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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to FALLICA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vasto, Via Goldoni n. 10, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to CLEMENTINA VITALE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
AR in Pensilis, Via L. Da Vinci n. 8, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il unico responsabile del sinistro del Controparte_1
14.11.2021 in agro di San AR in Pensilis per non aver usato la diligenza e prudenza nella custodia e la mansuetudine del cavallo che ha causato la ferita al 2.ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE ass.ne responsabile perla copertura assicurativa del danno atteso che la CP_2 pagina 1 di 7 copertura assicurativa è anche sugli infortuni accaduti ai tesserati e, quindi sull'infortunio accaduto all'attore sig. anche in concorso con il come da contratto richiamato in Parte_1 CP_3 premessa come da interpretazione letterale delle condizioni di polizza come da contratto di cui alla polizza n°
172710215/15 INF.8586/77/172710215 e RCT85869/65/172710422 che “la compagnia
ha assicurato per tali infortuni il circolo – maneggio asd westernlive bassomolise e, quindi i tesserati CP_2 fruitori di tale struttura come l'attore;
3. per l'effetto CONDANNARE il sig. in Controparte_1 concorso con la compagnia Ass.va ognuno per quanto di ragione, al pagamento della Parte_2 somma di € 29.605,50 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
4.Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi all'avvocato costituito come da mandato.
3. si insiste per l'ammissione di CTU medico legale per la valutazione dei danni così come documentati ed oggetto di indagine peritale di parte. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i documenti in premessa indicati”; per parte convenuta: “l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria richiesta, Voglia: a) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE b) Accertare e dichiarare improcedibile il presente giudizio in quanto instaurato dopo un anno dall'esito della mediazione esperita negativamente;
c) Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO d) Accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale di proprietà e condotto dal sig. e la presunta lesione subita dal sig. CP_1
; e) Conseguentemente dichiarare l'estraneità e quindi l'assenza di responsabilità del sig. Parte_1
nel sinistro de quo per le motivazioni esplicate;
f) Rigettare le domande di parte attrice CP_1 poiché infondate in fatto ed in diritto;
g) condannare l'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; h)
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio nonché la Controparte_1 CP_4 Controparte_5 esponendo che in data 14 novembre 2021, durante una escursione a cavallo in agro di San
AR in Pensilis, veniva colpito in maniera violenta dal cavallo di proprietà di CP_1
e dallo stesso condotto, il quale non rispettava la distanza di sicurezza nella
[...] conduzione dell'animale, il quale, scalciando, colpiva con la zampa posteriore la gamba sinistra dell'attore; che, in seguito al colpo ricevuto, si recava presso il nosocomio di Termoli, riportando gravi lesioni fisiche, come da documentazione allegata, con un residuo danno permanente pari al 7%; che infruttuose risultavano le richieste inviate in via stragiudiziale sia pagina 2 di 7 alla società assicuratrice del maneggio ASD Westernlive Bassomolise di cui il Controparte_6
era membro, sia a lui personalmente. Parte_1
Tutto ciò posto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il unico Controparte_1 responsabile del sinistro del 14.11.2021 in agro di San AR in Pensilis per non aver usato la diligenza e prudenza nella custodia e la mansuetudine del cavallo che ha causato la ferita al Parte_1
2.ACCERTARE E DICHIARARE ass.ne responsabile per la copertura
[...] CP_2 assicurativa del danno anche in concorso con il come da contratto richiamato in premessa;
” 3.per CP_3
l'effetto CONDANNARE il sig. in concorso con la compagnia Ass.va Controparte_1 [...]
ognuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 29.605,50 oltre interessi fino alla Parte_2 data dell'effettivo soddisfo;
4.Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi all'avvocato costituito come da mandato”.
2. Si è costituito , contestando preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per introduzione del giudizio oltre il termine di tre mesi previsto dal d.lgs. n.
28/2010. Nel merito, il convenuto ha contestato l'an della domanda risarcitoria per assenza del nesso di causalità tra la propria condotta, quella del proprio animale e l'evento lesivo lamentato dal , dipeso esclusivamente da sua disattenzione nel porsi ad una distanza Parte_1 non di sicurezza, con la conseguenza che eventuali danni non potrebbe che ascriversi alla grave disattenzione prestata dallo stesso , tale da spezzare il nesso causale tra Parte_1
l'evento e il danno, ridondando in caso fortuito ex art. 2052 c.c. Conseguentemente, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita la contestando in via preliminare la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 e 4 e
164 comma 4 c.p.c.; ha eccepito, poi, il difetto di legittimazione passiva, stante la propria estraneità alla vicenda della stessa, quale impresa assicuratrice del circolo ippico “Westernlive
Bassomolise”, e quindi l'inoperatività della garanzia nei confronti del per l'evento CP_1 per cui è causa, insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Nel merito, la Compagnia ha sostenuto l'operatività della franchigia e, comunque, l'inoperatività della copertura assicurativa per il mancato pagamento del premio di polizza. Infine, la convenuta ha contestato il quantum richiesto, stante il difetto di prova, concludendo per il rigetto della domanda e condanna ex art. 96 c.p.c. pagina 3 di 7 4. Con sentenza non definitiva n. 501/2024, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione della con estromissione della stessa dal giudizio, Controparte_7 disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti.
3. La causa, quindi, è pervenuta allo scrivente Magistrato e così proseguita con assunzione della prova testimoniale;
all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, è inammissibile la domanda di condanna rivolta dall'attore alla ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in ragione Controparte_5 dell'estromissione della Compagnia dal giudizio in forza di pronuncia parziale resa in corso di causa. Pertanto, tutte le deduzioni e considerazioni svolte dalla parte attrice in sede di scritti conclusivi con riguardo alla posizione della non sono ammissibili in questa sede ma, CP_5 semmai, in sede di eventuale gravame avverso la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della Compagnia.
Sempre in limine, l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dal convenuto per decorso del termine di tre mesi previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, argomentata sul presupposto dell'instaurazione del giudizio di merito da parte dell'attore “dopo circa dieci mesi dal verbale negativo del procedimento di mediazione”, è certamente infondata.
Sul punto, è assorbente il rilievo per cui la presente controversia, avendo ad oggetto una richiesta risarcitoria extracontrattuale, non rientra in alcuna delle ipotesi di mediazione obbligatoria previste dall'art. 5 d.lgs. 28/2010; peraltro, non essendo stato eccepito da alcuno dei convenuti, entro la prima udienza, il mancato esperimento della negoziazione assistita (a cui invece soggiaceva la controversia, ex art. 3 L. n. 162/2014), la domanda è certamente procedibile.
5. Nel merito, la domanda è infondata.
L'azione proposta, come correttamente qualificata sin dall'atto introduttivo dall'attore, va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., a mente della quale “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per il danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. risiede esclusivamente sul rapporto tra il soggetto e l'animale, prescindendo da qualsivoglia connotato di colpa del proprietario. L'unico limite a tale tipo di responsabilità è il caso fortuito, quale fattore avente i pagina 4 di 7 caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, potendo essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (cfr. ex plurimis, Cass. Sent. n. 25223 del 15.12.2015; Cass. Sent.
n. 10402 del 20.5.2016).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (ex plurimis Cass. Civ. Sent. n. 25223/2015; Cass. Civ., Sent. n. 17091/2014).
In particolare, il convenuto sarà liberato solo dando la prova del fortuito, “ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass. n. 10402/2016), “non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. Civ. Sent. n. 15895 del 20/07/2011). Difatti,
“Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e
2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi”(Cass. civ. n. 4742/2001); inoltre, al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante (Cass. n. 1400/1983, richiamata anche dalla parte convenuta).
In definitiva, in punto di distribuzione dell'onere della prova, il danneggiato è tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso causale in modo univoco, mentre il danneggiante
(proprietario o utilizzatore) potrà liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito (Cass.
22.2.2000, n. 1971), ma solo dopo che il danneggiato abbia provato il nesso casuale (così Cass. civ. n. 4742/2001 cit.). pagina 5 di 7 5.1. Venendo allora al caso in esame, non è contestato che il cavallo fosse di proprietà del e che al momento del sinistro fosse sotto la sua sfera di controllo. CP_1
Tuttavia, all'esito della prova orale espletata, non è risultato provato l'evento di danno e il nesso eziologico tra l'asserita condotta del cavallo e la lesione lamentata, non essendo emerso che il cavallo del , indietreggiando verso il mulo condotto dal , colpiva CP_1 Parte_1 con la zampa destra la gamba sinistra dell'attore.
Difatti, la testimone teste comune ad entrambe le parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato che “il cavallo del non indietreggiava ma proseguiva in avanti;
lo so perché ero anche io CP_1
a cavallo quel giorno con loro e mi trovavo, nel momento in cui poi ho sentito l'urlo del sull'altro Parte_1 lato rispetto a loro ed ero posta tra loro e quindi posso dire che lo stesso stava proseguendo la sua marcia in avanti e quindi non indietreggiava. Posso dire inoltre che durante la passeggiata, il cavallo del non CP_1 ha mostrato agitazione ma è rimasto sempre tranquillo nella sua camminata. Preciso che il non Parte_1 montava un cavallo ma un mulo. Non ho visto il calcio ma ho sentito un urlo di dolore del . Lui poi Parte_1
è sceso dal mulo ma altro non so perché io ho proseguito la camminata” (cfr. verbale del 22.01.2025).
Il teste , ascoltata all'udienza del 26.02.2025, ha riferito che, durante la Testimone_2 passeggiata, si trovava con il suo cavallo dietro al e accanto a lei c'era il . CP_1 Parte_1
A domanda, ha dichiarato che “camminavamo in gruppo, tutti mantenendo la distanza di sicurezza;
eravamo tra i 20-30 cavalieri. Io ho sempre mantenuto la mia posizione dietro il;
difatti eravamo CP_1 partiti insieme la mattina e così siamo rientrati;
anche il è rimasto accanto a me per la maggior parte Parte_1 del tempo”. Quanto alla condotta del cavallo del , la teste ha riferito “proseguivamo la CP_1 marcia in avanti; ricordo che c'è stato un lieve avvicinamento del al cavallo del ma poi è Parte_1 CP_1 tornato indietro e comunque non si sono toccati”; difatti, sulla dinamica descritta dall'attore, ha negato un indietreggiamento del cavallo del convenuto, riferendo che “il cavallo è sempre andato nel senso di marcia che avevamo tutti;
non l'ho visto scalciare ed è sempre stato tranquillo”.
L'ultimo teste, sig. ha dichiarato preliminarmente di non aver Testimone_3 partecipato alla manifestazione ma di aver assistito al passaggio del corteo dal bordo della strada. Pur avendo affermato di aver visto distintamente l'attore e il convenuto a cavallo “senza frapposizione di ostacoli”, dopo aver riferito di aver visto il cavallo del “un po' ballerino” CP_1
e “ad un certo punto indietreggiare e scalciare”, ha dichiarato che “penso abbia così colpito il Parte_1 perché l'ho sentito urlare”. Tale dichiarazione, tuttavia, non è sufficiente per ritenere provato l'evento di danno (colpo della zampa del cavallo alla gamba sinistra del ), poiché Parte_1 consistente in una supposizione o valutazione del teste, sganciata da elementi in fatto che possano supportare il convincimento del teste. pagina 6 di 7 Ne consegue allora che dalle testimonianze così raccolte non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico nei termini allegati in citazione e, in particolare, dell'evento lesivo consistito nel colpo ricevuto dall'attore a causa dello scalciare del cavallo montato dal
. In difetto, dunque, di prova del fatto storico e della riconducibilità eziologica delle CP_1 lesioni lamentate dall'attore al contegno dell'animale, la domanda ex art. 2052 c.c. deve essere rigettata.
6. Parimenti, va respinta la richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., domanda che parte convenuta ha avanzato in maniera generica nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e nell'atto conclusivo, senza tuttavia allegare alcun elemento a supporto. Invero, la domanda ex art. 96 c.p.c. presuppone pur sempre un danno risarcibile patito dalla parte vittoriosa, nel caso di specie in alcun modo allegato, né vi sono stati comportamenti processuali tali da integrare una condotta di abuso del processo per finalità diverse da quelle tipiche dello stesso.
7. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere interamente poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del dm 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva prestata, nei valori tra minimi e medi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta la domanda;
− condanna , al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to FALLICA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vasto, Via Goldoni n. 10, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to CLEMENTINA VITALE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San
AR in Pensilis, Via L. Da Vinci n. 8, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il unico responsabile del sinistro del Controparte_1
14.11.2021 in agro di San AR in Pensilis per non aver usato la diligenza e prudenza nella custodia e la mansuetudine del cavallo che ha causato la ferita al 2.ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE ass.ne responsabile perla copertura assicurativa del danno atteso che la CP_2 pagina 1 di 7 copertura assicurativa è anche sugli infortuni accaduti ai tesserati e, quindi sull'infortunio accaduto all'attore sig. anche in concorso con il come da contratto richiamato in Parte_1 CP_3 premessa come da interpretazione letterale delle condizioni di polizza come da contratto di cui alla polizza n°
172710215/15 INF.8586/77/172710215 e RCT85869/65/172710422 che “la compagnia
ha assicurato per tali infortuni il circolo – maneggio asd westernlive bassomolise e, quindi i tesserati CP_2 fruitori di tale struttura come l'attore;
3. per l'effetto CONDANNARE il sig. in Controparte_1 concorso con la compagnia Ass.va ognuno per quanto di ragione, al pagamento della Parte_2 somma di € 29.605,50 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
4.Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi all'avvocato costituito come da mandato.
3. si insiste per l'ammissione di CTU medico legale per la valutazione dei danni così come documentati ed oggetto di indagine peritale di parte. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i documenti in premessa indicati”; per parte convenuta: “l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria richiesta, Voglia: a) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN VIA PREGIUDIZIALE b) Accertare e dichiarare improcedibile il presente giudizio in quanto instaurato dopo un anno dall'esito della mediazione esperita negativamente;
c) Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO d) Accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale di proprietà e condotto dal sig. e la presunta lesione subita dal sig. CP_1
; e) Conseguentemente dichiarare l'estraneità e quindi l'assenza di responsabilità del sig. Parte_1
nel sinistro de quo per le motivazioni esplicate;
f) Rigettare le domande di parte attrice CP_1 poiché infondate in fatto ed in diritto;
g) condannare l'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; h)
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio nonché la Controparte_1 CP_4 Controparte_5 esponendo che in data 14 novembre 2021, durante una escursione a cavallo in agro di San
AR in Pensilis, veniva colpito in maniera violenta dal cavallo di proprietà di CP_1
e dallo stesso condotto, il quale non rispettava la distanza di sicurezza nella
[...] conduzione dell'animale, il quale, scalciando, colpiva con la zampa posteriore la gamba sinistra dell'attore; che, in seguito al colpo ricevuto, si recava presso il nosocomio di Termoli, riportando gravi lesioni fisiche, come da documentazione allegata, con un residuo danno permanente pari al 7%; che infruttuose risultavano le richieste inviate in via stragiudiziale sia pagina 2 di 7 alla società assicuratrice del maneggio ASD Westernlive Bassomolise di cui il Controparte_6
era membro, sia a lui personalmente. Parte_1
Tutto ciò posto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il unico Controparte_1 responsabile del sinistro del 14.11.2021 in agro di San AR in Pensilis per non aver usato la diligenza e prudenza nella custodia e la mansuetudine del cavallo che ha causato la ferita al Parte_1
2.ACCERTARE E DICHIARARE ass.ne responsabile per la copertura
[...] CP_2 assicurativa del danno anche in concorso con il come da contratto richiamato in premessa;
” 3.per CP_3
l'effetto CONDANNARE il sig. in concorso con la compagnia Ass.va Controparte_1 [...]
ognuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 29.605,50 oltre interessi fino alla Parte_2 data dell'effettivo soddisfo;
4.Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi all'avvocato costituito come da mandato”.
2. Si è costituito , contestando preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per introduzione del giudizio oltre il termine di tre mesi previsto dal d.lgs. n.
28/2010. Nel merito, il convenuto ha contestato l'an della domanda risarcitoria per assenza del nesso di causalità tra la propria condotta, quella del proprio animale e l'evento lesivo lamentato dal , dipeso esclusivamente da sua disattenzione nel porsi ad una distanza Parte_1 non di sicurezza, con la conseguenza che eventuali danni non potrebbe che ascriversi alla grave disattenzione prestata dallo stesso , tale da spezzare il nesso causale tra Parte_1
l'evento e il danno, ridondando in caso fortuito ex art. 2052 c.c. Conseguentemente, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita la contestando in via preliminare la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 e 4 e
164 comma 4 c.p.c.; ha eccepito, poi, il difetto di legittimazione passiva, stante la propria estraneità alla vicenda della stessa, quale impresa assicuratrice del circolo ippico “Westernlive
Bassomolise”, e quindi l'inoperatività della garanzia nei confronti del per l'evento CP_1 per cui è causa, insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Nel merito, la Compagnia ha sostenuto l'operatività della franchigia e, comunque, l'inoperatività della copertura assicurativa per il mancato pagamento del premio di polizza. Infine, la convenuta ha contestato il quantum richiesto, stante il difetto di prova, concludendo per il rigetto della domanda e condanna ex art. 96 c.p.c. pagina 3 di 7 4. Con sentenza non definitiva n. 501/2024, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione della con estromissione della stessa dal giudizio, Controparte_7 disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti.
3. La causa, quindi, è pervenuta allo scrivente Magistrato e così proseguita con assunzione della prova testimoniale;
all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, è inammissibile la domanda di condanna rivolta dall'attore alla ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in ragione Controparte_5 dell'estromissione della Compagnia dal giudizio in forza di pronuncia parziale resa in corso di causa. Pertanto, tutte le deduzioni e considerazioni svolte dalla parte attrice in sede di scritti conclusivi con riguardo alla posizione della non sono ammissibili in questa sede ma, CP_5 semmai, in sede di eventuale gravame avverso la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della Compagnia.
Sempre in limine, l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dal convenuto per decorso del termine di tre mesi previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, argomentata sul presupposto dell'instaurazione del giudizio di merito da parte dell'attore “dopo circa dieci mesi dal verbale negativo del procedimento di mediazione”, è certamente infondata.
Sul punto, è assorbente il rilievo per cui la presente controversia, avendo ad oggetto una richiesta risarcitoria extracontrattuale, non rientra in alcuna delle ipotesi di mediazione obbligatoria previste dall'art. 5 d.lgs. 28/2010; peraltro, non essendo stato eccepito da alcuno dei convenuti, entro la prima udienza, il mancato esperimento della negoziazione assistita (a cui invece soggiaceva la controversia, ex art. 3 L. n. 162/2014), la domanda è certamente procedibile.
5. Nel merito, la domanda è infondata.
L'azione proposta, come correttamente qualificata sin dall'atto introduttivo dall'attore, va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., a mente della quale “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per il danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. risiede esclusivamente sul rapporto tra il soggetto e l'animale, prescindendo da qualsivoglia connotato di colpa del proprietario. L'unico limite a tale tipo di responsabilità è il caso fortuito, quale fattore avente i pagina 4 di 7 caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, potendo essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (cfr. ex plurimis, Cass. Sent. n. 25223 del 15.12.2015; Cass. Sent.
n. 10402 del 20.5.2016).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (ex plurimis Cass. Civ. Sent. n. 25223/2015; Cass. Civ., Sent. n. 17091/2014).
In particolare, il convenuto sarà liberato solo dando la prova del fortuito, “ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass. n. 10402/2016), “non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. Civ. Sent. n. 15895 del 20/07/2011). Difatti,
“Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e
2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi”(Cass. civ. n. 4742/2001); inoltre, al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante (Cass. n. 1400/1983, richiamata anche dalla parte convenuta).
In definitiva, in punto di distribuzione dell'onere della prova, il danneggiato è tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso causale in modo univoco, mentre il danneggiante
(proprietario o utilizzatore) potrà liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito (Cass.
22.2.2000, n. 1971), ma solo dopo che il danneggiato abbia provato il nesso casuale (così Cass. civ. n. 4742/2001 cit.). pagina 5 di 7 5.1. Venendo allora al caso in esame, non è contestato che il cavallo fosse di proprietà del e che al momento del sinistro fosse sotto la sua sfera di controllo. CP_1
Tuttavia, all'esito della prova orale espletata, non è risultato provato l'evento di danno e il nesso eziologico tra l'asserita condotta del cavallo e la lesione lamentata, non essendo emerso che il cavallo del , indietreggiando verso il mulo condotto dal , colpiva CP_1 Parte_1 con la zampa destra la gamba sinistra dell'attore.
Difatti, la testimone teste comune ad entrambe le parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato che “il cavallo del non indietreggiava ma proseguiva in avanti;
lo so perché ero anche io CP_1
a cavallo quel giorno con loro e mi trovavo, nel momento in cui poi ho sentito l'urlo del sull'altro Parte_1 lato rispetto a loro ed ero posta tra loro e quindi posso dire che lo stesso stava proseguendo la sua marcia in avanti e quindi non indietreggiava. Posso dire inoltre che durante la passeggiata, il cavallo del non CP_1 ha mostrato agitazione ma è rimasto sempre tranquillo nella sua camminata. Preciso che il non Parte_1 montava un cavallo ma un mulo. Non ho visto il calcio ma ho sentito un urlo di dolore del . Lui poi Parte_1
è sceso dal mulo ma altro non so perché io ho proseguito la camminata” (cfr. verbale del 22.01.2025).
Il teste , ascoltata all'udienza del 26.02.2025, ha riferito che, durante la Testimone_2 passeggiata, si trovava con il suo cavallo dietro al e accanto a lei c'era il . CP_1 Parte_1
A domanda, ha dichiarato che “camminavamo in gruppo, tutti mantenendo la distanza di sicurezza;
eravamo tra i 20-30 cavalieri. Io ho sempre mantenuto la mia posizione dietro il;
difatti eravamo CP_1 partiti insieme la mattina e così siamo rientrati;
anche il è rimasto accanto a me per la maggior parte Parte_1 del tempo”. Quanto alla condotta del cavallo del , la teste ha riferito “proseguivamo la CP_1 marcia in avanti; ricordo che c'è stato un lieve avvicinamento del al cavallo del ma poi è Parte_1 CP_1 tornato indietro e comunque non si sono toccati”; difatti, sulla dinamica descritta dall'attore, ha negato un indietreggiamento del cavallo del convenuto, riferendo che “il cavallo è sempre andato nel senso di marcia che avevamo tutti;
non l'ho visto scalciare ed è sempre stato tranquillo”.
L'ultimo teste, sig. ha dichiarato preliminarmente di non aver Testimone_3 partecipato alla manifestazione ma di aver assistito al passaggio del corteo dal bordo della strada. Pur avendo affermato di aver visto distintamente l'attore e il convenuto a cavallo “senza frapposizione di ostacoli”, dopo aver riferito di aver visto il cavallo del “un po' ballerino” CP_1
e “ad un certo punto indietreggiare e scalciare”, ha dichiarato che “penso abbia così colpito il Parte_1 perché l'ho sentito urlare”. Tale dichiarazione, tuttavia, non è sufficiente per ritenere provato l'evento di danno (colpo della zampa del cavallo alla gamba sinistra del ), poiché Parte_1 consistente in una supposizione o valutazione del teste, sganciata da elementi in fatto che possano supportare il convincimento del teste. pagina 6 di 7 Ne consegue allora che dalle testimonianze così raccolte non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico nei termini allegati in citazione e, in particolare, dell'evento lesivo consistito nel colpo ricevuto dall'attore a causa dello scalciare del cavallo montato dal
. In difetto, dunque, di prova del fatto storico e della riconducibilità eziologica delle CP_1 lesioni lamentate dall'attore al contegno dell'animale, la domanda ex art. 2052 c.c. deve essere rigettata.
6. Parimenti, va respinta la richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., domanda che parte convenuta ha avanzato in maniera generica nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e nell'atto conclusivo, senza tuttavia allegare alcun elemento a supporto. Invero, la domanda ex art. 96 c.p.c. presuppone pur sempre un danno risarcibile patito dalla parte vittoriosa, nel caso di specie in alcun modo allegato, né vi sono stati comportamenti processuali tali da integrare una condotta di abuso del processo per finalità diverse da quelle tipiche dello stesso.
7. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere interamente poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del dm 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva prestata, nei valori tra minimi e medi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta la domanda;
− condanna , al pagamento, per le causali di cui Parte_1 in motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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