tabagismo, la dislipidemia) aveva posto il sospetto di cardiopatia ischemica consigliando di eseguire EGA, Spirometria, Ecocardiogramma, Eco-Doppler VEA e
Scintigrafia miocardica;
- in data 20.06.2014, prima di eseguire gli accertamenti cardiologici prescritti dal cardiologo, era stata visitata dall'anestetista, il quale rilevava che la paziente era fumatrice, ipertesa, in trattamento con sartanico, statina e aspirina. In pari data, era stato sottoposto alla sua attenzione il modulo di consenso informato all'anestesia ove, fatta eccezione per la classe di rischio, non veniva inserita alcuna dichiarazione particolare;
5 CO
- in data 26.06.2014, seguendo le indicazioni del cardiologo, aveva effettuato presso l' la Tomo scintigrafia miocardica (refertata il 03.07.2014) che confermava il sospetto del cardiologo circa la cardiopatia ischemica, segnalando un deficit di perfusione di almeno due segmenti. Inoltre, durante l'esame si era verificata la cosiddetta “dilatazione ischemica transitoria”, misurata con parametro TID che raggiungeva il valore di 1.30, quindi nettamente superiore al valore soglia di 1.15 (che in letteratura indica con elevata probabilità una cardiopatia ischemica multi-vasale);
- il 27.06.2014 si era sottoposta a visita pneumologica, che evidenziava un “deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato con ristagno aereo da air trapping” e il
01.07.2014 ad Ecocardiogramma;
- gli accertamenti cardiologici, quindi, avevano evidenziato che si trattava di una cardiopatia ischemica con angina da sforzo a bassa soglia, non controllata da terapia medica in atto. Il suddetto quadro – sulla base delle Linee Guida dell'epoca della
– aveva reso assolutamente necessaria l'esecuzione preliminare della CP_11 coronografia, della eventuale rivascolarizzazione e il conseguente rinvio dell'intervento chirurgico al ginocchio, ma tali accertamenti non venivano effettuati;
- in data 10.07.2014, come concordato e programmato in occasione della visita ortopedica del 27.05.2014, era stata ricoverata presso il reparto di di COroparte_12
Grottaferrata senza essere rivisitata/rivalutata né dall'anestesista, né dal cardiologo e in data 11.07.2014 si era sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro;
- il giorno precedente all'intervento (10.07.2014) aveva sottoscritto il secondo modulo di consenso informato ove venivano descritti i rischi dell'intervento al ginocchio senza alcun riferimento alla condizione cardiologica della paziente;
- solo successivamente alla firma del paziente del 20.06.2014, al modulo di consenso informato veniva aggiunta una nota datata 04.07.2014 del seguente tenore “la paz. Viene informata dell'aumentato rischio operatorio e della mancanza di terapia intensiva presso questa struttura.”; detta nota, che portava esclusivamente la sottoscrizione del responsabile del
Servizio di Anestesia e Terapia antalgica, dott. non veniva comunicata Persona_5 alla paziente (che quel giorno non era presente in ospedale) né riportava la sua firma;
- la paziente si era sottoposta, dunque, all'intervento in data 11.07.2014 senza specifiche informazioni circa le condizioni cardiologiche e senza essere visitata dall'anestesista e dal cardiologo;
- nel post-operatorio i sanitari, i quali avrebbero dovuto essere consapevoli della necessità di una assistenza di tipo interventistico, avevano lasciato la paziente nella corsia del reparto di Ortopedia, ove non venivano adottate le cautele per la sorveglianza e l'assistenza della stessa;
6 - nelle giornate post-operatorie (pomeriggio dell'11.07.2014, del 12.07.2014 e mattina del
13.07.2014) i sanitari non avevano eseguito una RX torace di controllo né una emogasanalisi;
- il giorno successivo all'intervento i sanitari avevano trasferito la paziente nel reparto di
Riabilitazione;
- in data 12.07.2014 alle ore 9,19 veniva eseguito un ECG, che mostrava la presenza di numerose extrasistoli ventricolari, che per frequenza e precocità avrebbero meritato l'attenzione dei sanitari specie considerando le patologie della paziente;
- il 13.07.2014 nonostante la presenza di sintomi univoci (tra cui ipossia e ipotensione) il medico veniva contattato con ritardo alle ore 10,30;
- per la mancanza di cure tempestive e adeguate, oltre che per la mancata gestione delle numerose extrasistoli ventricolari evidenziate dall'ECG eseguito il giorno precedente e mai refertato, il quadro clinico era evoluto in un arresto cardiaco;
- sempre il 13.07.2014 in assenza di manovre rianimatorie e in un ambiente inadeguato alla gestione del caso, si constatava il decesso della paziente in arresto cardiaco;
- veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Gli attori rilevavano la condotta negligente e imperita dei sanitari dell'INI per una serie di errori e omissioni, che avevano determinato la morte della paziente , Persona_1 tra i quali: l'omessa considerazione del quadro clinico-cardiologico emerso in occasione degli accertamenti preoperatori;
l'omesso rispetto delle indicazioni delle Linee guida in ragione delle patologie accertate;
l'omessa risoluzione della condizione cardiaca della paziente con esecuzione frettolosa di un intervento al ginocchio che non era né salvavita, né necessario, né urgente, né indifferibile, né totalmente risolutivo;
l'omessa informazione sulle sue condizioni né della necessità di eseguire preliminarmente la coronarografia e la rivascolarizzazione miocardica e di differire l'intervento al ginocchio;
l'omessa informazione sui rischi dell'intervento chirurgico connessi alla sua condizione cardiologica senza rappresentarle il rapporto costi-benefici o esporle alternative di alcun tipo o l'aumentato rischio operatorio e la mancanza di reparto di terapia;
l'omesso monitoraggio emodinamico e cardio-respiratorio nel post-operatorio; l'omessa diagnosi e trattamento dell'arresto cardiaco.
Pertanto, chiedevano il risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale (danno tanatologico, morale e pregiudizio esistenziale) per “la consapevolezza della perdita della vita
e per la perdita della vita stessa o al risarcimento per la lesione della dignità”, nonché
“dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla capacità lavorativa oltre che del pregiudizio morale ed esistenziale per tutto il doloroso calvario psico-fisico che la congiunta ha vissuto prima del decesso, del danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale e, comunque, del danno per la
7 perdita di chances di guarigione, di salvezza ed anche terapeutiche da parte della loro congiunta”, oltre per che per lesione del diritto all'autodeterminazione e alla salute connessi alla mancanza del consenso informato.
Inoltre, gli attori domandavano il risarcimento, iure proprio, al ristoro sia del danno patrimoniale (spese sostenute e perdita del reddito) che di quello non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico (sia fisico che psichico, temporaneo e permanente), morale, esistenziale, relazionale, alla salute anche per tutto il doloroso calvario psico-fisico che hanno vissuto, insieme alla loro congiunta, fino al decesso, alla sicurezza delle cure, oltre al danno non patrimoniale complessivamente inteso, seppur nella sua composizione analitica, per la perdita del rapporto parentale, ed ogni altra voce di danno connessa e discendente dalla fattispecie illecita de quo.
Infine, precisavano che, nella denegata ipotesi in cui avesse dovuto trovare accoglimento la sola domanda da perdita di chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, gli attori avrebbero avuto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale su-descritto nonché a quello da perdita del rapporto parentale per non aver potuto trascorrere altri anni in compagnia della loro amata congiunta, insistendo sempre sul diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute connesso alla mancanza/inadeguatezza del consenso informato.
CO
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto dedotto da parte, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per essere stata oggetto di accertamento da parte del giudice penale. Infatti, nell'ambito del procedimento iscritto a r.g. N.d.R. 5553/2014 il P.M. della Procura della Repubblica di
Velletri disponeva l'esame autopotico e l'accertamento medico legale che conclusero per la correttezza dell'operato dei sanitari che prestarono assistenza alla paziente, escludendo ogni correlazione causale dell'atto medico con la morte o con la perdita di chances di sopravvivenza/guarigione tanto che il Gip del Tribunale di Velletri respinse l'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Aggiungeva che la paziente era stata informata sui rischi a cui la stessa sarebbe andata incontro con l'intervento, tanto che l'anestesista – dott. gli aveva prescritto nella fase CP_9 pre-operatoria una serie di esami specialistici aggiuntivi. Inoltre, la de cuius si era recata, in data 04.07.2014, a consulto dall'anestesista dott. davanti al quale sottoscriveva il CP_8 consenso informato all'anestesia, ove era stato specificato l'aumento del rischio operatorio e la mancanza di terapia intensiva presso la struttura convenuta.
La grave patologia ortopedica, di cui era affetta la paziente, con una scarsissima qualità della vita e con presenza costante di dolori severi e limitazioni funzionali l'avevano indotta a richiedere la soluzione chirurgica, prescelta dopo aver ampiamente discusso delle
8 alternative possibili, che la stessa aveva escluso pur nella consapevolezza della Per_1 patologia cardiologica preesistente.
Pertanto, ribadendo la correttezza del proprio operato e l'adeguatezza della informazione fornita alla paziente, contestava le richieste risarcitorie di parte attrice. In particolare, evidenziava che non vi erano i presupposti del risarcimento del danno da perdita della vita in quanto il decesso era sopravvenuto poco dopo il malore occorsole il 13.07.2014, mentre sino alle ore 10.30 del 13.07.2014 le sue condizioni era migliorate;
né per il risarcimento del danno da consenso informato, non essendosi verificato un danno alla salute e all'autodeterminazione, stante la morte della paziente.
Infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia con la quale aveva stipulato polizza COroparte_3
n. 2016RCG00109-645636 al fine di essere garantito e manlevato.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.01.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo spiegata dalla parte convenuta.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la terza chiamata,
[...]
(d'ora COroparte_13 innanzi “ ”), contestando la domanda attore in quanto infondata in COroparte_3 fatto e in diritto nell'an e nel quantum.
Con riguardo poi alla domanda di garanzia spiegata dalla struttura convenuta, in caso di ritenuta responsabilità in capo alla e di operatività della polizza CP_14 CP_3
n. 2014RCG00068-640122 (cfr. doc. 2), chiedeva di dichiarare tenuta la
[...]
PA assicurativa alla copertura del presunto danno cagionato, secondo i precisi accordi negoziali assunti tra assicurato e assicurazione, valutando e accertando, pertanto, il contenuto degli stessi, in relazione alle condotte tenute dall'Ente e dai suoi medici sanitari. In particolare, chiedeva di accertare le singole quote di responsabilità dei medici operanti e coinvolti tra cui i dottori (chirurgo) e i dottori e CP_15 CP_16
(anestesisti), come pure il personale infermieristico, tra cui la dr.ssa Persona_5
ai fini anche dell'azione di regresso ex artt. 2055 e 1299 c.c. nei Persona_6 confronti dei medici coinvolti e ritenuti responsabili e delle rispettive compagnie tenuti a garantirli.
Inoltre, eccepiva che la polizza 2014RCG00068-640122 non forniva copertura ai medici liberi professionisti né vi era la prova che la polizza operasse anche per i medici dipendenti, le cui eventuali quote di responsabilità, di cui chiedeva l'accertamento, dovevano essere coperti in proporzione dalle loro compagnie, o in assenza di copertura
9 assicurativa, dovevano ricadere sugli stessi, con esclusione di operatività della polizza ai sensi dell'art.
4.4.2. di polizza e 1910 c.c. CP_3
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ciascuna parte depositava le rispettive memorie ribadendo le proprie difese e richieste. In particolare, la struttura convenuta ribadiva che il contratto in forza del quale aveva provveduto alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, come da precisa indicazione fornita all'atto della costituzione in giudizio, era la polizza n. 2016RCG00109-
645636 (doc. n. 9), che aveva sostituito la precedente polizza erroneamente depositata dalla controparte. Diversamente da quanto sostenuto da la franchigia COroparte_3 prevista per la richiesta risarcitoria per cui è causa era, dunque, pari a soli euro 150.000,00
(cfr. doc. n. 9). Insisteva pertanto, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di CO condanna di nel ritenere la compagnia assicurativa tenuta a manlevare e garantire la medesima secondo quanto riportato nel suddetto contratto di polizza.
6. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento di CTU medico- legale svolta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_7 Persona_8
(specialista in cardiologia e cardiochirurgia). L'elaborato peritale veniva depositato in data
24.03.2022 e successivamente integrato con i chiarimenti depositati in data 25.05.2022.
7. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'udienza del 24.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda attorea posto che, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza
(Cass. civ. 3368/2023).
Infatti, il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata
(Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089).
9. Passando al merito, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie
10 rese a in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di Persona_1 CO artroprotesi al ginocchio destro a cui è stata sottoposta in data 11.07.2014 presso l' odierna convenuta e che secondo l'assunto attoreo l'avrebbero condotta all'exitus occorso in data 13.07.2014.
A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
11 10. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
11. La consulenza tecnica d'ufficio.
Giova premettere che sono state espletate due relazioni peritali, e precisamente: la prima è quella disposta dal P.M. nel procedimento penale iscritto a r.g. N.d.R. 5553/2014 e fatta propria dal G.I.P. del Tribunale di Velletri nel rigettare la opposizione alla richiesta di archiviazione;
la seconda è stata disposta d'ufficio dall'allora Giudice istruttore nel presente giudizio civile.
Le consulenze sovra citate sono giunte a conclusioni distinte in quanto, in sede penale, i ccttuu hanno concluso escludendo ogni correlazione causale dell'atto medico con la morte o con la perdita di chances di sopravvivenza/guarigione tanto che il Gip del Tribunale di
Velletri respinse l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Deve comunque evidenziarsi che la relazione elaborata in sede penale ha comunque evidenziato che le condizioni pre operatorie ponevano l'indicazione ad un monitoraggio intensivo della paziente.
Nello specifico, in sede penale, i periti hanno accertato che:
- l'intervento chirurgico a cui la paziente è stata sottoposta – protesi totale del ginocchio destro- era indicato rispetto alla patologia che la stessa presentava (ossia severa gonartrosi che le provocava dolore con difficoltà alla deambulazione e claudicante) ed era stato eseguito correttamente;
- nella fase preoperatoria erano stati eseguiti, oltre ad esami di routine, anche esami più approfonditi come visita cardiologica e successivi esami (ecocardiogramma e scintigrafia miocardica);
- l'anestesista aveva concesso correttamente il nulla osta all'intervento, classificando la paziente in classe di rischio ASA 3;
- l'operato dei sanitari che hanno assistito la paziente era privo di censure;
- nel post-operatorio si erano verificati episodi di scompenso cardiocircolatori;
- l'acuta insufficienza cardiorespiratoria irreversibile, nonostante l'adeguata assistenza, era evento da considerarsi improvviso e riconducibile alle compresse condizioni cardio respiratorie della paziente, ben valutate nel pre-operatorio e affrontate di volta in volta con trattamenti adeguati;
- le condizioni pre-operatorie, valutate con una classe di rischio ASA3 e la tipologia di intervento ponevano l'indicazione ad un monitoraggio intensivo realizzabile in ambiente intensivistico. Tuttavia, la paziente era stata informata della mancata CO disponibilità della terapia intensiva presso l' e che la stessa aveva accettato il rischio a fronte di adeguata informazione.
12 Invece, dalla CTU redatta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_7
(specialista in cardiologia e cardiochirurgia), nominati CTU nel corso del Persona_8 CO presente giudizio, sono emerse censure relativamente all'operato dei sanitari dell nella gestione post-operatoria, come di seguito evidenziato, poste in relazione causale con l'evento morte dedotto dagli attori.
11.1 Passando alla disamina della CTU depositata nel presente giudizio, si premette che il collegio peritale non ha ravvisato criticità in ordine alla diagnosi di artrosi primaria di ginocchio destro, suffragata da accertamenti radiografici effettuati nella fase preoperatoria e ritenuti dai CTU correttamente eseguiti. In forza dei suddetti accertamenti le viene diagnosticata una “cardiopatia ischemica, ipertensione, lieve insufficienza tricuspidale, BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato” e correttamente attribuita - nella valutazione del rischio anestesiologico - una classe ASA 3, attese le condizioni generali della paziente e le consistenti comorbilità rilevate (i.e. cardiovasculopatia ipertensiva e dislipidemia in trattamento farmacologico, obesità (altezza cm 170, peso 85 Kg), BPCO comportante insufficienza respiratoria cronica in abitudine tabagica inveterata).
Sulla contestazione mossa da parte attrice circa la mancata esecuzione di un esame coronografico (atteso il dato anamnestico di riferita dispnea da sforzo anche modesto e l'allegato dolore retrosternale a risoluzione spontanea per sforzi di lieve-moderata entità unitamente al dato relativo alla familiarità per cardiopatia ischemica), il collegio peritale ha evidenziato che gli accertamenti non mostravano una chiara insufficienza coronarica - condizione questa che avrebbe certamente richiesto una coronarografia - ma solamente un deficit lieve di perfusione in sede inferiore ed una funzione ventricolare normale, in assenza di malattie valvolari significative. Alla luce di tali riscontri, non sussisteva indicazione alla esecuzione della coronarografia (“Si rammenta che la scintigrafia è un esame cardiologico di secondo livello, indicato nei pazienti che hanno una storia documentata di cardiopatia ischemica o anamnesi di eventi cardiologici documentati. La paziente non aveva eventi cardiologici documentati. Inoltre, in base ai riscontri dell'esame autoptico, non risulta che il decesso sia stato determinato da infarto o altra causa cardiaca.”). Pertanto, i cc.tt.uu. hanno escluso il carattere mandatorio della coronografia pre-intervento.
Anche il trattamento chirurgico, secondo i ccttuu, è stato correttamente eseguito, chiarendo come l'intervento non avesse caratteristiche di urgenza ed indifferibilità e, come segnalato nel consenso del 27.5.2014, poteva prevedibilmente rivelarsi anche inefficace e non risolutivo delle problematiche algodisfunzionali in atto nella paziente, tenuto conto della severità della compromissione articolare di cui la paziente era portatrice.
Tuttavia, il Collegio peritale ha mosso delle censure con riferimento alla gestione della paziente nella fase post-operatoria dal momento che prima dell'intervento vi erano
13 condizioni di rischio clinico e anestesiologico, sintetizzate nell'attribuzione della classe
ASA 3, di per sé sufficienti a prevedere la necessità di un'assistenza intensiva post- operatoria.
Infatti, attese le condizioni preoperatorie, valutate con una classe di rischio ASA III, la paziente avrebbe avuto necessità nell'immediato post-operatorio - considerata anche la chirurgia ortopedica maggiore cui era stata sottoposta - di un monitoraggio clinico multiparametrico realizzabile in ambiente intensivistico.
Inoltre, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti e con frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e con riportate crisi respiratorie, secondo il Collegio è censurabile il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono più bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario.
Proprio in forza della classificazione ASA III definita dall'anestesista, sarebbe stato più opportuno eseguire l'intervento ortopedico in una struttura attrezzata di assistenza post- operatoria intensiva o, in alternativa, disporre il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio (dalla
CTU “Del tutto imprudente è risultato, quindi, il trasferimento della paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia). Quindi, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti (SoO2 84-85%), di una frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e di riportate crisi respiratorie, non trova giustificazione alcuna il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono piu' bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario”).
La sottovalutazione da parte dei Sanitari della struttura convenuta delle problematiche cardiorespiratorie (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di un pronto trasferimento in altro presidio dotato di reparto di terapia intensiva post- operatoria, secondo i ccttuu, si è tradotto in un difetto di assistenza che ha concorso nel determinismo del decesso.
11.2 Sui precedenti morbosi della paziente, il Collegio ha osservato che gli stessi hanno assunto un innegabile ruolo concausale nel determinismo dell'evento morte, precisando che “È ragionevole presumere che - attese le rilevanti co-morbilità - la teorica aspettativa di vita della paziente, all'epoca dei fatti dell'età di 66 anni - sarebbe stata non del tutto sovrapponibile a quella prevista per classe di età, secondo le stime statistiche sulla durata media della vita
(orientativamente 14 anni).
14 11.3 In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte attrice con riferimento al consenso informato, i CTU hanno chiarito che “(…) Circa il problema del consenso al trattamento chirurgico, si concorda in merito al fatto che non si possa demandare alla paziente la responsabilità della scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico in una struttura che non potrebbe far fronte ad eventuali problematiche post-operatorie di tipo intensivo- rianimatorio. Il consenso reso dalla paziente non può sopperire ad eventuali carenze organizzativo/strutturali; le valutazioni clinico-prognostiche e rischio beneficio, pur doverosamente condivise con il paziente in termini di informativa, sono di competenza esclusivamente medica.”
In ordine alla coronografia, ritenuta necessaria dai consulenti di parte attrice, i cc.tt.uu. hanno ribadito che gli accertamenti effettuati in fase preoperatoria non mostravano una chiara insufficienza coronarica - condizione questa che avrebbe certamente richiesto una coronarografia - ma solamente un deficit lieve di perfusione in sede inferiore ed una funzione ventricolare normale, in assenza di malattie valvolari significative. Alla luce di tali riscontri, non sussisteva indicazione alla esecuzione della coronarografia.
In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte convenuta riguardanti l'indicazione e l'esecuzione dell'intervento chirurgico, il collegio peritale ha concordato con i CTP in merito alla correttezza dell'indicazione chirurgica e alla buona riuscita dell'atto operatorio (“Si è affermato, infatti, nella CTU che “l'intervento prescelto (impianto di artroprotesi con ricostruzione chirurgica dell'articolazione femoro-tibiale, mediante posizionamento di componenti artificiali metalliche) è da ritenersi adeguato rispetto alla diagnosi formulata ed aderente ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo, stante la dimostrata inefficacia nel caso in esame delle terapie conservative effettuate”. Inoltre, “la procedura operatoria si è svolta correttamente, secondo i tempi di esecuzione ordinariamente previsti ed in assenza di sopravvenute complicanze sistemiche e/o a carico del sito chirurgico. Le componenti protesiche sono risultate, inoltre, (sia radiograficamente, sia al riscontro autoptico) normoposizionate”).
Tuttavia, i ccttuu hanno ribadito che, proprio per la precarietà dello stato clinico della paziente e per la sommatoria delle patologie preesistenti – elementi evocati dagli stessi
CTP alla pagina 4 delle note- sarebbe stata necessaria una più stretta sorveglianza post- operatoria e non già un precoce trasferimento in reparto di riabilitazione. Emerge, quindi, una sottovalutazione delle problematiche cardiorespiratorie manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di ulteriori accertamenti e di una sorveglianza clinica intensiva, di per sé non realizzabile in un reparto riabilitativo.
11.4 In sede di integrazione dell'elaborato peritale, disposta dall'allore Giudice per consentire al Collegio di rispondere alle osservazioni critiche mosse dai CTP della terza chiamata sull'asserita valutazione ex post effettuata dai CTU, nonché in ordine alla
15 correttezza del trasferimento presso il reparto di riabilitazione, i ccttuu hanno ribadito quanto segue “(…) A riguardo i CTU precisano di aver premesso nella consulenza come l'analisi dei fatti clinici relativi alla Sig.ra – effettuata attraverso lo studio analitico della Per_1 documentazione in atti - sia stata rigorosamente svolta secondo criterio ex ante e non secondo fuorvianti valutazioni a partenza dall'esiziale epilogo della vicenda. E proprio una valutazione ex ante consente di ritenere sussistenti ab initio, ovvero prima dell'intervento in specie, condizioni di rischio clinico ed anestesiologico, sintetizzate nell'attribuzione della classe ASA 3, di per sé sufficienti a prevedere la necessità di un'assistenza intensiva post-operatoria. Gli accertamenti effettuati in fase pre-operatoria hanno consentito, infatti, di formulare diagnosi di cardiopatia ischemica, ipertensione, obesità, lieve insufficienza tricuspidale, BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato e di classificare il rischio anestesiologico come ASA 3. Trattasi di un inquadramento diagnostico, ben supportato da indagini cliniche e strumentali afferenti alla fase preoperatoria e, dunque, di fondamentale riferimento nella presente indagine medico-legale, formulata – lo ripetiamo ancora una volta – secondo criteriologia ex ante. I CTP per Berkshire
Assicurazioni ritengono non censurabile il precoce trasferimento della paziente in ambiente riabilitativo, affermando che in detta sede poteva essere comunque assicurata una assistenza clinica adeguata al caso. Sul punto non si può certamente concordare ritenendo che le condizioni cliniche preoperatoriamente individuate rendessero necessaria la programmazione dell'intervento in altra struttura provvista di terapia intensiva o, in alternativa, il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio. Del tutto imprudente è risultato, quindi, il trasferimento della paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia). Quindi, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti
(SoO2 84-85%), di una frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e di riportate crisi respiratorie, non trova giustificazione alcuna il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono piu' bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario. I CTP arrivano paradossalmente ad affermare che una saturazione dell'85% costituisca condizione normale o parafisiologica in donna obesa e con BPCO. È del tutto evidente che tale affermazione non possa essere in alcun modo sostenuta nè condivisa. La desaturazione ha costituito un'emergenza verificatasi esclusivamente nell'immediato post-operatorio, mentre in fase preoperatoria la paziente, pur portatrice di una condizione di BPCO, non presentava evidenza di ipoventilazione e necessità di ossigenoterapia. (…) Si conferma, quindi, la sottovalutazione da parte dei Sanitari della struttura convenuta delle problematiche cardiorespiratorie (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di un pronto trasferimento in altro presidio dotato di reparto di terapia intensiva post-operatoria.”
16 In conclusione, il collegio peritale ha riconosciuto come il difetto di assistenza alla paziente ha concorso nel determinismo del decesso della stessa, sia in relazione alla scarsa considerazione della condizione di rischio anestesiologico e clinico, sia all'insufficiente assistenza post-operatoria, con un precoce trasferimento in reparto di riabilitazione in luogo di trasferimento presso reparto di cure intensive in altra struttura, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia).
12. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede civile in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU e/o l'integrazione con specialista anestesista, come sollecitato dalla compagna assicurativa.
Sul punto, si osserva che i ccttuu hanno accertato che a seguito dell'intervento si sono manifestati segni di progressivo impegno cardiopolmonare (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) che imponevano il trasferimento in terapia intensiva al fine di scongiurare l'exitus, che si è poi verificato.
Peraltro, anche la relazione svolta in sede penale aveva posto l'indicazione di una gestione post-operatoria della paziente in terapia intensiva in ragione del rischio Asa III e della tipologia di intervento.
Gli accertamenti concordanti tra i ccttuu impegnati sia nel processo civile sia nel processo penale (il cui collegio era composto anche da medico anestesista dott. ) su Persona_9 quanto sopra riportato in ordine alla gestione della paziente nel reparto di terapia intensiva esclude la necessità di rinnovare la ctu o di integrarla del Collegio con specialista rianimatore.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto alla convenuta.
13. La condotta colposa e di inesatto adempimento
In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente dei sanitari della struttura convenuta, i quali hanno trasferito la paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di progressivo impegno
17 cardiopolmonare (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) che imponevano, quale cautela minima, il trasferimento in terapia intensiva al fine di scongiurare l'exitus (dalla ctu “E' talmente evidente la gravità del quadro clinico post-operatorio, con rapida evoluzione in exitus, da non richiedere certamente il supporto/conforto di indicazioni di scuola o linee guida, come evocate dai CTP nè l'integrazione del Collegio con specialista rianimatore”).
Invero, le condizioni cliniche preoperatorie rendevano necessaria la programmazione dell'intervento in altra struttura provvista di terapia intensiva o, in alternativa, il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio, circostanza tuttavia non verificatesi.
14. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di
Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: (i) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
(ii) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente.
Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
18 È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio
2008, n. 576, Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581). Come più volte chiarito dalla stessa
Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Nel caso in esame, per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e l'evento del decesso (lamentato dagli attori), si osserva che l'assenza di una sala di rianimazione ha avuto rilevanza causale in quanto, a fronte del peggioramento delle condizioni dopo l'intervento, non vi è stato un tempestivo trasferimento della paziente presso un ospedale attrezzato con sala di rianimazione.
Nessun rilievo assume la circostanza che la paziente fosse consapevole della mancanza di una sala di rianimazione, come da consenso informato scritto prodotto dalla struttura convenuta e contestato da parte attrice, in quanto equivale ad accettazione del rischio di essere trasferito in un altro ospedale in caso di emergenza, circostanza tuttavia non verificatasi.
In altri termini, la volontà del paziente di sottoporsi al trattamento non è, però, sufficiente ad escludere la colpa del medico, dovendosi altresì accertare che le circostanze del caso concreto imponevano l'adozione di maggiori cautele, come il trasferimento presso altra struttura dotata di terapia intensiva, non potendosi demandare al paziente le valutazioni clinico-prognostiche e rischio beneficio che, pur doverosamente condivise, sono di competenza esclusivamente medica.
Per quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi che il comportamento omissivo dei CO medici dell' consistente nel non aver disposto il trasferimento della paziente in altro ospedale munito di terapia intensiva quando era talmente evidente la gravità del quadro clinico post-operatorio, con rapida evoluzione in exitus, possa considerarsi, alla stregua del ragionamento controfattuale fondato sul criterio del più probabile che non, in rapporto di causalità con la morte del paziente, reputandosi più probabile che, se trasferita immediatamente, sarebbe sfuggita all'esito mortale.
15. I danni risarcibili.
19 Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse, richiamando sul punto il contenuto dell'ordinanza emessa in data 19.02.2025 e quanto di seguito evidenziato. Del pari, deve ribadirsi l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei dottori
(responsabile del servizio di anestesia che firmò l'autorizzazione Persona_5 all'intervento in data 4.7), (fisioterapista presente il giorno del COroparte_17 malore della de cuius) e la caposala in quanto sanitari che hanno Parte_4 prestato assistenza alla paziente e portatori di un interesse diretto nella causa, potendo essere evocati per accertamento della loro responsabilità anche ai fini di un giudizio di rivalsa/regresso da parte della stessa struttura quali coobbligati in solido.
Del pari, deve rilevarsi l'incapacità a testimoniare del fratello della paziente Pt_5
, il quale può vantare pretese iure proprio derivanti dalla morte della sorella,
[...] come il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine prescrizionale per avanzare la domanda risarcitoria dal momento che può essere rilevato solo su eccezione di parte e non d'ufficio dal giudice.
Invece, è capace di testimoniare la teste- poi escussa- cognata della de Testimone_1 cuius, in quanto ancorché in regime di comunione di beni con il fratello della Per_1
(escluso), non è portatrice di interesse diretto, essendo il presente giudizio in materia risarcitoria. A tal fine, si rammenta che ai sensi dell'art. 179 c.p.c. sono esclusi dalla comunione legale i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni dal coniuge.
15.1 Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che e , figli Parte_1 Parte_2 ed eredi della defunta, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, hanno agito, oltre per i danni subiti iure proprio, anche iure hereditatis per il risarcimento del danno subito dalla loro madre a seguito del decesso occorso presso la struttura sanitaria convenuta.
Giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ.
817/2025; Cass. civ. 10519/2024; Cass. civ. 210/2021; Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un
20 diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di figli ed eredi della de cuius gli attori, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, pur non essendo mai stata espressamente contestata la di loro discendenza parentale da parte della, hanno prodotto in sede di iscrizione a ruolo del presente giudizio il certificato di residenza alla cancellazione per morte, lo stato di famiglia alla data del decesso, la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rese da innanzi al funzionario incaricato del Parte_1
Comune di Zagarolo e gli estratti per riassunto dal Registro degli atti di Nascita.
Dalla documentazione in esame si evince che e sono i Parte_1 Parte_2 figli di con cui - al momento della morte di quest'ultima - risultava Persona_1 essere era residente la figlia e il nipote, . COroparte_18
15.2 Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, si deve premettere che le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono, al più, avere un valore descrittivo. Se, infatti, prima della morte si concretizza un danno da invalidità temporanea, esso non è altro che un danno biologico e come tale accettabile secondo gli ordinari criteri della medicina legale. È, poi, possibile che la vittima, prima del decesso, patisca un ulteriore pregiudizio di tipo non patrimoniale e ulteriore rispetto alla invalidità temporanea, determinato dalla consapevolezza di dover morire (c.d. danno morale terminale).
Non è, invece, risarcibile il danno da perdita del diritto alla vita - fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius - per l'impossibilità tecnico-giuridica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: ed invero, finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015 e Cass. civ., Sez. III, n. 29492/2019).
Non sono inoltre risarcibili il danno esistenziale e da compromissione dell'aspettativa di vita, stante la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento morte verificatasi a quasi due giorni dall'intervento.
21 15.3 Quanto al danno terminale, si osserva che la Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr. 2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore,
e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.
Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
-consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici
(c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v.
Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed
è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa.
In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass.
n. 18056/2019; Cass. n. 21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima"; vedi Cass. SU 15350/2015 e Cass.,
24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
22 Sulla base dei predetti principi si ritiene che non possa essere riconosciuto il c.d. danno biologico terminale stante il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'evento (il trasferimento presso il reparto di riabilitazione il 12.07.2014) e l'evento morte (il
13.07.2014).
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti non si può ritenere raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal trasferimento presso il reparto di riabilitazione del 12.07.2014 ove la paziente vi accedeva in discrete condizioni cliniche e negava dolore toracico, fino al giorno dopo (13.07.2014) data del decesso. Nessun rilievo assumono le prove testimoniali chieste da parte attrice sul punto, dal momento che non sono volte a dimostrare la percezione della sua morte imminente (capp. 16 e 17).
15.4 In ordine alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (16633/23),
“l''inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018) ...
In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in
23 relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi
è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.)”.
15.4.1 Nel caso di specie parte attrice ha allegato la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dal
24 decesso che ha fatto seguito al trattamento, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
Dalla disamina della cartella clinica si osserva che sono contenuti sia il consenso informato all'atto chirurgico sia il consenso al trattamento anestesiologico sottoscritti dalla paziente, e in particolare, nel consenso del 27.5.2014 veniva segnalato, data la severità della compromissione articolare, che l'intervento poteva prevedibilmente rivelarsi anche inefficace e non risolutivo delle problematiche algodisfunzionali in atto nella paziente.
Tuttavia, la sottoscrizione, da parte del paziente, del modulo di consenso informato all'atto chirurgico non è sufficiente ad escludere di per sé la responsabilità dei sanitari curanti, non potendo essa sopperire a responsabilità ed errori medici derivanti da una scelta terapeutica errata (Cass. civ. 2562/2025). A ciò si aggiunge che, sebbene sul consenso dell'anestesia sia stata aggiunta dal dott. la nota del 04.07.2014 con cui ha attestato di CP_8 avere dato notizia alla paziente della mancanza di terapia intensiva, detta nota non risulta controfirmata dalla de cuius. Né sono ammissibili le prove testimoniali chieste dalla struttura convenuta in quanto sono chiamati a testimoniare gli stessi sanitari che presero in cura la paziente, tra cui il dott. e pertanto incapaci a testimoniare come sopra CP_8 detto, oltre ad essere contrastanti con quanto risulta dalla documentazione prodotta.
15.4.2 Passando quindi alle doglianze di parte attrice, secondo quest'ultima, se la paziente avesse ricevuto esaustive informazioni sanitarie, “avrebbe potuto meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata agli accadimenti, e si sarebbe subito rivolta alle migliori strutture sanitarie per ottenere tempestive ed adeguate cure atte a garantirle la sopravvivenza, il miglioramento, la guarigione ed una più lunga e migliore vita” (cfr. memoria n. 1 ex art. 183, comma sesto, c.p.c.); ancora nella memoria finale parte attrice ribadisce che le “de cuius, se fosse stata esaustivamente informata, avrebbe preferito i trattamenti che le avrebbero maggiormente garantito la salvezza, rifiutando l'intervento o almeno eseguendolo in adeguata struttura fornita di terapia intensiva o addirittura posticipandolo in epoca successiva ad ulteriori accertamenti”.
Con riguardo alla lesione del diritto alla salute derivante dalla carenza informativa (danno biologico), parte attrice non prospetta un danno diverso e distinto da quello del decesso, il quale può essere risarcito, non come danno iure proprio del de cuius in quanto venuto ad esistenza contemporaneamente alla morte ma, soltanto come danno da perdita parentale, come del resto già avvenuto: in questo caso v'è sovrapposizione indiscutibile tra danno da omessa informazione e decesso.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, si può presumere che la paziente avrebbe dissentito al trattamento terapeutico qualora correttamente informata non potendosi ritenere che per un intervento non urgente e differibile avrebbe accettato il rischio di morire (Cass. civ. 25805/2024).
25 Si ritiene pertanto di riconoscere, in via equitativa, la somma di euro 15.000,00, già rivalutata all'attualità, a titolo di ristoro del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. Il danno in esame si trasmette in favore dei due figli Parte_1
e secondo le quote di cui all'art. 566 del codice civile, è quindi pari
[...] Parte_2
a complessivi euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Quanto al risarcimento dei danni iure proprio va ricordato che da tempo la Suprema
Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03,
26 2888/03, 7629/03, 10986/03, 20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta
27 richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali
– nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n°
557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale
(o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
28 Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
29 In tal senso la Suprema Corte ha affermato che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13540 del 17/05/2023).
16.1 Avuto riguardo alle richiamate tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra la danneggiata ed i congiunti, l'età della danneggiata (anni 66) e l'età dei due figli ( di anni 45 anni e Parte_1 Parte_2
di anni 37), la convivenza limitatamente alla figlia (cfr. certificato
[...] Parte_1 di residenza), ed il coefficiente per familiari nel nucleo, andranno riconosciuti i seguenti importi:
- € 311.828,40 in favore di (totale punti n. 27); Parte_1
- € 271.406,20 in favore di (totale punti n. 23,5). Parte_2
Non sussistono, infatti, dubbi sul fatto che i figli abbiano sofferto per la perdita della loro madre e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta (v. da ultimo
Cass. civ. 3904/2025), fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
A tal riguardo, si rammenta che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Cass. civ. 22397/2022 ove la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima;
Cass. civ. n. 3767/2018).
30 Gli importi sopra calcolati vanno, tuttavia, ridotti equitativamente nella misura del 15% in ragione delle rilevanti comorbilità del quale era affetto il de cuius Persona_1
(cardiovasculopatia ipertensiva, dislipidemia, obesità BPCO comportante insufficienza respiratoria cronica in abitudine tabagica inveterata) per le quali, secondo quanto accertato dai cc.tt.uu., “È ragionevole presumere che - attese le rilevanti co-morbilità - la teorica aspettativa di vita della paziente, all'epoca dei fatti dell'età di 66 anni - sarebbe stata non del tutto sovrapponibile a quella prevista per classe di età, secondo le stime statistiche sulla durata media della vita (orientativamente 14 anni).”
Invero, il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite. Sul punto, si richiama altresì il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass. n. 26851/2023).
Pertanto, in considerazione della riduzione gli importi sopra determinati ascendono rispettivamente:
- € 265.054,14 in favore di Parte_1
- € 230.695,27 in favore di . Parte_2
Gli importi sovra calcolati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(13.07.2014), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), così giungendo alla somma di euro 297.111,56, per e alla somma di euro 258.597,08 per , con ulteriori Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282
c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030)
17. I danni patrimoniali (danno da perdita reddituale, spese mediche, spese funerarie).
31 Preliminarmente, devono rigettarsi le domande di risarcimento del danno patrimoniale aventi ad oggetto le spese mediche e le spese funerarie posto che parte attrice non ha fornito prova di alcun esborso.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita reddituale sull'assunto che in vita la de cuius fornisse un contributo economico Persona_1 alla figlia che era tornata a vivere con la madre insieme al figlio a seguito Parte_1 della separazione.
Quanto alla risarcibilità del danno da lucro cessante derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito la Suprema Corte ha precisato che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143,433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr. Cass. n. 4205/2002).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno va osservato che "la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito" (cfr. Cass. n. 6619/2018). Inoltre, nella menzionata pronuncia, la
Corte specifica che "l'operazione di capitalizzazione potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima
32 fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte di un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro".
Inoltre, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12497 dell'08.05.2024) “il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato (Cass. n.24802 del 2008; Cass. n. 4253 del 2012).
Tuttavia, dalla prova testimoniale espletata nel presente giudizio non sono emersi elementi tali da ritenere provato che destinasse la sua pensione mensile alla Persona_1 figlia tenuto conto che quanto appreso dalla teste è frutto di confidenze prive di collocamento nel tempo e nello spazio (v. testimonianza del 4.06.2025 teste
[...] alla domanda “vero che, fino al ricovero del 10.07.2014 presso l'I.N.I. – Istituto Tes_1
Neurotraumatologico Italiano S.p.A. di Grottaferrata, ho visto che la sig.ra Persona_1 consegnava sempre la sua pensione mensile alla figlia che era tornata a vivere con lei insieme Pt_1 al figlio, dopo la separazione dal marito, per aiutarla a sostenere le spese necessarie per la casa, in quanto non lavorava e percepiva solo l'assegno di mantenimento dal marito ed ho visto che la sig.ra era sempre a disposizione della sua famiglia per qualsiasi incombenza che i Persona_1 congiunti le richiedevano” ha risposto: “vero”. ADR come fa a saperlo: “ci frequentavamo spesso e nella confidenza ci dicevamo certe cose senza nessun problema”. ADR se il teste ha visto la consegna diretta della pensione risponde: “onestamente non ho visto, però parlando mi confidava alcune cose, ma neanche confidenza, erano cose naturali”.)
Si osserva, infatti, che le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa risultano generiche e non circostanziate al punto da potere dimostrare che il contributo economico fosse durevole. A ciò si aggiunge che detta testimonianza si basa su confidenze e non su esperienza diretta della teste.
Pertanto, non può riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale da perdita reddituale.
18. La domanda di manleva
33 La struttura convenuta ha chiamato in causa la propria compagnia
[...]
al fine di essere manlevata, azionando la polizza n. COroparte_3
2016RCG00109-645636.
Nel costituirsi in giudizio la PA assicurativa ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dei sanitari e in particolare dei dottori e CP_7 CP_8 CP_9
(non convenuti nel presente giudizio), con esclusione della copertura CP_10 assicurativa ovvero in subordine di ridurla per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità dei medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie ovvero, in subordine, secondo quanto previsto sia dall'art.
4.4.2 della polizza sia COroparte_3 dall'art. 1910 c.c. secondo le quote rispettive di responsabilità su ciascuno gravanti;
ha chiesto, inoltre, l'applicazione della polizza n. 2014RCG00068-640122 operante a secondo rischio nei limiti contrattuali (franchigia pari ad € 250.000,00 e massimale di €
5.000.000,00).
Con la memoria riepilogativa la compagnia assicurativa ha eccepito la mancanza di CO copertura assicurativa giacché la domanda di garanzia è stata azionata dall' sulla scorta di una polizza “errata e non operativa” ossia la n. 2016RCG00109-645636, valida dal
01.05.2016 al 01.05.2017, in luogo della polizza n. 2014RCG00068-640122, valida dal
01.05.2014 al 01.05.2015 e, però, mai azionata dall'Ente.
CO In particolare, la compagnia ha evidenziato che la garanzia stipulata da è subordinata al regime claims made, indi “a richiesta fatta”, ossia la stessa opera per le richieste di risarcimento intervenute e denunciate per la prima volta nel periodo di validità del contratto, sebbene abbiano a riferimento fatti occorsi nello stesso periodo oppure in epoca antecedente e, nel caso di specie, il sinistro non ricadeva nella polizza azionata (n.
2016RCG00109 -645636), ma nella precedente polizza n. 2014RCG00068-640122, stante la denuncia di sinistro (luglio 2014) intervenuta nel periodo di validità della suddetta polizza
(dal 01.05.2014 al 01.05.2015). In subordine, ha reiterato i motivi in precedenza dedotti.
18.1 Con riguardo alla polizza operante nel caso in esame, è destituita di fondamento l'eccezione di inoperatività della polizza n. 2016RCG00109-645636 sollevata dalla
PA sull'assunto che l'assicurato ha denunciato il sinistro (nel luglio 2014) durante il periodo di validità della diversa polizza n. 2014RCG00068-640122, in vigore dal
01.05.2014 al 01.05.2015, e pertanto, avrebbe dovuto fare riferimento esclusivamente a questa ultima.
Ciò perché la polizza n. 2016RCG00109-645636 prevede una clausola di continuità (v. doc.
9 polizza allegata da parte convenuta) ove viene indicata espressamente come data di continuità della polizza il 01.05.2014, che coincide con la data di decorrenza di validità della polizza n. 2014RCG00068-640122.
34 Pertanto, considerando la soluzione di continuità richiamata nello stesso contratto, il sinistro deve ritenersi coperto seppure con applicazione delle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. 2014RCG00068-640122. Infatti, l'assicurato ha denunciato il sinistro nel luglio 2014 (circostanza pacifica e non contestata tra le parti) ovvero durante il periodo di validità della polizza n. 2014RCG00068-640122, in vigore dal 01.05.2014 al 01.05.2015 quando erano vigenti tra le parti le condizioni contrattuali allora previste.
18.2 Passando alla disamina delle condizioni contrattuali della polizza n. 2014RCG00068-
640122, la polizza opera a secondo rischio rispetto alle eventuali altre polizze sottoscritte dal COraente (artt. 4.4.1).
CO Sul punto, ha dichiarato di non avere stipulato alcun'altra ulteriore e diversa polizza assicurativa per il periodo oggetto di causa e a copertura del medesimo rischio, né la
PA ha dimostrato detta circostanza.
Anche le altre eccezioni sollevate dalla PA assicurativa sono infondate.
Anzitutto i medici coinvolti nell'evento sono medici dipendenti e non liberi professionisti sicché non opera la limitazione di responsabilità, come erroneamente dedotto dalla terza CO chiamata (cfr. docc. 5-6-7-8 di . Peraltro, neppure è corretto affermare che al fine dell'operatività della polizza la casa di cura avrebbe dovuto dimostrare un presunto accordo di copertura che dalla lettura dell'articolo 11 non risulta affatto essere dovuto. Per contro lo stesso articolo stabilisce che è facoltà della casa di cura estendere la copertura assicurativa ai medici dipendenti a fronte di un singolo sinistro. Ciò che nel caso di specie non si è reso necessario in quanto i medici non sono stati evocati in giudizio e non è stata richiesta nessuna estensione della copertura assicurativa.
18.3 In difetto di chiamata in causa dei medici, non è poi possibile procedere all'accertamento della esclusiva o meno responsabilità degli stessi né ad una graduazione delle loro colpe, come richiesto dalla PA di assicurazioni.
A tal riguardo si rileva che si applicano i principi generali e consolidati in tema di obbligazioni solidali (artt. 1292, 1294 e 2055 c.c.), con conseguente facoltà di scelta per il danneggiato di agire nei confronti di uno o di alcuni o di tutti i condebitori solidali, in quanto proprio in ciò si sostanzia l'essenza della responsabilità solidale.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiamato in causa la struttura e non anche i medici asseritamente coinvolti nella vicenda per cui è causa, né la struttura convenuta e la
PA hanno, a loro volta, chiesto di chiamare in causa i sanitari coinvolti.
In assenza di contraddittorio non si può dare luogo al suddetto accertamento.
35 Non possono dunque essere esaminate le eccezioni relative alle limitazioni della copertura assicurativa con riguardo alla presunta responsabilità dei sanitari, né possono essere esaminate le azioni di rivalsa in assenza dei medici.
CO 18.4 Pertanto, la domanda di manleva proposta da può essere accolta, fermo restando l'applicazione delle condizioni di polizza n. 2014RCG00068-640122.
In particolare, si rileva che, nel prospetto di polizza, al punto 5 è previsto un massimale di euro 5 milioni e una franchigia di euro 250.000,00 che, in base all'art. 4.10 (rubricato
“Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento”), risulta ad esclusivo carico CO dell'assicurato per ciascuna richiesta di risarcimento (testualmente “la copertura assicurativa garantita da questa Polizza è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dalla Parte COraente sotto forma di Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di risarcimento, così come definito al Punto 15 del Prospetto'. Il suddetto Punto 15 quantifica in euro 250.000,00 la Franchigia in esame.
Secondo la compagnia assicurativa la franchigia pari ad euro 250.000,00 deve essere riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro in esame.
Tuttavia, detta interpretazione non può essere condivisa.
Va richiamato che tra le clausole vessatorie indicate nell'art. 1341 co. 2 c.c. rientrano, fra l'altro, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte - situazione che ricorre a condizione che esse restringano l'ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali) - mentre non possono qualificarsi vessatorie quelle clausole che contengano una mera determinazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione.
Con particolare riferimento al contratto di assicurazione, la giurisprudenza, nel ribadire la distinzione appena menzionata, ha precisato che sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono, viceversa, all'oggetto del contratto (e non ricevono, perciò, il trattamento previsto dall'art. 1341) le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, le quali devono intendersi specificative del rischio garantito (Cass., n.
11757/2018; n. 12804/2006; n. 51580/2005; n. 1430/2002; Cass. n. 10290/2001; n. 12190/1998).
Nei contratti di assicurazione, dunque, in relazione alle clausole che in concreto producano l'effetto di escludere o limitare l'operatività della polizza rispetto al caso di specie, diviene rilevante valutare se essa realizzi un'indebita eliminazione in toto del
36 rischio contrattuale che l'assicuratore si assume per previsione normativa (in caso di assicurazione obbligatoria, in senso lato: nel senso che la fonte dell'obbligo assicurativo è naturalmente pur sempre convenzionale, ma la stipula è volta alla soddisfazione di un obbligo di assicurare rischi delineati dalla legge) ovvero per previsione contrattuale
(cfr. Cass., n. 8235/2010; n. 17783/2014). Deve escludersi la vessatorietà, invece, “nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi” (Cass. n.15598 /2019).
In conclusione, la clausola con cui le parti pattuiscono che una certa quota dell'indennizzo rimanga a carico dell'assicurato in linea di principio non esclude il rischio, ma limita l'ammontare dell'indennizzo, rientrando pertanto fra quelle che specificano l'oggetto del contratto.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, si osserva che unica è stata la richiesta di risarcimento inoltrata all'assicurato (v. doc. 2 di parte attrice) e per la quale è stato aperto un unico sinistro nel luglio 2014.
Ritenere che la franchigia pari ad euro 250.000,00 operi per ogni danneggiato, nonostante l'unica richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla struttura e da quest'ultima a sua volta denunciata alla compagnia assicurativa che ha aperto un unico sinistro, significherebbe interpretare il contratto senza attribuire rilievo alla causa concreta dello stesso, che consiste nell'assunzione della copertura del rischio da parte della compagnia (cfr. Cass. civ.
2825/2024 “In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.
3 - Sentenza n. 6675 del
19/03/2018, Rv. 648298 - 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 -
01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 - 01; Sez. L. - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 - 01, richiamate, in motivazione, da Sez.
2 - Sentenza n. 3367 del
06/02/2024, non massimata), in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione
37 delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez.
2 - Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 - 01; conf.: Sez. 1 -
Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 - 01))”.
Diversamente opinando, infatti, la limitazione di responsabilità per ciascun danneggiato finirebbe per eliminare quasi completamente il rischio garantito assunto dall'assicuratore, tenuto conto del valore del sinistro superiore ad euro 500 mila.
CO Pertanto, va detratta la franchigia di euro 250.000,00 all'importo dovuto da in favore di parte attrice.
18. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007,
Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 28.01.2025, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Con riguardo alla domanda di manleva sussistono giustificate ragioni per compensare interamente le spese di lite non solo in ragione del rapporto assicurativo, ma anche per l'accoglimento delle censure della terza chiamata circa l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. 2014RCG00068-640122.
Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, 1° e 3° co. c.p.c. in difetto di allegazione attorea sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a Rg. n. 43628/2019, così provvede :
- accerta e dichiara la responsabilità di COroparte_1 nella causazione del decesso di;
Persona_1
- per l'effetto condanna a pagare: COroparte_1
38 - in favore di e - ciascuno per le quote di competenza ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 566 c.c. - a titolo di risarcimento danni iure hereditatis la somma complessiva di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di a titolo di risarcimento danni iure proprio, l'importo di € Parte_1
297.111,56 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di a titolo di risarcimento danni, iure proprio, l'importo di € Parte_2
258.597,08, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite COroparte_1
a parte attrice nella misura di € 29.193,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) in favore degli attori con distrazione a favore degli avv.ti Clementina Fafone e Giuseppe
UC dichiaratisi anticipatari;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- accoglie la domanda di manleva proposta da COroparte_1 nei confronti di
[...] COroparte_13
e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere
[...] indenne l'assicurato, nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2, c.c. le somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite e di CTU detratta in ogni caso la franchigia di euro 250.000,00 e nei limiti di massimale di euro 5.000.000;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU;
- compensa interamente le spese di lite tra da COroparte_1
e
[...] COroparte_13
[...]
Così deciso in Roma, 23.10.2025
IL GIUDICE
LU Bruni
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU Bruni, ha pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Roma, via Catone n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe UC e Clementina
Fafone che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attori
E
(C.F. ) in COroparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'avv.
EO SI che lo rappresenta e difende come da procura allegata con la comparsa di costituzione e risposta
convenuta
nonché
1 , COroparte_3
(C.F./P. IVA in persona COroparte_4 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
AN IO e MA ME ed elettivamente domiciliata in Roma, via A.
Richelmy n. 38, presso lo studio di quest'ultimo in virtù di procura alle liti allegata con la comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità sanitaria.
conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2025 e in atti.
Per parte attrice: “1) accertare, riconoscere e dichiarare -quale Peritus Peritorum, apportando gli opportuni correttivi in melius alla CTU espletata sulla base delle note attoree alla bozza e comunque ammettendo la restante prova orale di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 6° co. c.p.c. con entrambi i testi indicati- la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della struttura convenuta nella produzione dell'evento dannoso de quo;
2) e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di miglioramento, sopravvivenza, guarigione e comunque terapeutiche, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connessi al carente consenso informato, danno da lesione/perdita -anche solo di chances- del rapporto parentale, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius così come indicati, imputati e specificati nei pregressi scritti attorei, Persona_1 nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dalla Ecc.ma Curia adìta considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese e competenze di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 1° e 3° co. c.p.c., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”;
Per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: respingere la domanda avversaria perché palesemente inammissibile e in ogni caso infondata, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, nonché priva di prova. In subordine: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di suo accoglimento, accogliere la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...]
[..
[...] , C.F. , e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in COroparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza di polizza n. 2016RCG00109-645636, a manlevare l' da ogni responsabilità e nel contempo provvedere al pagamento di tutte le CP_1 somme che dovessero essere riconosciute come dovute agli attori per sorte, interessi e spese. In via istruttoria, si chiede sin d'ora rigettarsi l'avversa richiesta di CTU medico-legale in quanto avente carattere meramente esplorativo, essendo stata già ordinata dal Giudice penale la perizia che si deposita in atti e che ha escluso il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari di con il CP_1 decesso della sig.ra Si chiede, inoltre, il rigetto dei capitoli di prova orale ex adverso Per_1 articolati perché inammissibili in quanto generici, valutativi e volti a provare circostanze da provarsi documentalmente e, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova diretta e contraria, sui medesimi capitoli di prova articolati dalle controparti e con i medesimi testi. Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario delle spese generali”;
CO Per la terza chiamata: “In via preliminare, respingere la chiamata in causa formulata da in quanto fondata sull'erronea invocazione da parte dell'assicurato del contratto n. 2016RCG00109-
645636, in quanto inoperativo/inapplicabile per il sinistro in oggetto, con conseguente integrale rigetto della domanda di garanzia formulata. In subordine, ritenere valida e operativa la polizza n.
2014RCG00068-640122 con applicazione dei relativi limiti e condizioni, tra cui la franchigia di
Euro 250.000,00 e il massimale di Euro 5.000.000. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità/invalidità/inattendibilità della CTU medico legale condotta dai dottori Per_2
e sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale oltre che contraria alla norma di Per_3 cui all'art. 15 L. 24/2017 giacché il Collegio incaricato manca totalmente della competenza anestesiologica nell'ambito della quale si concentrano le censure formulate nella consulenza. NEL
MERITO, In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed al convenuto ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo COroparte_1 parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dall'attore nei confronti di ed CP_1 assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la CP_1 domanda di garanzia svolta da quest'ultima nei confronti della odierna deducente
[...]
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta COroparte_6 ipotesi di accoglimento delle domande attoree e ciò nei confronti del e della terza CP_1 chiamata , - accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) COroparte_3 in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita
3 adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari di che CP_1 hanno assistito direttamente la sig.ra in occasione del periodo di degenza presso Per_1 CP_1 in particolare dei dottori e tenuto conto delle coperture dovute dalle CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 proprie assicurazioni personali e, conseguentemente, escludere la copertura della
[...] per l'intero laddove liberi professionisti ovvero, in COroparte_6 subordine, ridurre per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità dei medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie ovvero, in subordine, secondo quanto previsto sia dall'art.
4.4.2 della polizza sia dall'art. 1910 cod. civ. secondo le quote COroparte_3 rispettive di responsabilità su ciascuno gravanti;
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura assicurativa in relazione alla polizza n. COroparte_3
2014RCG00068-640122 nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Parte_3
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla CP_3 al massimale previsto dalla polizza, tenuto conto dell'esistenza di franchigia pari ad Euro
[...]
250.000,00 riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro di specie, e della responsabilità dei medici unitamente alle loro coperture assicurative personali, ovvero la polizza dovrà essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre COroparte_3 CO polizze che la “Parte COraente” convenuta, ovvero abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art.
4.7 di polizza, la graduazione della colpa, se lieve o grave, dei medici dipendenti coinvolti nei fatti di causa;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le eventuali corresponsabilità del e dei medici coinvolti, con conseguente condanna risarcitoria CP_1 CO graduata del convenuto con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per CP_3 anche in relazione alla sussistenza di altre coperture assicurative. In via istruttoria, si
[...] oppone alle istanze istruttorie della controparte istante giacché inammissibili per le ragioni già esposte nella memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c., mentre insiste, affinché venga disposta: - la rinnovazione integrale della CTU con nomina di altro Collegio, nominato Fuori Regione, e costituito anche dallo specialista in anestesiologia, in ossequio alla norma di cui all'art. 15 L. 24/2017; - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della dei contratti di lavoro e delle CP_1 polizze assicurative dei medici coinvolti nei fatti di causa, con particolare riferimento ai dottori
, e - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti CP_7 CP_9 CP_8 Per_4 della e/o dei dottori sopra citati di copia della denuncia di sinistro effettuate dagli stessi CP_1 alle proprie compagnie assicurative a seguito della denuncia/querela e della notifica dell'avviso di garanzia nel 2014; - disporre ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti della società
di tutte le polizze assicurative stipulate dalla convenuta clinica per il periodo oggetto di CP_1 causa e a copertura del medesimo rischio. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il COributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al
4 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art.
2 D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di eredi di (rispettivamente figli e madre), Persona_1 convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'
[...] CO (d'ora innanzi “ ) per ivi sentire accertare la COroparte_1 responsabilità dello stesso per la causazione dell'evento morte della de cuius occorso in data 13.07.2014, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- di anni 66, per la presenza di dolori al ginocchio si era recata Persona_1 CO presso l' di Grottaferrata in data 27.05.2014. Ivi le veniva consigliato l'intervento di artroprotesi e le veniva fatto sottoscrivere un generico modulo di consenso informato ove veniva specificato soltanto che, in ragione delle condizioni del ginocchio, il risultato dell'intervento “non può essere di totale risoluzione sia per il dolore che per la funzione.”;
- la paziente, nella consapevolezza che l'intervento non comportava rischi se non quello di risolvere solo parzialmente i problemi deambulatori e il dolore, aveva eseguito i controlli di routine per la cd. preospedalizzazione;
- in data 19.06.2014 aveva espletato, tra gli accertamenti preliminari all'intervento, la visita cardiologica ove venivano rilevati “bassi voltaggi periferici…lieve ritardo di conduzione intraventricolare destra…”; inoltre, il cardiologo, dopo avere rilevato la presenza di fattori di rischio cardiologico (tra cui la familiarità per cardiopatia ischemica, l'ipertensione, la dispnea da sforzo anche modesto, dolori retro sternali, il tabagismo, la dislipidemia) aveva posto il sospetto di cardiopatia ischemica consigliando di eseguire EGA, Spirometria, Ecocardiogramma, Eco-Doppler VEA e
Scintigrafia miocardica;
- in data 20.06.2014, prima di eseguire gli accertamenti cardiologici prescritti dal cardiologo, era stata visitata dall'anestetista, il quale rilevava che la paziente era fumatrice, ipertesa, in trattamento con sartanico, statina e aspirina. In pari data, era stato sottoposto alla sua attenzione il modulo di consenso informato all'anestesia ove, fatta eccezione per la classe di rischio, non veniva inserita alcuna dichiarazione particolare;
5 CO
- in data 26.06.2014, seguendo le indicazioni del cardiologo, aveva effettuato presso l' la Tomo scintigrafia miocardica (refertata il 03.07.2014) che confermava il sospetto del cardiologo circa la cardiopatia ischemica, segnalando un deficit di perfusione di almeno due segmenti. Inoltre, durante l'esame si era verificata la cosiddetta “dilatazione ischemica transitoria”, misurata con parametro TID che raggiungeva il valore di 1.30, quindi nettamente superiore al valore soglia di 1.15 (che in letteratura indica con elevata probabilità una cardiopatia ischemica multi-vasale);
- il 27.06.2014 si era sottoposta a visita pneumologica, che evidenziava un “deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato con ristagno aereo da air trapping” e il
01.07.2014 ad Ecocardiogramma;
- gli accertamenti cardiologici, quindi, avevano evidenziato che si trattava di una cardiopatia ischemica con angina da sforzo a bassa soglia, non controllata da terapia medica in atto. Il suddetto quadro – sulla base delle Linee Guida dell'epoca della
– aveva reso assolutamente necessaria l'esecuzione preliminare della CP_11 coronografia, della eventuale rivascolarizzazione e il conseguente rinvio dell'intervento chirurgico al ginocchio, ma tali accertamenti non venivano effettuati;
- in data 10.07.2014, come concordato e programmato in occasione della visita ortopedica del 27.05.2014, era stata ricoverata presso il reparto di di COroparte_12
Grottaferrata senza essere rivisitata/rivalutata né dall'anestesista, né dal cardiologo e in data 11.07.2014 si era sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro;
- il giorno precedente all'intervento (10.07.2014) aveva sottoscritto il secondo modulo di consenso informato ove venivano descritti i rischi dell'intervento al ginocchio senza alcun riferimento alla condizione cardiologica della paziente;
- solo successivamente alla firma del paziente del 20.06.2014, al modulo di consenso informato veniva aggiunta una nota datata 04.07.2014 del seguente tenore “la paz. Viene informata dell'aumentato rischio operatorio e della mancanza di terapia intensiva presso questa struttura.”; detta nota, che portava esclusivamente la sottoscrizione del responsabile del
Servizio di Anestesia e Terapia antalgica, dott. non veniva comunicata Persona_5 alla paziente (che quel giorno non era presente in ospedale) né riportava la sua firma;
- la paziente si era sottoposta, dunque, all'intervento in data 11.07.2014 senza specifiche informazioni circa le condizioni cardiologiche e senza essere visitata dall'anestesista e dal cardiologo;
- nel post-operatorio i sanitari, i quali avrebbero dovuto essere consapevoli della necessità di una assistenza di tipo interventistico, avevano lasciato la paziente nella corsia del reparto di Ortopedia, ove non venivano adottate le cautele per la sorveglianza e l'assistenza della stessa;
6 - nelle giornate post-operatorie (pomeriggio dell'11.07.2014, del 12.07.2014 e mattina del
13.07.2014) i sanitari non avevano eseguito una RX torace di controllo né una emogasanalisi;
- il giorno successivo all'intervento i sanitari avevano trasferito la paziente nel reparto di
Riabilitazione;
- in data 12.07.2014 alle ore 9,19 veniva eseguito un ECG, che mostrava la presenza di numerose extrasistoli ventricolari, che per frequenza e precocità avrebbero meritato l'attenzione dei sanitari specie considerando le patologie della paziente;
- il 13.07.2014 nonostante la presenza di sintomi univoci (tra cui ipossia e ipotensione) il medico veniva contattato con ritardo alle ore 10,30;
- per la mancanza di cure tempestive e adeguate, oltre che per la mancata gestione delle numerose extrasistoli ventricolari evidenziate dall'ECG eseguito il giorno precedente e mai refertato, il quadro clinico era evoluto in un arresto cardiaco;
- sempre il 13.07.2014 in assenza di manovre rianimatorie e in un ambiente inadeguato alla gestione del caso, si constatava il decesso della paziente in arresto cardiaco;
- veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Gli attori rilevavano la condotta negligente e imperita dei sanitari dell'INI per una serie di errori e omissioni, che avevano determinato la morte della paziente , Persona_1 tra i quali: l'omessa considerazione del quadro clinico-cardiologico emerso in occasione degli accertamenti preoperatori;
l'omesso rispetto delle indicazioni delle Linee guida in ragione delle patologie accertate;
l'omessa risoluzione della condizione cardiaca della paziente con esecuzione frettolosa di un intervento al ginocchio che non era né salvavita, né necessario, né urgente, né indifferibile, né totalmente risolutivo;
l'omessa informazione sulle sue condizioni né della necessità di eseguire preliminarmente la coronarografia e la rivascolarizzazione miocardica e di differire l'intervento al ginocchio;
l'omessa informazione sui rischi dell'intervento chirurgico connessi alla sua condizione cardiologica senza rappresentarle il rapporto costi-benefici o esporle alternative di alcun tipo o l'aumentato rischio operatorio e la mancanza di reparto di terapia;
l'omesso monitoraggio emodinamico e cardio-respiratorio nel post-operatorio; l'omessa diagnosi e trattamento dell'arresto cardiaco.
Pertanto, chiedevano il risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale (danno tanatologico, morale e pregiudizio esistenziale) per “la consapevolezza della perdita della vita
e per la perdita della vita stessa o al risarcimento per la lesione della dignità”, nonché
“dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla capacità lavorativa oltre che del pregiudizio morale ed esistenziale per tutto il doloroso calvario psico-fisico che la congiunta ha vissuto prima del decesso, del danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale e, comunque, del danno per la
7 perdita di chances di guarigione, di salvezza ed anche terapeutiche da parte della loro congiunta”, oltre per che per lesione del diritto all'autodeterminazione e alla salute connessi alla mancanza del consenso informato.
Inoltre, gli attori domandavano il risarcimento, iure proprio, al ristoro sia del danno patrimoniale (spese sostenute e perdita del reddito) che di quello non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico (sia fisico che psichico, temporaneo e permanente), morale, esistenziale, relazionale, alla salute anche per tutto il doloroso calvario psico-fisico che hanno vissuto, insieme alla loro congiunta, fino al decesso, alla sicurezza delle cure, oltre al danno non patrimoniale complessivamente inteso, seppur nella sua composizione analitica, per la perdita del rapporto parentale, ed ogni altra voce di danno connessa e discendente dalla fattispecie illecita de quo.
Infine, precisavano che, nella denegata ipotesi in cui avesse dovuto trovare accoglimento la sola domanda da perdita di chances terapeutiche, di guarigione e salvezza, gli attori avrebbero avuto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale su-descritto nonché a quello da perdita del rapporto parentale per non aver potuto trascorrere altri anni in compagnia della loro amata congiunta, insistendo sempre sul diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute connesso alla mancanza/inadeguatezza del consenso informato.
CO
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto dedotto da parte, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per essere stata oggetto di accertamento da parte del giudice penale. Infatti, nell'ambito del procedimento iscritto a r.g. N.d.R. 5553/2014 il P.M. della Procura della Repubblica di
Velletri disponeva l'esame autopotico e l'accertamento medico legale che conclusero per la correttezza dell'operato dei sanitari che prestarono assistenza alla paziente, escludendo ogni correlazione causale dell'atto medico con la morte o con la perdita di chances di sopravvivenza/guarigione tanto che il Gip del Tribunale di Velletri respinse l'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Aggiungeva che la paziente era stata informata sui rischi a cui la stessa sarebbe andata incontro con l'intervento, tanto che l'anestesista – dott. gli aveva prescritto nella fase CP_9 pre-operatoria una serie di esami specialistici aggiuntivi. Inoltre, la de cuius si era recata, in data 04.07.2014, a consulto dall'anestesista dott. davanti al quale sottoscriveva il CP_8 consenso informato all'anestesia, ove era stato specificato l'aumento del rischio operatorio e la mancanza di terapia intensiva presso la struttura convenuta.
La grave patologia ortopedica, di cui era affetta la paziente, con una scarsissima qualità della vita e con presenza costante di dolori severi e limitazioni funzionali l'avevano indotta a richiedere la soluzione chirurgica, prescelta dopo aver ampiamente discusso delle
8 alternative possibili, che la stessa aveva escluso pur nella consapevolezza della Per_1 patologia cardiologica preesistente.
Pertanto, ribadendo la correttezza del proprio operato e l'adeguatezza della informazione fornita alla paziente, contestava le richieste risarcitorie di parte attrice. In particolare, evidenziava che non vi erano i presupposti del risarcimento del danno da perdita della vita in quanto il decesso era sopravvenuto poco dopo il malore occorsole il 13.07.2014, mentre sino alle ore 10.30 del 13.07.2014 le sue condizioni era migliorate;
né per il risarcimento del danno da consenso informato, non essendosi verificato un danno alla salute e all'autodeterminazione, stante la morte della paziente.
Infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia con la quale aveva stipulato polizza COroparte_3
n. 2016RCG00109-645636 al fine di essere garantito e manlevato.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.01.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo spiegata dalla parte convenuta.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la terza chiamata,
[...]
(d'ora COroparte_13 innanzi “ ”), contestando la domanda attore in quanto infondata in COroparte_3 fatto e in diritto nell'an e nel quantum.
Con riguardo poi alla domanda di garanzia spiegata dalla struttura convenuta, in caso di ritenuta responsabilità in capo alla e di operatività della polizza CP_14 CP_3
n. 2014RCG00068-640122 (cfr. doc. 2), chiedeva di dichiarare tenuta la
[...]
PA assicurativa alla copertura del presunto danno cagionato, secondo i precisi accordi negoziali assunti tra assicurato e assicurazione, valutando e accertando, pertanto, il contenuto degli stessi, in relazione alle condotte tenute dall'Ente e dai suoi medici sanitari. In particolare, chiedeva di accertare le singole quote di responsabilità dei medici operanti e coinvolti tra cui i dottori (chirurgo) e i dottori e CP_15 CP_16
(anestesisti), come pure il personale infermieristico, tra cui la dr.ssa Persona_5
ai fini anche dell'azione di regresso ex artt. 2055 e 1299 c.c. nei Persona_6 confronti dei medici coinvolti e ritenuti responsabili e delle rispettive compagnie tenuti a garantirli.
Inoltre, eccepiva che la polizza 2014RCG00068-640122 non forniva copertura ai medici liberi professionisti né vi era la prova che la polizza operasse anche per i medici dipendenti, le cui eventuali quote di responsabilità, di cui chiedeva l'accertamento, dovevano essere coperti in proporzione dalle loro compagnie, o in assenza di copertura
9 assicurativa, dovevano ricadere sugli stessi, con esclusione di operatività della polizza ai sensi dell'art.
4.4.2. di polizza e 1910 c.c. CP_3
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ciascuna parte depositava le rispettive memorie ribadendo le proprie difese e richieste. In particolare, la struttura convenuta ribadiva che il contratto in forza del quale aveva provveduto alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, come da precisa indicazione fornita all'atto della costituzione in giudizio, era la polizza n. 2016RCG00109-
645636 (doc. n. 9), che aveva sostituito la precedente polizza erroneamente depositata dalla controparte. Diversamente da quanto sostenuto da la franchigia COroparte_3 prevista per la richiesta risarcitoria per cui è causa era, dunque, pari a soli euro 150.000,00
(cfr. doc. n. 9). Insisteva pertanto, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di CO condanna di nel ritenere la compagnia assicurativa tenuta a manlevare e garantire la medesima secondo quanto riportato nel suddetto contratto di polizza.
6. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed espletamento di CTU medico- legale svolta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_7 Persona_8
(specialista in cardiologia e cardiochirurgia). L'elaborato peritale veniva depositato in data
24.03.2022 e successivamente integrato con i chiarimenti depositati in data 25.05.2022.
7. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'udienza del 24.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità della domanda attorea posto che, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza
(Cass. civ. 3368/2023).
Infatti, il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata
(Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089).
9. Passando al merito, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta in relazione alle prestazioni sanitarie
10 rese a in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di Persona_1 CO artroprotesi al ginocchio destro a cui è stata sottoposta in data 11.07.2014 presso l' odierna convenuta e che secondo l'assunto attoreo l'avrebbero condotta all'exitus occorso in data 13.07.2014.
A tal riguardo, si rammenta che sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr. Cass. n. 14615/2020).
Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
11 10. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
11. La consulenza tecnica d'ufficio.
Giova premettere che sono state espletate due relazioni peritali, e precisamente: la prima è quella disposta dal P.M. nel procedimento penale iscritto a r.g. N.d.R. 5553/2014 e fatta propria dal G.I.P. del Tribunale di Velletri nel rigettare la opposizione alla richiesta di archiviazione;
la seconda è stata disposta d'ufficio dall'allora Giudice istruttore nel presente giudizio civile.
Le consulenze sovra citate sono giunte a conclusioni distinte in quanto, in sede penale, i ccttuu hanno concluso escludendo ogni correlazione causale dell'atto medico con la morte o con la perdita di chances di sopravvivenza/guarigione tanto che il Gip del Tribunale di
Velletri respinse l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Deve comunque evidenziarsi che la relazione elaborata in sede penale ha comunque evidenziato che le condizioni pre operatorie ponevano l'indicazione ad un monitoraggio intensivo della paziente.
Nello specifico, in sede penale, i periti hanno accertato che:
- l'intervento chirurgico a cui la paziente è stata sottoposta – protesi totale del ginocchio destro- era indicato rispetto alla patologia che la stessa presentava (ossia severa gonartrosi che le provocava dolore con difficoltà alla deambulazione e claudicante) ed era stato eseguito correttamente;
- nella fase preoperatoria erano stati eseguiti, oltre ad esami di routine, anche esami più approfonditi come visita cardiologica e successivi esami (ecocardiogramma e scintigrafia miocardica);
- l'anestesista aveva concesso correttamente il nulla osta all'intervento, classificando la paziente in classe di rischio ASA 3;
- l'operato dei sanitari che hanno assistito la paziente era privo di censure;
- nel post-operatorio si erano verificati episodi di scompenso cardiocircolatori;
- l'acuta insufficienza cardiorespiratoria irreversibile, nonostante l'adeguata assistenza, era evento da considerarsi improvviso e riconducibile alle compresse condizioni cardio respiratorie della paziente, ben valutate nel pre-operatorio e affrontate di volta in volta con trattamenti adeguati;
- le condizioni pre-operatorie, valutate con una classe di rischio ASA3 e la tipologia di intervento ponevano l'indicazione ad un monitoraggio intensivo realizzabile in ambiente intensivistico. Tuttavia, la paziente era stata informata della mancata CO disponibilità della terapia intensiva presso l' e che la stessa aveva accettato il rischio a fronte di adeguata informazione.
12 Invece, dalla CTU redatta dai dott.ri (specialista in medicina legale) e Persona_7
(specialista in cardiologia e cardiochirurgia), nominati CTU nel corso del Persona_8 CO presente giudizio, sono emerse censure relativamente all'operato dei sanitari dell nella gestione post-operatoria, come di seguito evidenziato, poste in relazione causale con l'evento morte dedotto dagli attori.
11.1 Passando alla disamina della CTU depositata nel presente giudizio, si premette che il collegio peritale non ha ravvisato criticità in ordine alla diagnosi di artrosi primaria di ginocchio destro, suffragata da accertamenti radiografici effettuati nella fase preoperatoria e ritenuti dai CTU correttamente eseguiti. In forza dei suddetti accertamenti le viene diagnosticata una “cardiopatia ischemica, ipertensione, lieve insufficienza tricuspidale, BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato” e correttamente attribuita - nella valutazione del rischio anestesiologico - una classe ASA 3, attese le condizioni generali della paziente e le consistenti comorbilità rilevate (i.e. cardiovasculopatia ipertensiva e dislipidemia in trattamento farmacologico, obesità (altezza cm 170, peso 85 Kg), BPCO comportante insufficienza respiratoria cronica in abitudine tabagica inveterata).
Sulla contestazione mossa da parte attrice circa la mancata esecuzione di un esame coronografico (atteso il dato anamnestico di riferita dispnea da sforzo anche modesto e l'allegato dolore retrosternale a risoluzione spontanea per sforzi di lieve-moderata entità unitamente al dato relativo alla familiarità per cardiopatia ischemica), il collegio peritale ha evidenziato che gli accertamenti non mostravano una chiara insufficienza coronarica - condizione questa che avrebbe certamente richiesto una coronarografia - ma solamente un deficit lieve di perfusione in sede inferiore ed una funzione ventricolare normale, in assenza di malattie valvolari significative. Alla luce di tali riscontri, non sussisteva indicazione alla esecuzione della coronarografia (“Si rammenta che la scintigrafia è un esame cardiologico di secondo livello, indicato nei pazienti che hanno una storia documentata di cardiopatia ischemica o anamnesi di eventi cardiologici documentati. La paziente non aveva eventi cardiologici documentati. Inoltre, in base ai riscontri dell'esame autoptico, non risulta che il decesso sia stato determinato da infarto o altra causa cardiaca.”). Pertanto, i cc.tt.uu. hanno escluso il carattere mandatorio della coronografia pre-intervento.
Anche il trattamento chirurgico, secondo i ccttuu, è stato correttamente eseguito, chiarendo come l'intervento non avesse caratteristiche di urgenza ed indifferibilità e, come segnalato nel consenso del 27.5.2014, poteva prevedibilmente rivelarsi anche inefficace e non risolutivo delle problematiche algodisfunzionali in atto nella paziente, tenuto conto della severità della compromissione articolare di cui la paziente era portatrice.
Tuttavia, il Collegio peritale ha mosso delle censure con riferimento alla gestione della paziente nella fase post-operatoria dal momento che prima dell'intervento vi erano
13 condizioni di rischio clinico e anestesiologico, sintetizzate nell'attribuzione della classe
ASA 3, di per sé sufficienti a prevedere la necessità di un'assistenza intensiva post- operatoria.
Infatti, attese le condizioni preoperatorie, valutate con una classe di rischio ASA III, la paziente avrebbe avuto necessità nell'immediato post-operatorio - considerata anche la chirurgia ortopedica maggiore cui era stata sottoposta - di un monitoraggio clinico multiparametrico realizzabile in ambiente intensivistico.
Inoltre, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti e con frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e con riportate crisi respiratorie, secondo il Collegio è censurabile il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono più bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario.
Proprio in forza della classificazione ASA III definita dall'anestesista, sarebbe stato più opportuno eseguire l'intervento ortopedico in una struttura attrezzata di assistenza post- operatoria intensiva o, in alternativa, disporre il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio (dalla
CTU “Del tutto imprudente è risultato, quindi, il trasferimento della paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia). Quindi, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti (SoO2 84-85%), di una frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e di riportate crisi respiratorie, non trova giustificazione alcuna il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono piu' bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario”).
La sottovalutazione da parte dei Sanitari della struttura convenuta delle problematiche cardiorespiratorie (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di un pronto trasferimento in altro presidio dotato di reparto di terapia intensiva post- operatoria, secondo i ccttuu, si è tradotto in un difetto di assistenza che ha concorso nel determinismo del decesso.
11.2 Sui precedenti morbosi della paziente, il Collegio ha osservato che gli stessi hanno assunto un innegabile ruolo concausale nel determinismo dell'evento morte, precisando che “È ragionevole presumere che - attese le rilevanti co-morbilità - la teorica aspettativa di vita della paziente, all'epoca dei fatti dell'età di 66 anni - sarebbe stata non del tutto sovrapponibile a quella prevista per classe di età, secondo le stime statistiche sulla durata media della vita
(orientativamente 14 anni).
14 11.3 In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte attrice con riferimento al consenso informato, i CTU hanno chiarito che “(…) Circa il problema del consenso al trattamento chirurgico, si concorda in merito al fatto che non si possa demandare alla paziente la responsabilità della scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico in una struttura che non potrebbe far fronte ad eventuali problematiche post-operatorie di tipo intensivo- rianimatorio. Il consenso reso dalla paziente non può sopperire ad eventuali carenze organizzativo/strutturali; le valutazioni clinico-prognostiche e rischio beneficio, pur doverosamente condivise con il paziente in termini di informativa, sono di competenza esclusivamente medica.”
In ordine alla coronografia, ritenuta necessaria dai consulenti di parte attrice, i cc.tt.uu. hanno ribadito che gli accertamenti effettuati in fase preoperatoria non mostravano una chiara insufficienza coronarica - condizione questa che avrebbe certamente richiesto una coronarografia - ma solamente un deficit lieve di perfusione in sede inferiore ed una funzione ventricolare normale, in assenza di malattie valvolari significative. Alla luce di tali riscontri, non sussisteva indicazione alla esecuzione della coronarografia.
In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte convenuta riguardanti l'indicazione e l'esecuzione dell'intervento chirurgico, il collegio peritale ha concordato con i CTP in merito alla correttezza dell'indicazione chirurgica e alla buona riuscita dell'atto operatorio (“Si è affermato, infatti, nella CTU che “l'intervento prescelto (impianto di artroprotesi con ricostruzione chirurgica dell'articolazione femoro-tibiale, mediante posizionamento di componenti artificiali metalliche) è da ritenersi adeguato rispetto alla diagnosi formulata ed aderente ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medicochirurgica del tempo, stante la dimostrata inefficacia nel caso in esame delle terapie conservative effettuate”. Inoltre, “la procedura operatoria si è svolta correttamente, secondo i tempi di esecuzione ordinariamente previsti ed in assenza di sopravvenute complicanze sistemiche e/o a carico del sito chirurgico. Le componenti protesiche sono risultate, inoltre, (sia radiograficamente, sia al riscontro autoptico) normoposizionate”).
Tuttavia, i ccttuu hanno ribadito che, proprio per la precarietà dello stato clinico della paziente e per la sommatoria delle patologie preesistenti – elementi evocati dagli stessi
CTP alla pagina 4 delle note- sarebbe stata necessaria una più stretta sorveglianza post- operatoria e non già un precoce trasferimento in reparto di riabilitazione. Emerge, quindi, una sottovalutazione delle problematiche cardiorespiratorie manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di ulteriori accertamenti e di una sorveglianza clinica intensiva, di per sé non realizzabile in un reparto riabilitativo.
11.4 In sede di integrazione dell'elaborato peritale, disposta dall'allore Giudice per consentire al Collegio di rispondere alle osservazioni critiche mosse dai CTP della terza chiamata sull'asserita valutazione ex post effettuata dai CTU, nonché in ordine alla
15 correttezza del trasferimento presso il reparto di riabilitazione, i ccttuu hanno ribadito quanto segue “(…) A riguardo i CTU precisano di aver premesso nella consulenza come l'analisi dei fatti clinici relativi alla Sig.ra – effettuata attraverso lo studio analitico della Per_1 documentazione in atti - sia stata rigorosamente svolta secondo criterio ex ante e non secondo fuorvianti valutazioni a partenza dall'esiziale epilogo della vicenda. E proprio una valutazione ex ante consente di ritenere sussistenti ab initio, ovvero prima dell'intervento in specie, condizioni di rischio clinico ed anestesiologico, sintetizzate nell'attribuzione della classe ASA 3, di per sé sufficienti a prevedere la necessità di un'assistenza intensiva post-operatoria. Gli accertamenti effettuati in fase pre-operatoria hanno consentito, infatti, di formulare diagnosi di cardiopatia ischemica, ipertensione, obesità, lieve insufficienza tricuspidale, BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato e di classificare il rischio anestesiologico come ASA 3. Trattasi di un inquadramento diagnostico, ben supportato da indagini cliniche e strumentali afferenti alla fase preoperatoria e, dunque, di fondamentale riferimento nella presente indagine medico-legale, formulata – lo ripetiamo ancora una volta – secondo criteriologia ex ante. I CTP per Berkshire
Assicurazioni ritengono non censurabile il precoce trasferimento della paziente in ambiente riabilitativo, affermando che in detta sede poteva essere comunque assicurata una assistenza clinica adeguata al caso. Sul punto non si può certamente concordare ritenendo che le condizioni cliniche preoperatoriamente individuate rendessero necessaria la programmazione dell'intervento in altra struttura provvista di terapia intensiva o, in alternativa, il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio. Del tutto imprudente è risultato, quindi, il trasferimento della paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia). Quindi, a fronte di livelli di saturazione di ossigeno ridotti
(SoO2 84-85%), di una frequenza cardiaca aumentata (120 b/m) e di riportate crisi respiratorie, non trova giustificazione alcuna il trasferimento il giorno successivo all'intervento in reparto di riabilitazione, ove i livelli di intensità di cura sono piu' bassi rispetto ad un reparto di degenza ordinario. I CTP arrivano paradossalmente ad affermare che una saturazione dell'85% costituisca condizione normale o parafisiologica in donna obesa e con BPCO. È del tutto evidente che tale affermazione non possa essere in alcun modo sostenuta nè condivisa. La desaturazione ha costituito un'emergenza verificatasi esclusivamente nell'immediato post-operatorio, mentre in fase preoperatoria la paziente, pur portatrice di una condizione di BPCO, non presentava evidenza di ipoventilazione e necessità di ossigenoterapia. (…) Si conferma, quindi, la sottovalutazione da parte dei Sanitari della struttura convenuta delle problematiche cardiorespiratorie (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) manifestatesi precocemente in fase post-operatoria e per le quali la paziente avrebbe necessitato di un pronto trasferimento in altro presidio dotato di reparto di terapia intensiva post-operatoria.”
16 In conclusione, il collegio peritale ha riconosciuto come il difetto di assistenza alla paziente ha concorso nel determinismo del decesso della stessa, sia in relazione alla scarsa considerazione della condizione di rischio anestesiologico e clinico, sia all'insufficiente assistenza post-operatoria, con un precoce trasferimento in reparto di riabilitazione in luogo di trasferimento presso reparto di cure intensive in altra struttura, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di problematiche cardiorespiratorie acute (ipotensione arteriosa, desaturazione, crisi respiratorie, tachicardia, necessità di O2 terapia).
12. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede civile in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU e/o l'integrazione con specialista anestesista, come sollecitato dalla compagna assicurativa.
Sul punto, si osserva che i ccttuu hanno accertato che a seguito dell'intervento si sono manifestati segni di progressivo impegno cardiopolmonare (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) che imponevano il trasferimento in terapia intensiva al fine di scongiurare l'exitus, che si è poi verificato.
Peraltro, anche la relazione svolta in sede penale aveva posto l'indicazione di una gestione post-operatoria della paziente in terapia intensiva in ragione del rischio Asa III e della tipologia di intervento.
Gli accertamenti concordanti tra i ccttuu impegnati sia nel processo civile sia nel processo penale (il cui collegio era composto anche da medico anestesista dott. ) su Persona_9 quanto sopra riportato in ordine alla gestione della paziente nel reparto di terapia intensiva esclude la necessità di rinnovare la ctu o di integrarla del Collegio con specialista rianimatore.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto alla convenuta.
13. La condotta colposa e di inesatto adempimento
In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente dei sanitari della struttura convenuta, i quali hanno trasferito la paziente in reparto di riabilitazione il giorno dopo l'intervento, quando – a partire dall'immediato post-operatorio - si evidenziava l'insorgenza di progressivo impegno
17 cardiopolmonare (desaturazione, anemia, ipotensione, tachicardia) che imponevano, quale cautela minima, il trasferimento in terapia intensiva al fine di scongiurare l'exitus (dalla ctu “E' talmente evidente la gravità del quadro clinico post-operatorio, con rapida evoluzione in exitus, da non richiedere certamente il supporto/conforto di indicazioni di scuola o linee guida, come evocate dai CTP nè l'integrazione del Collegio con specialista rianimatore”).
Invero, le condizioni cliniche preoperatorie rendevano necessaria la programmazione dell'intervento in altra struttura provvista di terapia intensiva o, in alternativa, il trasferimento della paziente in ospedale in grado di assicurare una elevata intensità di cure nell'immediato post-operatorio, circostanza tuttavia non verificatesi.
14. Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di
Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: (i) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
(ii) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente.
Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
18 È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio
2008, n. 576, Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581). Come più volte chiarito dalla stessa
Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Nel caso in esame, per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e l'evento del decesso (lamentato dagli attori), si osserva che l'assenza di una sala di rianimazione ha avuto rilevanza causale in quanto, a fronte del peggioramento delle condizioni dopo l'intervento, non vi è stato un tempestivo trasferimento della paziente presso un ospedale attrezzato con sala di rianimazione.
Nessun rilievo assume la circostanza che la paziente fosse consapevole della mancanza di una sala di rianimazione, come da consenso informato scritto prodotto dalla struttura convenuta e contestato da parte attrice, in quanto equivale ad accettazione del rischio di essere trasferito in un altro ospedale in caso di emergenza, circostanza tuttavia non verificatasi.
In altri termini, la volontà del paziente di sottoporsi al trattamento non è, però, sufficiente ad escludere la colpa del medico, dovendosi altresì accertare che le circostanze del caso concreto imponevano l'adozione di maggiori cautele, come il trasferimento presso altra struttura dotata di terapia intensiva, non potendosi demandare al paziente le valutazioni clinico-prognostiche e rischio beneficio che, pur doverosamente condivise, sono di competenza esclusivamente medica.
Per quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi che il comportamento omissivo dei CO medici dell' consistente nel non aver disposto il trasferimento della paziente in altro ospedale munito di terapia intensiva quando era talmente evidente la gravità del quadro clinico post-operatorio, con rapida evoluzione in exitus, possa considerarsi, alla stregua del ragionamento controfattuale fondato sul criterio del più probabile che non, in rapporto di causalità con la morte del paziente, reputandosi più probabile che, se trasferita immediatamente, sarebbe sfuggita all'esito mortale.
15. I danni risarcibili.
19 Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse, richiamando sul punto il contenuto dell'ordinanza emessa in data 19.02.2025 e quanto di seguito evidenziato. Del pari, deve ribadirsi l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei dottori
(responsabile del servizio di anestesia che firmò l'autorizzazione Persona_5 all'intervento in data 4.7), (fisioterapista presente il giorno del COroparte_17 malore della de cuius) e la caposala in quanto sanitari che hanno Parte_4 prestato assistenza alla paziente e portatori di un interesse diretto nella causa, potendo essere evocati per accertamento della loro responsabilità anche ai fini di un giudizio di rivalsa/regresso da parte della stessa struttura quali coobbligati in solido.
Del pari, deve rilevarsi l'incapacità a testimoniare del fratello della paziente Pt_5
, il quale può vantare pretese iure proprio derivanti dalla morte della sorella,
[...] come il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine prescrizionale per avanzare la domanda risarcitoria dal momento che può essere rilevato solo su eccezione di parte e non d'ufficio dal giudice.
Invece, è capace di testimoniare la teste- poi escussa- cognata della de Testimone_1 cuius, in quanto ancorché in regime di comunione di beni con il fratello della Per_1
(escluso), non è portatrice di interesse diretto, essendo il presente giudizio in materia risarcitoria. A tal fine, si rammenta che ai sensi dell'art. 179 c.p.c. sono esclusi dalla comunione legale i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni dal coniuge.
15.1 Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che e , figli Parte_1 Parte_2 ed eredi della defunta, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, hanno agito, oltre per i danni subiti iure proprio, anche iure hereditatis per il risarcimento del danno subito dalla loro madre a seguito del decesso occorso presso la struttura sanitaria convenuta.
Giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ.
817/2025; Cass. civ. 10519/2024; Cass. civ. 210/2021; Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un
20 diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione”).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di figli ed eredi della de cuius gli attori, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, pur non essendo mai stata espressamente contestata la di loro discendenza parentale da parte della, hanno prodotto in sede di iscrizione a ruolo del presente giudizio il certificato di residenza alla cancellazione per morte, lo stato di famiglia alla data del decesso, la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rese da innanzi al funzionario incaricato del Parte_1
Comune di Zagarolo e gli estratti per riassunto dal Registro degli atti di Nascita.
Dalla documentazione in esame si evince che e sono i Parte_1 Parte_2 figli di con cui - al momento della morte di quest'ultima - risultava Persona_1 essere era residente la figlia e il nipote, . COroparte_18
15.2 Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, si deve premettere che le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono, al più, avere un valore descrittivo. Se, infatti, prima della morte si concretizza un danno da invalidità temporanea, esso non è altro che un danno biologico e come tale accettabile secondo gli ordinari criteri della medicina legale. È, poi, possibile che la vittima, prima del decesso, patisca un ulteriore pregiudizio di tipo non patrimoniale e ulteriore rispetto alla invalidità temporanea, determinato dalla consapevolezza di dover morire (c.d. danno morale terminale).
Non è, invece, risarcibile il danno da perdita del diritto alla vita - fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius - per l'impossibilità tecnico-giuridica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: ed invero, finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015 e Cass. civ., Sez. III, n. 29492/2019).
Non sono inoltre risarcibili il danno esistenziale e da compromissione dell'aspettativa di vita, stante la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento morte verificatasi a quasi due giorni dall'intervento.
21 15.3 Quanto al danno terminale, si osserva che la Corte di cassazione (sez. III civile, sentenza nr. 2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore,
e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale.
Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
-consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico Legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici
(c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale: v.
Cassazione 16 febbraio 2023 n. 4998: "In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la reale fenomenologia del pregiudizio ed
è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria ingiustamente locupletativa.
In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 26727/2018; Cass.
n. 18056/2019; Cass. n. 21837/2019), assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima"; vedi Cass. SU 15350/2015 e Cass.,
24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632).
22 Sulla base dei predetti principi si ritiene che non possa essere riconosciuto il c.d. danno biologico terminale stante il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'evento (il trasferimento presso il reparto di riabilitazione il 12.07.2014) e l'evento morte (il
13.07.2014).
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso.
Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti non si può ritenere raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal trasferimento presso il reparto di riabilitazione del 12.07.2014 ove la paziente vi accedeva in discrete condizioni cliniche e negava dolore toracico, fino al giorno dopo (13.07.2014) data del decesso. Nessun rilievo assumono le prove testimoniali chieste da parte attrice sul punto, dal momento che non sono volte a dimostrare la percezione della sua morte imminente (capp. 16 e 17).
15.4 In ordine alla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (16633/23),
“l''inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018) ...
In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in
23 relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi
è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.)”.
15.4.1 Nel caso di specie parte attrice ha allegato la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dal
24 decesso che ha fatto seguito al trattamento, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
Dalla disamina della cartella clinica si osserva che sono contenuti sia il consenso informato all'atto chirurgico sia il consenso al trattamento anestesiologico sottoscritti dalla paziente, e in particolare, nel consenso del 27.5.2014 veniva segnalato, data la severità della compromissione articolare, che l'intervento poteva prevedibilmente rivelarsi anche inefficace e non risolutivo delle problematiche algodisfunzionali in atto nella paziente.
Tuttavia, la sottoscrizione, da parte del paziente, del modulo di consenso informato all'atto chirurgico non è sufficiente ad escludere di per sé la responsabilità dei sanitari curanti, non potendo essa sopperire a responsabilità ed errori medici derivanti da una scelta terapeutica errata (Cass. civ. 2562/2025). A ciò si aggiunge che, sebbene sul consenso dell'anestesia sia stata aggiunta dal dott. la nota del 04.07.2014 con cui ha attestato di CP_8 avere dato notizia alla paziente della mancanza di terapia intensiva, detta nota non risulta controfirmata dalla de cuius. Né sono ammissibili le prove testimoniali chieste dalla struttura convenuta in quanto sono chiamati a testimoniare gli stessi sanitari che presero in cura la paziente, tra cui il dott. e pertanto incapaci a testimoniare come sopra CP_8 detto, oltre ad essere contrastanti con quanto risulta dalla documentazione prodotta.
15.4.2 Passando quindi alle doglianze di parte attrice, secondo quest'ultima, se la paziente avesse ricevuto esaustive informazioni sanitarie, “avrebbe potuto meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata agli accadimenti, e si sarebbe subito rivolta alle migliori strutture sanitarie per ottenere tempestive ed adeguate cure atte a garantirle la sopravvivenza, il miglioramento, la guarigione ed una più lunga e migliore vita” (cfr. memoria n. 1 ex art. 183, comma sesto, c.p.c.); ancora nella memoria finale parte attrice ribadisce che le “de cuius, se fosse stata esaustivamente informata, avrebbe preferito i trattamenti che le avrebbero maggiormente garantito la salvezza, rifiutando l'intervento o almeno eseguendolo in adeguata struttura fornita di terapia intensiva o addirittura posticipandolo in epoca successiva ad ulteriori accertamenti”.
Con riguardo alla lesione del diritto alla salute derivante dalla carenza informativa (danno biologico), parte attrice non prospetta un danno diverso e distinto da quello del decesso, il quale può essere risarcito, non come danno iure proprio del de cuius in quanto venuto ad esistenza contemporaneamente alla morte ma, soltanto come danno da perdita parentale, come del resto già avvenuto: in questo caso v'è sovrapposizione indiscutibile tra danno da omessa informazione e decesso.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, si può presumere che la paziente avrebbe dissentito al trattamento terapeutico qualora correttamente informata non potendosi ritenere che per un intervento non urgente e differibile avrebbe accettato il rischio di morire (Cass. civ. 25805/2024).
25 Si ritiene pertanto di riconoscere, in via equitativa, la somma di euro 15.000,00, già rivalutata all'attualità, a titolo di ristoro del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. Il danno in esame si trasmette in favore dei due figli Parte_1
e secondo le quote di cui all'art. 566 del codice civile, è quindi pari
[...] Parte_2
a complessivi euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Quanto al risarcimento dei danni iure proprio va ricordato che da tempo la Suprema
Corte, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima primaria, posto che in tal caso il bene attinto dall'illecito trova la sua “copertura” costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (Cass. 8827 e 8828/03).
Con riferimento specifico alla risarcibilità del danno patito dai congiunti della vittima deceduta a seguito del fatto illecito altrui e rispetto all'accertamento del nesso causale tra detto danno e il fatto lesivo, gli stessi giudici di legittimità hanno affermato che in tal caso il medesimo fatto lede in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo parentale, in virtù della semplice considerazione per cui la morte causa non solo il massimo danno configurabile in capo al soggetto direttamente attinto, ma anche – e simultaneamente - l'estinzione del rapporto “parentale” con i congiunti, che quindi a loro volta subiscono, immediatamente e direttamente, la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita, nella irreversibile privazione di un valore non economico ma personale, costituito dal rapporto personale con il congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Per tale ragione l'onere probatorio grava sul danneggiato e tuttavia anche la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (Cass. 11001/03,
26 2888/03, 7629/03, 10986/03, 20667/2010), essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, specie nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresentativa.
Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici e al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Viceversa, rispetto alle conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una personalizzazione della liquidazione modulata sulle specifiche, più intense ripercussioni della perdita del congiunto sia in termini di dolore e turbamento soggettivo sia in relazione agli aspetti latu sensu esistenziali, occorre la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, delle ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Nessuna presunzione può, tuttavia, essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valutazione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la dimostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie) o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni esteriori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
Venendo, ora, ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio, va ricordato che, in un recente passato, il danno da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristorare lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta
27 richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008, nelle quali
– nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n°
557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni
Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
In altri termini, il danno qualificabile come edonistico per la perdita del rapporto parentale
(o coniugale) dev'essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio (dello stesso congiunto). Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude un risarcimento separato ed autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del Giudice di tenere conto, nel caso concreto, di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (Cass. 15491/2014).
28 Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono, infatti, le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06), tenendo conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve, in tal caso, ad una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà pertanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente ricordato che l'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di
“proporzione” (Cass. 18641/2011).
29 In tal senso la Suprema Corte ha affermato che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13540 del 17/05/2023).
16.1 Avuto riguardo alle richiamate tabelle di Roma applicabili alla data della presente pronuncia, considerato il rapporto esistente fra la danneggiata ed i congiunti, l'età della danneggiata (anni 66) e l'età dei due figli ( di anni 45 anni e Parte_1 Parte_2
di anni 37), la convivenza limitatamente alla figlia (cfr. certificato
[...] Parte_1 di residenza), ed il coefficiente per familiari nel nucleo, andranno riconosciuti i seguenti importi:
- € 311.828,40 in favore di (totale punti n. 27); Parte_1
- € 271.406,20 in favore di (totale punti n. 23,5). Parte_2
Non sussistono, infatti, dubbi sul fatto che i figli abbiano sofferto per la perdita della loro madre e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del id quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti da parte convenuta (v. da ultimo
Cass. civ. 3904/2025), fondatamente presumere che i sovra citati attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
A tal riguardo, si rammenta che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Cass. civ. 22397/2022 ove la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima;
Cass. civ. n. 3767/2018).
30 Gli importi sopra calcolati vanno, tuttavia, ridotti equitativamente nella misura del 15% in ragione delle rilevanti comorbilità del quale era affetto il de cuius Persona_1
(cardiovasculopatia ipertensiva, dislipidemia, obesità BPCO comportante insufficienza respiratoria cronica in abitudine tabagica inveterata) per le quali, secondo quanto accertato dai cc.tt.uu., “È ragionevole presumere che - attese le rilevanti co-morbilità - la teorica aspettativa di vita della paziente, all'epoca dei fatti dell'età di 66 anni - sarebbe stata non del tutto sovrapponibile a quella prevista per classe di età, secondo le stime statistiche sulla durata media della vita (orientativamente 14 anni).”
Invero, il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite. Sul punto, si richiama altresì il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass. n. 26851/2023).
Pertanto, in considerazione della riduzione gli importi sopra determinati ascendono rispettivamente:
- € 265.054,14 in favore di Parte_1
- € 230.695,27 in favore di . Parte_2
Gli importi sovra calcolati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(13.07.2014), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), così giungendo alla somma di euro 297.111,56, per e alla somma di euro 258.597,08 per , con ulteriori Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282
c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030)
17. I danni patrimoniali (danno da perdita reddituale, spese mediche, spese funerarie).
31 Preliminarmente, devono rigettarsi le domande di risarcimento del danno patrimoniale aventi ad oggetto le spese mediche e le spese funerarie posto che parte attrice non ha fornito prova di alcun esborso.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita reddituale sull'assunto che in vita la de cuius fornisse un contributo economico Persona_1 alla figlia che era tornata a vivere con la madre insieme al figlio a seguito Parte_1 della separazione.
Quanto alla risarcibilità del danno da lucro cessante derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito la Suprema Corte ha precisato che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143,433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr. Cass. n. 4205/2002).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno va osservato che "la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito" (cfr. Cass. n. 6619/2018). Inoltre, nella menzionata pronuncia, la
Corte specifica che "l'operazione di capitalizzazione potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima
32 fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentita solo nel caso di morte di un lavoratore agèe e prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro".
Inoltre, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12497 dell'08.05.2024) “il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato (Cass. n.24802 del 2008; Cass. n. 4253 del 2012).
Tuttavia, dalla prova testimoniale espletata nel presente giudizio non sono emersi elementi tali da ritenere provato che destinasse la sua pensione mensile alla Persona_1 figlia tenuto conto che quanto appreso dalla teste è frutto di confidenze prive di collocamento nel tempo e nello spazio (v. testimonianza del 4.06.2025 teste
[...] alla domanda “vero che, fino al ricovero del 10.07.2014 presso l'I.N.I. – Istituto Tes_1
Neurotraumatologico Italiano S.p.A. di Grottaferrata, ho visto che la sig.ra Persona_1 consegnava sempre la sua pensione mensile alla figlia che era tornata a vivere con lei insieme Pt_1 al figlio, dopo la separazione dal marito, per aiutarla a sostenere le spese necessarie per la casa, in quanto non lavorava e percepiva solo l'assegno di mantenimento dal marito ed ho visto che la sig.ra era sempre a disposizione della sua famiglia per qualsiasi incombenza che i Persona_1 congiunti le richiedevano” ha risposto: “vero”. ADR come fa a saperlo: “ci frequentavamo spesso e nella confidenza ci dicevamo certe cose senza nessun problema”. ADR se il teste ha visto la consegna diretta della pensione risponde: “onestamente non ho visto, però parlando mi confidava alcune cose, ma neanche confidenza, erano cose naturali”.)
Si osserva, infatti, che le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa risultano generiche e non circostanziate al punto da potere dimostrare che il contributo economico fosse durevole. A ciò si aggiunge che detta testimonianza si basa su confidenze e non su esperienza diretta della teste.
Pertanto, non può riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale da perdita reddituale.
18. La domanda di manleva
33 La struttura convenuta ha chiamato in causa la propria compagnia
[...]
al fine di essere manlevata, azionando la polizza n. COroparte_3
2016RCG00109-645636.
Nel costituirsi in giudizio la PA assicurativa ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dei sanitari e in particolare dei dottori e CP_7 CP_8 CP_9
(non convenuti nel presente giudizio), con esclusione della copertura CP_10 assicurativa ovvero in subordine di ridurla per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità dei medici coinvolti, senza solidarietà tra le compagnie ovvero, in subordine, secondo quanto previsto sia dall'art.
4.4.2 della polizza sia COroparte_3 dall'art. 1910 c.c. secondo le quote rispettive di responsabilità su ciascuno gravanti;
ha chiesto, inoltre, l'applicazione della polizza n. 2014RCG00068-640122 operante a secondo rischio nei limiti contrattuali (franchigia pari ad € 250.000,00 e massimale di €
5.000.000,00).
Con la memoria riepilogativa la compagnia assicurativa ha eccepito la mancanza di CO copertura assicurativa giacché la domanda di garanzia è stata azionata dall' sulla scorta di una polizza “errata e non operativa” ossia la n. 2016RCG00109-645636, valida dal
01.05.2016 al 01.05.2017, in luogo della polizza n. 2014RCG00068-640122, valida dal
01.05.2014 al 01.05.2015 e, però, mai azionata dall'Ente.
CO In particolare, la compagnia ha evidenziato che la garanzia stipulata da è subordinata al regime claims made, indi “a richiesta fatta”, ossia la stessa opera per le richieste di risarcimento intervenute e denunciate per la prima volta nel periodo di validità del contratto, sebbene abbiano a riferimento fatti occorsi nello stesso periodo oppure in epoca antecedente e, nel caso di specie, il sinistro non ricadeva nella polizza azionata (n.
2016RCG00109 -645636), ma nella precedente polizza n. 2014RCG00068-640122, stante la denuncia di sinistro (luglio 2014) intervenuta nel periodo di validità della suddetta polizza
(dal 01.05.2014 al 01.05.2015). In subordine, ha reiterato i motivi in precedenza dedotti.
18.1 Con riguardo alla polizza operante nel caso in esame, è destituita di fondamento l'eccezione di inoperatività della polizza n. 2016RCG00109-645636 sollevata dalla
PA sull'assunto che l'assicurato ha denunciato il sinistro (nel luglio 2014) durante il periodo di validità della diversa polizza n. 2014RCG00068-640122, in vigore dal
01.05.2014 al 01.05.2015, e pertanto, avrebbe dovuto fare riferimento esclusivamente a questa ultima.
Ciò perché la polizza n. 2016RCG00109-645636 prevede una clausola di continuità (v. doc.
9 polizza allegata da parte convenuta) ove viene indicata espressamente come data di continuità della polizza il 01.05.2014, che coincide con la data di decorrenza di validità della polizza n. 2014RCG00068-640122.
34 Pertanto, considerando la soluzione di continuità richiamata nello stesso contratto, il sinistro deve ritenersi coperto seppure con applicazione delle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. 2014RCG00068-640122. Infatti, l'assicurato ha denunciato il sinistro nel luglio 2014 (circostanza pacifica e non contestata tra le parti) ovvero durante il periodo di validità della polizza n. 2014RCG00068-640122, in vigore dal 01.05.2014 al 01.05.2015 quando erano vigenti tra le parti le condizioni contrattuali allora previste.
18.2 Passando alla disamina delle condizioni contrattuali della polizza n. 2014RCG00068-
640122, la polizza opera a secondo rischio rispetto alle eventuali altre polizze sottoscritte dal COraente (artt. 4.4.1).
CO Sul punto, ha dichiarato di non avere stipulato alcun'altra ulteriore e diversa polizza assicurativa per il periodo oggetto di causa e a copertura del medesimo rischio, né la
PA ha dimostrato detta circostanza.
Anche le altre eccezioni sollevate dalla PA assicurativa sono infondate.
Anzitutto i medici coinvolti nell'evento sono medici dipendenti e non liberi professionisti sicché non opera la limitazione di responsabilità, come erroneamente dedotto dalla terza CO chiamata (cfr. docc. 5-6-7-8 di . Peraltro, neppure è corretto affermare che al fine dell'operatività della polizza la casa di cura avrebbe dovuto dimostrare un presunto accordo di copertura che dalla lettura dell'articolo 11 non risulta affatto essere dovuto. Per contro lo stesso articolo stabilisce che è facoltà della casa di cura estendere la copertura assicurativa ai medici dipendenti a fronte di un singolo sinistro. Ciò che nel caso di specie non si è reso necessario in quanto i medici non sono stati evocati in giudizio e non è stata richiesta nessuna estensione della copertura assicurativa.
18.3 In difetto di chiamata in causa dei medici, non è poi possibile procedere all'accertamento della esclusiva o meno responsabilità degli stessi né ad una graduazione delle loro colpe, come richiesto dalla PA di assicurazioni.
A tal riguardo si rileva che si applicano i principi generali e consolidati in tema di obbligazioni solidali (artt. 1292, 1294 e 2055 c.c.), con conseguente facoltà di scelta per il danneggiato di agire nei confronti di uno o di alcuni o di tutti i condebitori solidali, in quanto proprio in ciò si sostanzia l'essenza della responsabilità solidale.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiamato in causa la struttura e non anche i medici asseritamente coinvolti nella vicenda per cui è causa, né la struttura convenuta e la
PA hanno, a loro volta, chiesto di chiamare in causa i sanitari coinvolti.
In assenza di contraddittorio non si può dare luogo al suddetto accertamento.
35 Non possono dunque essere esaminate le eccezioni relative alle limitazioni della copertura assicurativa con riguardo alla presunta responsabilità dei sanitari, né possono essere esaminate le azioni di rivalsa in assenza dei medici.
CO 18.4 Pertanto, la domanda di manleva proposta da può essere accolta, fermo restando l'applicazione delle condizioni di polizza n. 2014RCG00068-640122.
In particolare, si rileva che, nel prospetto di polizza, al punto 5 è previsto un massimale di euro 5 milioni e una franchigia di euro 250.000,00 che, in base all'art. 4.10 (rubricato
“Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento”), risulta ad esclusivo carico CO dell'assicurato per ciascuna richiesta di risarcimento (testualmente “la copertura assicurativa garantita da questa Polizza è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dalla Parte COraente sotto forma di Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di risarcimento, così come definito al Punto 15 del Prospetto'. Il suddetto Punto 15 quantifica in euro 250.000,00 la Franchigia in esame.
Secondo la compagnia assicurativa la franchigia pari ad euro 250.000,00 deve essere riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro in esame.
Tuttavia, detta interpretazione non può essere condivisa.
Va richiamato che tra le clausole vessatorie indicate nell'art. 1341 co. 2 c.c. rientrano, fra l'altro, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte - situazione che ricorre a condizione che esse restringano l'ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali) - mentre non possono qualificarsi vessatorie quelle clausole che contengano una mera determinazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione.
Con particolare riferimento al contratto di assicurazione, la giurisprudenza, nel ribadire la distinzione appena menzionata, ha precisato che sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono, viceversa, all'oggetto del contratto (e non ricevono, perciò, il trattamento previsto dall'art. 1341) le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, le quali devono intendersi specificative del rischio garantito (Cass., n.
11757/2018; n. 12804/2006; n. 51580/2005; n. 1430/2002; Cass. n. 10290/2001; n. 12190/1998).
Nei contratti di assicurazione, dunque, in relazione alle clausole che in concreto producano l'effetto di escludere o limitare l'operatività della polizza rispetto al caso di specie, diviene rilevante valutare se essa realizzi un'indebita eliminazione in toto del
36 rischio contrattuale che l'assicuratore si assume per previsione normativa (in caso di assicurazione obbligatoria, in senso lato: nel senso che la fonte dell'obbligo assicurativo è naturalmente pur sempre convenzionale, ma la stipula è volta alla soddisfazione di un obbligo di assicurare rischi delineati dalla legge) ovvero per previsione contrattuale
(cfr. Cass., n. 8235/2010; n. 17783/2014). Deve escludersi la vessatorietà, invece, “nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi” (Cass. n.15598 /2019).
In conclusione, la clausola con cui le parti pattuiscono che una certa quota dell'indennizzo rimanga a carico dell'assicurato in linea di principio non esclude il rischio, ma limita l'ammontare dell'indennizzo, rientrando pertanto fra quelle che specificano l'oggetto del contratto.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, si osserva che unica è stata la richiesta di risarcimento inoltrata all'assicurato (v. doc. 2 di parte attrice) e per la quale è stato aperto un unico sinistro nel luglio 2014.
Ritenere che la franchigia pari ad euro 250.000,00 operi per ogni danneggiato, nonostante l'unica richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla struttura e da quest'ultima a sua volta denunciata alla compagnia assicurativa che ha aperto un unico sinistro, significherebbe interpretare il contratto senza attribuire rilievo alla causa concreta dello stesso, che consiste nell'assunzione della copertura del rischio da parte della compagnia (cfr. Cass. civ.
2825/2024 “In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.
3 - Sentenza n. 6675 del
19/03/2018, Rv. 648298 - 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 -
01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 - 01; Sez. L. - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 - 01, richiamate, in motivazione, da Sez.
2 - Sentenza n. 3367 del
06/02/2024, non massimata), in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione
37 delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez.
2 - Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 - 01; conf.: Sez. 1 -
Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 - 01))”.
Diversamente opinando, infatti, la limitazione di responsabilità per ciascun danneggiato finirebbe per eliminare quasi completamente il rischio garantito assunto dall'assicuratore, tenuto conto del valore del sinistro superiore ad euro 500 mila.
CO Pertanto, va detratta la franchigia di euro 250.000,00 all'importo dovuto da in favore di parte attrice.
18. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007,
Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 28.01.2025, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Con riguardo alla domanda di manleva sussistono giustificate ragioni per compensare interamente le spese di lite non solo in ragione del rapporto assicurativo, ma anche per l'accoglimento delle censure della terza chiamata circa l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. 2014RCG00068-640122.
Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, 1° e 3° co. c.p.c. in difetto di allegazione attorea sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a Rg. n. 43628/2019, così provvede :
- accerta e dichiara la responsabilità di COroparte_1 nella causazione del decesso di;
Persona_1
- per l'effetto condanna a pagare: COroparte_1
38 - in favore di e - ciascuno per le quote di competenza ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 566 c.c. - a titolo di risarcimento danni iure hereditatis la somma complessiva di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di a titolo di risarcimento danni iure proprio, l'importo di € Parte_1
297.111,56 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- in favore di a titolo di risarcimento danni, iure proprio, l'importo di € Parte_2
258.597,08, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere le spese di lite COroparte_1
a parte attrice nella misura di € 29.193,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) in favore degli attori con distrazione a favore degli avv.ti Clementina Fafone e Giuseppe
UC dichiaratisi anticipatari;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- accoglie la domanda di manleva proposta da COroparte_1 nei confronti di
[...] COroparte_13
e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere
[...] indenne l'assicurato, nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2, c.c. le somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite e di CTU detratta in ogni caso la franchigia di euro 250.000,00 e nei limiti di massimale di euro 5.000.000;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU;
- compensa interamente le spese di lite tra da COroparte_1
e
[...] COroparte_13
[...]
Così deciso in Roma, 23.10.2025
IL GIUDICE
LU Bruni
39