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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4256/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti
ST AR (c.f. e AG AR (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Benevento, alla Via C.F._2
G. Rummo n. 27;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello, dagli avv.ti ANGELO P. COGLIANO (c.f. ) e ANTONIO MENNITTO (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente, con sede in C.F._4
Benevento, alla Via Mascellaro n. 1;
APPELLATA - APPELLANTE INCINDENTALE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.9.2019, il Parte_2
(di seguito “ ”) conveniva in giudizio l' (di
[...] Pt_1 Controparte_1
Cont seguito ) dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto, nonché spese e competenze della procedura, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale rese negli anni 2010-2012, ancora dovuta in quanto illegittimamente decurtata in applicazione dello sconto tariffario non più consentito.
Con ordinanza del 25.10.2020, comunicata alle parti in data 30.10.2020, il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda, compensando le spese di lite in ragione della particolare Cont complessità della materia trattata. Affermava, in accoglimento delle eccezioni formulate dall'
l'irrilevanza della giurisprudenza citata dall'attore in ordine all'efficacia temporale della Legge n.
296/2006 (limitata al triennio 2007-2009), ritenendo che, nel caso in esame, si controvertesse esclusivamente della ricezione della norma nell'ambito del contratto sottoscritto tra le parti e degli effetti di tale recepimento. Nel merito, quindi, osservava che il rinvio alla normativa sui limiti della spesa sanitaria assumeva carattere fisso e non mobile (e dunque insensibile alle vicende modificative o estintive delle disposizioni di legge), come evincibile dal tenore letterale dell'art. 4 dei contratti depositati e concludeva che “in ogni caso, pur prevedendosi l'ipotesi della riduzione e dell'eliminazione dello sconto ex lege 296/2006, ed ove ciò implichi la natura mobile del rinvio, non è stato dedotto se e quale eventuale norma successiva (non rinvenuta dal Giudice d'ufficio) abbia inciso sui contratti conclusi per gli anni 2010-2011 e 2012” (cfr. ordinanza impugnata).
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello il , deducendo Parte_2
l'erroneità del provvedimento impugnato in ordine, da un lato, alla ritenuta irrilevanza della giurisprudenza inerente all'efficacia temporale della normativa sullo sconto tariffario;
e, dall'altro lato, per l'erronea interpretazione della clausola contrattuale e del suo richiamo allo sconto. Il
, quindi, su tali motivi ha chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di accertare Pt_1
l'illegittima applicazione di una decurtazione a titolo di sconto tariffario sui corrispettivi dovuti per Cont gli anni 2010, 2011 e 2012 e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento della somma di
€157,894,81, oltre interessi moratori come da contratto e spese di lite per il doppio grado di giudizio. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata il 3.2.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando tutte le difese già svolte in primo grado in ordine all'avvenuta corresponsione di tutto quanto dovuto per gli anni 2010-2012 e al superamento da parte del Centro del budget, validamente fissato al netto dello sconto;
contestualmente, ha proposto appello incidentale in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice
2 ordinario in favore del giudice amministrativo e all'erronea compensazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda del
Centro, anziché condannarlo al rimborso delle spese sulla base della soccombenza, aveva disposto la compensazione delle stesse, omettendo di motivare sul punto.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va, preliminarmente esaminato il primo motivo dell'appello incidentale tardivo, Cont tempestivamente proposto dall' con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado.
Il motivo è infondato, condividendo questa Corte sul punto la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della domanda non attengono ad aspetti involgenti i poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022; Cass.
372/2021). Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione ovvero il contenuto di atti autoritativi o il procedimento di adozione degli stessi, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno erogato le prestazioni.
Passando all'esame dell'appello principale, il , con il primo motivo, ha lamentato Pt_1
l'erronea dichiarazione di irrilevanza dei principi contenuti nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 10582 del 4.5.2018), in cui è sancita l'efficacia temporale delle misure sullo sconto di cui alla L. 296/2006 limitatamente al triennio 2007-2009, sostenendo l'applicabilità del principio anche al caso in esame.
Il motivo è inammissibile.
Invero, il Tribunale, sulla base degli atti di primo grado ed in particolare delle difese addotte Cont dall' ha ritenuto che l'efficacia temporale della L. 296/2006 in tema di sconto tariffario non Cont costituisse oggetto della decisione, in quanto l' nella propria comparsa non aveva invocato l'applicazione diretta della norma anche al periodo di cui è causa (2010-2012), ma l'applicazione dei tetti contrattuali, che richiamavano lo sconto per via negoziale.
A fronte di tale statuizione, il Centro appellante ha ribadito genericamente la rilevanza della giurisprudenza di legittimità sull'efficacia temporale limitata dello sconto, insistendo affinché non venisse applicato alle prestazioni rese dopo il 2009, senza, tuttavia, censurare specificamente la
3 motivazione espressa dal Tribunale sul punto e senza indicare puntualmente i motivi per i quali il principio invocato fosse, invece, rilevante nella fattispecie in esame (cfr., tra le molte, Cass., SU, n.
23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di non aver adeguatamente valutato la normativa vigente in materia di sconto tariffario, senza considerare che il primo giudice non aveva statuito l'efficacia della normativa sullo sconto anche per il periodo successivo al 2007-2009, bensì aveva dichiarato che l'unico oggetto della controversia era il recepimento contrattuale dello sconto stesso e la sua applicazione per tale via.
Non è, infatti, sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della interpretazione del primo giudice in ordine alla normativa di cui alla L. n. 296/2006 ed in particolare dei principi espressi nella pronuncia di cui a Cass. ord. 10582 del 4.5.2018, atteso che il
Centro avrebbe dovuto esplicitare la rilevanza della non ultrattività della norma sullo sconto nel caso di specie.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato l'errore del primo giudice Pt_1 sull'interpretazione della clausola contrattuale contenente l'applicazione dello sconto tariffario, sostenendo che “erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il cd. sconto fosse stato contrattualizzato tra le parti”. A sostegno ha dedotto che il contratto è stato stipulato per formulari Cont unilateralmente predisposti dall' senza possibilità di modifiche e che, in particolare, la clausola relativa all'applicazione dello sconto tariffario, prevedendone l'applicazione anche oltre il triennio
2007-2009, deve ritenersi nulla perché contra legem, con conseguente nullità parziale del contratto stesso ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Il motivo, seppure per ragioni diverse da quelle invocate dall'appellante, è fondato. Con esso, infatti, al di là delle argomentazioni prospettate, l'appellante ha impugnato la decisione per aver ritenuto (erroneamente) recepito nel contratto lo sconto tariffario e, quindi, legittimamente Cont applicata, da parte dell' la relativa decurtazione sulle prestazioni rese dal centro negli anni
2010, 2011 e 2012.
Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti tra le parti per gli anni 2010, 2011 e 2012, infatti:
«
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe
4 regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4.se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per
l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010, 2011 e 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni degli anni 2010, 2011 e
2012 per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Laboratorio, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva dei contratti stipulati per le annualità in esame deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa).
Orbene, a fronte della specifica rivendicazione da parte del (contenuta nel ricorso ex art. Pt_1
702 bis c.p.c.) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese, in quanto illegittimamente decurtati in Cont applicazione dello sconto tariffario, l' nella propria comparsa di costituzione in primo grado, con argomentazioni pedissequamente reiterate anche nella comparsa di costituzione in appello, non ha mai negato che le somme rivendicate erano state decurtate a titolo di sconto sulle prestazioni rese, limitandosi ad eccepire del tutto genericamente che i tetti di struttura e di branca, fissati al netto dello sconto, non potevano comunque essere superati, costituendo un limite invalicabile.
5 Cont In buona sostanza, l' ha invocato genericamente i principi regolanti la materia dei tetti di spesa di branca e di struttura, eccependo, in modo altrettanto generico il superamento degli stessi da parte del Centro;
l'odierna appellata, tuttavia, non ha effettuato nessuno specifico riferimento alla concreta fattispecie in esame, omettendo di precisare se il aveva superato il tetto di spesa di Pt_1 struttura, di branca o entrambi, riferendosi astrattamente sia all'uno che all'altro; né dell'invocato generico superamento ha offerto la prova, dimostrando che le somme rivendicate dal , da Pt_1 essa ritenute non dovute, non erano, in concreto, relative allo sconto praticato sulle singole prestazioni erogate, ma erano, invece, corrispondenti o alla regressione tariffaria o, previa dimostrazione della comunicazione dei monitoraggi periodici, alla mancata remunerazione delle prestazioni rese extra budget o, comunque, eccedenti il tetto di spesa di struttura. Cont L pertanto, si è limitata genericamente a dedurre che, pur prescindendo dallo sconto e dai mutamenti tariffari, l'inapplicabilità dello sconto non può incidere sul tetto di struttura e sul tetto di branca fissati, senza, tuttavia, fornire nessuna prova di aver applicato lo sconto solo a monte, quale elemento concorrente a fissare i tetti di spesa.
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale va parzialmente accolto, con conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.10.2020 e Cont condanna dell' al pagamento della somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto, dalle singole debenze al saldo.
L'accoglimento del secondo motivo di appello principale e la conseguente riforma integrale della decisione impugnata, assorbono l'esame del secondo motivo di appello incidentale tardivo Cont formulato dall' inerente alla richiesta di riforma del capo dell'ordinanza relativo alla compensazione delle spese di lite, dovendo esse essere regolate interamente con la presente pronuncia.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento in favore del liquidate CP_3 Parte_2 nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante principale e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale per averne fatto anticipo.
Infine, in ragione dell'esito dell'impugnazione incidentale proposta, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Parte_2
6 Benevento in data 25.10.2020, nei confronti dell' , in Controparte_1 accoglimento dell'appello principale e in riforma della decisione impugnata, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna l' a pagare in favore dell'appellante la Controparte_1 somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto dalle singole debenze al saldo;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed € 1.165,50 per spese ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, da distrarre in favore degli avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
3) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4256/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.4.2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti
ST AR (c.f. e AG AR (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Benevento, alla Via C.F._2
G. Rummo n. 27;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello, dagli avv.ti ANGELO P. COGLIANO (c.f. ) e ANTONIO MENNITTO (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente, con sede in C.F._4
Benevento, alla Via Mascellaro n. 1;
APPELLATA - APPELLANTE INCINDENTALE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.9.2019, il Parte_2
(di seguito “ ”) conveniva in giudizio l' (di
[...] Pt_1 Controparte_1
Cont seguito ) dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto, nonché spese e competenze della procedura, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale rese negli anni 2010-2012, ancora dovuta in quanto illegittimamente decurtata in applicazione dello sconto tariffario non più consentito.
Con ordinanza del 25.10.2020, comunicata alle parti in data 30.10.2020, il Tribunale di
Benevento rigettava la domanda, compensando le spese di lite in ragione della particolare Cont complessità della materia trattata. Affermava, in accoglimento delle eccezioni formulate dall'
l'irrilevanza della giurisprudenza citata dall'attore in ordine all'efficacia temporale della Legge n.
296/2006 (limitata al triennio 2007-2009), ritenendo che, nel caso in esame, si controvertesse esclusivamente della ricezione della norma nell'ambito del contratto sottoscritto tra le parti e degli effetti di tale recepimento. Nel merito, quindi, osservava che il rinvio alla normativa sui limiti della spesa sanitaria assumeva carattere fisso e non mobile (e dunque insensibile alle vicende modificative o estintive delle disposizioni di legge), come evincibile dal tenore letterale dell'art. 4 dei contratti depositati e concludeva che “in ogni caso, pur prevedendosi l'ipotesi della riduzione e dell'eliminazione dello sconto ex lege 296/2006, ed ove ciò implichi la natura mobile del rinvio, non è stato dedotto se e quale eventuale norma successiva (non rinvenuta dal Giudice d'ufficio) abbia inciso sui contratti conclusi per gli anni 2010-2011 e 2012” (cfr. ordinanza impugnata).
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello il , deducendo Parte_2
l'erroneità del provvedimento impugnato in ordine, da un lato, alla ritenuta irrilevanza della giurisprudenza inerente all'efficacia temporale della normativa sullo sconto tariffario;
e, dall'altro lato, per l'erronea interpretazione della clausola contrattuale e del suo richiamo allo sconto. Il
, quindi, su tali motivi ha chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di accertare Pt_1
l'illegittima applicazione di una decurtazione a titolo di sconto tariffario sui corrispettivi dovuti per Cont gli anni 2010, 2011 e 2012 e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento della somma di
€157,894,81, oltre interessi moratori come da contratto e spese di lite per il doppio grado di giudizio. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata il 3.2.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando tutte le difese già svolte in primo grado in ordine all'avvenuta corresponsione di tutto quanto dovuto per gli anni 2010-2012 e al superamento da parte del Centro del budget, validamente fissato al netto dello sconto;
contestualmente, ha proposto appello incidentale in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice
2 ordinario in favore del giudice amministrativo e all'erronea compensazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda del
Centro, anziché condannarlo al rimborso delle spese sulla base della soccombenza, aveva disposto la compensazione delle stesse, omettendo di motivare sul punto.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va, preliminarmente esaminato il primo motivo dell'appello incidentale tardivo, Cont tempestivamente proposto dall' con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado.
Il motivo è infondato, condividendo questa Corte sul punto la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della domanda non attengono ad aspetti involgenti i poteri autoritativi della P.A., ma esclusivamente all'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del Centro accreditato al pagamento delle somme richieste e non corrisposte per illegittima decurtazione a titolo di sconto tariffario (ex multis cfr., da ultimo, Cass.30963/2022; Cass.
372/2021). Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione ovvero il contenuto di atti autoritativi o il procedimento di adozione degli stessi, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno erogato le prestazioni.
Passando all'esame dell'appello principale, il , con il primo motivo, ha lamentato Pt_1
l'erronea dichiarazione di irrilevanza dei principi contenuti nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 10582 del 4.5.2018), in cui è sancita l'efficacia temporale delle misure sullo sconto di cui alla L. 296/2006 limitatamente al triennio 2007-2009, sostenendo l'applicabilità del principio anche al caso in esame.
Il motivo è inammissibile.
Invero, il Tribunale, sulla base degli atti di primo grado ed in particolare delle difese addotte Cont dall' ha ritenuto che l'efficacia temporale della L. 296/2006 in tema di sconto tariffario non Cont costituisse oggetto della decisione, in quanto l' nella propria comparsa non aveva invocato l'applicazione diretta della norma anche al periodo di cui è causa (2010-2012), ma l'applicazione dei tetti contrattuali, che richiamavano lo sconto per via negoziale.
A fronte di tale statuizione, il Centro appellante ha ribadito genericamente la rilevanza della giurisprudenza di legittimità sull'efficacia temporale limitata dello sconto, insistendo affinché non venisse applicato alle prestazioni rese dopo il 2009, senza, tuttavia, censurare specificamente la
3 motivazione espressa dal Tribunale sul punto e senza indicare puntualmente i motivi per i quali il principio invocato fosse, invece, rilevante nella fattispecie in esame (cfr., tra le molte, Cass., SU, n.
23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n. 15733/2007).
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello specificamente riferito, come avrebbe dovuto, alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di non aver adeguatamente valutato la normativa vigente in materia di sconto tariffario, senza considerare che il primo giudice non aveva statuito l'efficacia della normativa sullo sconto anche per il periodo successivo al 2007-2009, bensì aveva dichiarato che l'unico oggetto della controversia era il recepimento contrattuale dello sconto stesso e la sua applicazione per tale via.
Non è, infatti, sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia dedotto l'erroneità della interpretazione del primo giudice in ordine alla normativa di cui alla L. n. 296/2006 ed in particolare dei principi espressi nella pronuncia di cui a Cass. ord. 10582 del 4.5.2018, atteso che il
Centro avrebbe dovuto esplicitare la rilevanza della non ultrattività della norma sullo sconto nel caso di specie.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato l'errore del primo giudice Pt_1 sull'interpretazione della clausola contrattuale contenente l'applicazione dello sconto tariffario, sostenendo che “erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il cd. sconto fosse stato contrattualizzato tra le parti”. A sostegno ha dedotto che il contratto è stato stipulato per formulari Cont unilateralmente predisposti dall' senza possibilità di modifiche e che, in particolare, la clausola relativa all'applicazione dello sconto tariffario, prevedendone l'applicazione anche oltre il triennio
2007-2009, deve ritenersi nulla perché contra legem, con conseguente nullità parziale del contratto stesso ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Il motivo, seppure per ragioni diverse da quelle invocate dall'appellante, è fondato. Con esso, infatti, al di là delle argomentazioni prospettate, l'appellante ha impugnato la decisione per aver ritenuto (erroneamente) recepito nel contratto lo sconto tariffario e, quindi, legittimamente Cont applicata, da parte dell' la relativa decurtazione sulle prestazioni rese dal centro negli anni
2010, 2011 e 2012.
Sul punto, questo Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa
Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte
d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti tra le parti per gli anni 2010, 2011 e 2012, infatti:
«
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe
4 regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4.se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per
l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010, 2011 e 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni degli anni 2010, 2011 e
2012 per le prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Laboratorio, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nel contratto si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva dei contratti stipulati per le annualità in esame deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
«al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa).
Orbene, a fronte della specifica rivendicazione da parte del (contenuta nel ricorso ex art. Pt_1
702 bis c.p.c.) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni rese, in quanto illegittimamente decurtati in Cont applicazione dello sconto tariffario, l' nella propria comparsa di costituzione in primo grado, con argomentazioni pedissequamente reiterate anche nella comparsa di costituzione in appello, non ha mai negato che le somme rivendicate erano state decurtate a titolo di sconto sulle prestazioni rese, limitandosi ad eccepire del tutto genericamente che i tetti di struttura e di branca, fissati al netto dello sconto, non potevano comunque essere superati, costituendo un limite invalicabile.
5 Cont In buona sostanza, l' ha invocato genericamente i principi regolanti la materia dei tetti di spesa di branca e di struttura, eccependo, in modo altrettanto generico il superamento degli stessi da parte del Centro;
l'odierna appellata, tuttavia, non ha effettuato nessuno specifico riferimento alla concreta fattispecie in esame, omettendo di precisare se il aveva superato il tetto di spesa di Pt_1 struttura, di branca o entrambi, riferendosi astrattamente sia all'uno che all'altro; né dell'invocato generico superamento ha offerto la prova, dimostrando che le somme rivendicate dal , da Pt_1 essa ritenute non dovute, non erano, in concreto, relative allo sconto praticato sulle singole prestazioni erogate, ma erano, invece, corrispondenti o alla regressione tariffaria o, previa dimostrazione della comunicazione dei monitoraggi periodici, alla mancata remunerazione delle prestazioni rese extra budget o, comunque, eccedenti il tetto di spesa di struttura. Cont L pertanto, si è limitata genericamente a dedurre che, pur prescindendo dallo sconto e dai mutamenti tariffari, l'inapplicabilità dello sconto non può incidere sul tetto di struttura e sul tetto di branca fissati, senza, tuttavia, fornire nessuna prova di aver applicato lo sconto solo a monte, quale elemento concorrente a fissare i tetti di spesa.
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale va parzialmente accolto, con conseguente riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.10.2020 e Cont condanna dell' al pagamento della somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto, dalle singole debenze al saldo.
L'accoglimento del secondo motivo di appello principale e la conseguente riforma integrale della decisione impugnata, assorbono l'esame del secondo motivo di appello incidentale tardivo Cont formulato dall' inerente alla richiesta di riforma del capo dell'ordinanza relativo alla compensazione delle spese di lite, dovendo esse essere regolate interamente con la presente pronuncia.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento in favore del liquidate CP_3 Parte_2 nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dall'appellante principale e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale per averne fatto anticipo.
Infine, in ragione dell'esito dell'impugnazione incidentale proposta, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Parte_2
6 Benevento in data 25.10.2020, nei confronti dell' , in Controparte_1 accoglimento dell'appello principale e in riforma della decisione impugnata, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna l' a pagare in favore dell'appellante la Controparte_1 somma di € 157.894,81, oltre interessi moratori come da contratto dalle singole debenze al saldo;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed € 1.165,50 per spese ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, da distrarre in favore degli avv.ti Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
3) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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