Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. 13057 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Iuliano
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.2.2025, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti e chiedeva riservarsi la causa in decisone. Il Gi ha riservato la causa al Collegio con i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc di gg.60. Il Pm ha chiesto pronunciarsi la separazione regolamentando i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina in atto con contributo a carico del padre per il mantenimento delle minori nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.6.2023, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. in data 8.9.2007 dal quale sono nate (13.1.2009) e Controparte_1 Per_1
(1.3.2007) – esponeva: Per_2 la famiglia ha vissuto da sempre alla Via Maio Di Porto n.17, immobile condotto in locazione dalla ricorrente che versa un canone mensile di circa € 270,00, fatto salvo per il periodo nel quale veniva già proposta separazione tra i coniugi come da sentenza che si allega n. 14120/13 durante il quale parte resistente si è allontanato dalla casa coniugale. Da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, e ciò nonostante i ripetuti tentativi di riconciliazione avvenuti nel corso degli anni hanno ancor più resa impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale. Successivamente, a seguito di un ricongiungimento, nasceva la seconda figlia . Purtroppo, i tentativi della sig. Per_2 di ricondurre la vita familiare su binari vivibili non ha avuto buon esito. Di fatto i Parte_1 rapporti si sono resi più burrascosi tant'è che ormai il sig. e risiede in San Giorgio Parte_2 a Cremano. L'unione coniugale non si è evoluta positivamente e la convivenza è divenuta intollerabile. Le parti non hanno intrapreso alcun percorso di mediazione familiare reso impossibile dai rapporti ormai non più sanabili. In particolare, la personalità del coniuge odierno convenuto, compromettono la serena vita familiare della ricorrente che veniva via via sempre più
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repressa, sino ad arrivare al punto di considerare intollerabile, la continue vessazioni, messe in campo dal coniuge. Con il passare del tempo, quindi, nel crescendo intollerabile della convivenza, la ricorrente in parola, si è vista mancare ogni apporto necessario da parte dell'altro coniuge, sia morale che materiale. La situazione è quindi giunta a livelli insostenibili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Si indica all'uopo il seguente piano genitoriale che la ricorrente sottoscrive. Le figlie minorenni vivono abitualmente con la madre che provvede a tutto quanto necessario e pertanto la dimora abituale, all'atto del deposito del ricorso, è presso la ricorrente ossia Via Maio Di Porto n.17. (…) E' espressa volontà della ricorrente ribadire, a se stessa e al coniuge, che ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità (…) Entrambe le figlie seguono regolarmente il percorso scolastico e vengono iscritte a scuola dalla ricorrente. Il coniuge provvederà a versare il
50% delle spese scolastiche, sanitarie. Il genitore collocatario accompagnerà i minori alle attività e provvederà, come provvede, alle necessità dei figli. (…). Le spese sanitarie dovranno essere pagate al 50% da entrambi i genitori. (…) Parte convenuta, considerate la capacità economiche, alla luce delle attuali contingenze economiche, dovrà provvedere a versare euro 300,00
(trecento/00) per ciascuna figlia, da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese per dodici mensilità all'anno, tale somma sarà rivalutata ogni anno a far tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat-costo vita per famiglie di operai ed impiegati. (…) La ricorrente, come da certificazione degli ultimi tre anni, è lavoratrice dipendente e percepisce un reddito lordo annuo di circa € 21.000,00 , non ha alcuna pensione o proprietà immobiliari , versa un canone di locazione mensile di € 270,00 circa, non investimenti, rendite, fondi polizze. Il resistente è autotrasportatore rappresentante e fruisce di un reddito mensile di circa € 1800,00. Ha chiesto: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Provvedere ad affido condiviso delle minori con la prevalenza presso la ricorrente alla quale viene assegnata la casa coniugale;
-
Confermare il su esposto piano genitoriale;
- Porre a carico del sig. un Controparte_1 assegno mensile di euro 300,00 per ciascuna figlia, e di € 150,00 per il coniuge da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
All'udienza di prima comparizione del 7.11.2023, rinviata per regolarizzare la notifica al al CP_1
20.2.2024, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, il Gi ha disposto come di seguito, recependo il piano genitoriale allegato al ricorso dalla Pt_1
Il Gi, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, esaminata la documentazione agli atti, autorizza i coniugi a vivere separatamente. Dispone l'affido condiviso – conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente – delle figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
determina le modalità di visita come indicate in ricorso nel piano genitoriale allegato: Nel migliore interesse delle minori la ricorrente propone di condividere le principali decisioni, ed ovviamente ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana delle minori quando le stesse si trovano con loro e ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore potrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche ed avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli. Entrambi i genitori risulteranno nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli e ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto con lui. Nell'eventualità le parti non concordassero sulle decisioni genitoriali, gli stessi sottoporranno il problema alla mediazione familiare.
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I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e , in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. I genitori possono provvedere all'istruzione religiosa nella fede che desiderano: si precisa che gli stessi sono d'accordo che i figli seguiranno la religione Cattolica. Entro il 1° settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico adattare il calendario delle frequentazioni. I periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. I figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. Il costo del cellulare dovrà essere pagato sia dalla madre che dal padre. I genitori dovranno monitorare l'uso che i figli fanno del computer per garantire la loro sicurezza. I genitori comunicheranno attraverso telefono, in persona, e- mail o altro. I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli. Quando il minore si sposta da una casa all'altra è utile che porti con se una nota di accompagno per le informazioni necessarie, che includono: medicine (in confezione originale) e relativi dosaggi, compiti a casa, progetti scolastici, attività sociali e relativo equipaggiamento, appuntamenti, orari dei pasti e del riposo. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli. Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che hanno portato con loro. Il genitore non collocatario provvederà a prendere il figlio. Se un genitore ha più di 30 minuti di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con se i figli, può fare altri piani con loro. Il padre potrà vedere le figlie ogni volta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi ed in particolare due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 il martedì e il giovedì e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
le festività in alternanza con la madre, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive come di seguito meglio precisato. Le vacanze estive saranno concordate anno per anno, a seconda delle esigenze di entrambi i genitori, unitamente alle esigenze delle minori prevedendo che entro il mese di maggio vengano comunicate le rispettive ferie.
Quanto alle festività pertanto, i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno: - Il primo novembre con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- L'8 dicembre con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari;
- Le vacanze natalizie, il Natale e l'ultimo dell'anno con un genitore e Santo ST ed il capodanno con un altro, mentre per quanto attiene la Pasqua, con un genitore e la Pasquetta con un altro, ad anni alterni;
- Il 25 aprile con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- Il primo maggio con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari;
- Il 2 giugno con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- I rispettivi compleanni dei genitori saranno trascorsi con gli stessi;
- I compleanni delle minori saranno trascorsi con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari. I coniugi si daranno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, con l'iscrizione dei figli sul passaporto dell'altro; Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con se i figli. Ogni genitore può avere giorni 15 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con le minori. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno. Viaggio fuori dal paese di residenza è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 10 giorni
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di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
Non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Avuto riguardo alla domanda di contributo al mantenimento delle figlie minori della coppia, Per_1
(13.1.2009) e (1.3.2017), - per le quali la madre provvede al mantenimento in via diretta, Per_2 pone a carico di , la somma di Euro 550,00 al mese da versare alla resistente, Controparte_1 importo da corrispondersi a entro e non oltre il 5 di ogni mese a partire dal mese corrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal mese di marzo 2025, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che vi risiede con le figlie minori. Quanto alla richiesta di parte resistente e di un assegno di mantenimento per sè stessa, atteso che la ricorrente lavora stabilmente, la stessa non può trovare accoglimento. (…) .
Rinviato, quindi, il processo alla successiva udienza del 19.9.2024, su istanza del procuratore la causa è stata rinviata per la decisione.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle modalità di affido di e di possono trovare conferma le statuizioni adottate Per_1 Per_2 in via provvisoria dal GI in quanto non sono state evidenziate criticità nei rapporti padre-figlie minori: affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. La ricorrente, sentita dal GI, ha dichiarato:
mi riporto al ricorso;
abito con le mie figlie, ed di 15 e 7 anni nella ex casa Per_1 Per_2 coniugale a via Maio Di porto 17; pago un canone di € 270,00 mensili;
le mie figlie vanno a scuola, la prima va al primo superiore e la piccola alla seconda elementare. I miei genitori abitano nello stesso palazzo e posso contare sul loro aiuto quando ho difficoltà. Io lavoro da H e M via Toledo e mi posso organizzare con le visite delle bambine con il padre in quanto con le mie colleghe organizzo i turni di lavoro. Devo aggiungere che da quando ci siamo separati- circa due anni fa – abbiamo mantenuto un rapporto civile;
, che lavora come dipendente della CP_1 [...]
, vede abbastanza regolarmente le figlie, circa un paio di volte a settimana. Inoltre le sente Pt_3 telefonicamente e le mie figlie stanno bene e sono contente di stare con il padre. Lui vive a casa della madre a San Giorgio ma le mie figlie non sono mai state a casa della nonna perché non hanno un bellissimo rapporto con lei e lui non le forza. In ogni caso io sono disponibile a confermare le modalità di visita indicate nel ricorso a pag.
5. Ho necessità di avere una regolamentazione dei giorni di visita perché spesso si presenta senza avvisare e ci crea CP_1 problemi organizzativi. Nelle due estati passate – 2022 e 2023 – non ha portato con sé le figlie ma sono state sempre con me e la mia famiglia nella casetta a Scauri che affittiamo ogni anno. Per_1 va in palestra e pago circa 50 euro al mese;
quando la ragazza gliele chiede lui glieli da ma non sempre. Ogni mese mi dà una somma non inferiore a 500,00 euro per le bambine;
le CP_1 spese straordinarie le sostengo io e non gliele ho mai chieste. Per cui, con il mio stipendio pago il
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canone, mantengo le bambine e le spese straordinarie. Quando stavamo insieme dividevamo a metà le spese per cui non posso indicare una somma precisa che lui mi dava per il menage. Posso solo dire che lui ha la partita Iva ed ha un reddito mensile oscillante tra i 1600,00-1.800,00/
2.000,00. Dipende da quanti viaggi effettua. Le mie figlie per il momento stanno bene e non manifestano alcuna criticità; vogliono bene al padre e stanno volentieri con lui.
Non è stato, pertanto, rinviare ad altra udienza in presenza in quanto nelle note di TS del 19.9.2024 – concesse per verificare l'andamento dei rapporti del padre con le minori e l'esatto adempimento delle modalità adottate – il procuratore della ricorrente si è riportato agli atti ed ha chiesto rinvio per la decisione. Non è stato, pertanto, ritenuto necessario alcuna intervento dei SS o l'ascolto delle minori, non essendo emerse criticità di alcun tipo.
Le modalità di visita vanno, analogamente, confermate, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi:
Il padre potrà vedere le figlie ogni volta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi ed in particolare due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 il martedì e il giovedì e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
le festività in alternanza con la madre, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive come di seguito meglio precisato. Le vacanze estive saranno concordate anno per anno, a seconda delle esigenze di entrambi i genitori, unitamente alle esigenze delle minori prevedendo che entro il mese di maggio vengano comunicate le rispettive ferie. Quanto alle festività pertanto, i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno:
- Il primo novembre con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- L'8 dicembre con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari;
- Le vacanze natalizie, il Natale e l'ultimo dell'anno con un genitore e Santo ST ed il capodanno con un altro, mentre per quanto attiene la Pasqua, con un genitore e la Pasquetta con un altro, ad anni alterni;
- Il 25 aprile con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- Il primo maggio con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari;
- Il 2 giugno con il padre gli anni pari e con la madre gli anni dispari;
- I rispettivi compleanni dei genitori saranno trascorsi con gli stessi;
- I compleanni delle minori saranno trascorsi con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con se i figli. Ogni genitore può avere giorni 15 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con le minori. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno.
Circa il mantenimento delle minori ed per le quali la madre provvede al Per_1 Per_3 mantenimento in via diretta con il suo lavoro e con l'accudimento domestico – la ricorrente, che nell'atto introduttivo aveva chiesto la somma di € 300,00 per entrambe le figlie, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate dal Gi.
Orbene, osserva il Collegio che la ricorrente non ha depositato alcunchè in ordine alla posizione reddituale del marito – che ha affermato essere dipendente della - ma ha solo dedotto Pt_3 che lo stesso ha la partita IVA ed un reddito mensile di circa 1.600,00/1.800 euro mensili, che varia in relazione ai viaggi effettuati. Nulla ha chiesto, inoltre, in ordine agli assegni unici per le minori, non precisando se li divide a metà col coniuge o se li percepisce lei per intero.
Peraltro, la sign. lavora presso la catena di negozi H&M e contribuisce con il suo lavoro e Pt_1 con l'accudimento domestico al mantenimento delle figlie.
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Con Pertanto, atteso il breve tempo trascorso dalle statuizioni adottate dal n via provvisoria, il Collegio conferma (come chiesto dalla in € 550,00 l'importo da corrispondere da parte Pt_1 del padre quale contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua secondo gli indici Istat da maggio 2026.
Il resistente è, inoltre, obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie come da protocollo del 7.3.2018.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che vi risiede con le figlie minori.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento formulata in ricorso dalla - e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni- in quanto la ricorrente Pt_1 lavora stabilmente ed ha allegato agli atti le certificazioni fiscali degli ultimi tre anni dalle quali emerge un reddito fisso di oltre 20.000,00 euro annui.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- Dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre, e facoltà di visita padre-figlie indicate in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 nella misura di € 550,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione Istat da maggio 2026;
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie come indicato in parte motiva;
- spese di lite non ripetibili;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7 parte II s.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il G.rel. Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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