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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 9234/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
», in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 27 settembre 2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare nullo o illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimatogli dalla società convenuta, per asserita giusta causa, con note del 12 e
19 luglio 2024 e, per l'effetto, condannarla, anche ai sensi dell'art. 18 l. n.
300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed a corrispondergli tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
in via subordinata, chiedeva condannarsi la convenuta a corrispondergli l'indennità risarcitoria nella misura ritenuta dovuta, oltre accessori e comunque con rifusione di spese.
1 Sentenza R.G. n° 9234/24 In particolare, la parte ricorrente deduceva:
→ la nullità del licenziamento in quanto irrogato, con nota del 12 luglio
2024, in violazione dell'art. 7, L. n° 300/1970, senza attendere le sue giustificazioni, peraltro a seguito di contestazioni non specifiche;
→ la insussistenza di giusta causa atteso che egli, il giorno 20 giugno
2024, si era limitato ad aiutare alcuni amici a ritirare degli inerti abbandonati nei pressi di un campo limitrofo allo STABILIMENTO ENI di
Taranto, distanti alcune centinaia di metri dallo stabilimento della convenuta e privi di qualsivoglia riferibilità alla proprietà della medesima, non avendo egli mai avuto accesso ai reparti ove sarebbero stati stoccati ed utilizzati i beni oggetto di presunto prelievo;
→ la sanzione irrogata sarebbe in ogni caso sproporzionata.
Si è (ritualmente e tempestivamente) costituita «
[...]
» e si è opposta all'accoglimento del Controparte_1 ricorso deducendo, tra l'altro, che:
➢ le domande sarebbero (integralmente o almeno parzialmente) improcedibili o inammissibili, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei suoi confronti dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024 (cfr. note dep. 10 novembre 2025);
➢ le condotte oggetto di specifica contestazione (in sintesi, consistenti nella partecipazione del ricorrente al trafugamento di materiale aziendale) sarebbero sussistenti e costituirebbero idonea giustificazione dell'intimato recesso, anche sotto il profilo della proporzionalità;
➢ sarebbe in ogni caso applicabile, ratione temporis, non l'art. 18, L. n°
300/1970, bensì il D.Lgs. n. 23 del 2015, con necessità comunque di dedurre dall'eventuale indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
In sede di prima udienza questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la “risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento a carico di parte convenuta di una somma pari a 6 mensilità retributive”, non accettata da parte ricorrente (cfr. verb. ud. 12 dicembre
2024).
Sull'accordo delle parti (come manifestato sempre in prima udienza), sono state poi acquisite copie (sì come prodotte in data 20 febbraio 2025 da parte convenuta e non contestate ex adverso) della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. nei confronti del ricorrente, con relativi allegati.
Espletato l'interrogatorio formale di parte ricorrente ed escussi alcuni testi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Appare in primo luogo necessario rilevare la inaccoglibilità della eccezione di (integrale o almeno parziale) improcedibilità o inammissibilità delle domande, pur in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei confronti della società convenuta dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024.
Deve considerarsi, in particolare, il disposto di cui all'art. 32 CCI
(«COMPETENZA SULLE AZIONI CHE DERIVANO DALL'APERTURA DELLE PROCEDURE DI 3 Sentenza R.G. n° 9234/24 LIQUIDAZIONE»), a tenore del quale: «Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore» (analogamente, peraltro a quanto prevedeva il previgente art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante “DISCIPLINA DEL
FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA”).
Ed è appena il caso di rilevare, peraltro, che: «L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito»
(sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 APRILE 2024 N° 10421), trattandosi quindi di una vicenda eventualmente litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (con la conseguenza che tale questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 primo comma cod. proc. civ., può essere dedotta o comunque rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 2 AGOSTO 2011 N°
16867).
--------------- Orbene, in ordine a tale questione, risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2024 N° 27796).
In altri termini, deve ritenersi che solo quell'interesse giustifica in effetti
4 Sentenza R.G. n° 9234/24 l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (CASS. 2 2011, N. 16867; CASS. 20 SETTEMBRE 2013, N. CP_3
21669; CASS. 24 GENNAIO 2023, N. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura: ad esempio, si pensi ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche CASS.
7 , N. 2990): ed è proprio a quest'ultimo proposito che si ammette CP_4 la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche, ma non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo
(CASS. 30 MARZO 2018, N. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti (CASS. 21 GIUGNO
2018, N. 16443).
In termini, si veda anche CASS. LAV. 27 DICEMBRE 2021 N° 41586, in cui è stato precisato che: «In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura,
5 Sentenza R.G. n° 9234/24 dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro». In particolare, è stato ivi ribadito il principio secondo cui: «… nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità
o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per
l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (Cass. n. 7129/2011;
Cass. n. 23418/2017). …».
È consentita altresì l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (CASS. 20 AGOSTO 2009, N. 18557; CASS. 6 OTTOBRE 2017,
N. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (CASS. 28 OTTOBRE 2021, N. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di
6 Sentenza R.G. n° 9234/24 accertamento di diritti in sede ordinaria.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare dunque evidente l'interesse del lavoratore – tramite il chiesto accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento, con conseguente asserito diritto alla reintegra - alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, pur se assoggettata a Controparte_1
, sia per l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa conseguente
[...] alla chiesta reintegra, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, in ogni caso estranei all'esigenza della par condicio creditorum: l'azione è quindi proseguibile in questa sede.
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Tanto precisato, nel merito il ricorso risulta nondimeno infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, appare inaccoglibile la prospettazione attorea secondo la quale il licenziamento sarebbe affetto da nullità in quanto irrogato, con nota del 12 luglio 2024, in violazione dell'art. 7, L. n° 300/1970, senza attendere le giustificazioni: risulta infatti che, con la successiva nota del 19 luglio 2024, la società abbia sostanzialmente revocato il precedente atto di recesso (con comunicazione a cui deve riconoscersi efficacia di ripristinoex tunc del rapporto di lavoro) e, quindi, rinnovato il licenziamento con efficaciaex nunc, dando regolarmente atto delle giustificazioni addotte dal lavoratore.
Sull'argomento, basti qui richiamare CASS. 14 GIUGNO 2024 N° 16630, Pt_2 secondo cui: «…
3. Ai fini di meglio inquadrare la questione giuridica che viene sottoposta al Collegio, è opportuno delineare in modo sintetico alcuni principi in tema di revoca del licenziamento che sono stati affermati prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 co. 10 legge n. 300/1970, come introdotto dalla legge n.
92/2012: disposizione questa pacificamente applicabile nel caso di specie e che
è stata ripresa in modo identico dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2015. 4. Prima della suddetta modifica legislativa, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la revoca del licenziamento costituisse una proposta, indirizzata al lavoratore, che per essere efficace necessitava dell'accettazione da parte di
7 Sentenza R.G. n° 9234/24 quest'ultimo (Cass. n. 23435/2016; Cass. n. 13090/2011; Cass. n. 36/2011).
5. Più controversa era la problematica dell'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro in ipotesi di revoca: per alcuni il risarcimento, non inferiore al limite delle cinque mensilità, era sempre dovuto (Cass. n. 5474/1984); per altri, il risarcimento era dovuto, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, solo se la revoca fosse stata effettuata dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (Cass. n. 2068/1988); per altri ancora, il risarcimento, sempre ex art.
18 citato, spettava unicamente in caso di rispristino del rapporto qualora vi fosse stata una apprezzabile soluzione di continuità (Cass. n. 6331/2001; Cass.
n. 10408/1995).
6. La legge n. 92/2012 ha introdotto l'attuale versione del comma 10 dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 che prevede testualmente:
“Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
7. La dottrina, condivisibilmente, ha individuato
l'istituto della revoca del licenziamento, ai fini della individuazione della sua natura giuridica, quale diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore. 8. È una sorta, pertanto, di “autotutela” esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno. 9.
Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in questi termini, la revoca deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnazione del licenziamento, prevista dall'art. 6 della legge n. 604/1966. …».
Nel caso qui in esame, quindi, a fronte della comunicazione del licenziamento del 12 luglio 2024, la revoca del recesso, effettuata con la nota del 19 luglio
2024, deve considerarsi tempestiva (senza previsione di alcun regime sanzionatorio, diversamente dall'ipotesi di revoca intervenuta oltre i limiti temporali indicati: cfr. anche CASS. 21 MAGGIO 2018 N° 12448): ne Pt_2
8 Sentenza R.G. n° 9234/24 consegue che il rapporto di lavoro è da ritenersi cessato a seguito (soltanto) della missiva del 19 luglio 2024 (nella quale, come già rilevato, si dava regolarmente atto delle giustificazioni addotte dal lavoratore).
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Occorre poi rimarcare che, in ambito disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato una insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20 MARZO 2018 N° 6889 e CASS. LAV. 15 MAGGIO 2014
N° 10662). Con la precisazione che: “In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art.
7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde
l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta né l'invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato” (sic CASS. LAV. 13 MAGGIO 1997 N° 4175 e le molteplici successive conformi).
E nella specie, il tenore della contestazione appare del tutto inequivoco e chiaro, contenendo precisi riferimenti oggettivi e soggettivi e manifestando specificamente per quali addebiti si intendeva procedere disciplinarmente.
A ciò si aggiunga che: “Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore
l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi
a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante",
9 Sentenza R.G. n° 9234/24 analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle” (sic CASS. LAV. 21 GENNAIO 2015 N° 1026).
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Tanto precisato, deve quindi rilevarsi che – alla stregua dell'espletata attività istruttoria – le circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare sono state idoneamente dimostrate da parte della convenuta.
In sintesi, la prospettazione datoriale può schematizzarsi nei termini seguenti:
➢ la vicenda disciplinarmente rilevante era derivata dalla individuazione, in data 11 giugno 2024, di automezzi non aziendali che transitavano in ingresso ed in uscita da un'area immediatamente limitrofa allo stabilimento (esattamente adiacente al reparto RIV/3, ubicato presso l'area a mare dello STABILIMENTO, in prossimità della S.S. 106, in direzione Reggio Calabria, in cui erano presenti una rete ferroviaria di pertinenza del sito produttivo della medesima convenuta e solo un canale di scarico, non un fiume), cui faceva seguito una richiesta di intervento del locale il quale - dalle ore serali del 19 Controparte_5 giugno 2024 (cioè la sera prima dell'evento contestato) - attivava un monitoraggio dei mezzi in transito nella predetta area, utilizzando anche una fototrappola;
➢ in data 20 giugno 2024, alle ore 05.35, veniva riscontrato l'ingresso, nell'area predetta, di un furgone modello “DOBLÒ” bianco e di un'auto marca TOYOTA modello YARIS CROSS, sicché la provvedeva a Parte_3 contattare i i quali, giunti sul luogo, alle ore 05.45 circa CP_5 avevano intercettato i due automezzi predetti mentre uscivano dall'area, procedendo sia all'identificazione dei rispettivi occupanti (5 persone, tra cui il ricorrente ed un altro dipendente della convenuta), sia all'ispezione dei veicoli, rinvenendo – all'interno del furgone – una ingente quantità di cavi elettrici in rame, sezionati e confezionati, appena caricati sul predetto mezzo, come risultava dalle immagini catturate dalla
10 Sentenza R.G. n° 9234/24 fototrappola;
➢ il materiale rinvenuto veniva subito trasportato presso il CP_6 dello stabilimento, ove si accertava che il peso dei predetti cavi
[...] ammontava a 484 kg., venendo altresì riconosciuti - in tale materiale – beni di proprietà aziendale (6 kg circa di cavo elettrico sezione 1x70 mm2; 132 kg circa di cavo elettrico sezione 1x120 mm2; 324 kg circa di cavo elettrico sezione 1x240 mm2), per un valore complessivo pari ad oltre €.5.000,oo;
➢ successivamente, veniva effettuato un sopralluogo presso l'area RIV/3
(che - all'epoca dei fatti - non era in esercizio, ma era accessibile da qualsiasi postazione, mentre il controllo veniva effettuato dal reparto
VIGILANZA dello stabilimento non in continuo, ma con le modalità della
“ronda” ed i relativi intervalli), ivi accertandosi che si trattava di cavi prelevati dai pozzetti che alimentano gli impianti dello stabilimento, utilizzando delle braghe ed un paranco (anch'essi rinvenuti sul luogo), essendosi verificata la mancanza complessivamente di circa 2000/4000 kg di cavi elettrici in rame, risultando asportati i cavi in rame per l'alimentazione dei quadri della forza motrice dell'impianto, nonché numerosi cavi elettrici che alimentavano l'intera area;
➢ veniva altresì ispezionato il punto di carico del materiale trafugato, sito nei pressi dell'impianto di depurazione dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE antistante alla rete ferroviaria, rinvenendovi un carrellino artigianale, nonché uno zaino di colore nero/azzurro ed uno zaino di colore bianco/celeste, contenenti attrezzatura da scasso.
Orbene, in punto di fatto, le predette circostanze risultano idoneamente asseverate dai testi , e i quali, Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 essendo intervenuti nell'immediatezza rispetto alle condotte contestate, hanno potuto ben attendibilmente confermare quanto testé richiamato.
Non risulta quindi attendibile la versione fornita dal ricorrente, secondo cui egli si era limitato ad aiutare alcuni amici a ritirare degli inerti abbandonati nei pressi di un campo limitrofo allo STABILIMENTO ENI di Taranto, distanti alcune centinaia di metri dallo stabilimento della convenuta e privi di qualsivoglia
11 Sentenza R.G. n° 9234/24 riferibilità alla proprietà della medesima, non avendo egli mai avuto accesso ai reparti ove sarebbero stati stoccati ed utilizzati i beni oggetto di presunto prelievo.
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Né alcuna diversa considerazione risulta possibile in base alle prove testimoniali offerte da parte ricorrente, non essendo stato spiegato in quali termini, e perché, i testi indicati potessero avere conoscenze eventualmente idonee a confutare quanto riferito dagli altri testi, sì da possedere una maggiore attendibilità, avuto altresì riguardo alla irrilevanza di quanto testimoniabile de relato actoris, in favore dello stesso.
Si deve infatti opinare che: «… … solo "la deposizione «de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma
1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). … …» (sic CASS.
SEZ. III, 8 APRILE 2020 N° 7746; conf. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. 10 GENNAIO 2011 N° 313). Pt_2
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Del resto, ogni eventuale dubbio risulta superato dalla constatazione che le circostanze prospettate dalla convenuta – oltre che già idoneamente asseverate in base alle testimonianze offerte in questo giudizio – risultano parimenti confermate, ad abundantiam, anche alla stregua della documentazione riveniente dal procedimento penale che ne è conseguito, consistente in particolare nei seguenti atti:
12 Sentenza R.G. n° 9234/24 → sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa l'11 settembre 2024 (divenuta irrevocabile per il 12 ottobre 2024), nell'ambito del giudizio Pt_1
n. 3206/2024 R.G.G.I.P. e 4826/2024 R.G.N.R., con i relativi allegati
(ovvero: a. attestazione Cancelleria del Tribunale di Taranto, Area
Penale, Settori G.I.P. G.U.P. del 5.2.2025; b. elenco oggetti/cose sequestrate;
c. verbale di perquisizione personale e veicolare eseguita ai sensi dell'art. 352 c.p.p. nella flagranza di reato;
d. decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio);
→ verbale di dissequestro dell'11 febbraio 2025.
Sul punto, occorre ovviamente precisare che: «In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del principio
“tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive» (sic CASS.
LAV. 12 GENNAIO 2025 N° 740, nella quale è stato altresì rimarcato che: «… … 4.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha ora apportato, come si è detto, significative modifiche rispetto a tale assetto. L'attuale formulazione dell'art. 445, co. 1- bis, c.p.p. è infatti nel senso «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma
2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per
l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». È in proposito evidente la rottura del nesso – decisivo nell'interpretazione del disposto previgente – con l'art. 653 c.p.p., che non è più fatto salvo dall'art. 445 c.p.p. rispetto alla sentenza di patteggiamento. È poi altresì evidente che la negazione di efficacia e di utilizzabilità di tale sentenza “a fini di prova” e ciò anche nei giudizi disciplinari non consente certamente di sostenere in via interpretativa che – permanendo comunque una
13 Sentenza R.G. n° 9234/24 qualche equiparazione di essa alla sentenza di condanna (v. art. 445, co.
1-bis, ultimo inciso) – possa riconoscersi all'art. 653 c.p.c. la capacità di dispiegare ancora effetti in proposito. Se infatti la sentenza non vale a fini di prova, a fortiori è da escludere che essa valga come fonte di giudicato sui profili riguardanti il verificarsi e la commissione del fatto. Il tutto, del resto, in linea con la legge delega (legge n. 134 del 2021) che ha indirizzato le modifiche normative, il cui art. 1, co. 10 n. 2, come sottolineato dalla Corte territoriale, precisava espressamente che l'intento era quello di «ridurre gli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi». … …»
Ed invero, deve comunque ritenersi – come condivisibilmente rimarcato da
III, 16 APRILE 2025 N° 9957 – che: «Le prove assunte in un CP_2 precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e
652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)».
Più in particolare, in tale pronuncia la S.C. ha chiarito che: «… … A.a.
3.a. In proposito, va ricordato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove
14 Sentenza R.G. n° 9234/24 assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto. La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n.
19521; Cass. 31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella – c.d. sentenza di patteggiamento – di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile
(Cass.7/11/2023, n. 31010; Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n.
31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione
(cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n. 15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.). A.a.
3.b. Manifestamente
15 Sentenza R.G. n° 9234/24 infondata, dunque, nel caso in esame, è la censura per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., formulata sul postulato della mancata partecipazione del ricorrente alla formazione delle prove espletate nel giudizio penale … …: esse, infatti, assumono, rispetto al giudizio civile in cui sono state riversate, non già la natura di prove (atipiche) costituende, bensì quella di prove precostituite
(analoghe alle prove documentali), in relazione alle quali il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova (costituitasi al di fuori del processo), avviene attraverso l'esercizio della facoltà di contestare la formale correttezza del suo ingresso nel giudizio civile e la sostanziale veridicità, rilevanza e pertinenza nello stesso dei fatti e delle circostanze in essa rappresentati o documentati.
Del pari infondata è la censura che àncora la denunciata violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., oltre che alla generica deduzione di una presunta valutazione acritica della sentenza penale (la quale deve invece essere esclusa alla luce della motivata rivalutazione dei fatti in contestazione, offerta dal giudice civile in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità), alla circostanza che
XXX XXX sarebbe rimasto estraneo al giudizio penale … …, per essere stata la sua posizione stralciata e definita separatamente e anticipatamente rispetto a quella dei corresponsabili. Come si è sopra evidenziato, infatti, la circostanza che il processo penale si sia svolto tra parti diverse, non incide sulla facoltà del giudice civile di apprezzare liberamente le prove in esso assunte, ove ritualmente riversate nel giudizio civile (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521;
Cass. 31/10/2023, n. 30298), né sulla possibilità, per le parti di questo giudizio, di esercitare validamente il diritto al contraddittorio sulla prova.
A.a.
3.c. Nessun error in iure è infine riscontrabile nella circostanza che la Corte
d'appello abbia escluso la possibilità di trarre argomenti di convincimento in senso favorevole a XXX XXX dalla sentenza … … con cui egli era stato prosciolto durante le indagini preliminari dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Esclusa, infatti, l'efficacia di giudicato in sede civile della sentenza penale predibattimentale, il presupposto che le prove atipiche provenienti da
16 Sentenza R.G. n° 9234/24 un precedente processo penale – al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali – sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 cod. proc. civ.), implica che egli può valutare tali prove (ed in particolare, nella fattispecie, la sentenza di “non luogo a procedere”) sia contro sia a favore dell'ex imputato e può anche ritenerne la neutralità in funzione dell'accertamento dell'illecito civile. Al libero apprezzamento del giudice del merito competono, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l'accertamento delle circostanze di fatto e la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie, ma, nell'ambito di quest'ultima, anche la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.
13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). … …».
Si veda altresì, ancora nello stesso senso, CASS. SEZ. III, 4 AGOSTO 2025 N°
22456, secondo cui: «… … La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018). … …».
E' quindi evidente, nel caso qui in esame, che – sebbene si debba certamente escludere l'efficacia di giudicato e la utilizzabilità come prova della sentenza penale ex art. 444 cpp., in quanto tale – comunque permane la possibilità che le prove atipiche provenienti dal processo penale, al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali, siano liberamente valutate dal giudice civile – quali prove precostituite, analoghe alle prove documentali – una volta che ne sia asseverata (come nel presente giudizio) la rituale e tempestiva produzione e la sostanziale congruità, almeno quali ulteriori elementi di prova, nella specie utilmente valorizzabili quantomeno a
17 Sentenza R.G. n° 9234/24 riscontro delle propalazioni rese dai testimoni addotti da parte convenuta
(con specifico riferimento alla sentenza ex art. 444 cpp., cfr. CASS. SEZ. III, 31
GENNAIO 2024 N° 2897 e CASS. SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2023 N° 31010).
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Occorre quindi concludere, alla stregua del coacervo probatorio disponibile, che parte convenuta ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza delle condotte addebitate.
°°°°°°°°°°°°°°
Parte ricorrente contesta altresì nel merito la determinazione datoriale impugnata perché sarebbe non proporzionata.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare quanto rimarcato da 19 Parte_4
AGOSTO 2020 N° 17321, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi datoriali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza: tanto ovviamente non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva e/o dalla legge, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. Ciò nondimeno, precisa la S.C.: «… la scala valoriale espressa dal contratto collettivo deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.
2119 cod. civ. (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio
18 Sentenza R.G. n° 9234/24 ribadito da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v. anche Cass.
n. 13865 del 2019), considerato altresì che la legge n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, ha previsto che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro" (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella legge n. 183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del
2016)».
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Tanto premesso, nel caso di specie occorre rilevare che la condotta posta in essere dal ricorrente integra certamente un “furto nell'azienda”, cioè una fattispecie non sussumibile nell'ambito delle sanzioni di tipo conservativo
(regolamentate dall'art. 9, Sez. Quarta – Titolo VII del CCNL di settore), ma anzi espressamente prevista tra le fattispecie sanzionabili con il licenziamento [cfr. art. 10, lettera B, Sezione Quarta, Titolo VII, lett. b)].
Occorrendo, dunque, comunque partire dallascala valoriale manifestata dal contratto collettivo (che deve pur sempre costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ.), nella specie deve prendersi atto della espressione di inequivoca riprovazione nei confronti di condotte che vengono ex se ricollegate alla sanzione disciplinare del licenziamento, evidentemente in quanto ritenute particolarmente deplorevoli.
A ciò si aggiunga che sono nondimeno riscontrabili aspetti – relativi alle concrete modalità delle condotte ed al contesto di riferimento - che comunque inducono a ritenere configurabile una gravità idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Non appaiono in concreto configurabili, infatti, eventuali circostanze particolari e contingenti che possano diminuire la gravità dell'inadempimento, fino al punto di far fuoriuscire la condotta addebitata dalla fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, poiché il contesto
19 Sentenza R.G. n° 9234/24 complessivo delle concrete condotte accertate a carico del lavoratore non evidenzia l'esistenza di alcuna ragione giustificatrice né tale almeno da sminuirne la gravità.
In altri termini, gli elementi di contesto del fatto addebitato (natura della prestazione, grado di fiduciarietà, attenuanti, aggravanti, etc.) e la connessa valutazione di intrinseca gravità di esso e di proporzionalità della sanzione, inducono a ritenere condivisibile la valutazione datoriale in ordine alla spiccata lesività delle condotte contestate - nei confronti del rapporto fiduciario - non solo per l'aspetto oggettivo ma anche sotto il profilo della particolare intensità dell'elemento soggettivo, attese soprattutto, nella specie, le complessive modalità esecutive dei fatti, valutate in connessione con la natura e la qualità del rapporto di lavoro, la posizione delle parti e il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni della dipendente.
Occorre cioè rilevare che le condotte contestate si caratterizzano per una spiccata gravità in ragione sia della loro intenzionalità, sia del danno arrecato al datore di lavoro mediante la sottrazione di materiale, sia infine della palese contrarietà non soltanto al dovere di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., ma anche ai principî di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché nella specie il licenziamento si rivela unica sanzione proporzionata alla gravità della condotta, avendo questa irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, così da far dubitare della futura correttezza dell'adempimento.
In materia, peraltro, deve applicarsi il criterio valutativo secondo il quale: “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (sic ex plurimis CASS. LAV. 18 SETTEMBRE 2014 N° 19684; si veda anche CASS. LAV. 17 SETTEMBRE 2014 N° 19612): e tanto, ovviamente,
20 Sentenza R.G. n° 9234/24 anche indipendentemente dal conseguimento di un utile personale e dalla sussistenza di un pregiudizio economico effettivo (cfr. CASS. LAV. 8 APRILE
2016 N° 6901).
Tanto basta, allora, per ritenere che la sanzione espulsiva plausibilmente rappresentasse l'unica idonea a tutelare l'interesse datoriale, poiché qualsiasi diversa sanzione “conservativa” sarebbe risultata insufficiente ed inadeguata in quanto, alla luce del comportamento posto in essere dal lavoratore (invero suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e sintomatico di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti), non poteva ragionevolmente ipotizzarsi la continuazione della collaborazione tra le parti, con qualsivoglia mansione.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc..
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore,
21 Sentenza R.G. n° 9234/24 gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile: cfr. CASS. LAV. 20 GENNAIO
1975 N° 240 e, più recentemente, CASS. SEZ. II, 29 MARZO 2019 N° 8941.
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
22 Sentenza R.G. n° 9234/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi €.5.000,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 9234/24
23 Sentenza R.G. n° 9234/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
», in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio SCHIAVONE - Convenuta -
OGGETTO: “IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 27 settembre 2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare nullo o illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimatogli dalla società convenuta, per asserita giusta causa, con note del 12 e
19 luglio 2024 e, per l'effetto, condannarla, anche ai sensi dell'art. 18 l. n.
300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed a corrispondergli tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
in via subordinata, chiedeva condannarsi la convenuta a corrispondergli l'indennità risarcitoria nella misura ritenuta dovuta, oltre accessori e comunque con rifusione di spese.
1 Sentenza R.G. n° 9234/24 In particolare, la parte ricorrente deduceva:
→ la nullità del licenziamento in quanto irrogato, con nota del 12 luglio
2024, in violazione dell'art. 7, L. n° 300/1970, senza attendere le sue giustificazioni, peraltro a seguito di contestazioni non specifiche;
→ la insussistenza di giusta causa atteso che egli, il giorno 20 giugno
2024, si era limitato ad aiutare alcuni amici a ritirare degli inerti abbandonati nei pressi di un campo limitrofo allo STABILIMENTO ENI di
Taranto, distanti alcune centinaia di metri dallo stabilimento della convenuta e privi di qualsivoglia riferibilità alla proprietà della medesima, non avendo egli mai avuto accesso ai reparti ove sarebbero stati stoccati ed utilizzati i beni oggetto di presunto prelievo;
→ la sanzione irrogata sarebbe in ogni caso sproporzionata.
Si è (ritualmente e tempestivamente) costituita «
[...]
» e si è opposta all'accoglimento del Controparte_1 ricorso deducendo, tra l'altro, che:
➢ le domande sarebbero (integralmente o almeno parzialmente) improcedibili o inammissibili, in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei suoi confronti dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024 (cfr. note dep. 10 novembre 2025);
➢ le condotte oggetto di specifica contestazione (in sintesi, consistenti nella partecipazione del ricorrente al trafugamento di materiale aziendale) sarebbero sussistenti e costituirebbero idonea giustificazione dell'intimato recesso, anche sotto il profilo della proporzionalità;
➢ sarebbe in ogni caso applicabile, ratione temporis, non l'art. 18, L. n°
300/1970, bensì il D.Lgs. n. 23 del 2015, con necessità comunque di dedurre dall'eventuale indennità risarcitoria l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
In sede di prima udienza questo giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva la “risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento a carico di parte convenuta di una somma pari a 6 mensilità retributive”, non accettata da parte ricorrente (cfr. verb. ud. 12 dicembre
2024).
Sull'accordo delle parti (come manifestato sempre in prima udienza), sono state poi acquisite copie (sì come prodotte in data 20 febbraio 2025 da parte convenuta e non contestate ex adverso) della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. nei confronti del ricorrente, con relativi allegati.
Espletato l'interrogatorio formale di parte ricorrente ed escussi alcuni testi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Appare in primo luogo necessario rilevare la inaccoglibilità della eccezione di (integrale o almeno parziale) improcedibilità o inammissibilità delle domande, pur in considerazione dello stato di insolvenza dichiarato nei confronti della società convenuta dal TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 29 febbraio 2024.
Deve considerarsi, in particolare, il disposto di cui all'art. 32 CCI
(«COMPETENZA SULLE AZIONI CHE DERIVANO DALL'APERTURA DELLE PROCEDURE DI 3 Sentenza R.G. n° 9234/24 LIQUIDAZIONE»), a tenore del quale: «Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore» (analogamente, peraltro a quanto prevedeva il previgente art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante “DISCIPLINA DEL
FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA”).
Ed è appena il caso di rilevare, peraltro, che: «L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito»
(sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 APRILE 2024 N° 10421), trattandosi quindi di una vicenda eventualmente litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza (con la conseguenza che tale questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 primo comma cod. proc. civ., può essere dedotta o comunque rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 2 AGOSTO 2011 N°
16867).
--------------- Orbene, in ordine a tale questione, risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: «Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo» (sic CASS. LAV. 28 OTTOBRE 2024 N° 27796).
In altri termini, deve ritenersi che solo quell'interesse giustifica in effetti
4 Sentenza R.G. n° 9234/24 l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (CASS. 2 2011, N. 16867; CASS. 20 SETTEMBRE 2013, N. CP_3
21669; CASS. 24 GENNAIO 2023, N. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura: ad esempio, si pensi ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche CASS.
7 , N. 2990): ed è proprio a quest'ultimo proposito che si ammette CP_4 la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche, ma non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo
(CASS. 30 MARZO 2018, N. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti (CASS. 21 GIUGNO
2018, N. 16443).
In termini, si veda anche CASS. LAV. 27 DICEMBRE 2021 N° 41586, in cui è stato precisato che: «In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura,
5 Sentenza R.G. n° 9234/24 dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro». In particolare, è stato ivi ribadito il principio secondo cui: «… nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità
o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per
l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (Cass. n. 7129/2011;
Cass. n. 23418/2017). …».
È consentita altresì l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (CASS. 20 AGOSTO 2009, N. 18557; CASS. 6 OTTOBRE 2017,
N. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (CASS. 28 OTTOBRE 2021, N. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di
6 Sentenza R.G. n° 9234/24 accertamento di diritti in sede ordinaria.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare dunque evidente l'interesse del lavoratore – tramite il chiesto accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento, con conseguente asserito diritto alla reintegra - alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, pur se assoggettata a Controparte_1
, sia per l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa conseguente
[...] alla chiesta reintegra, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, in ogni caso estranei all'esigenza della par condicio creditorum: l'azione è quindi proseguibile in questa sede.
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Tanto precisato, nel merito il ricorso risulta nondimeno infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, appare inaccoglibile la prospettazione attorea secondo la quale il licenziamento sarebbe affetto da nullità in quanto irrogato, con nota del 12 luglio 2024, in violazione dell'art. 7, L. n° 300/1970, senza attendere le giustificazioni: risulta infatti che, con la successiva nota del 19 luglio 2024, la società abbia sostanzialmente revocato il precedente atto di recesso (con comunicazione a cui deve riconoscersi efficacia di ripristinoex tunc del rapporto di lavoro) e, quindi, rinnovato il licenziamento con efficaciaex nunc, dando regolarmente atto delle giustificazioni addotte dal lavoratore.
Sull'argomento, basti qui richiamare CASS. 14 GIUGNO 2024 N° 16630, Pt_2 secondo cui: «…
3. Ai fini di meglio inquadrare la questione giuridica che viene sottoposta al Collegio, è opportuno delineare in modo sintetico alcuni principi in tema di revoca del licenziamento che sono stati affermati prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 co. 10 legge n. 300/1970, come introdotto dalla legge n.
92/2012: disposizione questa pacificamente applicabile nel caso di specie e che
è stata ripresa in modo identico dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2015. 4. Prima della suddetta modifica legislativa, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la revoca del licenziamento costituisse una proposta, indirizzata al lavoratore, che per essere efficace necessitava dell'accettazione da parte di
7 Sentenza R.G. n° 9234/24 quest'ultimo (Cass. n. 23435/2016; Cass. n. 13090/2011; Cass. n. 36/2011).
5. Più controversa era la problematica dell'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro in ipotesi di revoca: per alcuni il risarcimento, non inferiore al limite delle cinque mensilità, era sempre dovuto (Cass. n. 5474/1984); per altri, il risarcimento era dovuto, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, solo se la revoca fosse stata effettuata dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (Cass. n. 2068/1988); per altri ancora, il risarcimento, sempre ex art.
18 citato, spettava unicamente in caso di rispristino del rapporto qualora vi fosse stata una apprezzabile soluzione di continuità (Cass. n. 6331/2001; Cass.
n. 10408/1995).
6. La legge n. 92/2012 ha introdotto l'attuale versione del comma 10 dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 che prevede testualmente:
“Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
7. La dottrina, condivisibilmente, ha individuato
l'istituto della revoca del licenziamento, ai fini della individuazione della sua natura giuridica, quale diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore. 8. È una sorta, pertanto, di “autotutela” esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno. 9.
Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in questi termini, la revoca deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnazione del licenziamento, prevista dall'art. 6 della legge n. 604/1966. …».
Nel caso qui in esame, quindi, a fronte della comunicazione del licenziamento del 12 luglio 2024, la revoca del recesso, effettuata con la nota del 19 luglio
2024, deve considerarsi tempestiva (senza previsione di alcun regime sanzionatorio, diversamente dall'ipotesi di revoca intervenuta oltre i limiti temporali indicati: cfr. anche CASS. 21 MAGGIO 2018 N° 12448): ne Pt_2
8 Sentenza R.G. n° 9234/24 consegue che il rapporto di lavoro è da ritenersi cessato a seguito (soltanto) della missiva del 19 luglio 2024 (nella quale, come già rilevato, si dava regolarmente atto delle giustificazioni addotte dal lavoratore).
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Occorre poi rimarcare che, in ambito disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato una insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 20 MARZO 2018 N° 6889 e CASS. LAV. 15 MAGGIO 2014
N° 10662). Con la precisazione che: “In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art.
7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde
l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta né l'invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato” (sic CASS. LAV. 13 MAGGIO 1997 N° 4175 e le molteplici successive conformi).
E nella specie, il tenore della contestazione appare del tutto inequivoco e chiaro, contenendo precisi riferimenti oggettivi e soggettivi e manifestando specificamente per quali addebiti si intendeva procedere disciplinarmente.
A ciò si aggiunga che: “Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore
l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi
a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante",
9 Sentenza R.G. n° 9234/24 analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle” (sic CASS. LAV. 21 GENNAIO 2015 N° 1026).
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Tanto precisato, deve quindi rilevarsi che – alla stregua dell'espletata attività istruttoria – le circostanze poste a fondamento della contestazione disciplinare sono state idoneamente dimostrate da parte della convenuta.
In sintesi, la prospettazione datoriale può schematizzarsi nei termini seguenti:
➢ la vicenda disciplinarmente rilevante era derivata dalla individuazione, in data 11 giugno 2024, di automezzi non aziendali che transitavano in ingresso ed in uscita da un'area immediatamente limitrofa allo stabilimento (esattamente adiacente al reparto RIV/3, ubicato presso l'area a mare dello STABILIMENTO, in prossimità della S.S. 106, in direzione Reggio Calabria, in cui erano presenti una rete ferroviaria di pertinenza del sito produttivo della medesima convenuta e solo un canale di scarico, non un fiume), cui faceva seguito una richiesta di intervento del locale il quale - dalle ore serali del 19 Controparte_5 giugno 2024 (cioè la sera prima dell'evento contestato) - attivava un monitoraggio dei mezzi in transito nella predetta area, utilizzando anche una fototrappola;
➢ in data 20 giugno 2024, alle ore 05.35, veniva riscontrato l'ingresso, nell'area predetta, di un furgone modello “DOBLÒ” bianco e di un'auto marca TOYOTA modello YARIS CROSS, sicché la provvedeva a Parte_3 contattare i i quali, giunti sul luogo, alle ore 05.45 circa CP_5 avevano intercettato i due automezzi predetti mentre uscivano dall'area, procedendo sia all'identificazione dei rispettivi occupanti (5 persone, tra cui il ricorrente ed un altro dipendente della convenuta), sia all'ispezione dei veicoli, rinvenendo – all'interno del furgone – una ingente quantità di cavi elettrici in rame, sezionati e confezionati, appena caricati sul predetto mezzo, come risultava dalle immagini catturate dalla
10 Sentenza R.G. n° 9234/24 fototrappola;
➢ il materiale rinvenuto veniva subito trasportato presso il CP_6 dello stabilimento, ove si accertava che il peso dei predetti cavi
[...] ammontava a 484 kg., venendo altresì riconosciuti - in tale materiale – beni di proprietà aziendale (6 kg circa di cavo elettrico sezione 1x70 mm2; 132 kg circa di cavo elettrico sezione 1x120 mm2; 324 kg circa di cavo elettrico sezione 1x240 mm2), per un valore complessivo pari ad oltre €.5.000,oo;
➢ successivamente, veniva effettuato un sopralluogo presso l'area RIV/3
(che - all'epoca dei fatti - non era in esercizio, ma era accessibile da qualsiasi postazione, mentre il controllo veniva effettuato dal reparto
VIGILANZA dello stabilimento non in continuo, ma con le modalità della
“ronda” ed i relativi intervalli), ivi accertandosi che si trattava di cavi prelevati dai pozzetti che alimentano gli impianti dello stabilimento, utilizzando delle braghe ed un paranco (anch'essi rinvenuti sul luogo), essendosi verificata la mancanza complessivamente di circa 2000/4000 kg di cavi elettrici in rame, risultando asportati i cavi in rame per l'alimentazione dei quadri della forza motrice dell'impianto, nonché numerosi cavi elettrici che alimentavano l'intera area;
➢ veniva altresì ispezionato il punto di carico del materiale trafugato, sito nei pressi dell'impianto di depurazione dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE antistante alla rete ferroviaria, rinvenendovi un carrellino artigianale, nonché uno zaino di colore nero/azzurro ed uno zaino di colore bianco/celeste, contenenti attrezzatura da scasso.
Orbene, in punto di fatto, le predette circostanze risultano idoneamente asseverate dai testi , e i quali, Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 essendo intervenuti nell'immediatezza rispetto alle condotte contestate, hanno potuto ben attendibilmente confermare quanto testé richiamato.
Non risulta quindi attendibile la versione fornita dal ricorrente, secondo cui egli si era limitato ad aiutare alcuni amici a ritirare degli inerti abbandonati nei pressi di un campo limitrofo allo STABILIMENTO ENI di Taranto, distanti alcune centinaia di metri dallo stabilimento della convenuta e privi di qualsivoglia
11 Sentenza R.G. n° 9234/24 riferibilità alla proprietà della medesima, non avendo egli mai avuto accesso ai reparti ove sarebbero stati stoccati ed utilizzati i beni oggetto di presunto prelievo.
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Né alcuna diversa considerazione risulta possibile in base alle prove testimoniali offerte da parte ricorrente, non essendo stato spiegato in quali termini, e perché, i testi indicati potessero avere conoscenze eventualmente idonee a confutare quanto riferito dagli altri testi, sì da possedere una maggiore attendibilità, avuto altresì riguardo alla irrilevanza di quanto testimoniabile de relato actoris, in favore dello stesso.
Si deve infatti opinare che: «… … solo "la deposizione «de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma
1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). … …» (sic CASS.
SEZ. III, 8 APRILE 2020 N° 7746; conf. CASS. SEZ. I, 3 APRILE 2007 N° 8358, cui adde CASS. 10 GENNAIO 2011 N° 313). Pt_2
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Del resto, ogni eventuale dubbio risulta superato dalla constatazione che le circostanze prospettate dalla convenuta – oltre che già idoneamente asseverate in base alle testimonianze offerte in questo giudizio – risultano parimenti confermate, ad abundantiam, anche alla stregua della documentazione riveniente dal procedimento penale che ne è conseguito, consistente in particolare nei seguenti atti:
12 Sentenza R.G. n° 9234/24 → sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa l'11 settembre 2024 (divenuta irrevocabile per il 12 ottobre 2024), nell'ambito del giudizio Pt_1
n. 3206/2024 R.G.G.I.P. e 4826/2024 R.G.N.R., con i relativi allegati
(ovvero: a. attestazione Cancelleria del Tribunale di Taranto, Area
Penale, Settori G.I.P. G.U.P. del 5.2.2025; b. elenco oggetti/cose sequestrate;
c. verbale di perquisizione personale e veicolare eseguita ai sensi dell'art. 352 c.p.p. nella flagranza di reato;
d. decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio);
→ verbale di dissequestro dell'11 febbraio 2025.
Sul punto, occorre ovviamente precisare che: «In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del principio
“tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive» (sic CASS.
LAV. 12 GENNAIO 2025 N° 740, nella quale è stato altresì rimarcato che: «… … 4.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha ora apportato, come si è detto, significative modifiche rispetto a tale assetto. L'attuale formulazione dell'art. 445, co. 1- bis, c.p.p. è infatti nel senso «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma
2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per
l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». È in proposito evidente la rottura del nesso – decisivo nell'interpretazione del disposto previgente – con l'art. 653 c.p.p., che non è più fatto salvo dall'art. 445 c.p.p. rispetto alla sentenza di patteggiamento. È poi altresì evidente che la negazione di efficacia e di utilizzabilità di tale sentenza “a fini di prova” e ciò anche nei giudizi disciplinari non consente certamente di sostenere in via interpretativa che – permanendo comunque una
13 Sentenza R.G. n° 9234/24 qualche equiparazione di essa alla sentenza di condanna (v. art. 445, co.
1-bis, ultimo inciso) – possa riconoscersi all'art. 653 c.p.c. la capacità di dispiegare ancora effetti in proposito. Se infatti la sentenza non vale a fini di prova, a fortiori è da escludere che essa valga come fonte di giudicato sui profili riguardanti il verificarsi e la commissione del fatto. Il tutto, del resto, in linea con la legge delega (legge n. 134 del 2021) che ha indirizzato le modifiche normative, il cui art. 1, co. 10 n. 2, come sottolineato dalla Corte territoriale, precisava espressamente che l'intento era quello di «ridurre gli effetti extrapenali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi». … …»
Ed invero, deve comunque ritenersi – come condivisibilmente rimarcato da
III, 16 APRILE 2025 N° 9957 – che: «Le prove assunte in un CP_2 precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e
652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)».
Più in particolare, in tale pronuncia la S.C. ha chiarito che: «… … A.a.
3.a. In proposito, va ricordato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove
14 Sentenza R.G. n° 9234/24 assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto. La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n.
19521; Cass. 31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella – c.d. sentenza di patteggiamento – di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile
(Cass.7/11/2023, n. 31010; Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n.
31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione
(cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n. 15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.). A.a.
3.b. Manifestamente
15 Sentenza R.G. n° 9234/24 infondata, dunque, nel caso in esame, è la censura per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., formulata sul postulato della mancata partecipazione del ricorrente alla formazione delle prove espletate nel giudizio penale … …: esse, infatti, assumono, rispetto al giudizio civile in cui sono state riversate, non già la natura di prove (atipiche) costituende, bensì quella di prove precostituite
(analoghe alle prove documentali), in relazione alle quali il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova (costituitasi al di fuori del processo), avviene attraverso l'esercizio della facoltà di contestare la formale correttezza del suo ingresso nel giudizio civile e la sostanziale veridicità, rilevanza e pertinenza nello stesso dei fatti e delle circostanze in essa rappresentati o documentati.
Del pari infondata è la censura che àncora la denunciata violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., oltre che alla generica deduzione di una presunta valutazione acritica della sentenza penale (la quale deve invece essere esclusa alla luce della motivata rivalutazione dei fatti in contestazione, offerta dal giudice civile in funzione dell'apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell'illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità), alla circostanza che
XXX XXX sarebbe rimasto estraneo al giudizio penale … …, per essere stata la sua posizione stralciata e definita separatamente e anticipatamente rispetto a quella dei corresponsabili. Come si è sopra evidenziato, infatti, la circostanza che il processo penale si sia svolto tra parti diverse, non incide sulla facoltà del giudice civile di apprezzare liberamente le prove in esso assunte, ove ritualmente riversate nel giudizio civile (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521;
Cass. 31/10/2023, n. 30298), né sulla possibilità, per le parti di questo giudizio, di esercitare validamente il diritto al contraddittorio sulla prova.
A.a.
3.c. Nessun error in iure è infine riscontrabile nella circostanza che la Corte
d'appello abbia escluso la possibilità di trarre argomenti di convincimento in senso favorevole a XXX XXX dalla sentenza … … con cui egli era stato prosciolto durante le indagini preliminari dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Esclusa, infatti, l'efficacia di giudicato in sede civile della sentenza penale predibattimentale, il presupposto che le prove atipiche provenienti da
16 Sentenza R.G. n° 9234/24 un precedente processo penale – al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali – sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 cod. proc. civ.), implica che egli può valutare tali prove (ed in particolare, nella fattispecie, la sentenza di “non luogo a procedere”) sia contro sia a favore dell'ex imputato e può anche ritenerne la neutralità in funzione dell'accertamento dell'illecito civile. Al libero apprezzamento del giudice del merito competono, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l'accertamento delle circostanze di fatto e la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie, ma, nell'ambito di quest'ultima, anche la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.
13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). … …».
Si veda altresì, ancora nello stesso senso, CASS. SEZ. III, 4 AGOSTO 2025 N°
22456, secondo cui: «… … La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018). … …».
E' quindi evidente, nel caso qui in esame, che – sebbene si debba certamente escludere l'efficacia di giudicato e la utilizzabilità come prova della sentenza penale ex art. 444 cpp., in quanto tale – comunque permane la possibilità che le prove atipiche provenienti dal processo penale, al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali, siano liberamente valutate dal giudice civile – quali prove precostituite, analoghe alle prove documentali – una volta che ne sia asseverata (come nel presente giudizio) la rituale e tempestiva produzione e la sostanziale congruità, almeno quali ulteriori elementi di prova, nella specie utilmente valorizzabili quantomeno a
17 Sentenza R.G. n° 9234/24 riscontro delle propalazioni rese dai testimoni addotti da parte convenuta
(con specifico riferimento alla sentenza ex art. 444 cpp., cfr. CASS. SEZ. III, 31
GENNAIO 2024 N° 2897 e CASS. SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2023 N° 31010).
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Occorre quindi concludere, alla stregua del coacervo probatorio disponibile, che parte convenuta ha fornito idonea dimostrazione della sussistenza delle condotte addebitate.
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Parte ricorrente contesta altresì nel merito la determinazione datoriale impugnata perché sarebbe non proporzionata.
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare quanto rimarcato da 19 Parte_4
AGOSTO 2020 N° 17321, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi datoriali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza: tanto ovviamente non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva e/o dalla legge, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. Ciò nondimeno, precisa la S.C.: «… la scala valoriale espressa dal contratto collettivo deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.
2119 cod. civ. (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio
18 Sentenza R.G. n° 9234/24 ribadito da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v. anche Cass.
n. 13865 del 2019), considerato altresì che la legge n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, ha previsto che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro" (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella legge n. 183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del
2016)».
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Tanto premesso, nel caso di specie occorre rilevare che la condotta posta in essere dal ricorrente integra certamente un “furto nell'azienda”, cioè una fattispecie non sussumibile nell'ambito delle sanzioni di tipo conservativo
(regolamentate dall'art. 9, Sez. Quarta – Titolo VII del CCNL di settore), ma anzi espressamente prevista tra le fattispecie sanzionabili con il licenziamento [cfr. art. 10, lettera B, Sezione Quarta, Titolo VII, lett. b)].
Occorrendo, dunque, comunque partire dallascala valoriale manifestata dal contratto collettivo (che deve pur sempre costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ.), nella specie deve prendersi atto della espressione di inequivoca riprovazione nei confronti di condotte che vengono ex se ricollegate alla sanzione disciplinare del licenziamento, evidentemente in quanto ritenute particolarmente deplorevoli.
A ciò si aggiunga che sono nondimeno riscontrabili aspetti – relativi alle concrete modalità delle condotte ed al contesto di riferimento - che comunque inducono a ritenere configurabile una gravità idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Non appaiono in concreto configurabili, infatti, eventuali circostanze particolari e contingenti che possano diminuire la gravità dell'inadempimento, fino al punto di far fuoriuscire la condotta addebitata dalla fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, poiché il contesto
19 Sentenza R.G. n° 9234/24 complessivo delle concrete condotte accertate a carico del lavoratore non evidenzia l'esistenza di alcuna ragione giustificatrice né tale almeno da sminuirne la gravità.
In altri termini, gli elementi di contesto del fatto addebitato (natura della prestazione, grado di fiduciarietà, attenuanti, aggravanti, etc.) e la connessa valutazione di intrinseca gravità di esso e di proporzionalità della sanzione, inducono a ritenere condivisibile la valutazione datoriale in ordine alla spiccata lesività delle condotte contestate - nei confronti del rapporto fiduciario - non solo per l'aspetto oggettivo ma anche sotto il profilo della particolare intensità dell'elemento soggettivo, attese soprattutto, nella specie, le complessive modalità esecutive dei fatti, valutate in connessione con la natura e la qualità del rapporto di lavoro, la posizione delle parti e il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni della dipendente.
Occorre cioè rilevare che le condotte contestate si caratterizzano per una spiccata gravità in ragione sia della loro intenzionalità, sia del danno arrecato al datore di lavoro mediante la sottrazione di materiale, sia infine della palese contrarietà non soltanto al dovere di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., ma anche ai principî di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché nella specie il licenziamento si rivela unica sanzione proporzionata alla gravità della condotta, avendo questa irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro subordinato, così da far dubitare della futura correttezza dell'adempimento.
In materia, peraltro, deve applicarsi il criterio valutativo secondo il quale: “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (sic ex plurimis CASS. LAV. 18 SETTEMBRE 2014 N° 19684; si veda anche CASS. LAV. 17 SETTEMBRE 2014 N° 19612): e tanto, ovviamente,
20 Sentenza R.G. n° 9234/24 anche indipendentemente dal conseguimento di un utile personale e dalla sussistenza di un pregiudizio economico effettivo (cfr. CASS. LAV. 8 APRILE
2016 N° 6901).
Tanto basta, allora, per ritenere che la sanzione espulsiva plausibilmente rappresentasse l'unica idonea a tutelare l'interesse datoriale, poiché qualsiasi diversa sanzione “conservativa” sarebbe risultata insufficiente ed inadeguata in quanto, alla luce del comportamento posto in essere dal lavoratore (invero suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e sintomatico di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti), non poteva ragionevolmente ipotizzarsi la continuazione della collaborazione tra le parti, con qualsivoglia mansione.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc..
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore,
21 Sentenza R.G. n° 9234/24 gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile: cfr. CASS. LAV. 20 GENNAIO
1975 N° 240 e, più recentemente, CASS. SEZ. II, 29 MARZO 2019 N° 8941.
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi €.5.000,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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