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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rosella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 06/06/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. ANDREA VITALE ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO MANZON ( presso cui C.F._4
è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 06/06/2025 il ricorrente si è riportato alle statuizioni in vigore e la resistente si è riportata alla comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/10/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 28/09/2006 dal quale era nata una figlia, il Per_1
1 20/04/2007, e di essersi separato con decreto di omologa del 04/06/2015, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento per la figlia di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Rappresentava che la resistente aveva lasciato la casa coniugale da circa 4 anni per trasferirsi in
Casagiove (CE) alla via Bologna 35. Rilevava di svolgere l'attività di avvocato, di essere proprietario dell'ex casa familiare (assegnata alla resistente) per la quale pagava il mutuo con rate mensili pari ad € 800,00 (residuo di € 80.904,78) e di essere altresì comproprietario/intestatario di due appartamenti e di una corte siti in Frattamaggiore.
Aggiungeva che la resistente svolgeva l'attività di psicologa e psicoterapeuta. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, la riduzione Per_1 dell'assegno in favore della figlia da € 1.500,00 ad € 350,00 in ragione del peggioramento della capacità economica con conferma del 50% delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare senza il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15/01/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di non aver mai percepito redditi derivanti da lavoro autonomo, nonché di essere proprietaria dell'immobile sito in Casagiove, di avere in uso l'auto Toyota Yaris del 2009 (cointestata con il ricorrente). Precisava che l'allontanamento dall'ex casa coniugale era stato causato dal fatto che nel condominio veniva stabilmente svolta l'attività di prostituzione e che, una volta cessata, si era ritrasferita lì con la figlia. Deduceva la scarsa credibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente non solo alla luce del tenore di vita da lui goduto. Rappresentava che il ricorrente non rispettava gli impegni presi in sede di separazione sia in merito al versamento di € 1.800,00 al mese (€ 1.500,00 per figlia e €
300,00 per sé), sia in merito all'impegno a trasferire l'usufrutto dell'immobile in proprio favore. Tanto premesso, la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Caserta, l'intestazione dell'usufrutto in proprio favore su tale immobile, l'intestazione della nuda proprietà del medesimo immobile alla figlia all'atto dell'estinzione del mutuo, l'obbligo a carico del ricorrente di pagare il mutuo Per_1 su di esso insistente, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un contributo di € 1.000,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_1
All'esito dell'udienza del 17/01/2025, il giudice rel., sentite le parti, riduceva l'assegno mensile posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia a € 500,00, oltre
2 al 50% delle spese straordinarie, revocava l'assegnazione della casa familiare alla resistente e confermava, in via provvisoria, la restante disciplina della separazione (cfr. ordinanza del
13/02/2025). All'esito dell'udienza del 06/06/2025 la causa era rimessa in decisione al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 04/06/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che, nelle more del giudizio, la figlia della coppia, ha raggiunto la maggiore Per_1 età, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente. Risulta in ogni caso incontestata la circostanza che non sia ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Ciò posto, va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, per le ragioni già precedentemente esposte nell'ordinanza del 13/02/2025 (non reclamata). Infatti, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso lontano dalla casa familiare (sei anni),
è venuto meno l'interesse della ragazza a preservare l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la sua vita quando i genitori stavano insieme (cfr. Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n. 10453), non risultando quindi più sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente (cfr. verbale del 17/01/2025). Si precisa invero che la resistente era rientrata presso l'ex casa familiare poco prima dell'introduzione del giudizio.
In merito all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, occorre tener conto della capacità economica delle parti e delle circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione tali da giustificare la conferma della riduzione dell'assegno disposta con provvedimento del 13/02/2025. Sul punto, il ricorrente ha chiesto da ultimo la conferma dell'assegno di € 500,00 mensili, mentre la resistente si è riportata alla comparsa, chiedendo quindi € 1.000,00 mensili (in luogo di € 1.500,00 concordato in sede di separazione).
Nel caso di specie, non risultano sopravvenute circostanze giustificative di una modifica della statuizione rispetto all'emissione dell'ordinanza citata, peraltro non reclamata. Invero, come ivi
3 rappresentato, risultano provati i presupposti per una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a fronte del peggioramento della capacità economica del ricorrente rispetto all'epoca della separazione. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente percepisce attualmente tra i € 2.000,00/2.500,00 al mese (cfr. PF 2023 e verbale del
17/01/2025) in luogo di € 3.000,00, paga le rate del mutuo insistente sull'ex casa familiare (sita in Caserta, via Carlo Santagata, 3) pari a € 750,00 al mese e un canone di locazione per l'abitazione presso cui vive. Le predette rate risultano aumentate rispetto all'epoca della separazione, in quanto in precedenza erano di € 400,00/450,00, mentre sono sopravvenute le spese di locazione giacché prima viveva presso i genitori;
tali circostanze non risultano contestate dalla resistente. Inoltre, oltre a essere proprietario dell'ex casa familiare sita in
Caserta, è anche titolare di tre immobili siti in Frattamaggiore. La resistente, invece, svolge l'attività di psicologa/psicoterapeuta ed è proprietaria di un immobile sito in Casagiove
(acquistato a novembre 2024), dove ha vissuto con la figlia prima di rientrare nella casa familiare. Inoltre, dagli estratti conto in atti, risultano entrate dall'estero, in particolare da
“Airbnb” e da “Booking”, per importi da € 200,00 a 1.850,00 (cf. estratto conto dell'anno 2024
e 2022), nonché somme tra i € 50,00 e € 80,00 per consulenze e lezioni (cfr. doc. 2, 3.a, 3.b, 3.c di parte resistente).
Nondimeno, occorre evidenziare che, pur essendo stata revocata l'assegnazione della casa familiare (sita in Caserta, via Carlo Santagata n. 3) in favore della resistente, risulta in ogni caso che il pagamento del mutuo su di essa gravante (nonché delle imposte e delle tasse) da parte del ricorrente rappresenta tuttora un contributo in favore della moglie e della figlia;
infatti, in sede di separazione consensuale, è stato espressamente concordato che il ricorrente procederà al trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile in favore della resistente e, dopo aver estinto il mutuo, al trasferimento del diritto di nuda proprietà in favore della figlia (cfr. patti della separazione). Dunque, l'ex casa familiare dovrebbe rimanere nella disponibilità della resistente, dovendosene tenere conto ai fini della complessiva valutazione della capacità economica delle parti. Pertanto, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia oltre al 50% delle spese extra-assegno. Per_1
Inoltre, posto il venir meno ex lege dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. Cass.,
Sez. I, 11/09/2018, n. 22108 in merito alla decorrenza dell'assegno divorzile in caso di riconoscimento) in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, nulla deve disporsi in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile giacché non è stata formulata un'apposita
4 domanda da parte della resistente.
Infine, vanno dichiarate inammissibili le domande della resistente volte a ottenere l'attuazione degli impegni presi in sede di separazione (intestazione dell'usufrutto e intestazione della nuda proprietà sull'immobile sito in Caserta, via Carlo Santagata n. 3) in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio essendo all'uopo previsti appositi strumenti giurisdizionali.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACERRA (NA) il
28/07/2006 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata ad [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACERRA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 143,
Parte II, Serie A, Anno 2006);
3. conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
4. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla resistente, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rosella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 06/06/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. ANDREA VITALE ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO MANZON ( presso cui C.F._4
è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 06/06/2025 il ricorrente si è riportato alle statuizioni in vigore e la resistente si è riportata alla comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/10/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 28/09/2006 dal quale era nata una figlia, il Per_1
1 20/04/2007, e di essersi separato con decreto di omologa del 04/06/2015, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento per la figlia di € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Rappresentava che la resistente aveva lasciato la casa coniugale da circa 4 anni per trasferirsi in
Casagiove (CE) alla via Bologna 35. Rilevava di svolgere l'attività di avvocato, di essere proprietario dell'ex casa familiare (assegnata alla resistente) per la quale pagava il mutuo con rate mensili pari ad € 800,00 (residuo di € 80.904,78) e di essere altresì comproprietario/intestatario di due appartamenti e di una corte siti in Frattamaggiore.
Aggiungeva che la resistente svolgeva l'attività di psicologa e psicoterapeuta. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, la riduzione Per_1 dell'assegno in favore della figlia da € 1.500,00 ad € 350,00 in ragione del peggioramento della capacità economica con conferma del 50% delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare senza il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15/01/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di non aver mai percepito redditi derivanti da lavoro autonomo, nonché di essere proprietaria dell'immobile sito in Casagiove, di avere in uso l'auto Toyota Yaris del 2009 (cointestata con il ricorrente). Precisava che l'allontanamento dall'ex casa coniugale era stato causato dal fatto che nel condominio veniva stabilmente svolta l'attività di prostituzione e che, una volta cessata, si era ritrasferita lì con la figlia. Deduceva la scarsa credibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente non solo alla luce del tenore di vita da lui goduto. Rappresentava che il ricorrente non rispettava gli impegni presi in sede di separazione sia in merito al versamento di € 1.800,00 al mese (€ 1.500,00 per figlia e €
300,00 per sé), sia in merito all'impegno a trasferire l'usufrutto dell'immobile in proprio favore. Tanto premesso, la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Caserta, l'intestazione dell'usufrutto in proprio favore su tale immobile, l'intestazione della nuda proprietà del medesimo immobile alla figlia all'atto dell'estinzione del mutuo, l'obbligo a carico del ricorrente di pagare il mutuo Per_1 su di esso insistente, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un contributo di € 1.000,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_1
All'esito dell'udienza del 17/01/2025, il giudice rel., sentite le parti, riduceva l'assegno mensile posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia a € 500,00, oltre
2 al 50% delle spese straordinarie, revocava l'assegnazione della casa familiare alla resistente e confermava, in via provvisoria, la restante disciplina della separazione (cfr. ordinanza del
13/02/2025). All'esito dell'udienza del 06/06/2025 la causa era rimessa in decisione al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 04/06/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso che, nelle more del giudizio, la figlia della coppia, ha raggiunto la maggiore Per_1 età, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente. Risulta in ogni caso incontestata la circostanza che non sia ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Ciò posto, va confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, per le ragioni già precedentemente esposte nell'ordinanza del 13/02/2025 (non reclamata). Infatti, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso lontano dalla casa familiare (sei anni),
è venuto meno l'interesse della ragazza a preservare l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la sua vita quando i genitori stavano insieme (cfr. Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n. 10453), non risultando quindi più sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente (cfr. verbale del 17/01/2025). Si precisa invero che la resistente era rientrata presso l'ex casa familiare poco prima dell'introduzione del giudizio.
In merito all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, occorre tener conto della capacità economica delle parti e delle circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione tali da giustificare la conferma della riduzione dell'assegno disposta con provvedimento del 13/02/2025. Sul punto, il ricorrente ha chiesto da ultimo la conferma dell'assegno di € 500,00 mensili, mentre la resistente si è riportata alla comparsa, chiedendo quindi € 1.000,00 mensili (in luogo di € 1.500,00 concordato in sede di separazione).
Nel caso di specie, non risultano sopravvenute circostanze giustificative di una modifica della statuizione rispetto all'emissione dell'ordinanza citata, peraltro non reclamata. Invero, come ivi
3 rappresentato, risultano provati i presupposti per una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a fronte del peggioramento della capacità economica del ricorrente rispetto all'epoca della separazione. In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente percepisce attualmente tra i € 2.000,00/2.500,00 al mese (cfr. PF 2023 e verbale del
17/01/2025) in luogo di € 3.000,00, paga le rate del mutuo insistente sull'ex casa familiare (sita in Caserta, via Carlo Santagata, 3) pari a € 750,00 al mese e un canone di locazione per l'abitazione presso cui vive. Le predette rate risultano aumentate rispetto all'epoca della separazione, in quanto in precedenza erano di € 400,00/450,00, mentre sono sopravvenute le spese di locazione giacché prima viveva presso i genitori;
tali circostanze non risultano contestate dalla resistente. Inoltre, oltre a essere proprietario dell'ex casa familiare sita in
Caserta, è anche titolare di tre immobili siti in Frattamaggiore. La resistente, invece, svolge l'attività di psicologa/psicoterapeuta ed è proprietaria di un immobile sito in Casagiove
(acquistato a novembre 2024), dove ha vissuto con la figlia prima di rientrare nella casa familiare. Inoltre, dagli estratti conto in atti, risultano entrate dall'estero, in particolare da
“Airbnb” e da “Booking”, per importi da € 200,00 a 1.850,00 (cf. estratto conto dell'anno 2024
e 2022), nonché somme tra i € 50,00 e € 80,00 per consulenze e lezioni (cfr. doc. 2, 3.a, 3.b, 3.c di parte resistente).
Nondimeno, occorre evidenziare che, pur essendo stata revocata l'assegnazione della casa familiare (sita in Caserta, via Carlo Santagata n. 3) in favore della resistente, risulta in ogni caso che il pagamento del mutuo su di essa gravante (nonché delle imposte e delle tasse) da parte del ricorrente rappresenta tuttora un contributo in favore della moglie e della figlia;
infatti, in sede di separazione consensuale, è stato espressamente concordato che il ricorrente procederà al trasferimento del diritto di usufrutto sul predetto immobile in favore della resistente e, dopo aver estinto il mutuo, al trasferimento del diritto di nuda proprietà in favore della figlia (cfr. patti della separazione). Dunque, l'ex casa familiare dovrebbe rimanere nella disponibilità della resistente, dovendosene tenere conto ai fini della complessiva valutazione della capacità economica delle parti. Pertanto, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia oltre al 50% delle spese extra-assegno. Per_1
Inoltre, posto il venir meno ex lege dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. Cass.,
Sez. I, 11/09/2018, n. 22108 in merito alla decorrenza dell'assegno divorzile in caso di riconoscimento) in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, nulla deve disporsi in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile giacché non è stata formulata un'apposita
4 domanda da parte della resistente.
Infine, vanno dichiarate inammissibili le domande della resistente volte a ottenere l'attuazione degli impegni presi in sede di separazione (intestazione dell'usufrutto e intestazione della nuda proprietà sull'immobile sito in Caserta, via Carlo Santagata n. 3) in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio essendo all'uopo previsti appositi strumenti giurisdizionali.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACERRA (NA) il
28/07/2006 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata ad [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACERRA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 143,
Parte II, Serie A, Anno 2006);
3. conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
4. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla resistente, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
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