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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4439/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4439/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sabato Giuseppe Parte_1
Perna.
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi dell'art. Controparte_1
86 cpc
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
quale titolare dell'impresa “Lavori Edili di Giugliano Parte_1
Carmela”, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. 6082/2018, emessa dal Giudice di pace di Nola, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda avanzata in primo grado da volta ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività Controparte_1
stragiudiziale svolta in favore della predetta società. L'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, pertanto, ne chiedeva la riforma, non avendo mai l'appellante conferito alcun incarico professionale all'appellata.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , la quale resisteva al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva
2 all' udienza cartolare del 14/10/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Inoltre, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata sul punto del tutto generiche.
In ordine al motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, questo Tribunale ritiene che lo stesso sia infondato. A
tal proposito, va in primo luogo rammentata la differenza tra legitimatio ad
causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è
una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
3 necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022).
Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta in primo grado e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenesse al merito della controversia, discutendosi quindi non di legittimazione passiva bensì di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Sul punto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La titolarità
della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
4 costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. civ.
10435/2025).
Tanto premesso, nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che l'odierna appellata, attrice nel giudizio di primo grado, assolvesse all'onere probatorio sulla stessa incombente sia in ordine alla titolarità passiva facente capo all'odierna appellante che al conferimento dell'incarico e all'espletamento dell'attività professionale stragiudiziale svolta. Più nello specifico,
relativamente al conferimento dell'incarico e dell'attività stragiudiziale svolta,
tale circostanza è stata dimostrata sia a mezzo prova documentale sia tramite la prova testimoniale e non è stata impugnata nel presente giudizio, atteso che è la stessa appellante ad addurre che “[...] nel caso concreto, è certo e vero che
l'unico ad aver conferito il preteso incarico di difendere la Parte_2
sig.ra è stato il Sig. [...]” (cfr. atto di Parte_1 Per_1 Pt_3
appello pag. 5). Ciò posto, atteso che l'incarico veniva conferito da
[...]
, direttore tecnico dell'impresa “Lavori Edili di Giugliano Carmela” Parte_4
e, in quanto tale, con competenze solo per gli adempimenti tecnico-
organizzativi necessari per la corretta esecuzione dei lavori (art. 87, D.P.R.
n.207/2010), lo stesso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure,
agiva quale falsus procurator, non avendo alcun potere in merito. È, infatti,
principio consolidato in giurisprudenza che il soggetto che abbia agito quale rappresentante pur senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere,
rientra nella figura del falsus procurator. Orbene, secondo quanto statuito dalla
5 Corte di Cassazione “il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una
fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si
perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di
pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del
dominus sino alla ratifica di questi ” (Cass. civ. 17 giugno 2010, n. 14618). In
ordine alla forma della ratifica, la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso
di negozio concluso dal 'falsus procurator' di una società, la sua ratifica può
desumersi da fatti concludenti purché compiuti dall'organo istituzionalmente
competente a provvedere su di essa” (Cass. civ. 11040/2022), che “La ratifica
del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta
condudentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona
giuridica o di una società, il comportamento dal quale possa desumersi
l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a
provvedere su di essa” (in motivazione Cass. civ. 11040/2022) e, infine, che “In
tema di rappresentanza, la ratifica si concretizza in una manifestazione di
approvazione dell'operato del mandatario proveniente dall'interessato; essa
non richiede formule sacramentali (a meno che la specifica forma sia prevista
per l'atto compiuto dal rappresentante), ma necessita l'estrinsecazione chiara e
non equivoca della volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso.
Dunque la ratifica può essere anche tacita, ma dal contegno del "dominus" o
del mandante deve risultare in modo univoco la volontà di rendere efficace il
negozio..” (Cass. Civ. n. 1135/2023).
Applicando i suddetti principi al caso concreto, emerge in modo inequivoco che l'incarico conferito e svolto dall'appellata arrecasse un'utilità all'appellante, la quale ne faceva propri gli effetti anche in assenza di ratifica esplicita della
6 stessa. Infatti, le messe in mora predisposte ed inviate dall'appellata nel maggio
2013 al comportavano, come conseguenza, la Controparte_2
sospensione dei lavori richiesta dall' Controparte_3
(in assenza della quale, quest'ultima sarebbe incorsa nella penale prevista dal contratto per il ritardo nell'ultimazione dei lavori stessi). Pertanto, tale circostanza, sicuramente conosciuta dall'appellante, atteso che la stessa risultava essere presente alla redazione del verbale di sospensione dei lavori
(dal quale si evinceva che la sospensione era dovuta per scongiurare tale conseguenza svantaggiosa per l'impresa appaltatrice), può essere sicuramente considerata un'utilità derivante dall'incarico conferito dal falsus procurator, tra l'altro marito della stessa, ed in quanto tale imputabile alla rappresentata in capo alla quale è, sicuramente, configurabile la titolarità passiva, così come statuito dal giudice di primo grado.
In ordine, invece, al quantum liquidato, il Tribunale ritiene fondato sia il motivo di appello con il quale si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nella determinazione del compenso da riconoscere per l'attività
stragiudiziale svolta dall'appellata, abbia fatto rientrare anche l'assistenza nella redazione del contratto di appalto;
invero, come indicato anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attività della si limitava CP_1
all'invio di due messe in mora oltre che all'effettuazione di incontri volti alla definizione delle varie questioni insorte in esecuzione del contratto di appalto stipulato in precedenza tra l'impresa ed il condominio committente. A tal proposito, occorre premettere che, come ha sottolineato ripetutamente dalla
Suprema Corte, “In materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del
professionista ad un giusto compenso ex art. 2233 c.c., ricollegandosi alle
7 regole fondamentali scaturenti dalla Carta Costituzionale e dai principi
generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o,
in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica
del rapporto [...]” (Cass. civ. sez. II 24.09.1994 n. 7858). Inoltre, la Suprema
Corte ha altresì statuito che “Il compenso per prestazioni professionali va
determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove
non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia
di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo
rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe
ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i
criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro
subordinato” (Cass. civ. n. 15786/2013; Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 1900/
2017). Pertanto, nel caso di specie, in assenza di una pattuizione specifica tra le parti, occorre utilizzare, così come fatto in primo grado, il criterio residuale che affida il compito di liquidare il compenso del professionista al giudice. Ciò
posto, questo Tribunale ritiene che la somma riconosciuta dal giudice di primo grado non sia congrua a fronte dell'errore in cui era incorso nella determinazione della stessa e che, quindi, si debba attribuire all'opera prestata un valore indeterminabile, attesa l'indeterminabilità dell'utilità derivante dalla stessa. Pertanto, considerata l'epoca di espletamento dell'incarico professionale,
l'indeterminabilità della prestazione stragiudiziale svolta, in applicazione delle tariffe di cui all'art. 18 del DM 55/2014, appare congruo liquidare l'importo di
€ 2.295,00 calcolato sulla base del valore medio tabellare, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge.
8 Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs.
n. 231/02 (cfr. l'art. 2, 1° comma, lett. c, che fa espressa menzione di ogni soggetto esercente anche una “libera professione”), con decorrenza dal
08/05/2013, data della prima richiesta di pagamento del compenso (cfr. all. 5
della produzione parte appellata di primo grado); in tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui “[...] per i crediti professionali derivanti
dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi di cui all'art. 1224 cod.
civ. decorrano dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione
della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento” (in motivazione Cass. civ. 29/01/1999, n. 813).
Pertanto, l'appello va accolto nei limiti di quanto appena indicato.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio (v. Cass. civ. 20526/2017 “In
tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca soccombenza deve
ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale
dell'unica domanda proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede
9 - accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna l'appellante a versare all'appellata l'importo di € 2.295,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge, nonché interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 a far data dal 08/05/2013 sino al soddisfo;
- condanna parte appellata alla restituzione di eventuali importi ricevuti in eccedenza in esecuzione dell'impugnata sentenza;
- conferma le spese di lite per il primo grado e compensa, invece, le spese di lite per il presente grado di giudizio.
Nola, 21/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4439/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sabato Giuseppe Parte_1
Perna.
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi dell'art. Controparte_1
86 cpc
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
quale titolare dell'impresa “Lavori Edili di Giugliano Parte_1
Carmela”, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. 6082/2018, emessa dal Giudice di pace di Nola, con la quale quest'ultimo accoglieva la domanda avanzata in primo grado da volta ad ottenere il pagamento del compenso per l'attività Controparte_1
stragiudiziale svolta in favore della predetta società. L'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, pertanto, ne chiedeva la riforma, non avendo mai l'appellante conferito alcun incarico professionale all'appellata.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , la quale resisteva al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva
2 all' udienza cartolare del 14/10/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia in parte fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Inoltre, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata sul punto del tutto generiche.
In ordine al motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, questo Tribunale ritiene che lo stesso sia infondato. A
tal proposito, va in primo luogo rammentata la differenza tra legitimatio ad
causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è
una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
3 necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022).
Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta in primo grado e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenesse al merito della controversia, discutendosi quindi non di legittimazione passiva bensì di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Sul punto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La titolarità
della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
4 costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. civ.
10435/2025).
Tanto premesso, nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che l'odierna appellata, attrice nel giudizio di primo grado, assolvesse all'onere probatorio sulla stessa incombente sia in ordine alla titolarità passiva facente capo all'odierna appellante che al conferimento dell'incarico e all'espletamento dell'attività professionale stragiudiziale svolta. Più nello specifico,
relativamente al conferimento dell'incarico e dell'attività stragiudiziale svolta,
tale circostanza è stata dimostrata sia a mezzo prova documentale sia tramite la prova testimoniale e non è stata impugnata nel presente giudizio, atteso che è la stessa appellante ad addurre che “[...] nel caso concreto, è certo e vero che
l'unico ad aver conferito il preteso incarico di difendere la Parte_2
sig.ra è stato il Sig. [...]” (cfr. atto di Parte_1 Per_1 Pt_3
appello pag. 5). Ciò posto, atteso che l'incarico veniva conferito da
[...]
, direttore tecnico dell'impresa “Lavori Edili di Giugliano Carmela” Parte_4
e, in quanto tale, con competenze solo per gli adempimenti tecnico-
organizzativi necessari per la corretta esecuzione dei lavori (art. 87, D.P.R.
n.207/2010), lo stesso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure,
agiva quale falsus procurator, non avendo alcun potere in merito. È, infatti,
principio consolidato in giurisprudenza che il soggetto che abbia agito quale rappresentante pur senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere,
rientra nella figura del falsus procurator. Orbene, secondo quanto statuito dalla
5 Corte di Cassazione “il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una
fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si
perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di
pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del
dominus sino alla ratifica di questi ” (Cass. civ. 17 giugno 2010, n. 14618). In
ordine alla forma della ratifica, la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso
di negozio concluso dal 'falsus procurator' di una società, la sua ratifica può
desumersi da fatti concludenti purché compiuti dall'organo istituzionalmente
competente a provvedere su di essa” (Cass. civ. 11040/2022), che “La ratifica
del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta
condudentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona
giuridica o di una società, il comportamento dal quale possa desumersi
l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a
provvedere su di essa” (in motivazione Cass. civ. 11040/2022) e, infine, che “In
tema di rappresentanza, la ratifica si concretizza in una manifestazione di
approvazione dell'operato del mandatario proveniente dall'interessato; essa
non richiede formule sacramentali (a meno che la specifica forma sia prevista
per l'atto compiuto dal rappresentante), ma necessita l'estrinsecazione chiara e
non equivoca della volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso.
Dunque la ratifica può essere anche tacita, ma dal contegno del "dominus" o
del mandante deve risultare in modo univoco la volontà di rendere efficace il
negozio..” (Cass. Civ. n. 1135/2023).
Applicando i suddetti principi al caso concreto, emerge in modo inequivoco che l'incarico conferito e svolto dall'appellata arrecasse un'utilità all'appellante, la quale ne faceva propri gli effetti anche in assenza di ratifica esplicita della
6 stessa. Infatti, le messe in mora predisposte ed inviate dall'appellata nel maggio
2013 al comportavano, come conseguenza, la Controparte_2
sospensione dei lavori richiesta dall' Controparte_3
(in assenza della quale, quest'ultima sarebbe incorsa nella penale prevista dal contratto per il ritardo nell'ultimazione dei lavori stessi). Pertanto, tale circostanza, sicuramente conosciuta dall'appellante, atteso che la stessa risultava essere presente alla redazione del verbale di sospensione dei lavori
(dal quale si evinceva che la sospensione era dovuta per scongiurare tale conseguenza svantaggiosa per l'impresa appaltatrice), può essere sicuramente considerata un'utilità derivante dall'incarico conferito dal falsus procurator, tra l'altro marito della stessa, ed in quanto tale imputabile alla rappresentata in capo alla quale è, sicuramente, configurabile la titolarità passiva, così come statuito dal giudice di primo grado.
In ordine, invece, al quantum liquidato, il Tribunale ritiene fondato sia il motivo di appello con il quale si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nella determinazione del compenso da riconoscere per l'attività
stragiudiziale svolta dall'appellata, abbia fatto rientrare anche l'assistenza nella redazione del contratto di appalto;
invero, come indicato anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attività della si limitava CP_1
all'invio di due messe in mora oltre che all'effettuazione di incontri volti alla definizione delle varie questioni insorte in esecuzione del contratto di appalto stipulato in precedenza tra l'impresa ed il condominio committente. A tal proposito, occorre premettere che, come ha sottolineato ripetutamente dalla
Suprema Corte, “In materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del
professionista ad un giusto compenso ex art. 2233 c.c., ricollegandosi alle
7 regole fondamentali scaturenti dalla Carta Costituzionale e dai principi
generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o,
in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica
del rapporto [...]” (Cass. civ. sez. II 24.09.1994 n. 7858). Inoltre, la Suprema
Corte ha altresì statuito che “Il compenso per prestazioni professionali va
determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove
non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia
di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo
rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe
ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i
criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro
subordinato” (Cass. civ. n. 15786/2013; Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 1900/
2017). Pertanto, nel caso di specie, in assenza di una pattuizione specifica tra le parti, occorre utilizzare, così come fatto in primo grado, il criterio residuale che affida il compito di liquidare il compenso del professionista al giudice. Ciò
posto, questo Tribunale ritiene che la somma riconosciuta dal giudice di primo grado non sia congrua a fronte dell'errore in cui era incorso nella determinazione della stessa e che, quindi, si debba attribuire all'opera prestata un valore indeterminabile, attesa l'indeterminabilità dell'utilità derivante dalla stessa. Pertanto, considerata l'epoca di espletamento dell'incarico professionale,
l'indeterminabilità della prestazione stragiudiziale svolta, in applicazione delle tariffe di cui all'art. 18 del DM 55/2014, appare congruo liquidare l'importo di
€ 2.295,00 calcolato sulla base del valore medio tabellare, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge.
8 Su tale somma sono, inoltre, dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs.
n. 231/02 (cfr. l'art. 2, 1° comma, lett. c, che fa espressa menzione di ogni soggetto esercente anche una “libera professione”), con decorrenza dal
08/05/2013, data della prima richiesta di pagamento del compenso (cfr. all. 5
della produzione parte appellata di primo grado); in tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui “[...] per i crediti professionali derivanti
dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi di cui all'art. 1224 cod.
civ. decorrano dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione
della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento” (in motivazione Cass. civ. 29/01/1999, n. 813).
Pertanto, l'appello va accolto nei limiti di quanto appena indicato.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio (v. Cass. civ. 20526/2017 “In
tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca soccombenza deve
ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale
dell'unica domanda proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede
9 - accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna l'appellante a versare all'appellata l'importo di € 2.295,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge, nonché interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 a far data dal 08/05/2013 sino al soddisfo;
- condanna parte appellata alla restituzione di eventuali importi ricevuti in eccedenza in esecuzione dell'impugnata sentenza;
- conferma le spese di lite per il primo grado e compensa, invece, le spese di lite per il presente grado di giudizio.
Nola, 21/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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