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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1851 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 25.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato in [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...]degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea STROZZIERI (C.F.: pec: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
in Teramo al Corso Cerulli n. 28 dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_2
procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia di origine professionale, Parte_1 per come richiesta nella domanda n. 517876679 del 28.10.21 nella percentuale del 10% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 03.11.2023, conveniva in giudizio l' , al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Sindrome da conflitto spalla destra- presentata in via amministrativa in data 28.01.2021 (n. 517876679) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di CP_1 CP_1
legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa dapprima come pittore e verniciatore e dal 2015 come operaio addetto alla raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana presso la Diodoro Ecologia s.r.l.;
- di essersi occupato dal 2015 al 2022 della raccolta manuale dei rifiuti cd. porta a porta, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- che, nello specifico, i rifiuti (da strada o da proprietà private o gli ingombranti) venivano prelevati manualmente da terra per poi essere posati sul mezzo (ad un'altezza di 1,50 cm circa), facendo forza con il braccio, la spalla ed il busto, con una frequenza di circa 150/200 volte al giorno o anche di più, in considerazione delle zone più densamente popolate;
- che i carichi non erano omogenei, in virtù sia delle differenti dimensioni, sia del peso variabile dai 3 kg ai 30 kg, sia in considerazione del loro contenuto ed a volte veniva mantenuto lontano dal corpo per evitare il rischio di tagli, rendendo anche la presa non sicura;
2 - che il posizionamento del rifiuto sul mezzo, successivo alla presa ed al sollevamento manuale dello stesso sopra al piano spalle, richiedeva torsioni del busto o movimenti a strappo
(es.: lancio del sacco nel mezzo di raccolta, sollevamento in ambienti ristretti);
- che nel periodo di raccolta prodromico al porta a porta, lo spostamento dei cassoni (da
660 litri 240 litri e 120 litri sino ai 1100 litri) avveniva manualmente con azioni ripetute di trascinamento e spinta (tiro, spinta, rotazione del cassonetto verso la bocca di carico) ed il deducente nel giro di raccolta era altresì collocato sulla pedana posteriore del mezzo, sorreggendosi sulla maniglia con il braccio;
- che le operazioni si svolgevano quotidianamente dal lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 12.00, in ogni condizione climatica;
- di essere addetto dal 2023 al servizio di pulizia del suolo (spazzamento e lavaggio) svolto su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico, oltre a svolgere le operazioni sopradescritte all'occorrenza;
- che lo svolgimento quotidiano del servizio di spazzatura e pulizia avviene con l'utilizzo sia della scopa che di soffianti, ossia un ventilatore centrifugo del peso di circa 8 kg azionato da un piccolo motore a scoppio e da un tubo flessibile atto ad incanalare e orientare il flusso d'aria prodotto dalla ventola;
- che anche tali attività venivano svolte quotidianamente dal lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 11:40 ed anche in occasione di mercati e feste, in uno con il relativo posizionamento dei cassoni, che avviene manualmente trainando e posizionando gli stessi;
- che a causa dei dolori accusati alla spalla destra in conseguenza delle predette lavorazioni, veniva sottoposto ad accertamenti sanitari che evidenziavano una tendinopatia con rottura della cuffia dei rotatori, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con
Anchilosi totale spalla dx;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso l'idoneità dell'esposizione CP_1
lavorativa alla patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde;
- che nella relazione medica, del 17.10.2023, il dott. ha evidenziato che: Persona_2
“Tutte le mansioni svolte, per la stragrande maggioranza dell'attività lavorativa, hanno comportato il sovraccarico degli AASS (in particolare del dx, arto dominante): chiaramente il verniciatore, chiaramente l' attività di carico e scarico, ovviamente il pittore edile e infine l' operatore ecologco, per la necessità di caricare i mastelli sul camion e svuotarli(porta a porta). Tali attività vengono spesso, se non sempre, eseguite con le braccia sollevate sopra le
3 spalle, condizione che, in una spalla già fortemente “stressata” dalle precedenti mansioni, ha Parte certamente determinato l'usura della , che ha necessitato di intervento chirurgiico. L' esame RMN certifica una tendinite nel 2018, esitata in lesione subtotale del SVSP
(24/08/2021), certamente dovuta al sovraccarico lavorativo. La mansione attuale, in sostanza, comporta abitualmente movimenti ripetitivi delle spalle con arti sollevati ed anche la presenza di tale condizione solo sull' arto dominante ne certifica la responsabilità dell'attività lavorativa;
infatti la presenza della condizione SOLO alla spalla dx, in un soggetto destrimane, avvalora ulteriormente la probabilità che sia stata la condizione lavorativa a determinare l' insorgenza della patologia. E' evidente come tali mansioni, con ripetitività del movimento, anche in posture non idonee, hanno potuto determinare quindi, nel tempo, l'insorgenza di una tendinopatia della spalla con rottura della CDR. Per le Cont considerazioni su espresse si ritiene pertanto equo il riconoscimento della pretesa con, tenendo presente i baremes in vigore: cod.223. Anchilosi totale spalla dx 25%, considerato che i movimenti possono ritenersi ridotti oltre 1/3, ma meno di 1/2, si ritiene lecita una valutazione complessiva del 10%”;
- che anche nell'opuscolo “La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e CP_1 dell'igiene urbana”, emergeva come il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi
(MMC), tra gli operatori addetti alla raccolta di rifiuti, risultasse moderato fino a elevato per peso e frequenza delle azioni.
1.2. In data 12.01.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa e dagli accertamenti CP_1
clinico-strumentali eseguiti, non risultano postumi permanenti indennizzabili di natura professionale, né provata l'esposizione a rischio biomeccanico degli arti superiori, come evidenziato nella relazione del fiduciario Dr. Persona_3
Ha aggiunto che il DVR evidenziava un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero << accettabile>> ed una esposizione a vibrazioni HAV inferiore a livello d'azione e che l'astensione lavorativa del dal 2010 al 2015, come risultante Parte_1 dall'estratto contributivo in atti, conducevano a riferire la patologia ad origine extraprofessionale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 per discussione.
4 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale -Sindrome da conflitto spalla destra-– presentata in via amministrativa in data
28.01.2021 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 [...]
Per_4
In ordine alle mansioni svolte ed, in particolare, sulla presa manuale ed il sollevamento dei sacchetti, all'udienza del 07.05.2024, il teste , collega di lavoro del ricorrente Testimone_1
presso la ha specificato che i sacchetti sollevati variavano dai 50 ad anche Controparte_4
5 più di 200, in base alle abitazioni e che: “cap. 6 …Il sacchetto viene preso a mano e buttato sul mezzo ad un'altezza di un metro, un metro e mezzo. Se il sacchetto è leggero lo lanciano, ma per lo più vengono posizionati perché diversamente si potrebbero aprire. Il sacchetto viene preso da un solo operatore, salvo sacchi pesanti superiori a 30 kg. Il ricorrente non porta il camion, non l'ho mai visto portate il mezzo con la patente C, per il porta a porta.
Quando escono usciamo in coppia, uno ' l'autista, che non carica e scarica, l'altro è
l'operatore che carica e scarica…cap. 7 Alcune palazzine hanno il cassonetto, che va spinto a mano fino al mezzo, poi agganciato alla presa idraulica che poi viene riversato sul cassone”
Circa l'orario di lavoro effettuato tra il 2015 ed il 2023, il teste ha rappresentato:
“Cap.10.L'orario era variabile, dalle 5.00 alla fine del giro, a volte prima delle 12.00 a volte alle 14.00, per sei giorni alla settimana, in qualsiasi condizione climatica”
Alla medesima udienza, il teste , ex autista spazzatrice, collega del Testimone_2 fino al dicembre 2023, ha dichiarato “…il ricorrente con me portava il soffiatore Parte_1
per strada, per pulire lo spazzamento manuale delle strade, lui puliva e lei raccoglievo come autista. ………il ricorrente guidava il camion più piccolo di patente B e raccoglieva allo stesso tempo i cestini pubblici, oltre ai sacchi grandi lasciati dai ristoranti, a volte c'erano sacchi del peso minimo di 30 kg, pieni di bottiglie, lasciate dalle aziende. La raccolta dei cestini riguardava tutto l'indifferenziato, e l'operatore doveva prendere tutto, per poi dividerlo all'interno del magazzino. Io personalmente non facevo il porta a porta, il collega che è entrato prima lo faceva. Il ricorrente anche lo faceva e lo fa tuttora, ma non può guidare il mezzo del porta a porta perché non ha la patente C, e quindi quando fa il porta a porta si occupo del carico dei sacchetti”.
Il suddetto teste ha altresì rappresentato: “Cap. 2 Si è vero, io sono stato fino al dicembre
2023 e fino a quando sono andato via faceva i servizi di raccolta e spazzamento a seconda del turno di lavoro. Il ricorrente si occupava anche della consegna dei bidoni pesanti che effettuava da solo, quando invece di norma ci vorrebbero due persone, perché sono pesanti”.
Sul peso dei carichi ha specificato che “Il peso era variabile a seconda della quantità e del rifiuto, a seconda della raccolta. L'organico è piccolo e leggero, il vetro, il cartone,
l'indifferenziato sono pesanti, ci sono sacchi di vetro che pesano anche 30 kg, o anche 20 kg, poi dipendente dal porta a porta, o se facevi il commerciale. Chi fa il porta a porta il carico è continuo, tra un carico e l'altro ci sono 30 secondi, soprattutto nel centro di Roseto.”.
Infine, riguardo all'utilizzo del soffiante, il teste ha evidenziato che “cap.13 Il soffiatore pesava circa 5 kg, il problema non è il peso ma il fatto che bisogna tenerlo per tante ore e sempre in mano, anche camminando, è manuale e non è poggiato alla spalla. Non c'è alcuna
6 fascia, io ho proposto tante volte di prendere la fascia, ma non è stata mai presa.”, aggiungendo come durante lo svolgimento delle pulizie “cap.14 il ricorrente doveva portare il soffiatore a mano”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte in qualità di Parte_1
operatore ecologico, comportavano la frequente sollecitazione degli arti superiori con movimenti continui degli stessi anche al di sopra del piano della spalla, con una frequenza di circa 30 secondi tra un carico e l'altro ed il sollevamento di carichi più o meno pesanti, a seconda della tipologia di raccolta effettuata, per un arco temporale giornaliero di otto o più ore al giorno.
Inoltre, nell'attività di pulizia delle strade era costretto a mantenere il soffiatore sollevato manualmente per diverse ore, con evidente aggravio delle spalle.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_4
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1- 23/08/2021 Rm spalla dx eseguita presso il Poliambulatorio specialistico Radiosanit di Roseto degli Abruzzi (TE) refertata dal
Dott. “L'esame è stato eseguito mediante sequenze su piani coronale Persona_5
obliquo, sagittale obliquo e assiale con sequenze T1, T2 e STIR con apparecchiatura ad alto campo anche per trauma. Presenza di artrosi dell'articolazione acromion-claveare che provoca attrito sul tendine sovraspinoso sottostante che presenta lesione sub-totale a livello dell'area critica. Presenza di versamento in contiguità della testa omerale. Il tendine del capo lungo del bicipite è in sede, nei limiti per morfologia ed intensità di segnale. Presenza di quota di versamento nella cavità articolare.”; 2- 08/11/2028 Rm spalla dx eseguita presso il
Poliambulatorio specialistico Radiosanit di Roseto degli Abruzzi (TE) refertata dal Dott.
“L'esame è stato eseguito mediante sequenze su pieni coronale obliquo, Persona_5 sagittale oblicuo e assiale con sequenze T1, T2 e STIR. Presenza di artrosi dell'articolazione acromion-claveare. che provoca attrito sul tendine sovraspinoso sottostante che presenta evidenti segni di tendinosi. Concomitano segni di borsite sottoacromion-deltoidea. Il tendine del capo lungo del bicipite è in sede, nei limiti per morfologia ed intensità di segnale. Assenza di significativo versamento nella cavità articolare”) dai quale si evidenziava l'evoluzione della condizione infiammatoria tendinosica del 2019, evoluta in rottura tendinea subtotale del sovraspinoso, dopo aver valutato le attività concretamente svolte dal ricorrente e visitato il periziando in data 25.07.2024, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “…il sollevamento di oggetti secchi pesanti, come quelli contenti il vetro o l'indifferenziato, ed il metodo di svuotamento dei secchi all'interno del cassone alto dei mezzi di raccolta dei rifiuti determinano un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: in particolare questi ultimi
7 movimenti citati presuppongono la necessità di abduzione ed elevazione degli arti superiori, movimenti che sono alla base dell'insorgenza della sindrome da conflitto subacromiale in quanto con questi movimenti la testa dell'omero va a schiacciare contro l'acromion il tendine sovraspinoso con sviluppo di infiammazione, danno meccanico e conseguente sviluppo di tendinopatia fino alla lesione.”, riscontrando, altresì, che, nonostante l'intervento in artroscopia del 2021, persisteva la limitazione funzionale classica del conflitto subacromiale alla spalla dx.
Il consulente, oltre alle modalità operative delle lavorazioni sopradescritte ha tenuto in debito conto, ai fini del nesso eziologico “anche la ripetitività dei gesti (150/200 volte al giorno con brevi tempi di recupero tra una presa e l'altra), la durata dell'attività lavorativa a rischio e la frequenza e ripetitività dei gesti eseguiti quotidianamente, per gran parte della giornata lavorativa per 6 giorni a settimana.”.
Ha evidenziato, inoltre, come “Nella stessa Pubblicazione “La sicurezza per gli CP_1 operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana” è riportato che: << Gli addetti alla raccolta PAP (porta a porta) operano secondo le seguenti fasi:
• trasferimento da un punto all'altro del percorso nel veicolo;
• prelievo del sacco/contenitore e trasporto al veicolo;
• deposito del sacco/contenitore dall'alto o lateralmente;
• prelievo eventuale di rifiuti sciolti;
• prelievo dei rifiuti pesanti/ingombranti.
Oltre alle condizioni climatiche, urbanistiche e di traffico veicolare e pedonale, alle caratteristiche geometriche e dimensionali del punto di conferimento, i fattori critici possono essere:
• geometria dei mezzi di raccolta;
altezza e posizione di destinazione dei rifiuti (bocca di carico del veicolo); posizione, geometria (altezza e tipologia della presa di carico), peso e volumetria di sacchi/contenitori utilizzati;
presenza di ruote per i contenitori;
presenza di maniglie per i sacchi/contenitori;
• presenza e tipologia di attrezzature per il sollevamento;
• tipologia e peso dei rifiuti;
• numero di operatori addetti alla specifica operazione;
• variabilità del carico complessivo movimentato in funzione della tipologia di rifiuto.
Sono importanti anche alcuni aspetti organizzativi e di contesto in cui si svolgono le operazioni:
• organizzazione del lavoro: carichi di lavoro e n° degli operatori per turno;
8 • tempi di raccolta (frequenza dei sollevamenti per tipologia di contenitore);
• età e genere dei lavoratori;
• itinerari, tempi di percorrenza e di trasferimento dai vari punti di raccolta;
• modalità di raccolta (n° di contenitori da movimentare alla volta);
• conferimento non corretto di rifiuti da parte dell'utenza: accatastamento di rifiuti sfusi o di contenitori;
contenitori non adeguati, difficili da afferrare e sollevare.
La raccolta manuale di sacchi/contenitori implica attività di movimentazione per trasporto da un punto all'altro e di sollevamento per il carico dei sacchi o lo svuotamento di contenitori nel cassone del veicolo. Nel caso di contenitori carrellati, la movimentazione implica le azioni di traino e spinta. Il livello di rischio è variabile in funzione della tipologia di rifiuto, di contenitore e di attrezzatura impiegata: risulta molto elevato per il trasporto di mastelli di rifiuto organico e rifiuto indifferenziato, soprattutto per volumi maggiori, e per il sollevamento in mancanza di carico ribassato. Condizioni di geometrie sfavorevoli alla corretta movimentazione, come la distanza orizzontale del materiale dal corpo dell'operatore
o un carico non facilmente trasportabile per mancanza di maniglie possono causare posture incongrue al lavoratore che si aggiungono alla gravosità delle azioni descritte.”
Il dott. ha confermato anche che nella tabella dei rischi riassuntiva della Per_4 pubblicazione dell'Istituto assicurativo, la raccolta dei rifiuti indifferenziati determina un rischio da moderato fino a elevato per peso e frequenza delle azioni.
Ha concluso, pertanto, dichiarando che: “I riscontri obiettivi patologici, correlati alle condizioni patologiche riscontrate agli esami di diagnostica per immagini, nel caso in oggetto possono con alta probabilità essere stati determinati della tipologia di lavoro svolta da dal periziando in considerazione della durata, della costanza, dei ritmi, dalla ripetitività e della fatica cui gli arti superiori sono stati soggetti almeno in termini concausali: è stato difatti verificato una evoluzione patologica della condizione tendinosica dal 2018, fino al
2021 epoca in cui si è riscontrata una rottura subtotale del tendinde sovraspinoso. In questo senso la ripetitività e la frequenza del gesto lavorativo (che prevede mmc e sollevamento degli stessi), può con alta probabilità aver contribuito alla rottura del tendine della cuffia dei rotatori della spalla dx. La patologia, denunciata dall'assicurato, risulta dunque presente: in termini di nesso causale con il rischio lavorativo è possibile affermare che la durata del compito lavorativo di raccolta pap (8 anni circa), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (sollecitazione continua per movimentazione manuale di carichi, elevazione verso
l'alto e rovesciamento di secchi di rifiuti), l'elevata forza impiegata (sollevamento di pesi di varia entità soprattutto nei giorni di raccolta di vetro ed indifferenziato), la ripetitività ciclica
9 e continuativa nel sollevamento dei secchi dei rifiuti (nella raccolta casa per casa, famiglia per famiglia) rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori almeno in termini di concorrenzialità.”
L'ausiliario, prendendo a riferimento le voci tabellari delle menomazioni per la valutazione del danno biologico-Dlvo 38/2000- (224. Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% e 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino a 4%), ha quantificato il danno biologico nella percentuale del 6% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia
Professionale.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno inviato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto spalla destra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 6% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1851/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Sindrome da conflitto spalla destra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura complessiva del
6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 25.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ) nato in [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...]degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea STROZZIERI (C.F.: pec: CodiceFiscale_2 Emai_1 [...]
in Teramo al Corso Cerulli n. 28 dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_2
procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia di origine professionale, Parte_1 per come richiesta nella domanda n. 517876679 del 28.10.21 nella percentuale del 10% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 03.11.2023, conveniva in giudizio l' , al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Sindrome da conflitto spalla destra- presentata in via amministrativa in data 28.01.2021 (n. 517876679) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di CP_1 CP_1
legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa dapprima come pittore e verniciatore e dal 2015 come operaio addetto alla raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana presso la Diodoro Ecologia s.r.l.;
- di essersi occupato dal 2015 al 2022 della raccolta manuale dei rifiuti cd. porta a porta, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- che, nello specifico, i rifiuti (da strada o da proprietà private o gli ingombranti) venivano prelevati manualmente da terra per poi essere posati sul mezzo (ad un'altezza di 1,50 cm circa), facendo forza con il braccio, la spalla ed il busto, con una frequenza di circa 150/200 volte al giorno o anche di più, in considerazione delle zone più densamente popolate;
- che i carichi non erano omogenei, in virtù sia delle differenti dimensioni, sia del peso variabile dai 3 kg ai 30 kg, sia in considerazione del loro contenuto ed a volte veniva mantenuto lontano dal corpo per evitare il rischio di tagli, rendendo anche la presa non sicura;
2 - che il posizionamento del rifiuto sul mezzo, successivo alla presa ed al sollevamento manuale dello stesso sopra al piano spalle, richiedeva torsioni del busto o movimenti a strappo
(es.: lancio del sacco nel mezzo di raccolta, sollevamento in ambienti ristretti);
- che nel periodo di raccolta prodromico al porta a porta, lo spostamento dei cassoni (da
660 litri 240 litri e 120 litri sino ai 1100 litri) avveniva manualmente con azioni ripetute di trascinamento e spinta (tiro, spinta, rotazione del cassonetto verso la bocca di carico) ed il deducente nel giro di raccolta era altresì collocato sulla pedana posteriore del mezzo, sorreggendosi sulla maniglia con il braccio;
- che le operazioni si svolgevano quotidianamente dal lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 12.00, in ogni condizione climatica;
- di essere addetto dal 2023 al servizio di pulizia del suolo (spazzamento e lavaggio) svolto su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico, oltre a svolgere le operazioni sopradescritte all'occorrenza;
- che lo svolgimento quotidiano del servizio di spazzatura e pulizia avviene con l'utilizzo sia della scopa che di soffianti, ossia un ventilatore centrifugo del peso di circa 8 kg azionato da un piccolo motore a scoppio e da un tubo flessibile atto ad incanalare e orientare il flusso d'aria prodotto dalla ventola;
- che anche tali attività venivano svolte quotidianamente dal lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 11:40 ed anche in occasione di mercati e feste, in uno con il relativo posizionamento dei cassoni, che avviene manualmente trainando e posizionando gli stessi;
- che a causa dei dolori accusati alla spalla destra in conseguenza delle predette lavorazioni, veniva sottoposto ad accertamenti sanitari che evidenziavano una tendinopatia con rottura della cuffia dei rotatori, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con
Anchilosi totale spalla dx;
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso l'idoneità dell'esposizione CP_1
lavorativa alla patologia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde;
- che nella relazione medica, del 17.10.2023, il dott. ha evidenziato che: Persona_2
“Tutte le mansioni svolte, per la stragrande maggioranza dell'attività lavorativa, hanno comportato il sovraccarico degli AASS (in particolare del dx, arto dominante): chiaramente il verniciatore, chiaramente l' attività di carico e scarico, ovviamente il pittore edile e infine l' operatore ecologco, per la necessità di caricare i mastelli sul camion e svuotarli(porta a porta). Tali attività vengono spesso, se non sempre, eseguite con le braccia sollevate sopra le
3 spalle, condizione che, in una spalla già fortemente “stressata” dalle precedenti mansioni, ha Parte certamente determinato l'usura della , che ha necessitato di intervento chirurgiico. L' esame RMN certifica una tendinite nel 2018, esitata in lesione subtotale del SVSP
(24/08/2021), certamente dovuta al sovraccarico lavorativo. La mansione attuale, in sostanza, comporta abitualmente movimenti ripetitivi delle spalle con arti sollevati ed anche la presenza di tale condizione solo sull' arto dominante ne certifica la responsabilità dell'attività lavorativa;
infatti la presenza della condizione SOLO alla spalla dx, in un soggetto destrimane, avvalora ulteriormente la probabilità che sia stata la condizione lavorativa a determinare l' insorgenza della patologia. E' evidente come tali mansioni, con ripetitività del movimento, anche in posture non idonee, hanno potuto determinare quindi, nel tempo, l'insorgenza di una tendinopatia della spalla con rottura della CDR. Per le Cont considerazioni su espresse si ritiene pertanto equo il riconoscimento della pretesa con, tenendo presente i baremes in vigore: cod.223. Anchilosi totale spalla dx 25%, considerato che i movimenti possono ritenersi ridotti oltre 1/3, ma meno di 1/2, si ritiene lecita una valutazione complessiva del 10%”;
- che anche nell'opuscolo “La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e CP_1 dell'igiene urbana”, emergeva come il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi
(MMC), tra gli operatori addetti alla raccolta di rifiuti, risultasse moderato fino a elevato per peso e frequenza delle azioni.
1.2. In data 12.01.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa e dagli accertamenti CP_1
clinico-strumentali eseguiti, non risultano postumi permanenti indennizzabili di natura professionale, né provata l'esposizione a rischio biomeccanico degli arti superiori, come evidenziato nella relazione del fiduciario Dr. Persona_3
Ha aggiunto che il DVR evidenziava un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero << accettabile>> ed una esposizione a vibrazioni HAV inferiore a livello d'azione e che l'astensione lavorativa del dal 2010 al 2015, come risultante Parte_1 dall'estratto contributivo in atti, conducevano a riferire la patologia ad origine extraprofessionale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 25.3.2025 per discussione.
4 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale -Sindrome da conflitto spalla destra-– presentata in via amministrativa in data
28.01.2021 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dal Dott.
[...] Testimone_2 [...]
Per_4
In ordine alle mansioni svolte ed, in particolare, sulla presa manuale ed il sollevamento dei sacchetti, all'udienza del 07.05.2024, il teste , collega di lavoro del ricorrente Testimone_1
presso la ha specificato che i sacchetti sollevati variavano dai 50 ad anche Controparte_4
5 più di 200, in base alle abitazioni e che: “cap. 6 …Il sacchetto viene preso a mano e buttato sul mezzo ad un'altezza di un metro, un metro e mezzo. Se il sacchetto è leggero lo lanciano, ma per lo più vengono posizionati perché diversamente si potrebbero aprire. Il sacchetto viene preso da un solo operatore, salvo sacchi pesanti superiori a 30 kg. Il ricorrente non porta il camion, non l'ho mai visto portate il mezzo con la patente C, per il porta a porta.
Quando escono usciamo in coppia, uno ' l'autista, che non carica e scarica, l'altro è
l'operatore che carica e scarica…cap. 7 Alcune palazzine hanno il cassonetto, che va spinto a mano fino al mezzo, poi agganciato alla presa idraulica che poi viene riversato sul cassone”
Circa l'orario di lavoro effettuato tra il 2015 ed il 2023, il teste ha rappresentato:
“Cap.10.L'orario era variabile, dalle 5.00 alla fine del giro, a volte prima delle 12.00 a volte alle 14.00, per sei giorni alla settimana, in qualsiasi condizione climatica”
Alla medesima udienza, il teste , ex autista spazzatrice, collega del Testimone_2 fino al dicembre 2023, ha dichiarato “…il ricorrente con me portava il soffiatore Parte_1
per strada, per pulire lo spazzamento manuale delle strade, lui puliva e lei raccoglievo come autista. ………il ricorrente guidava il camion più piccolo di patente B e raccoglieva allo stesso tempo i cestini pubblici, oltre ai sacchi grandi lasciati dai ristoranti, a volte c'erano sacchi del peso minimo di 30 kg, pieni di bottiglie, lasciate dalle aziende. La raccolta dei cestini riguardava tutto l'indifferenziato, e l'operatore doveva prendere tutto, per poi dividerlo all'interno del magazzino. Io personalmente non facevo il porta a porta, il collega che è entrato prima lo faceva. Il ricorrente anche lo faceva e lo fa tuttora, ma non può guidare il mezzo del porta a porta perché non ha la patente C, e quindi quando fa il porta a porta si occupo del carico dei sacchetti”.
Il suddetto teste ha altresì rappresentato: “Cap. 2 Si è vero, io sono stato fino al dicembre
2023 e fino a quando sono andato via faceva i servizi di raccolta e spazzamento a seconda del turno di lavoro. Il ricorrente si occupava anche della consegna dei bidoni pesanti che effettuava da solo, quando invece di norma ci vorrebbero due persone, perché sono pesanti”.
Sul peso dei carichi ha specificato che “Il peso era variabile a seconda della quantità e del rifiuto, a seconda della raccolta. L'organico è piccolo e leggero, il vetro, il cartone,
l'indifferenziato sono pesanti, ci sono sacchi di vetro che pesano anche 30 kg, o anche 20 kg, poi dipendente dal porta a porta, o se facevi il commerciale. Chi fa il porta a porta il carico è continuo, tra un carico e l'altro ci sono 30 secondi, soprattutto nel centro di Roseto.”.
Infine, riguardo all'utilizzo del soffiante, il teste ha evidenziato che “cap.13 Il soffiatore pesava circa 5 kg, il problema non è il peso ma il fatto che bisogna tenerlo per tante ore e sempre in mano, anche camminando, è manuale e non è poggiato alla spalla. Non c'è alcuna
6 fascia, io ho proposto tante volte di prendere la fascia, ma non è stata mai presa.”, aggiungendo come durante lo svolgimento delle pulizie “cap.14 il ricorrente doveva portare il soffiatore a mano”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte in qualità di Parte_1
operatore ecologico, comportavano la frequente sollecitazione degli arti superiori con movimenti continui degli stessi anche al di sopra del piano della spalla, con una frequenza di circa 30 secondi tra un carico e l'altro ed il sollevamento di carichi più o meno pesanti, a seconda della tipologia di raccolta effettuata, per un arco temporale giornaliero di otto o più ore al giorno.
Inoltre, nell'attività di pulizia delle strade era costretto a mantenere il soffiatore sollevato manualmente per diverse ore, con evidente aggravio delle spalle.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_4
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1- 23/08/2021 Rm spalla dx eseguita presso il Poliambulatorio specialistico Radiosanit di Roseto degli Abruzzi (TE) refertata dal
Dott. “L'esame è stato eseguito mediante sequenze su piani coronale Persona_5
obliquo, sagittale obliquo e assiale con sequenze T1, T2 e STIR con apparecchiatura ad alto campo anche per trauma. Presenza di artrosi dell'articolazione acromion-claveare che provoca attrito sul tendine sovraspinoso sottostante che presenta lesione sub-totale a livello dell'area critica. Presenza di versamento in contiguità della testa omerale. Il tendine del capo lungo del bicipite è in sede, nei limiti per morfologia ed intensità di segnale. Presenza di quota di versamento nella cavità articolare.”; 2- 08/11/2028 Rm spalla dx eseguita presso il
Poliambulatorio specialistico Radiosanit di Roseto degli Abruzzi (TE) refertata dal Dott.
“L'esame è stato eseguito mediante sequenze su pieni coronale obliquo, Persona_5 sagittale oblicuo e assiale con sequenze T1, T2 e STIR. Presenza di artrosi dell'articolazione acromion-claveare. che provoca attrito sul tendine sovraspinoso sottostante che presenta evidenti segni di tendinosi. Concomitano segni di borsite sottoacromion-deltoidea. Il tendine del capo lungo del bicipite è in sede, nei limiti per morfologia ed intensità di segnale. Assenza di significativo versamento nella cavità articolare”) dai quale si evidenziava l'evoluzione della condizione infiammatoria tendinosica del 2019, evoluta in rottura tendinea subtotale del sovraspinoso, dopo aver valutato le attività concretamente svolte dal ricorrente e visitato il periziando in data 25.07.2024, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “…il sollevamento di oggetti secchi pesanti, come quelli contenti il vetro o l'indifferenziato, ed il metodo di svuotamento dei secchi all'interno del cassone alto dei mezzi di raccolta dei rifiuti determinano un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: in particolare questi ultimi
7 movimenti citati presuppongono la necessità di abduzione ed elevazione degli arti superiori, movimenti che sono alla base dell'insorgenza della sindrome da conflitto subacromiale in quanto con questi movimenti la testa dell'omero va a schiacciare contro l'acromion il tendine sovraspinoso con sviluppo di infiammazione, danno meccanico e conseguente sviluppo di tendinopatia fino alla lesione.”, riscontrando, altresì, che, nonostante l'intervento in artroscopia del 2021, persisteva la limitazione funzionale classica del conflitto subacromiale alla spalla dx.
Il consulente, oltre alle modalità operative delle lavorazioni sopradescritte ha tenuto in debito conto, ai fini del nesso eziologico “anche la ripetitività dei gesti (150/200 volte al giorno con brevi tempi di recupero tra una presa e l'altra), la durata dell'attività lavorativa a rischio e la frequenza e ripetitività dei gesti eseguiti quotidianamente, per gran parte della giornata lavorativa per 6 giorni a settimana.”.
Ha evidenziato, inoltre, come “Nella stessa Pubblicazione “La sicurezza per gli CP_1 operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana” è riportato che: << Gli addetti alla raccolta PAP (porta a porta) operano secondo le seguenti fasi:
• trasferimento da un punto all'altro del percorso nel veicolo;
• prelievo del sacco/contenitore e trasporto al veicolo;
• deposito del sacco/contenitore dall'alto o lateralmente;
• prelievo eventuale di rifiuti sciolti;
• prelievo dei rifiuti pesanti/ingombranti.
Oltre alle condizioni climatiche, urbanistiche e di traffico veicolare e pedonale, alle caratteristiche geometriche e dimensionali del punto di conferimento, i fattori critici possono essere:
• geometria dei mezzi di raccolta;
altezza e posizione di destinazione dei rifiuti (bocca di carico del veicolo); posizione, geometria (altezza e tipologia della presa di carico), peso e volumetria di sacchi/contenitori utilizzati;
presenza di ruote per i contenitori;
presenza di maniglie per i sacchi/contenitori;
• presenza e tipologia di attrezzature per il sollevamento;
• tipologia e peso dei rifiuti;
• numero di operatori addetti alla specifica operazione;
• variabilità del carico complessivo movimentato in funzione della tipologia di rifiuto.
Sono importanti anche alcuni aspetti organizzativi e di contesto in cui si svolgono le operazioni:
• organizzazione del lavoro: carichi di lavoro e n° degli operatori per turno;
8 • tempi di raccolta (frequenza dei sollevamenti per tipologia di contenitore);
• età e genere dei lavoratori;
• itinerari, tempi di percorrenza e di trasferimento dai vari punti di raccolta;
• modalità di raccolta (n° di contenitori da movimentare alla volta);
• conferimento non corretto di rifiuti da parte dell'utenza: accatastamento di rifiuti sfusi o di contenitori;
contenitori non adeguati, difficili da afferrare e sollevare.
La raccolta manuale di sacchi/contenitori implica attività di movimentazione per trasporto da un punto all'altro e di sollevamento per il carico dei sacchi o lo svuotamento di contenitori nel cassone del veicolo. Nel caso di contenitori carrellati, la movimentazione implica le azioni di traino e spinta. Il livello di rischio è variabile in funzione della tipologia di rifiuto, di contenitore e di attrezzatura impiegata: risulta molto elevato per il trasporto di mastelli di rifiuto organico e rifiuto indifferenziato, soprattutto per volumi maggiori, e per il sollevamento in mancanza di carico ribassato. Condizioni di geometrie sfavorevoli alla corretta movimentazione, come la distanza orizzontale del materiale dal corpo dell'operatore
o un carico non facilmente trasportabile per mancanza di maniglie possono causare posture incongrue al lavoratore che si aggiungono alla gravosità delle azioni descritte.”
Il dott. ha confermato anche che nella tabella dei rischi riassuntiva della Per_4 pubblicazione dell'Istituto assicurativo, la raccolta dei rifiuti indifferenziati determina un rischio da moderato fino a elevato per peso e frequenza delle azioni.
Ha concluso, pertanto, dichiarando che: “I riscontri obiettivi patologici, correlati alle condizioni patologiche riscontrate agli esami di diagnostica per immagini, nel caso in oggetto possono con alta probabilità essere stati determinati della tipologia di lavoro svolta da dal periziando in considerazione della durata, della costanza, dei ritmi, dalla ripetitività e della fatica cui gli arti superiori sono stati soggetti almeno in termini concausali: è stato difatti verificato una evoluzione patologica della condizione tendinosica dal 2018, fino al
2021 epoca in cui si è riscontrata una rottura subtotale del tendinde sovraspinoso. In questo senso la ripetitività e la frequenza del gesto lavorativo (che prevede mmc e sollevamento degli stessi), può con alta probabilità aver contribuito alla rottura del tendine della cuffia dei rotatori della spalla dx. La patologia, denunciata dall'assicurato, risulta dunque presente: in termini di nesso causale con il rischio lavorativo è possibile affermare che la durata del compito lavorativo di raccolta pap (8 anni circa), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (sollecitazione continua per movimentazione manuale di carichi, elevazione verso
l'alto e rovesciamento di secchi di rifiuti), l'elevata forza impiegata (sollevamento di pesi di varia entità soprattutto nei giorni di raccolta di vetro ed indifferenziato), la ripetitività ciclica
9 e continuativa nel sollevamento dei secchi dei rifiuti (nella raccolta casa per casa, famiglia per famiglia) rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori almeno in termini di concorrenzialità.”
L'ausiliario, prendendo a riferimento le voci tabellari delle menomazioni per la valutazione del danno biologico-Dlvo 38/2000- (224. Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% e 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale fino a 4%), ha quantificato il danno biologico nella percentuale del 6% con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia
Professionale.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno inviato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto spalla destra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 6% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1851/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Sindrome da conflitto spalla destra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura complessiva del
6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 6%, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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