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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore
Dott. Riccardo Mele Consigliere
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R. G. 48/2024 promossa da:
(C. F. ), nata a [...], il [...], _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. De Blasi Paolo,
Appellante e attore in riassunzione contro
(C. F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Ianne Giovanni Paolo,
Appellato e convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 23 aprile 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del contenzioso nei due gradi di giudizio è riassunto della Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza numero 28255/2023 nei seguenti testuali termini:
<Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2011, conveniva, Controparte_1 davanti al Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Nardò), per sentire _1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra le
pagina 1 di 10 parti all'esito dello scambio tra proposta del 29 gennaio 2011 e accettazione del 31 gennaio
2011, per inadempimento della convenuta promittente alienante, con la condanna della convenuta medesima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata di euro
5.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Al riguardo, l'attore esponeva: che, in esito alla intermediazione dell'agenzia immobiliare
Santa Cesarea, aveva sottoscritto in data 29 gennaio 2011 una proposta di acquisto, per il prezzo di euro 110.000,00, dell'immobile di proprietà di , sito in Porto Cesareo, _1 via Circonvallazione s.n.c., presso il villaggio “Le Sule”, versando, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 5.000,00; che in data 31 gennaio 2011 la proprietaria aveva accettato detta proposta;
che le parti avevano concordato che la stipulazione del definitivo sarebbe avvenuta alla data del 15 aprile 2011, data in cui sarebbe stata corrisposta la restante somma dovuta a titolo di prezzo;
che la promittente venditrice, benché sollecitata più volte ai fini di addivenire alla stipula del definitivo, non era comparsa dinanzi al notaio incaricato.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande _1 avversarie e sosteneva: che la risoluzione del contratto doveva essere addebitata ad esclusivo fatto e colpa del promissario acquirente;
che, infatti, questi aveva disatteso l'accordo sottoscritto, mancando di versare il secondo acconto previsto sul prezzo di euro 17.500,00 entro la data convenuta del 15 febbraio 2011 ex art. 3, lett. b), del preliminare, a mezzo di assegno circolare intestato a , somma, questa, necessaria ad estinguere e cancellare CP_2
l'ipoteca giudiziale accesa sull'immobile promesso in vendita;
che lo stesso promissario acquirente aveva mancato di versare un'ulteriore somma, necessaria per l'estinzione e cancellazione dell'altro gravame esistente sull'immobile, ossia dell'ipoteca volontaria iscritta in favore di Unicredit Banca;
che tali pesi e le relative condizioni di estinzione erano note al promissario acquirente, in quanto richiamate nel preliminare e indispensabili per la stipula del definitivo;
che, in difetto di tali incombenze, non poteva essere pretesa la stipula del definitivo. Pertanto, chiedeva che le domande di parte attrice fossero disattese e che conseguentemente fosse dichiarato il suo diritto a trattenere la caparra ricevuta.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello di entrambe le parti e la prova testimoniale ammessa per l'attore.
All'esito delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, invece, la convenuta rinunciava all'assunzione della prova testimoniale ammessa in suo favore.
pagina 2 di 10 Il Tribunale adito, con sentenza n. 4687/2015, depositata il 5 ottobre 2015, notificata l'8 ottobre 2015, accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto il 29 gennaio 2011, avente ad oggetto l'immobile emarginato, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata.
2. – Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2015, proponeva appello _1 avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la promittente venditrice avesse violato l'art. 2 del contratto preliminare, che le imponeva di trasferire l'immobile privo di ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli, atteso che dalla lettura del preliminare sarebbe emerso che il promissario acquirente avrebbe dovuto mettere a disposizione della promittente venditrice – in tempi diversi, precedenti alla data di stipulazione del definitivo – la provvista necessaria ad estinguere i due gravami esistenti sull'immobile promesso in vendita (e, in particolare, avrebbe dovuto versare euro 17.500,00 entro il 15 febbraio 2011, con assegno circolare intestato a , e avrebbe dovuto CP_2 rendere disponibili le somme necessarie per la cancellazione dell'ulteriore ipoteca iscritta in favore di Unicredit Banca); 2) che tali versamenti non erano avvenuti, come sarebbe stato riconosciuto dall'attore in esito al deferimento dell'interrogatorio formale;
3) che non sarebbe stata rilevata la contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese dall'agente immobiliare, quale testimone escusso, il quale aveva confermato di aver convocato la Pt_1 presso l'agenzia immobiliare per la consegna dell'assegno di euro 17.500,00 emesso dallo
, e quelle rese da quest'ultimo, in qualità di promissario acquirente, il quale – in P_ sede di prova per interpello – aveva dichiarato che sarebbe stato tenuto a versare l'intero saldo del prezzo al momento del rogito notarile definitivo.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione , il quale contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado impugnata.
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che emergeva ex actis come nel contratto preliminare stipulato inter partes fossero espressamente indicate le due iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto del trasferimento, con la precisazione che la porzione immobiliare sarebbe stata trasferita, a cura e spese della parte promittente venditrice, al momento del rogito notarile, pagina 3 di 10 libera da vincoli, vizi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli;
b) che, quanto al prezzo concordato, determinato in complessivi euro 110.000,00, le parti avevano stabilito che esso sarebbe stato corrisposto mediante un acconto di euro 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del preliminare, un versamento di euro
17.500,00, da effettuare entro il 15 febbraio 2011, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a , al fine di utilizzarlo per la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, e CP_2 un residuo di euro 87.500,00, da pagare al momento del rogito notarile, che si stabiliva dovesse effettuarsi entro il 15 aprile 2011; c) che, pertanto, risultava per tabulas che
l'obbligo di procedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli fosse a carico della promittente alienante e che il promissario acquirente non avesse assunto alcun onere di provvedervi direttamente e/o indirettamente;
d) che era altresì provata, in via documentale, la messa a disposizione, a cura del promissario acquirente, dell'assegno circolare non trasferibile intestato a , dell'importo di euro 17.500,00, posto che, con CP_2 comunicazione scritta del 23 febbraio 2011, l'agente immobiliare aveva sollecitato, senza alcun esito, la promittente venditrice a ritirare il predetto assegno, secondo quanto previsto nel contratto preliminare;
e) che, in conseguenza, l'unico inadempimento rilevabile era quello della promittente alienante, la quale non aveva riscontrato in alcun modo, né l'invito a ritirare l'assegno, né le reiterate convocazioni a recarsi dal notaio incaricato per la stipula del definitivo, come da raccomandate a. r. del 25 marzo 2011 e del 5 aprile 2011; f) che, a fronte dei fatti emersi, le ulteriori doglianze di parte appellante circa l'asserita contraddizione tra l'esito della prova per interpello e il contenuto delle deposizioni testimoniali rese, dovevano reputarsi assorbite, in quanto era risultato, per un verso, che
l'obbligo della cancellazione della trascrizione gravasse sulla promittente venditrice e, per altro verso, che quest'ultima non avesse dato seguito all'invito di recarsi presso l'agenzia allo scopo di ritirare il secondo acconto, né si fosse presentata innanzi al notaio, nonostante ripetutamente convocata.
3. – Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, Profilo Ivana.
È rimasto intimato nonostante la debita notifica del ricorso Controparte_1 avvenuta il 16 novembre 2020.
4. – La ricorrente ha presentato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 380 bis 1 cpc>>.
Con la citata sentenza numero 28255 del 2023 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte d'appello, rimettendo pertanto gli atti a questa Corte in diversa pagina 4 di 10 composizione per nuova decisione, affermando il seguente principio di diritto “in tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificati, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confidente e dalla prova documentale indiretta”.
Alla riassunzione procedeva con atto notificato il 7/01/2024, cui resisteva _1
, chiedendo una diversa valutazione delle ricadute pratiche del Controparte_1 principio di diritto affermato dalla Cassazione e, in ogni caso, una valutazione dei reciproci inadempimenti favorevole al promittente acquirente.
Instaurato il contraddittorio dinanzi a questo giudice del rinvio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 23 aprile 2025, all'esito della quale la
Corte ha assegnato termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e un successivo termine di giorni 20 per repliche, riservando la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come innanzi in sintesi anticipato, la Cassazione con la citata ordinanza numero 28255 del
2023 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce numero 166/2020, demandando a questa Corte, in diversa composizione, una rivalutazione del contenzioso applicando il seguente principio di diritto: <In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificati, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confidente e dalla prova documentale indiretta>>.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che il promissario acquirente P_ [...]
nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 28 novembre 2013, ha P_
<confessato, in via giudiziale, di non avere versato alcuna ulteriore somma, oltre la caparra confirmatoria di € 5000,00, appunto in forza degli accordi raggiunti tra le parti, che avrebbero previsto il pagamento del saldo al momento della stipula del definitivo>>. Ha aggiunto la Suprema Corte che <l'evocata dichiarazione consta di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione>>, con la conseguenza che viola il principio di diritto della piena efficacia probante della pagina 5 di 10 confessione giudiziale, degradandosi il suo valore di prova legale, la decisione della Corte
d'Appello di attribuire rilevanza alla deposizione testimoniale resa dall'agente immobiliare dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del promissario Testimone_1 acquirente, dell'assegno circolare non trasferibile, corroborata dalla comunicazione scritta del
23 febbraio 2011, quest'ultima tuttavia ma contestata e priva di prova di avvenuta ricezione da parte della . Pt_1
Questa Corte, attenendosi pertanto rigorosamente al suddetto principio di diritto e alle valutazioni vincolanti fornite dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, ritiene le dichiarazioni testimoniali rese dall'agente immobiliare Testimone_1 all'udienza del 26 febbraio 2015 inidonee a superare la valenza confessoria delle dichiarazioni contra se rese dallo nel corso dell'interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 28 P_ novembre 2013.
Ed invero, dal verbale di udienza emerge che nel corso di detto interrogatorio lo ha P_ testualmente dichiarato quanto segue: <… Preciso che gli accordi intercorsi tra il sottoscritto e l'agenzia immobiliare prevedevano che l'intera somma di € 110.000,00 detratti
€ 5.000,00 a titolo di caparra l'avrei versata alla stipula davanti al notaio incaricato dottor
Preciso che la signora non l'ho mai vista e/o conosciuta in quanto il Per_1 _1 tutto è avvenuto per il tramite della Santa cesarea S.A.S.. Proprio in virtù di tali ultime intese era stato concordato che al momento della stipula le somme sarebbero state date davanti al notaio e contestualmente ai creditori ipotecari, che avrebbero estinto le ipoteche. Il tutto si sarebbe dovuto concludere davanti al notaio. Riconosco come mia la sottoscrizione apposta nella proposta di acquisto allegata al fascicolo di parte attrice. Preciso che la firma sul medesimo contratto della signora non è stata apposta davanti a me, nel senso che tale Pt_1 sottoscrizione è stata posta successivamente alla mia. Ricordo che al momento della sottoscrizione del suddetto contratto emisi un assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra, consegnando la titolare dell'agenzia immobiliare, assegno intestato alla sig.ra . _1
Mi risulta che poi detto titolo fu regolarmente incassato>>.
Sulla base di quanto innanzi deve ritenersi provato, poiché non oggetto di contestazione ed anzi espressamente riconosciuto e ammesso dallo , che quest'ultimo, in qualità di P_ promittente acquirente:
A) ha sottoscritto il preliminare prodotto in atti dalla signora;
Pt_1
B) ha versato alla stessa a titolo di caparra la sola somma di € 5.000,00, consegnata a personale dell'agenzia immobiliare al momento della sottoscrizione del preliminare;
pagina 6 di 10 C) non ha versato alla Profilo, promittente venditrice, alcuna ulteriore somma, erroneamente ritenendosi obbligato al pagamento del saldo di € 105.000 solo al momento del rogito dinanzi al notaio;
D) ha escluso di essersi impegnato a versare alla la somma necessaria per l'estinzione Pt_1 della trascrizione pregiudizievole, presente sull'immobile, in favore di Agenzia delle entrate;
E) ha quindi erroneamente ritenuto di dover versare la residua somma di € 105.000 solo al momento del rogito, intestando gli assegni direttamente ai titolari di trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile acquistato al fine di consentire la successiva cancellazione delle stesse.
Tanto premesso e ritenuto, rileva la Corte che tali dichiarazioni, per una parte, formano piena prova contra se per i fatti sfavorevoli allo , valendo quale riconoscimento dell'omesso P_ versamento di somme nel periodo che intercorre tra il preliminare e la convocazione dinanzi al notaio, ma, per altra parte, sono smentite dal chiaro contenuto del preliminare, che pure lo ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto. P_
Difatti, la clausola n. 3 del contratto preliminare, in merito alle modalità di pagamento del prezzo pattuito, dispone alla lett. b) che <euro 17.500,00…verranno versati entro il
15/02/2011 con le stesse modalità di cui al punto a). Tale somma andrà a integrare quella prevista al punto a) (i. e., € 5.000) costituendo anch'essa caparra confirmatoria>>.
Ed ancora, le note del preliminare prevedono testualmente quanto segue: <In relazione al punto b) si precisa che l'importo pari ad € 17.500,00 sarà versato tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Equitalia Lecce s.p.a. al fine di utilizzarlo per la cancellazione dell'iscrizione del 23/09/10…>>.
La compiuta valutazione di tali elementi probatori non può che indurre a ravvisare un inadempimento dello nel momento in cui lo stesso, dopo aver sottoscritto il P_ preliminare del 20/29 gennaio 2011, con il quale si è impegnato al versamento della somma di
€ 17.500,00 entro la data del 15 febbraio 2011, non ha poi provveduto al versamento di tale importo, erroneamente ritenendo di non dovervi procedere e di dover pagare l'intero saldo finale residuo al momento del rogito.
Peraltro, va per completezza segnalato che tale ultima affermazione si pone in contrasto con il contenuto del preliminare, che richiedeva la vendita dell'immobile libero da trascrizioni pregiudizievoli al momento del rogito, atteso che è evidente che, ove il versamento fosse stato eseguito in questa sede, la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli non poteva che avvenire in un momento successivo. pagina 7 di 10 Né a diverse conclusioni può pervenirsi per la presenza della già richiamata comunicazione scritta del 23 febbraio 2011, atteso che difetta la prova dell'inoltro e dell'avvenuta ricezione di detta comunicazione da parte della Profilo, che lo ha contestato.
In tale contesto questa Corte deve procedere ad una valutazione comparativa della condotta delle parti al fine di vedere quale sia l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Secondo il consolidato principio della Corte di Cassazione, la valutazione comparativa di reciproci inadempimenti <non deve muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità, cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale>> (da ultimo, Cass. Sez. II, n°14030/2025).
Nel caso di specie, l'inadempimento dello , alla luce dell'assetto contrattuale del P_ preliminare in atti, risulta preminente rispetto alla successiva condotta della , proprio Pt_1 perché si connota quale suo antecedente logico-giuridico, e non solo meramente cronologico.
Difatti, le note del contratto preliminare precisano che il versamento della somma di €
17.500,00 di cui al punto 3), lett. b), era teleologicamente destinato alla cancellazione dell'ipoteca legale a favore di Equitalia S.p.a., concorrendo, quindi, a concretizzare la rimozione dei vincoli reali gravanti sull'immobile di proprietà della , elemento Pt_1 essenziale ai fini della conclusione del contratto di compravendita de qua.
Seppure dette note sembrino astrattamente porsi in contrasto con la clausola n°2) del contratto preliminare, che, diversamente, poneva a carico della sola parte venditrice la rimozione delle iscrizioni gravanti sull'immobile, tale apparente aporia è agevolmente superabile, tenuto conto che detta clausola appartiene al formulario prestampato dell'agenzia immobiliare, utilizzato indistintamente per tutti i preliminari di compravendita mediati dall'agenzia, mentre le successive note integrative derivano dall'effettiva pattuizione dei contraenti, i quali hanno, quindi, espressamente deciso di derogare parzialmente la precedente clausola, da intendersi sostanzialmente solo quale obbligo della promittente venditrice di utilizzare la somma di euro
17.500,00 per la cancellazione dell'ipoteca legale a favore di Equitalia S.p.a.
Il mancato pagamento di detta somma di € 17.500,00, pertanto, provato in considerazione di quanto innanzi ritenuto, costituisce quindi un determinante inadempimento contrattuale dello
, che ha comportato l'impossibilità per la di recarsi dal notaio per il rogito con P_ Pt_1
l'immobile libero da gravami, come appunto dichiarato dalla stessa, che ha affermato appunto pagina 8 di 10 di non essersi recata dal notaio per la vendita in quanto non aveva ricevuto, neanche parzialmente, entro la data del 15 febbraio 2015, le somme necessarie per rimuovere le trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in questione.
Irrilevanti, in tale contesto probatorio, sono quindi le dichiarazioni testimoniali rese dall'agente immobiliare, le quali, stante il principio sancito dalla Suprema Corte, non sono idonee a superare la valenza confessoria delle dichiarazioni rese dallo in sede di P_ interrogatorio formale.
In considerazione di quanto innanzi deve questa Corte, in accoglimento dell'appello, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dello , con conseguente P_ diritto della a ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00. Pt_1
Le spese, per tutti i gradi del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare, e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del modesto valore della controversia. Sul punto si rileva che lo in primo grado P_ ha dichiarato quale valore della causa € 10.000 e che tale valore non risulta modificato dalla costituzione della controparte, atteso che, incontestata l'avvenuta risoluzione del preliminare,
l'oggetto del contendere risulta limitato alla caparra confirmatoria (euro 5.000,00), ovvero al doppio della stessa (euro 10.000,00). In tal senso si è di recente espressa la Cassazione con sentenza n.23875/2025, al cui principio di diritto qui ci si riporta.
Quanto al primo e al secondo grado, spese e compensi vanno corrisposti in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
deve altresì darsi atto _1 che per tali due gradi risultano già emessi separati decreti di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario ed a favore dell'avv.to De Blasi in qualità di difensore della (veds. Pt_1 decreto del Tribunale di Lecce del 26/29 aprile 2016 e decreto della Corte di Appello di Lecce del 19.02.2020).
Peraltro, come chiarito dalla Cassazione, in presenza di ammissione della parte a P.S.S. la dichiarazione del difensore di essere antistatario ha valore recessivo, non potendo quest'ultimo rinunciare al diritto acquisito dalla parte al patrocinio a carico dello Stato (veds.
Cassazione, Sez. II, ordinanza 16.11.2023 n. 31928).
La dichiarazione del difensore, nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio e in sede di comparsa conclusionale, di essere antistatario può pertanto essere riferita alla sola fase dinanzi alla Cassazione, con conseguente liquidazione dei compensi per tale solo grado in favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito i compensi.
pagina 9 di 10 La dichiarazione del difensore di essere antistatario per il presente giudizio di rinvio deve invece essere considerata un mero errore materiale o un refuso, in quanto contraddetta dalle risultanze processuali: il CU del presente grado non risulta infatti versato o anticipato, essendo pertanto in corso la procedura di riscossione nei confronti della parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9 _1 novembre 2015, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°4687/2015 del Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, dichiara risolto il contratto preliminare sottoscritto il
29.01.2011, avente ad oggetto l'immobile sito in Porto Cesareo alla Via Circonvallazione, piano primo, fgl. 22 p.lla n. 4392 sub 16, per inadempimento di , con Controparte_1 conseguente diritto di di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00; _1
b) condanna a restituire a le somme eventualmente dalla Controparte_1 _1 stessa già versate sulla base della provvisoria esecutività della sentenza n°4687/2015 del
Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Nardò;
c) condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate: Controparte_1
- c.1) per il primo grado in € 4.835,00 in favore dell'Erario, stante l'ammissione di Pt_1 al P.S.S. dal 24/07/2015;
[...]
- c.2) per il secondo grado (proc. n.1353/2015): in complessivi €. 3.138,50 in favore dell'Erario, di cui euro 1.138,50 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, stante l'ammissione di al P.S.S.; _1
- c.3) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: in complessivi euro 3.518,00, di cui euro 1.518,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi in favore di , con _1 distrazione in favore dell'Avv.to Paolo de Blasi, dichiaratosi procuratore anticipatario/antistatario;
- c.4) per il presente giudizio di rinvio nr.48/2024: in complessivi euro 3.759,50, di cui euro
759,50 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, in favore di , _1 oltre – per tutti i gradi del giudizio - I.V.A., c.p.a. e 15,00 % a titolo di rimborso spese generali a termini di legge.
Lecce, 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore
Dott. Riccardo Mele Consigliere
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R. G. 48/2024 promossa da:
(C. F. ), nata a [...], il [...], _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. De Blasi Paolo,
Appellante e attore in riassunzione contro
(C. F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/09/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Ianne Giovanni Paolo,
Appellato e convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 23 aprile 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del contenzioso nei due gradi di giudizio è riassunto della Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza numero 28255/2023 nei seguenti testuali termini:
<Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2011, conveniva, Controparte_1 davanti al Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Nardò), per sentire _1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra le
pagina 1 di 10 parti all'esito dello scambio tra proposta del 29 gennaio 2011 e accettazione del 31 gennaio
2011, per inadempimento della convenuta promittente alienante, con la condanna della convenuta medesima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata di euro
5.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Al riguardo, l'attore esponeva: che, in esito alla intermediazione dell'agenzia immobiliare
Santa Cesarea, aveva sottoscritto in data 29 gennaio 2011 una proposta di acquisto, per il prezzo di euro 110.000,00, dell'immobile di proprietà di , sito in Porto Cesareo, _1 via Circonvallazione s.n.c., presso il villaggio “Le Sule”, versando, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 5.000,00; che in data 31 gennaio 2011 la proprietaria aveva accettato detta proposta;
che le parti avevano concordato che la stipulazione del definitivo sarebbe avvenuta alla data del 15 aprile 2011, data in cui sarebbe stata corrisposta la restante somma dovuta a titolo di prezzo;
che la promittente venditrice, benché sollecitata più volte ai fini di addivenire alla stipula del definitivo, non era comparsa dinanzi al notaio incaricato.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava la fondatezza delle domande _1 avversarie e sosteneva: che la risoluzione del contratto doveva essere addebitata ad esclusivo fatto e colpa del promissario acquirente;
che, infatti, questi aveva disatteso l'accordo sottoscritto, mancando di versare il secondo acconto previsto sul prezzo di euro 17.500,00 entro la data convenuta del 15 febbraio 2011 ex art. 3, lett. b), del preliminare, a mezzo di assegno circolare intestato a , somma, questa, necessaria ad estinguere e cancellare CP_2
l'ipoteca giudiziale accesa sull'immobile promesso in vendita;
che lo stesso promissario acquirente aveva mancato di versare un'ulteriore somma, necessaria per l'estinzione e cancellazione dell'altro gravame esistente sull'immobile, ossia dell'ipoteca volontaria iscritta in favore di Unicredit Banca;
che tali pesi e le relative condizioni di estinzione erano note al promissario acquirente, in quanto richiamate nel preliminare e indispensabili per la stipula del definitivo;
che, in difetto di tali incombenze, non poteva essere pretesa la stipula del definitivo. Pertanto, chiedeva che le domande di parte attrice fossero disattese e che conseguentemente fosse dichiarato il suo diritto a trattenere la caparra ricevuta.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello di entrambe le parti e la prova testimoniale ammessa per l'attore.
All'esito delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, invece, la convenuta rinunciava all'assunzione della prova testimoniale ammessa in suo favore.
pagina 2 di 10 Il Tribunale adito, con sentenza n. 4687/2015, depositata il 5 ottobre 2015, notificata l'8 ottobre 2015, accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto il 29 gennaio 2011, avente ad oggetto l'immobile emarginato, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata.
2. – Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2015, proponeva appello _1 avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la promittente venditrice avesse violato l'art. 2 del contratto preliminare, che le imponeva di trasferire l'immobile privo di ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli, atteso che dalla lettura del preliminare sarebbe emerso che il promissario acquirente avrebbe dovuto mettere a disposizione della promittente venditrice – in tempi diversi, precedenti alla data di stipulazione del definitivo – la provvista necessaria ad estinguere i due gravami esistenti sull'immobile promesso in vendita (e, in particolare, avrebbe dovuto versare euro 17.500,00 entro il 15 febbraio 2011, con assegno circolare intestato a , e avrebbe dovuto CP_2 rendere disponibili le somme necessarie per la cancellazione dell'ulteriore ipoteca iscritta in favore di Unicredit Banca); 2) che tali versamenti non erano avvenuti, come sarebbe stato riconosciuto dall'attore in esito al deferimento dell'interrogatorio formale;
3) che non sarebbe stata rilevata la contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese dall'agente immobiliare, quale testimone escusso, il quale aveva confermato di aver convocato la Pt_1 presso l'agenzia immobiliare per la consegna dell'assegno di euro 17.500,00 emesso dallo
, e quelle rese da quest'ultimo, in qualità di promissario acquirente, il quale – in P_ sede di prova per interpello – aveva dichiarato che sarebbe stato tenuto a versare l'intero saldo del prezzo al momento del rogito notarile definitivo.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione , il quale contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia di primo grado impugnata.
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che emergeva ex actis come nel contratto preliminare stipulato inter partes fossero espressamente indicate le due iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto del trasferimento, con la precisazione che la porzione immobiliare sarebbe stata trasferita, a cura e spese della parte promittente venditrice, al momento del rogito notarile, pagina 3 di 10 libera da vincoli, vizi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli;
b) che, quanto al prezzo concordato, determinato in complessivi euro 110.000,00, le parti avevano stabilito che esso sarebbe stato corrisposto mediante un acconto di euro 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del preliminare, un versamento di euro
17.500,00, da effettuare entro il 15 febbraio 2011, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a , al fine di utilizzarlo per la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, e CP_2 un residuo di euro 87.500,00, da pagare al momento del rogito notarile, che si stabiliva dovesse effettuarsi entro il 15 aprile 2011; c) che, pertanto, risultava per tabulas che
l'obbligo di procedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli fosse a carico della promittente alienante e che il promissario acquirente non avesse assunto alcun onere di provvedervi direttamente e/o indirettamente;
d) che era altresì provata, in via documentale, la messa a disposizione, a cura del promissario acquirente, dell'assegno circolare non trasferibile intestato a , dell'importo di euro 17.500,00, posto che, con CP_2 comunicazione scritta del 23 febbraio 2011, l'agente immobiliare aveva sollecitato, senza alcun esito, la promittente venditrice a ritirare il predetto assegno, secondo quanto previsto nel contratto preliminare;
e) che, in conseguenza, l'unico inadempimento rilevabile era quello della promittente alienante, la quale non aveva riscontrato in alcun modo, né l'invito a ritirare l'assegno, né le reiterate convocazioni a recarsi dal notaio incaricato per la stipula del definitivo, come da raccomandate a. r. del 25 marzo 2011 e del 5 aprile 2011; f) che, a fronte dei fatti emersi, le ulteriori doglianze di parte appellante circa l'asserita contraddizione tra l'esito della prova per interpello e il contenuto delle deposizioni testimoniali rese, dovevano reputarsi assorbite, in quanto era risultato, per un verso, che
l'obbligo della cancellazione della trascrizione gravasse sulla promittente venditrice e, per altro verso, che quest'ultima non avesse dato seguito all'invito di recarsi presso l'agenzia allo scopo di ritirare il secondo acconto, né si fosse presentata innanzi al notaio, nonostante ripetutamente convocata.
3. – Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, Profilo Ivana.
È rimasto intimato nonostante la debita notifica del ricorso Controparte_1 avvenuta il 16 novembre 2020.
4. – La ricorrente ha presentato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 380 bis 1 cpc>>.
Con la citata sentenza numero 28255 del 2023 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte d'appello, rimettendo pertanto gli atti a questa Corte in diversa pagina 4 di 10 composizione per nuova decisione, affermando il seguente principio di diritto “in tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificati, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confidente e dalla prova documentale indiretta”.
Alla riassunzione procedeva con atto notificato il 7/01/2024, cui resisteva _1
, chiedendo una diversa valutazione delle ricadute pratiche del Controparte_1 principio di diritto affermato dalla Cassazione e, in ogni caso, una valutazione dei reciproci inadempimenti favorevole al promittente acquirente.
Instaurato il contraddittorio dinanzi a questo giudice del rinvio, le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 23 aprile 2025, all'esito della quale la
Corte ha assegnato termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e un successivo termine di giorni 20 per repliche, riservando la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come innanzi in sintesi anticipato, la Cassazione con la citata ordinanza numero 28255 del
2023 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce numero 166/2020, demandando a questa Corte, in diversa composizione, una rivalutazione del contenzioso applicando il seguente principio di diritto: <In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificati, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confidente e dalla prova documentale indiretta>>.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che il promissario acquirente P_ [...]
nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 28 novembre 2013, ha P_
<confessato, in via giudiziale, di non avere versato alcuna ulteriore somma, oltre la caparra confirmatoria di € 5000,00, appunto in forza degli accordi raggiunti tra le parti, che avrebbero previsto il pagamento del saldo al momento della stipula del definitivo>>. Ha aggiunto la Suprema Corte che <l'evocata dichiarazione consta di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione>>, con la conseguenza che viola il principio di diritto della piena efficacia probante della pagina 5 di 10 confessione giudiziale, degradandosi il suo valore di prova legale, la decisione della Corte
d'Appello di attribuire rilevanza alla deposizione testimoniale resa dall'agente immobiliare dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del promissario Testimone_1 acquirente, dell'assegno circolare non trasferibile, corroborata dalla comunicazione scritta del
23 febbraio 2011, quest'ultima tuttavia ma contestata e priva di prova di avvenuta ricezione da parte della . Pt_1
Questa Corte, attenendosi pertanto rigorosamente al suddetto principio di diritto e alle valutazioni vincolanti fornite dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, ritiene le dichiarazioni testimoniali rese dall'agente immobiliare Testimone_1 all'udienza del 26 febbraio 2015 inidonee a superare la valenza confessoria delle dichiarazioni contra se rese dallo nel corso dell'interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 28 P_ novembre 2013.
Ed invero, dal verbale di udienza emerge che nel corso di detto interrogatorio lo ha P_ testualmente dichiarato quanto segue: <… Preciso che gli accordi intercorsi tra il sottoscritto e l'agenzia immobiliare prevedevano che l'intera somma di € 110.000,00 detratti
€ 5.000,00 a titolo di caparra l'avrei versata alla stipula davanti al notaio incaricato dottor
Preciso che la signora non l'ho mai vista e/o conosciuta in quanto il Per_1 _1 tutto è avvenuto per il tramite della Santa cesarea S.A.S.. Proprio in virtù di tali ultime intese era stato concordato che al momento della stipula le somme sarebbero state date davanti al notaio e contestualmente ai creditori ipotecari, che avrebbero estinto le ipoteche. Il tutto si sarebbe dovuto concludere davanti al notaio. Riconosco come mia la sottoscrizione apposta nella proposta di acquisto allegata al fascicolo di parte attrice. Preciso che la firma sul medesimo contratto della signora non è stata apposta davanti a me, nel senso che tale Pt_1 sottoscrizione è stata posta successivamente alla mia. Ricordo che al momento della sottoscrizione del suddetto contratto emisi un assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra, consegnando la titolare dell'agenzia immobiliare, assegno intestato alla sig.ra . _1
Mi risulta che poi detto titolo fu regolarmente incassato>>.
Sulla base di quanto innanzi deve ritenersi provato, poiché non oggetto di contestazione ed anzi espressamente riconosciuto e ammesso dallo , che quest'ultimo, in qualità di P_ promittente acquirente:
A) ha sottoscritto il preliminare prodotto in atti dalla signora;
Pt_1
B) ha versato alla stessa a titolo di caparra la sola somma di € 5.000,00, consegnata a personale dell'agenzia immobiliare al momento della sottoscrizione del preliminare;
pagina 6 di 10 C) non ha versato alla Profilo, promittente venditrice, alcuna ulteriore somma, erroneamente ritenendosi obbligato al pagamento del saldo di € 105.000 solo al momento del rogito dinanzi al notaio;
D) ha escluso di essersi impegnato a versare alla la somma necessaria per l'estinzione Pt_1 della trascrizione pregiudizievole, presente sull'immobile, in favore di Agenzia delle entrate;
E) ha quindi erroneamente ritenuto di dover versare la residua somma di € 105.000 solo al momento del rogito, intestando gli assegni direttamente ai titolari di trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile acquistato al fine di consentire la successiva cancellazione delle stesse.
Tanto premesso e ritenuto, rileva la Corte che tali dichiarazioni, per una parte, formano piena prova contra se per i fatti sfavorevoli allo , valendo quale riconoscimento dell'omesso P_ versamento di somme nel periodo che intercorre tra il preliminare e la convocazione dinanzi al notaio, ma, per altra parte, sono smentite dal chiaro contenuto del preliminare, che pure lo ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto. P_
Difatti, la clausola n. 3 del contratto preliminare, in merito alle modalità di pagamento del prezzo pattuito, dispone alla lett. b) che <euro 17.500,00…verranno versati entro il
15/02/2011 con le stesse modalità di cui al punto a). Tale somma andrà a integrare quella prevista al punto a) (i. e., € 5.000) costituendo anch'essa caparra confirmatoria>>.
Ed ancora, le note del preliminare prevedono testualmente quanto segue: <In relazione al punto b) si precisa che l'importo pari ad € 17.500,00 sarà versato tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Equitalia Lecce s.p.a. al fine di utilizzarlo per la cancellazione dell'iscrizione del 23/09/10…>>.
La compiuta valutazione di tali elementi probatori non può che indurre a ravvisare un inadempimento dello nel momento in cui lo stesso, dopo aver sottoscritto il P_ preliminare del 20/29 gennaio 2011, con il quale si è impegnato al versamento della somma di
€ 17.500,00 entro la data del 15 febbraio 2011, non ha poi provveduto al versamento di tale importo, erroneamente ritenendo di non dovervi procedere e di dover pagare l'intero saldo finale residuo al momento del rogito.
Peraltro, va per completezza segnalato che tale ultima affermazione si pone in contrasto con il contenuto del preliminare, che richiedeva la vendita dell'immobile libero da trascrizioni pregiudizievoli al momento del rogito, atteso che è evidente che, ove il versamento fosse stato eseguito in questa sede, la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli non poteva che avvenire in un momento successivo. pagina 7 di 10 Né a diverse conclusioni può pervenirsi per la presenza della già richiamata comunicazione scritta del 23 febbraio 2011, atteso che difetta la prova dell'inoltro e dell'avvenuta ricezione di detta comunicazione da parte della Profilo, che lo ha contestato.
In tale contesto questa Corte deve procedere ad una valutazione comparativa della condotta delle parti al fine di vedere quale sia l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
Secondo il consolidato principio della Corte di Cassazione, la valutazione comparativa di reciproci inadempimenti <non deve muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità, cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale>> (da ultimo, Cass. Sez. II, n°14030/2025).
Nel caso di specie, l'inadempimento dello , alla luce dell'assetto contrattuale del P_ preliminare in atti, risulta preminente rispetto alla successiva condotta della , proprio Pt_1 perché si connota quale suo antecedente logico-giuridico, e non solo meramente cronologico.
Difatti, le note del contratto preliminare precisano che il versamento della somma di €
17.500,00 di cui al punto 3), lett. b), era teleologicamente destinato alla cancellazione dell'ipoteca legale a favore di Equitalia S.p.a., concorrendo, quindi, a concretizzare la rimozione dei vincoli reali gravanti sull'immobile di proprietà della , elemento Pt_1 essenziale ai fini della conclusione del contratto di compravendita de qua.
Seppure dette note sembrino astrattamente porsi in contrasto con la clausola n°2) del contratto preliminare, che, diversamente, poneva a carico della sola parte venditrice la rimozione delle iscrizioni gravanti sull'immobile, tale apparente aporia è agevolmente superabile, tenuto conto che detta clausola appartiene al formulario prestampato dell'agenzia immobiliare, utilizzato indistintamente per tutti i preliminari di compravendita mediati dall'agenzia, mentre le successive note integrative derivano dall'effettiva pattuizione dei contraenti, i quali hanno, quindi, espressamente deciso di derogare parzialmente la precedente clausola, da intendersi sostanzialmente solo quale obbligo della promittente venditrice di utilizzare la somma di euro
17.500,00 per la cancellazione dell'ipoteca legale a favore di Equitalia S.p.a.
Il mancato pagamento di detta somma di € 17.500,00, pertanto, provato in considerazione di quanto innanzi ritenuto, costituisce quindi un determinante inadempimento contrattuale dello
, che ha comportato l'impossibilità per la di recarsi dal notaio per il rogito con P_ Pt_1
l'immobile libero da gravami, come appunto dichiarato dalla stessa, che ha affermato appunto pagina 8 di 10 di non essersi recata dal notaio per la vendita in quanto non aveva ricevuto, neanche parzialmente, entro la data del 15 febbraio 2015, le somme necessarie per rimuovere le trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in questione.
Irrilevanti, in tale contesto probatorio, sono quindi le dichiarazioni testimoniali rese dall'agente immobiliare, le quali, stante il principio sancito dalla Suprema Corte, non sono idonee a superare la valenza confessoria delle dichiarazioni rese dallo in sede di P_ interrogatorio formale.
In considerazione di quanto innanzi deve questa Corte, in accoglimento dell'appello, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dello , con conseguente P_ diritto della a ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00. Pt_1
Le spese, per tutti i gradi del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare, e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del modesto valore della controversia. Sul punto si rileva che lo in primo grado P_ ha dichiarato quale valore della causa € 10.000 e che tale valore non risulta modificato dalla costituzione della controparte, atteso che, incontestata l'avvenuta risoluzione del preliminare,
l'oggetto del contendere risulta limitato alla caparra confirmatoria (euro 5.000,00), ovvero al doppio della stessa (euro 10.000,00). In tal senso si è di recente espressa la Cassazione con sentenza n.23875/2025, al cui principio di diritto qui ci si riporta.
Quanto al primo e al secondo grado, spese e compensi vanno corrisposti in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
deve altresì darsi atto _1 che per tali due gradi risultano già emessi separati decreti di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario ed a favore dell'avv.to De Blasi in qualità di difensore della (veds. Pt_1 decreto del Tribunale di Lecce del 26/29 aprile 2016 e decreto della Corte di Appello di Lecce del 19.02.2020).
Peraltro, come chiarito dalla Cassazione, in presenza di ammissione della parte a P.S.S. la dichiarazione del difensore di essere antistatario ha valore recessivo, non potendo quest'ultimo rinunciare al diritto acquisito dalla parte al patrocinio a carico dello Stato (veds.
Cassazione, Sez. II, ordinanza 16.11.2023 n. 31928).
La dichiarazione del difensore, nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio e in sede di comparsa conclusionale, di essere antistatario può pertanto essere riferita alla sola fase dinanzi alla Cassazione, con conseguente liquidazione dei compensi per tale solo grado in favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito i compensi.
pagina 9 di 10 La dichiarazione del difensore di essere antistatario per il presente giudizio di rinvio deve invece essere considerata un mero errore materiale o un refuso, in quanto contraddetta dalle risultanze processuali: il CU del presente grado non risulta infatti versato o anticipato, essendo pertanto in corso la procedura di riscossione nei confronti della parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9 _1 novembre 2015, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°4687/2015 del Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, dichiara risolto il contratto preliminare sottoscritto il
29.01.2011, avente ad oggetto l'immobile sito in Porto Cesareo alla Via Circonvallazione, piano primo, fgl. 22 p.lla n. 4392 sub 16, per inadempimento di , con Controparte_1 conseguente diritto di di ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00; _1
b) condanna a restituire a le somme eventualmente dalla Controparte_1 _1 stessa già versate sulla base della provvisoria esecutività della sentenza n°4687/2015 del
Tribunale Civile di Lecce, Sezione distaccata di Nardò;
c) condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate: Controparte_1
- c.1) per il primo grado in € 4.835,00 in favore dell'Erario, stante l'ammissione di Pt_1 al P.S.S. dal 24/07/2015;
[...]
- c.2) per il secondo grado (proc. n.1353/2015): in complessivi €. 3.138,50 in favore dell'Erario, di cui euro 1.138,50 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, stante l'ammissione di al P.S.S.; _1
- c.3) per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: in complessivi euro 3.518,00, di cui euro 1.518,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi in favore di , con _1 distrazione in favore dell'Avv.to Paolo de Blasi, dichiaratosi procuratore anticipatario/antistatario;
- c.4) per il presente giudizio di rinvio nr.48/2024: in complessivi euro 3.759,50, di cui euro
759,50 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, in favore di , _1 oltre – per tutti i gradi del giudizio - I.V.A., c.p.a. e 15,00 % a titolo di rimborso spese generali a termini di legge.
Lecce, 4 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca pagina 10 di 10