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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13362/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. COSTA COSIMO PANTALEO e l'avv. DE MATTEIS PAOLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1054/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che in data 23.10.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato in epigrafe, con proprio decreto n. 1054/2023 ha ingiunto all' di pagare Pt_1 al ricorrente la somma di euro 407,42 a titolo di TFR e ultime tre mensilità, oltre accessori ed oltre compensi liquidati in € 250,00, oltre rimborso spese - ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la legittimità delle trattenute IRPEF eseguite sugli importi corrisposti.
Il resistente ha chiesto “a) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a riceversi le somme ingiunte con il decreto opposto”, deducendo che “Nel CP_1 caso in cui il lavoratore presenta una domanda di liquidazione di un importo netto dovuto a titolo di TFR, importo quindi già assoggettato a ritenuta d'acconto, non è corretta la procedura adottata dall' di doppia applicazione della ritenuta, sostenendo che tale obbligo è previsto per legge”. Pt_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che, con decreto ingiuntivo n. 1195/19 del 17.07.2019, è stato ingiunto alla PD
SRL in liquidazione (datore di lavoro) il pagamento in favore di (dipendente) della CP_1 somma complessiva netta di € 3334,42 a titolo di TFR e ultime due mensilità.
In realtà, nel ricorso per decreto ingiuntivo il lavoratore aveva chiesto la somma complessiva di
€ 4706,70 lordi (di cui € 2830,19 lordi per le ultime due mensilità e € 1327,99 lordi per TFR).
1 In assenza di precisazioni sul punto nel decreto ingiuntivo, si deve ritenere che le somme siano state liquidate al netto perché sono stati detratti gli acconti già effettuati al netto, effettuando in tal modo un raffronto dovuto/percepito sulla base di poste omogenee (netto/netto).
In sede di ammissione al passivo, è stato poi riconosciuto in favore del lavoratore un credito di €
730,42 per TFR e € 1174,00 per ultime tre mensilità; nell'ammissione al passivo viene specificato che entrambe le somme sono “al netto delle ritenute come da titolo e da domanda”.
L' accoglieva la domanda di intervento del Fondo di Garanzia, operando però trattenute Pt_1 fiscali per complessivi € 407,42 (di cui € 135,92 sul TFR e € 271,50 sulle ultime due mensilità).
In fase monitoria, il lavoratore ha chiesto il pagamento per tale somma, poiché l avrebbe Pt_1 effettuato una duplicazione di trattenute, trattandosi di crediti già liquidati al netto.
In senso contrario, l ha dedotto che non vi è alcuna duplicazione nel pagamento dell'Irpef, Pt_1 atteso che prima della liquidazione eseguita dall con l'accantonamento delle somme dovute Pt_1 al Fisco a titolo di Irpef, l'onere di tale versamento non era stato affatto assolto: come infatti inconfutabilmente dimostrato dal modello SR 52 predisposto dal Curatore fallimentare, l'importo quantificato dal Curatore rappresenta l'importo LORDO (e non netto) maturato dal lavoratore.
Tale deduzione appare però sfornita di riscontri documentali, in quanto l non ha prodotto Pt_1 il modello SR52; tale documento è stato invece prodotto dal resistente, ma non contiene alcun riferimento ad importi lordi e, anzi, vi è l'aggiunta (sia pure a penna) “somme nette”.
Più in generale, dagli atti risulta pacificamente che il credito del lavoratore è stato liquidato al netto in ogni fase, prima in fase monitoria, poi in fase di ammissione allo stato passivo, come pure sono somme nette quelle indicate nella domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
Non appare quindi applicabile nel caso di specie la giurisprudenza richiamata dall , nella Pt_1 parta in cui viene dedotto che “la legittimità della trattenuta eseguita dall'Istituto a titolo di Irpef
è stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 25663/17, di riforma di una pronuncia della C.A. di Lecce, ha affermato il principio secondo cui le somme spettanti al lavoratore maturano al lordo, sicchè qualora lo stesso richieda il pagamento dell'importo al netto, deve allegare e dimostrare che le ritenute fiscali siano già state assolte, perché in tal caso non è
(ovviamente) possibile per l' effettuare una seconda trattenuta”. Dalla lettura di tale CP_2 sentenza, risulta infatti che il ricorso dell era stato accolto in quanto “5. Nel caso in esame è Pt_1 pure dimostrato in giudizio, in base alla trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo del lavoratore e dei successivi atti processuali, che il lavoratore non ha mai affermato che il proprio credito per TFR insinuato nel passivo concorsuale fosse stato determinato al netto dell'imposte; …
6. Ha perciò errato il giudice ad applicare il principio di non contestazione in relazione a circostanze di fatto mai allegate dalla parte che ne era onerata, in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è stato mai allegato in giudizio dall'attore che il credito per TFR fosse stato liquidato in sede di approvazione dello stato passivo al netto delle ritenute”.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, in quanto – come già evidenziato – il lavoratore ha espressamente dedotto (e dimostrato) che il credito è sempre stato quantificato al netto.
2 Pertanto, come stabilito da Cass. 24/03/2023, n. 8517 (allegata alle note scritte di parte opposta)
Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta l' deve fare riferimento, dunque, alle CP_2 somme lorde dovute al lavoratore, e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento faccia espresso riferimento a quelle, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto, rispetto alle quali l' deve provvedere alla conversione al lordo, per poi CP_2 operare, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta. … Può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' , Pt_1 anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve Pt_1 operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario.
Pertanto, l' – non essendovi prova che le ritenute fiscali fossero già state operate e versate Pt_1 all'erario – poteva certamente adempiere ai suoi doveri di sostituto di imposta, ma operando le ritenute sugli importi lordi (e non su quelli netti, oggetto dell'ammissione al passivo); operando sul netto, ha invece liquidato somme inferiori a quelle spettanti al lavoratore.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 30/11/2023 da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00 oltre rimborso Pt_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 12/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13362/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. COSTA COSIMO PANTALEO e l'avv. DE MATTEIS PAOLO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1054/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che in data 23.10.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato in epigrafe, con proprio decreto n. 1054/2023 ha ingiunto all' di pagare Pt_1 al ricorrente la somma di euro 407,42 a titolo di TFR e ultime tre mensilità, oltre accessori ed oltre compensi liquidati in € 250,00, oltre rimborso spese - ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la legittimità delle trattenute IRPEF eseguite sugli importi corrisposti.
Il resistente ha chiesto “a) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a riceversi le somme ingiunte con il decreto opposto”, deducendo che “Nel CP_1 caso in cui il lavoratore presenta una domanda di liquidazione di un importo netto dovuto a titolo di TFR, importo quindi già assoggettato a ritenuta d'acconto, non è corretta la procedura adottata dall' di doppia applicazione della ritenuta, sostenendo che tale obbligo è previsto per legge”. Pt_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che, con decreto ingiuntivo n. 1195/19 del 17.07.2019, è stato ingiunto alla PD
SRL in liquidazione (datore di lavoro) il pagamento in favore di (dipendente) della CP_1 somma complessiva netta di € 3334,42 a titolo di TFR e ultime due mensilità.
In realtà, nel ricorso per decreto ingiuntivo il lavoratore aveva chiesto la somma complessiva di
€ 4706,70 lordi (di cui € 2830,19 lordi per le ultime due mensilità e € 1327,99 lordi per TFR).
1 In assenza di precisazioni sul punto nel decreto ingiuntivo, si deve ritenere che le somme siano state liquidate al netto perché sono stati detratti gli acconti già effettuati al netto, effettuando in tal modo un raffronto dovuto/percepito sulla base di poste omogenee (netto/netto).
In sede di ammissione al passivo, è stato poi riconosciuto in favore del lavoratore un credito di €
730,42 per TFR e € 1174,00 per ultime tre mensilità; nell'ammissione al passivo viene specificato che entrambe le somme sono “al netto delle ritenute come da titolo e da domanda”.
L' accoglieva la domanda di intervento del Fondo di Garanzia, operando però trattenute Pt_1 fiscali per complessivi € 407,42 (di cui € 135,92 sul TFR e € 271,50 sulle ultime due mensilità).
In fase monitoria, il lavoratore ha chiesto il pagamento per tale somma, poiché l avrebbe Pt_1 effettuato una duplicazione di trattenute, trattandosi di crediti già liquidati al netto.
In senso contrario, l ha dedotto che non vi è alcuna duplicazione nel pagamento dell'Irpef, Pt_1 atteso che prima della liquidazione eseguita dall con l'accantonamento delle somme dovute Pt_1 al Fisco a titolo di Irpef, l'onere di tale versamento non era stato affatto assolto: come infatti inconfutabilmente dimostrato dal modello SR 52 predisposto dal Curatore fallimentare, l'importo quantificato dal Curatore rappresenta l'importo LORDO (e non netto) maturato dal lavoratore.
Tale deduzione appare però sfornita di riscontri documentali, in quanto l non ha prodotto Pt_1 il modello SR52; tale documento è stato invece prodotto dal resistente, ma non contiene alcun riferimento ad importi lordi e, anzi, vi è l'aggiunta (sia pure a penna) “somme nette”.
Più in generale, dagli atti risulta pacificamente che il credito del lavoratore è stato liquidato al netto in ogni fase, prima in fase monitoria, poi in fase di ammissione allo stato passivo, come pure sono somme nette quelle indicate nella domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
Non appare quindi applicabile nel caso di specie la giurisprudenza richiamata dall , nella Pt_1 parta in cui viene dedotto che “la legittimità della trattenuta eseguita dall'Istituto a titolo di Irpef
è stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 25663/17, di riforma di una pronuncia della C.A. di Lecce, ha affermato il principio secondo cui le somme spettanti al lavoratore maturano al lordo, sicchè qualora lo stesso richieda il pagamento dell'importo al netto, deve allegare e dimostrare che le ritenute fiscali siano già state assolte, perché in tal caso non è
(ovviamente) possibile per l' effettuare una seconda trattenuta”. Dalla lettura di tale CP_2 sentenza, risulta infatti che il ricorso dell era stato accolto in quanto “5. Nel caso in esame è Pt_1 pure dimostrato in giudizio, in base alla trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo del lavoratore e dei successivi atti processuali, che il lavoratore non ha mai affermato che il proprio credito per TFR insinuato nel passivo concorsuale fosse stato determinato al netto dell'imposte; …
6. Ha perciò errato il giudice ad applicare il principio di non contestazione in relazione a circostanze di fatto mai allegate dalla parte che ne era onerata, in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è stato mai allegato in giudizio dall'attore che il credito per TFR fosse stato liquidato in sede di approvazione dello stato passivo al netto delle ritenute”.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, in quanto – come già evidenziato – il lavoratore ha espressamente dedotto (e dimostrato) che il credito è sempre stato quantificato al netto.
2 Pertanto, come stabilito da Cass. 24/03/2023, n. 8517 (allegata alle note scritte di parte opposta)
Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta l' deve fare riferimento, dunque, alle CP_2 somme lorde dovute al lavoratore, e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento faccia espresso riferimento a quelle, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto, rispetto alle quali l' deve provvedere alla conversione al lordo, per poi CP_2 operare, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta. … Può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell' , Pt_1 anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l' nel liquidare la propria obbligazione, deve Pt_1 operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario.
Pertanto, l' – non essendovi prova che le ritenute fiscali fossero già state operate e versate Pt_1 all'erario – poteva certamente adempiere ai suoi doveri di sostituto di imposta, ma operando le ritenute sugli importi lordi (e non su quelli netti, oggetto dell'ammissione al passivo); operando sul netto, ha invece liquidato somme inferiori a quelle spettanti al lavoratore.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 30/11/2023 da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00 oltre rimborso Pt_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 12/09/2025
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