TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6722
TAR
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 110 del d.Lgs. 36/23 e eccesso di potere per difetto di istruttoria nel giudizio di congruità dell'offerta

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di congruità dell'offerta è un potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo casi di macroscopica erroneità. Ha altresì specificato che la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti i costi, ma può limitarsi alle voci più rilevanti. Nel caso di specie, la ASL ha interpellato una società di consulenza giuslavoristica per valutare la congruità del costo della manodopera, ottenendo un riscontro positivo. Inoltre, trattandosi di appalto 'a corpo', le singole voci di prezzo hanno valore meramente indicativo. La valutazione complessiva dell'offerta è stata ritenuta congrua.

  • Rigettato
    Richiesta di inefficacia del contratto e subentro/risarcimento

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, pertanto anche le domande accessorie di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento sono state rigettate.

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Commentario1

  • 1Il giudizio sull’anomalia delle offerte negli appalti pubblici è di carattere discrezionale e non richiede una motivazione analitica (dalla Redazione) - QUOTIDIANO…
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 6722
Data del deposito : 14 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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