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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008009561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018150153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018150153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005367568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005367568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatale in data 03/06/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420160018150153000 (tassa automobilistica anni 2011 e 2012) e alla cartella di pagamento n. 03420180005367568000 (tassa automobilistica anni 2013 e 2014), eccependo:
1) la prescrizione dei crediti;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti;
3) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In relazione ai primi due motivi di ricorso, i resistenti hanno provato la notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto oggetto di odierna impugnazione, regolarmente consegnate nelle mani della destinataria.
Inoltre, l'Agenzia resistente ha prodotto in giudizio prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229001230105000, perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale. Dalla copia di tale intimazione di pagamento prodotta in atti si evince che la stessa contiene espresso riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420160018150153000 e n. 03420180005367568000.
La notifica dell'intimazione di pagamento summenzionata, avvenuta in data 01/09/2022, costituisce atto idoneo all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso, atteso che, come si evince dall'atto impugnato, gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 10.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5929/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008009561000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018150153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018150153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005367568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005367568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatale in data 03/06/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420160018150153000 (tassa automobilistica anni 2011 e 2012) e alla cartella di pagamento n. 03420180005367568000 (tassa automobilistica anni 2013 e 2014), eccependo:
1) la prescrizione dei crediti;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti;
3) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In relazione ai primi due motivi di ricorso, i resistenti hanno provato la notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto oggetto di odierna impugnazione, regolarmente consegnate nelle mani della destinataria.
Inoltre, l'Agenzia resistente ha prodotto in giudizio prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229001230105000, perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale. Dalla copia di tale intimazione di pagamento prodotta in atti si evince che la stessa contiene espresso riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420160018150153000 e n. 03420180005367568000.
La notifica dell'intimazione di pagamento summenzionata, avvenuta in data 01/09/2022, costituisce atto idoneo all'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso, atteso che, come si evince dall'atto impugnato, gli interessi sono calcolati a norma di legge.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 10.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco