Articolo 9 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 8Articolo 10
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1 luglio 1951
Art. 9. (Abolizione del ruolo dei primi pretori).

Il ruolo dei primi pretori e' abolito.
I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianita' nel grado.
Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianita' nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951