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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2092/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato ad [...] Parte_1
il 10.04.1982, C.F. e nata ad C.F._1 Parte_2
Avellino il 3.02.1980, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Paolo Rotondi ed elettivamente domiciliati n Avellino al Corso Europa n. 44;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 6.08.2011 e che dalla loro unione è nato il figlio il 3.05.2013, hanno rappresentato il venir meno dei presupposti matrimoniali a causa Per_1
di incompatibilità caratteriali.
All'udienza dell'1.12.2025 le parti, comparse personalmente, si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2092/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato ad [...] Parte_1
il 10.04.1982, C.F. e nata ad C.F._1 Parte_2
Avellino il 3.02.1980, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Paolo Rotondi ed elettivamente domiciliati n Avellino al Corso Europa n. 44;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 29.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di
Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 6.08.2011 e che dalla loro unione è nato il figlio il 3.05.2013, hanno rappresentato il venir meno dei presupposti matrimoniali a causa Per_1
di incompatibilità caratteriali.
All'udienza dell'1.12.2025 le parti, comparse personalmente, si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2