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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. Luca Boccuni Presidente Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel. Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato S E N T E N Z A nella causa civile d'appello iscritta al n. 1689 del Ruolo Generale dell'anno 2023 TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Franco Antonioli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
appellante E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano CP_1 P.IVA_2
Rognini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
appellata
avente ad oggetto: locazione di beni mobili – appello avverso la sentenza n. 1707/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 04.09.2023
posta in decisione sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante, che ha chiesto: - “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto: In principalità, dichiarare nulli tutti gli atti derivanti dalla mancata comunicazione del
provvedimento assunto dal Giudice di primo grado ad esito dell'udienza cartolare del
02.03.2023 e quindi della successiva sentenza qui impugnata per le ragioni di cui ai motivi
dell'atto di appello e disporre tutti i provvedimenti conseguenti di cui agli art. 354 e 161 cpc con rimessione della causa al Tribunale di Padova quale Giudice di primo grado. In
subordine, ammettere tutte le istanze istruttorie che per brevità e chiarezza si riportano in calce. Di conseguenza, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 550/2022 RG N.
1354/2022 emesso in data 09.03.2022 dal … Tribunale di Padova, per incompetenza territoriale del Tribunale di Padova;
o revocare il decreto ingiuntivo emesso, essendo
infondata la condanna alla riconsegna del bene. Respingere la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta poiché infondata. Condannarsi parte opposta a pagare a parte
opponente a titolo di danni ed indennità di occupazione la somma di euro 3.904,00 oltre ad euro 200,00 al mese per ogni periodo successivo al 15.03.22 sino all'effettivo ritiro del bene
e la somma di euro 250,00 a suo tempo data come caparra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di scadenza del contratto sino all'effettivo ritiro del bene.
Spese rifuse di entrambi i gradi di lite. Si chiede [la] prova per interpello … testi” richiamata in atti;
Per parte appellata, che ha chiesto: - “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza
n. 1707/2023 pronunciata in data 01/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023, … con
pag. 2/21 conseguente integrale conferma in ogni sua parte dell'impugnata sentenza ... Con vittoria di
spese anche del presente giudizio”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, (inde: ) chiedeva al Tribunale CP_1 CP_1
di Padova la condanna di (inde: alla Parte_1 Pt_1
restituzione del monoblocco con servizi igienici laterali oggetto del contratto di noleggio, rectius locazione tra loro sottoscritto in data 19.02.2020; a tal fine, parte ricorrente richiamava il decreto ingiuntivo n. 1387/2021
provvisoriamente esecutivo con cui il Giudice di Pace di Padova condannato la stessa al pagamento di € 997,60, oltre interessi per il mancato saldo Pt_1
dei canoni di locazione relativi al periodo agosto-ottobre 2020 e che successivamente pur avendo adempiuto al pagamento degli arretrati, Pt_1
non aveva mai provveduto alla restituzione del bene, costringendo alla CP_1
nuova iniziativa monitoria. Veniva, quindi, emesso il decreto ingiuntivo n.
550/2022 che condannava a consegnare il Parte_1
prefabbricato oggetto del contratto de quo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, Pt_1
deducendo in rito la nullità e l'inefficacia del decreto per incompetenza del pag. 3/21 Tribunale e contestando, nel merito, la domanda di consegna avversaria,
sostenendo che, non essendo la questione regolata espressamente nell'accordo di noleggio, ora risolto dalle parti, doveva applicarsi la disciplina generale dell'art. 1182, comma 2, c.c. prevista per la consegna della cosa mobile determinata, con conseguente onere del creditore di provvedere al ritiro del bene nel luogo ove era stato precedentemente consegnato, con spese di trasporto a suo carico. L'opponente formulava, poi, domanda di risarcimento del danno per occupazione del suolo e richiesta di rimborso mensile di €
200,00, oltre iva, per ogni giorno di ritardo avversario nel ritiro del bene e richiesta di restituzione della caparra depositata all'epoca della conclusione dell'accordo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla risoluzione all'effettivo ritiro.
Si costituiva in giudizio chiedendo – previa concessione della CP_1
provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto – il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene, oltre che al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis cpc per l'eventuale successiva inosservanza dell'ordine giudiziale ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di consegna del monoblocco.
pag. 4/21 Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Padova con la sentenza n.
1707/2023, stabiliva che, tenuto conto del predisposto dell'art. 1326 cc che prevede che la conclusione del contratto avvenga nel momento in cui il proponente ha la conoscenza dell'accettazione e del fatto che il proponente medesimo ha la propria sede legale in Campodarsego (PD), la locazione doveva ritenersi conclusa in quest'ultima località, ubicata nel circondario del
Tribunale di Padova, da ritenersi pertanto competente ex art. 20 c.p.c.
Nel merito, riteneva il primo Giudice che, essendo prevista nell'accordo la clausola “a vs. carico quant'altro non specificato nella presente offerta”, l'onere di
(ri)consegna del monoblocco dopo lo scioglimento consensuale del rapporto fosse a cura e spese della noleggiante (id est . Conseguentemente, il Pt_1
Tribunale rigettava le domande di risarcimento e rimborso avanzate da e accoglieva, invece, la richiesta riconvenzionale di risarcimento per Pt_1
mancata disponibilità del bene formulata da , con condanna di CP_1
al pagamento, in suo favore, di € 6.266,40, ottenuti moltiplicando Pt_1
l'ammontare del canone di locazione mensile quantificato convenzionalmente per i 35 mesi di ritardo della conduttrice nella restituzione del bene;
per contro, il Tribunale rigettava l'istanza di condanna ex art. 614 bis c.p.c. formulata da ritenendola una indebita duplicazione del danno e CP_1
condannava l'opponente maggiormente soccombente al pagamento delle pag. 5/21 spese di lite.
*
Avverso tale sentenza, propone la Parte_2
presente impugnazione, per i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità per violazione del contraddittorio della sentenza impugnata, emessa nonostante la mancata comunicazione alle parti del provvedimento con cui il Giudice – all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, non rassegnate dall'odierna appellante.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per incompetenza territoriale del Giudice del monitorio e del giudizio di opposizione, essendo invece competente il Tribunale di Cremona, stante la conclusione e l'esecuzione del contratto nel circondario di detto
Tribunale ed essendo Cremona il foro in cui ha sede la società convenuta.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto che l'onere di consegnare il monoblocco noleggiato e di sopportarne le relative spese di trasporto fosse a carico di nonostante l'assenza di una pattuizione in Pt_1
deroga alla regola generale dell'art. 1182, comma 2, c.c. in tema di obbligazioni pag. 6/21 di dare aventi ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata.
4. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, che l'ha condannata al pagamento – in favore di controparte –
della somma di € 6.266,40 per risarcimento del danno da mancata restituzione
(e quindi, disponibilità avversaria) del bene, nonostante quanto sopra ricordato in ordine al luogo dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria e la propria rituale offerta del bene per il suo ritiro ad opera della controparte.
5. Con il quinto motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure disposto la condanna dell'appellata al pagamento del risarcimento del danno da occupazione del suolo, data l'evidente inerzia della medesima al ritiro del monoblocco oggetto di causa.
6. Con il sesto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure accolto le istanze istruttorie formulate, volte a provare il luogo di conclusione del contratto e la reale disponibilità di consegnare il bene. Pt_1
Con comparsa del 16.01.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
In esito a trattazione scritta, all'udienza del 3.11.2025, la causa è stata rimessa pag. 7/21 in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
L'appello è fondato e va accolto, nei termini di cui al prosieguo.
È innanzitutto fondato il primo motivo di gravame.
Ed infatti, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che il provvedimento con cui – in data 30.11.2022, all'esito della c.d. udienza cartolare come disciplinata dall'art. 83 d.l. 18/2020 conv. in l. 37/2020
ss.mm.ii. – venne fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato comunicato alle parti dalla Cancelleria.
Detto provvedimento, in quanto propriamente reso fuori udienza – in quanto derogava all'art. 180 c.p.c. – era, per opinione maggioritaria, escluso dalla presunzione di conoscenza delle parti e come tale andava loro comunicato dalla Cancelleria. Anche la non copiosa giurisprudenza di legittimità che aveva dovuto dirimere lo specifico aspetto, seppure dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c. ad opera del d.lgs. 149/2022 – nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 164/2024 – ritenne di precisare che “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l.
n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c.,
pag. 8/21 devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può
avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art.
176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza
dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”
(Cass. Civ. n. 13735/2023).
Posto che la formulazione della prima “versione” dell'art. 127 ter c.p.c. era – sul punto – identica a quella della legislazione emergenziale che l'aveva preceduta e che si applicava nel caso di specie (secondo il principio tempus regit actum previsto per le norme processuali) e tenuto conto che solo successivamente è stato introdotto – a decorrere dal 16.11.2024 – il comma
5° dell'art. 127 ter c.p.c. (secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note va considerato data di udienza a tutti gli effetti, con la conseguenza che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine va ritenuto letto in udienza), il provvedimento reso dal Giudice di prime cure all'esito del deposito delle note autorizzate di trattazione scritta o udienza “cartolare” doveva essere comunicato alle parti. In assenza di tale comunicazione, come detto desumibile per tabulas dal fascicolo telematico di primo grado, deve ritenersi integrata una lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante ed una violazione principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. con conseguente pag. 9/21 nullità di tutti gli atti successivi e – segnatamente – della sentenza impugnata.
Trattandosi di nullità che non comporta la regressione del giudizio al primo grado, spetta a questa Corte rinnovare l'esame del merito delle domande di primo grado e sono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, le cui censure presupponevano l'esclusione della predetta nullità.
Esaminando innanzitutto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del territoriale del Tribunale di Padova sia in fase monitoria che nel successivo giudizio di merito,
L'eccezione è infondata. Al riguardo, giova premettere che, in tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ad obbligazioni prevede la competenza alternativa del c.d. foro del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ovvero di quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Nel caso di specie, le parti hanno concluso un contratto di locazione mobiliare a distanza, ossia mediante la trasmissione a Pt_1
dell'offerta di ed il successivo invio dell'accettazione della prima alla CP_1
sede operativa della seconda (cfr. doc. n. 2, 3 e 4 bis opposta – fasc. I grado).
Posto che, a mente dell'art. 1326 c.c. il contratto è concluso quando – e dove
– il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione conforme e che la sede legale della proponente risulta sita in Campodarsego (PD), deve ritenersi che pag. 10/21 l'accordo si sia concluso in tale sede e, dunque, che in tale luogo sia sorta l'obbligazione, a nulla rilevando il fatto che l'opponente abbia comunicato la propria accettazione all'indirizzo email della sede secondaria della CP_1
di Castellone (CR), per un verso essendo quest'ultima una semplice sede
[...]
operativa – priva di potere di rappresentanza – e per altro verso atteso che essa pacificamente inoltrò alla sede centrale l'avvenuta accettazione del preventivo de quo.
In tal modo ritenuto che la conclusione del contratto in contesa sia avvenuta a
Campodarsego, località ubicata nel circondario del Tribunale di Padova, va ritenuta la competenza del Tribunale di Padova sia con riferimento alla fase monitoria che per il successivo giudizio di opposizione.
Nel merito, la domanda proposta da per la restituzione, a cura e spese CP_1
di del bene mobile locato è fondata e va accolta. Pt_1
La disciplina posta dall'art. 1182, comma 2, c.c. per l'obbligo di consegna di una cosa “certa e determinata”, il cui adempimento deve avvenire nel luogo dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta, è applicabile salvo patto contrario.
Nel caso di specie, posto che le parti ebbero a sciogliere per mutuo dissenso il contratto di locazione mobiliare tra loro intercorso, alla sua restituzione si pag. 11/21 applicano gli artt. 10.1, 10.2 e 10.5 delle condizioni generali di contratto, in data 21.01.2020 trasmesse da unitamente all'offerta, con specifica CP_1
richiesta di restituzione firmata;
posto che nell'accettazione dell'opponente d.d. 19.02.2020 (cfr. doc. n. 2 e 4bis opposta – fasc. I grado) il suo legale rappresentante sig. scriveva: “l'offerta è stata ricevuta e accettata e CP_2
formalizzerò inizio settimana prossima il tutto per poter programmare il ritiro del box inizio mese di marzo. Grazie per la disponibilità e a presto”, si deve ritenere che anche le condizioni generali fossero conosciute ed accettate dal cliente.
L'espressa sottoscrizione degli artt. 10.1, 10.2 e 10.5 delle condizioni generali non era peraltro necessaria, sia per ragioni “formali”, non essendo detti articoli ricompresi nell'elenco – in calce allo stesso documento contrattuale –
delle clausole “vessatorie”, soggette alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c.; che per considerazioni “sostanziali”, non potendo tali clausole neppure in astratto determinare uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti, posto che esse disciplinano una fase successiva all'esaurimento del rapporto contrattuale, alla quale non si attaglia una valutazione ex fide bona dei reciproci sacrifici e vantaggi, commessi nel contratto o manifestatisi in fase di esecuzione.
Gli articoli sopracitati, per quanto sopra esposto pienamente validi ed efficaci,
prevedono dunque che: “10.1 Al termine del contratto, o in caso di recesso, o pag. 12/21 risoluzione, o inadempimento della compravendita a rate, o in ogni altro caso in cui i
Prodotti debbano essere restituiti a dal Cliente, si seguiranno le seguenti regole. CP_1
10.2 I Prodotti devono essere restituiti entro 1 giorno dalla comunicazione di fine nolo nello
stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura […]. 10.5 In caso di mancata consegna nei termini, il Cliente conferisce irrevocabilmente a il diritto di CP_1
accesso ai luoghi in cui i Prodotti sono collocati ed il diritto di prelevarli”.
In altri termini, solo a fronte dell'inadempimento del cliente – titolare dell'obbligo di riconsegnare la merce dopo lo scioglimento del contratto – sorge il diritto di autotutela privata del creditore (della prestazione di consegna) a “riprendersela”.
Concludendo sul punto, in base alle condizioni generali di contratto de quibus –
da ritenersi efficaci, in quanto non vessatorie ed all'epoca della conclusione dell'accordo note o conoscibili dal locatore con l'ordinaria diligenza, in quanto allegate all'email contenente la proposta – l'onere di riconsegnare il box precedentemente “noleggiato” era a carico di divenendo Pt_1 CP_1
(non, si badi, “obbligata”, ma) legittimata ad accedere ai locali avversari per il ritiro solo in ipotesi di mancata tempestiva riconsegna avversaria.
In senso contrario non può opinarsi seguendo la tesi dell'opponente, che deduce l'inerzia avversaria nel ritiro del monoblocco a seguito di regolare pag. 13/21 offerta formale di ed invero, la comunicazione in cui quest'ultima, in Pt_1
data 9.10.2020, dichiarava di essere a disposizione per il ritiro del bene era espressamente condizionata alla restituzione, da parte di , della caparra CP_1
depositata dopo la stipula del contratto (cfr. doc. n. 9, ove può leggersi:
“Buongiorno signor , la presente e per informarvi che ho Parte_3
sgomberato le mie cose dal vs box e lo stesso e a vostra disposizione per il ritiro a partire di domani 10/10/2020 previa appuntamento. Lo stesso verrà consegnato dietro la
restituzione della somma versata come caparra valutata 250 euro…”).
La subordinazione della consegna del bene alla previa restituzione della caparra esclude che la prima sia idonea a mettere in mora il creditore – come sembra suggerire la difesa di parte appellante;
peraltro, la rappresentata disponibilità di alla riconsegna del box è smentita dalle successive e- Pt_1
mail del suo legale rappresentante, che ha posticipato più volte l'appuntamento per la consegna (cfr. doc. n. 13bis, ove può leggersi che, in data 18.02.2021,
, scriveva: “Buon pomeriggio, la presente per comunicare che lunedì 22 febbraio CP_1
ore 8.00 provvederemo al ritiro del prefabbricato concessovi a nolo” e il Parte_1
giorno successivo, rispondeva: “Buongiorno, il testo dell'e-mail mi fa dubitare che sono
vostro dipendente a cui decidete cosa devi fare e quando fare, la questione non è così, segnalando che il vostro box e già vuoto pulito e a vostra disposizione dal giorno della
disdetta e il ricevimento della vostra fattura, ma visto e considerato che il rapporto si è
pag. 14/21 guastato bisogna mettere i punti sulle i e trovare una soluzione adeguata non a mezzo di
un'email con contenuto un po' sgradevole, citando ore e giorno senza consultarmi circa la disponibilità o meno. Vi prego con sollecitudine di inviarmi le somme dovute a voi e il
numero delle fatture per poter verificare e provvedere a quanto necessita, seguirà mia e-mail con risposta alla vostra e accordi per lo sgombero del box”; doc. n. 14bis e 15, ove può
leggersi che, in data 21.02.2021, scriveva: “Buongiorno, il vettore mi ha CP_1
contattato venerdì sera;
non avendo nessun riscontro in merito al possibile orario di carico per
lunedì' 22 si è organizzato diversamente. Le chiedo cortesemente di indicarmi il primo giorno utile ed il relativo orario al fine di procedere con il carico entro la mattinata di oggi,
22.02” e rispondeva: “Causa scavo non completato per consentire al vs Parte_1
camion entrare nel cortile si rimanda l'operazione alla settimana prossima martedì
02/03/2021 alle ore 11 del mattino. L'autista firmerà prima del carico una dichiarazione di non danni evidenti qualora non risultino. In caso di più chiarimenti chiamare il mio
numero 349 3356026 oppure contattare il mio studio legale avvocato Antonioli che verrà informato immediatamente” e, infine, doc. n. 15bis, ove può leggersi che, in data
26.02.2021, scriveva: “Come da Vs. mail del 22/02/2021, si dà atto che il CP_1
giorno martedì 02/03/2021 alle ore 11.00 il prefabbricato a noleggio sarà ritirato da
vettore” e, in data 2.03.2021, rispondeva: “Buongiorno, per motivi Parte_1
personali sarò assente per urgenze lavorative per cui non è possibile presenziare il ritiro del
vs box che si rimanda a data da definire previa telefonata da parte vostra”).
pag. 15/21 Alla luce di quanto dedotto, sulla base della chiara ed esauriente documentazione in atti e ritenuta superflua l'istruttoria orale articolata dalle parti, essendo a carico di l'onere di riconsegnare il box a seguito dello Pt_1
scioglimento del rapporto di locazione, la domanda azionata monitoriamente da è fondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Controparte_1
Vanno conseguentemente respinte le domande di risarcimento del danno da occupazione del suolo e rimborso per il ritardo nell'adempimento formulate da in quanto fondate sul presupposto, Parte_2
ritenuto erroneo, che l'obbligo di ritirare il box fosse a carico di CP_1
[...]
La domanda riconvenzionale con cui l'opposta chiede il risarcimento del danno conseguente alla mancata tempestiva disponibilità del bene, è innanzitutto ammissibile, mutuando i principi richiamati da Cass, Sez. Un., n.
12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18 – secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e
risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia
proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia pag. 16/21 connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di
economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183
c.p.c.” (così pure Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22
settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).
Dando seguito a tale orientamento, le Sezioni Unite, con la sentenza del 15
ottobre 2024, n. 26727 hanno puntualizzato che la lettura restrittiva del ruolo di opposto, legittimato a proporre solo domanda riconvenzionale, “non è più
sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che,
sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande
aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.
Nel merito, la domanda risarcitoria di è altresì fondata. Controparte_1
In tema di risarcimento da mancata disponibilità del bene oggetto di un'obbligazione di dare, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento
pag. 17/21 e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità
di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa” (Cass. Civ. n.
12865/2022); pertanto, sulla base del presupposto per cui ogni proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria, laddove sussista una limitazione d'uso o di godimento dovuta a terzi, deve ritenersi provata l'esistenza di un danno per la sola indisponibilità del bene.
Di conseguenza, posto che, nel caso di specie, l'obbligo di riconsegnare il box noleggiato si appunta in capo a e Parte_2
considerato che il bene ad oggi non risulta ancora restituito a CP_1
il danno da questa subito per la mancata tempestiva disponibilità va
[...]
quantificato in € 10.921,44, ottenuta moltiplicando € 179,04 – pari al canone di noleggio mensile già contrattualmente pattuito ed a rapporto cessato utilizzabile come parametro di riferimento della perduta redditività della res – per i 61 mesi intercorrenti tra lo scioglimento del rapporto (intervenuto ad ottobre 2020) e l'attualità.
va dunque condannata al relativo Parte_2
pagamento, oltre interessi legali e – integrando il risarcimento del danno un debito c.d. di valore – anche la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
pag. 18/21 Va infine accolta la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dall'opposta/appellata per ogni giorno di eventuale e futuro inadempimento dell'ordine di consegna qui impartito.
Lo strumento di coercizione indiretta previsto dall'art. 614 bis c.p.c. è in primo luogo ammissibile, sia perché esso esprime una ratio ben diversa da quella di un risarcimento del danno, essendo volto non a ristorare una perdita, ma ad incentivare un adempimento e come tale suscettibile di coesistere con la tutela risarcitoria;
sia perché il bene da consegnare non risulta perito o distrutto e pertanto permane un obbligo di restituire atto a fondare l'interesse ad agire concreto e attuale di per la condanna de qua. Ai fini della Controparte_1
relativa quantificazione, tenuto conto della qualità delle parti e del contenuto della prestazione in contesa, si ritiene opportuno condannare parte attrice opponente al pagamento della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del box in contesa, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al regolare adempimento.
Le assorbenti considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello, con declaratoria di nullità della sentenza impugnata, cui fanno seguito la conferma del decreto ingiuntivo n. 550/2022, il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate dall'opponente/appellante e –
in accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate pag. 19/21 dall'opposta/appellata – la condanna di l Parte_2
pagamento, in suo favore, della somma di € 10.921,44 a titolo di risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene e al pagamento di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva consegna.
In ragione dell'esito della controversia, le spese di lite per il primo grado in vanno poste a carico dell'opponente soccombente e per il secondo grado sono compensate per 1/3 e poste a carico dell'appellante maggiormente soccombente per i restanti 2/3, liquidati per tale quota come da dispositivo tenuto conto ex DM 55/2014 ss.mm.ii. del valore della causa, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 1707/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova;
rigetta l'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 550/2022 del
Tribunale di Padova;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1
pag. 20/21 della somma di € 10.921,44 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento – in favore di Parte_2 CP_1
– di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo
[...]
recato dal decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Padova, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva consegna;
condanna al pagamento, a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del primo grado, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa per 1/3 le spese di lite di secondo grado e condanna Parte_2
al pagamento dei restanti 2/3, che liquida per tale quota in €
[...]
2.644,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 21/21
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Franco Antonioli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
appellante E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano CP_1 P.IVA_2
Rognini, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
appellata
avente ad oggetto: locazione di beni mobili – appello avverso la sentenza n. 1707/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 04.09.2023
posta in decisione sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante, che ha chiesto: - “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto: In principalità, dichiarare nulli tutti gli atti derivanti dalla mancata comunicazione del
provvedimento assunto dal Giudice di primo grado ad esito dell'udienza cartolare del
02.03.2023 e quindi della successiva sentenza qui impugnata per le ragioni di cui ai motivi
dell'atto di appello e disporre tutti i provvedimenti conseguenti di cui agli art. 354 e 161 cpc con rimessione della causa al Tribunale di Padova quale Giudice di primo grado. In
subordine, ammettere tutte le istanze istruttorie che per brevità e chiarezza si riportano in calce. Di conseguenza, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 550/2022 RG N.
1354/2022 emesso in data 09.03.2022 dal … Tribunale di Padova, per incompetenza territoriale del Tribunale di Padova;
o revocare il decreto ingiuntivo emesso, essendo
infondata la condanna alla riconsegna del bene. Respingere la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta poiché infondata. Condannarsi parte opposta a pagare a parte
opponente a titolo di danni ed indennità di occupazione la somma di euro 3.904,00 oltre ad euro 200,00 al mese per ogni periodo successivo al 15.03.22 sino all'effettivo ritiro del bene
e la somma di euro 250,00 a suo tempo data come caparra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di scadenza del contratto sino all'effettivo ritiro del bene.
Spese rifuse di entrambi i gradi di lite. Si chiede [la] prova per interpello … testi” richiamata in atti;
Per parte appellata, che ha chiesto: - “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza
n. 1707/2023 pronunciata in data 01/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023, … con
pag. 2/21 conseguente integrale conferma in ogni sua parte dell'impugnata sentenza ... Con vittoria di
spese anche del presente giudizio”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, (inde: ) chiedeva al Tribunale CP_1 CP_1
di Padova la condanna di (inde: alla Parte_1 Pt_1
restituzione del monoblocco con servizi igienici laterali oggetto del contratto di noleggio, rectius locazione tra loro sottoscritto in data 19.02.2020; a tal fine, parte ricorrente richiamava il decreto ingiuntivo n. 1387/2021
provvisoriamente esecutivo con cui il Giudice di Pace di Padova condannato la stessa al pagamento di € 997,60, oltre interessi per il mancato saldo Pt_1
dei canoni di locazione relativi al periodo agosto-ottobre 2020 e che successivamente pur avendo adempiuto al pagamento degli arretrati, Pt_1
non aveva mai provveduto alla restituzione del bene, costringendo alla CP_1
nuova iniziativa monitoria. Veniva, quindi, emesso il decreto ingiuntivo n.
550/2022 che condannava a consegnare il Parte_1
prefabbricato oggetto del contratto de quo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, Pt_1
deducendo in rito la nullità e l'inefficacia del decreto per incompetenza del pag. 3/21 Tribunale e contestando, nel merito, la domanda di consegna avversaria,
sostenendo che, non essendo la questione regolata espressamente nell'accordo di noleggio, ora risolto dalle parti, doveva applicarsi la disciplina generale dell'art. 1182, comma 2, c.c. prevista per la consegna della cosa mobile determinata, con conseguente onere del creditore di provvedere al ritiro del bene nel luogo ove era stato precedentemente consegnato, con spese di trasporto a suo carico. L'opponente formulava, poi, domanda di risarcimento del danno per occupazione del suolo e richiesta di rimborso mensile di €
200,00, oltre iva, per ogni giorno di ritardo avversario nel ritiro del bene e richiesta di restituzione della caparra depositata all'epoca della conclusione dell'accordo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla risoluzione all'effettivo ritiro.
Si costituiva in giudizio chiedendo – previa concessione della CP_1
provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto – il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene, oltre che al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis cpc per l'eventuale successiva inosservanza dell'ordine giudiziale ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di consegna del monoblocco.
pag. 4/21 Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Padova con la sentenza n.
1707/2023, stabiliva che, tenuto conto del predisposto dell'art. 1326 cc che prevede che la conclusione del contratto avvenga nel momento in cui il proponente ha la conoscenza dell'accettazione e del fatto che il proponente medesimo ha la propria sede legale in Campodarsego (PD), la locazione doveva ritenersi conclusa in quest'ultima località, ubicata nel circondario del
Tribunale di Padova, da ritenersi pertanto competente ex art. 20 c.p.c.
Nel merito, riteneva il primo Giudice che, essendo prevista nell'accordo la clausola “a vs. carico quant'altro non specificato nella presente offerta”, l'onere di
(ri)consegna del monoblocco dopo lo scioglimento consensuale del rapporto fosse a cura e spese della noleggiante (id est . Conseguentemente, il Pt_1
Tribunale rigettava le domande di risarcimento e rimborso avanzate da e accoglieva, invece, la richiesta riconvenzionale di risarcimento per Pt_1
mancata disponibilità del bene formulata da , con condanna di CP_1
al pagamento, in suo favore, di € 6.266,40, ottenuti moltiplicando Pt_1
l'ammontare del canone di locazione mensile quantificato convenzionalmente per i 35 mesi di ritardo della conduttrice nella restituzione del bene;
per contro, il Tribunale rigettava l'istanza di condanna ex art. 614 bis c.p.c. formulata da ritenendola una indebita duplicazione del danno e CP_1
condannava l'opponente maggiormente soccombente al pagamento delle pag. 5/21 spese di lite.
*
Avverso tale sentenza, propone la Parte_2
presente impugnazione, per i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità per violazione del contraddittorio della sentenza impugnata, emessa nonostante la mancata comunicazione alle parti del provvedimento con cui il Giudice – all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, non rassegnate dall'odierna appellante.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per incompetenza territoriale del Giudice del monitorio e del giudizio di opposizione, essendo invece competente il Tribunale di Cremona, stante la conclusione e l'esecuzione del contratto nel circondario di detto
Tribunale ed essendo Cremona il foro in cui ha sede la società convenuta.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto che l'onere di consegnare il monoblocco noleggiato e di sopportarne le relative spese di trasporto fosse a carico di nonostante l'assenza di una pattuizione in Pt_1
deroga alla regola generale dell'art. 1182, comma 2, c.c. in tema di obbligazioni pag. 6/21 di dare aventi ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata.
4. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, che l'ha condannata al pagamento – in favore di controparte –
della somma di € 6.266,40 per risarcimento del danno da mancata restituzione
(e quindi, disponibilità avversaria) del bene, nonostante quanto sopra ricordato in ordine al luogo dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria e la propria rituale offerta del bene per il suo ritiro ad opera della controparte.
5. Con il quinto motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure disposto la condanna dell'appellata al pagamento del risarcimento del danno da occupazione del suolo, data l'evidente inerzia della medesima al ritiro del monoblocco oggetto di causa.
6. Con il sesto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure accolto le istanze istruttorie formulate, volte a provare il luogo di conclusione del contratto e la reale disponibilità di consegnare il bene. Pt_1
Con comparsa del 16.01.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
In esito a trattazione scritta, all'udienza del 3.11.2025, la causa è stata rimessa pag. 7/21 in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
L'appello è fondato e va accolto, nei termini di cui al prosieguo.
È innanzitutto fondato il primo motivo di gravame.
Ed infatti, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che il provvedimento con cui – in data 30.11.2022, all'esito della c.d. udienza cartolare come disciplinata dall'art. 83 d.l. 18/2020 conv. in l. 37/2020
ss.mm.ii. – venne fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato comunicato alle parti dalla Cancelleria.
Detto provvedimento, in quanto propriamente reso fuori udienza – in quanto derogava all'art. 180 c.p.c. – era, per opinione maggioritaria, escluso dalla presunzione di conoscenza delle parti e come tale andava loro comunicato dalla Cancelleria. Anche la non copiosa giurisprudenza di legittimità che aveva dovuto dirimere lo specifico aspetto, seppure dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c. ad opera del d.lgs. 149/2022 – nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 164/2024 – ritenne di precisare che “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l.
n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c.,
pag. 8/21 devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può
avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art.
176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza
dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”
(Cass. Civ. n. 13735/2023).
Posto che la formulazione della prima “versione” dell'art. 127 ter c.p.c. era – sul punto – identica a quella della legislazione emergenziale che l'aveva preceduta e che si applicava nel caso di specie (secondo il principio tempus regit actum previsto per le norme processuali) e tenuto conto che solo successivamente è stato introdotto – a decorrere dal 16.11.2024 – il comma
5° dell'art. 127 ter c.p.c. (secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note va considerato data di udienza a tutti gli effetti, con la conseguenza che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine va ritenuto letto in udienza), il provvedimento reso dal Giudice di prime cure all'esito del deposito delle note autorizzate di trattazione scritta o udienza “cartolare” doveva essere comunicato alle parti. In assenza di tale comunicazione, come detto desumibile per tabulas dal fascicolo telematico di primo grado, deve ritenersi integrata una lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante ed una violazione principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. con conseguente pag. 9/21 nullità di tutti gli atti successivi e – segnatamente – della sentenza impugnata.
Trattandosi di nullità che non comporta la regressione del giudizio al primo grado, spetta a questa Corte rinnovare l'esame del merito delle domande di primo grado e sono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, le cui censure presupponevano l'esclusione della predetta nullità.
Esaminando innanzitutto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del territoriale del Tribunale di Padova sia in fase monitoria che nel successivo giudizio di merito,
L'eccezione è infondata. Al riguardo, giova premettere che, in tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ad obbligazioni prevede la competenza alternativa del c.d. foro del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ovvero di quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Nel caso di specie, le parti hanno concluso un contratto di locazione mobiliare a distanza, ossia mediante la trasmissione a Pt_1
dell'offerta di ed il successivo invio dell'accettazione della prima alla CP_1
sede operativa della seconda (cfr. doc. n. 2, 3 e 4 bis opposta – fasc. I grado).
Posto che, a mente dell'art. 1326 c.c. il contratto è concluso quando – e dove
– il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione conforme e che la sede legale della proponente risulta sita in Campodarsego (PD), deve ritenersi che pag. 10/21 l'accordo si sia concluso in tale sede e, dunque, che in tale luogo sia sorta l'obbligazione, a nulla rilevando il fatto che l'opponente abbia comunicato la propria accettazione all'indirizzo email della sede secondaria della CP_1
di Castellone (CR), per un verso essendo quest'ultima una semplice sede
[...]
operativa – priva di potere di rappresentanza – e per altro verso atteso che essa pacificamente inoltrò alla sede centrale l'avvenuta accettazione del preventivo de quo.
In tal modo ritenuto che la conclusione del contratto in contesa sia avvenuta a
Campodarsego, località ubicata nel circondario del Tribunale di Padova, va ritenuta la competenza del Tribunale di Padova sia con riferimento alla fase monitoria che per il successivo giudizio di opposizione.
Nel merito, la domanda proposta da per la restituzione, a cura e spese CP_1
di del bene mobile locato è fondata e va accolta. Pt_1
La disciplina posta dall'art. 1182, comma 2, c.c. per l'obbligo di consegna di una cosa “certa e determinata”, il cui adempimento deve avvenire nel luogo dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta, è applicabile salvo patto contrario.
Nel caso di specie, posto che le parti ebbero a sciogliere per mutuo dissenso il contratto di locazione mobiliare tra loro intercorso, alla sua restituzione si pag. 11/21 applicano gli artt. 10.1, 10.2 e 10.5 delle condizioni generali di contratto, in data 21.01.2020 trasmesse da unitamente all'offerta, con specifica CP_1
richiesta di restituzione firmata;
posto che nell'accettazione dell'opponente d.d. 19.02.2020 (cfr. doc. n. 2 e 4bis opposta – fasc. I grado) il suo legale rappresentante sig. scriveva: “l'offerta è stata ricevuta e accettata e CP_2
formalizzerò inizio settimana prossima il tutto per poter programmare il ritiro del box inizio mese di marzo. Grazie per la disponibilità e a presto”, si deve ritenere che anche le condizioni generali fossero conosciute ed accettate dal cliente.
L'espressa sottoscrizione degli artt. 10.1, 10.2 e 10.5 delle condizioni generali non era peraltro necessaria, sia per ragioni “formali”, non essendo detti articoli ricompresi nell'elenco – in calce allo stesso documento contrattuale –
delle clausole “vessatorie”, soggette alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c.; che per considerazioni “sostanziali”, non potendo tali clausole neppure in astratto determinare uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti, posto che esse disciplinano una fase successiva all'esaurimento del rapporto contrattuale, alla quale non si attaglia una valutazione ex fide bona dei reciproci sacrifici e vantaggi, commessi nel contratto o manifestatisi in fase di esecuzione.
Gli articoli sopracitati, per quanto sopra esposto pienamente validi ed efficaci,
prevedono dunque che: “10.1 Al termine del contratto, o in caso di recesso, o pag. 12/21 risoluzione, o inadempimento della compravendita a rate, o in ogni altro caso in cui i
Prodotti debbano essere restituiti a dal Cliente, si seguiranno le seguenti regole. CP_1
10.2 I Prodotti devono essere restituiti entro 1 giorno dalla comunicazione di fine nolo nello
stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura […]. 10.5 In caso di mancata consegna nei termini, il Cliente conferisce irrevocabilmente a il diritto di CP_1
accesso ai luoghi in cui i Prodotti sono collocati ed il diritto di prelevarli”.
In altri termini, solo a fronte dell'inadempimento del cliente – titolare dell'obbligo di riconsegnare la merce dopo lo scioglimento del contratto – sorge il diritto di autotutela privata del creditore (della prestazione di consegna) a “riprendersela”.
Concludendo sul punto, in base alle condizioni generali di contratto de quibus –
da ritenersi efficaci, in quanto non vessatorie ed all'epoca della conclusione dell'accordo note o conoscibili dal locatore con l'ordinaria diligenza, in quanto allegate all'email contenente la proposta – l'onere di riconsegnare il box precedentemente “noleggiato” era a carico di divenendo Pt_1 CP_1
(non, si badi, “obbligata”, ma) legittimata ad accedere ai locali avversari per il ritiro solo in ipotesi di mancata tempestiva riconsegna avversaria.
In senso contrario non può opinarsi seguendo la tesi dell'opponente, che deduce l'inerzia avversaria nel ritiro del monoblocco a seguito di regolare pag. 13/21 offerta formale di ed invero, la comunicazione in cui quest'ultima, in Pt_1
data 9.10.2020, dichiarava di essere a disposizione per il ritiro del bene era espressamente condizionata alla restituzione, da parte di , della caparra CP_1
depositata dopo la stipula del contratto (cfr. doc. n. 9, ove può leggersi:
“Buongiorno signor , la presente e per informarvi che ho Parte_3
sgomberato le mie cose dal vs box e lo stesso e a vostra disposizione per il ritiro a partire di domani 10/10/2020 previa appuntamento. Lo stesso verrà consegnato dietro la
restituzione della somma versata come caparra valutata 250 euro…”).
La subordinazione della consegna del bene alla previa restituzione della caparra esclude che la prima sia idonea a mettere in mora il creditore – come sembra suggerire la difesa di parte appellante;
peraltro, la rappresentata disponibilità di alla riconsegna del box è smentita dalle successive e- Pt_1
mail del suo legale rappresentante, che ha posticipato più volte l'appuntamento per la consegna (cfr. doc. n. 13bis, ove può leggersi che, in data 18.02.2021,
, scriveva: “Buon pomeriggio, la presente per comunicare che lunedì 22 febbraio CP_1
ore 8.00 provvederemo al ritiro del prefabbricato concessovi a nolo” e il Parte_1
giorno successivo, rispondeva: “Buongiorno, il testo dell'e-mail mi fa dubitare che sono
vostro dipendente a cui decidete cosa devi fare e quando fare, la questione non è così, segnalando che il vostro box e già vuoto pulito e a vostra disposizione dal giorno della
disdetta e il ricevimento della vostra fattura, ma visto e considerato che il rapporto si è
pag. 14/21 guastato bisogna mettere i punti sulle i e trovare una soluzione adeguata non a mezzo di
un'email con contenuto un po' sgradevole, citando ore e giorno senza consultarmi circa la disponibilità o meno. Vi prego con sollecitudine di inviarmi le somme dovute a voi e il
numero delle fatture per poter verificare e provvedere a quanto necessita, seguirà mia e-mail con risposta alla vostra e accordi per lo sgombero del box”; doc. n. 14bis e 15, ove può
leggersi che, in data 21.02.2021, scriveva: “Buongiorno, il vettore mi ha CP_1
contattato venerdì sera;
non avendo nessun riscontro in merito al possibile orario di carico per
lunedì' 22 si è organizzato diversamente. Le chiedo cortesemente di indicarmi il primo giorno utile ed il relativo orario al fine di procedere con il carico entro la mattinata di oggi,
22.02” e rispondeva: “Causa scavo non completato per consentire al vs Parte_1
camion entrare nel cortile si rimanda l'operazione alla settimana prossima martedì
02/03/2021 alle ore 11 del mattino. L'autista firmerà prima del carico una dichiarazione di non danni evidenti qualora non risultino. In caso di più chiarimenti chiamare il mio
numero 349 3356026 oppure contattare il mio studio legale avvocato Antonioli che verrà informato immediatamente” e, infine, doc. n. 15bis, ove può leggersi che, in data
26.02.2021, scriveva: “Come da Vs. mail del 22/02/2021, si dà atto che il CP_1
giorno martedì 02/03/2021 alle ore 11.00 il prefabbricato a noleggio sarà ritirato da
vettore” e, in data 2.03.2021, rispondeva: “Buongiorno, per motivi Parte_1
personali sarò assente per urgenze lavorative per cui non è possibile presenziare il ritiro del
vs box che si rimanda a data da definire previa telefonata da parte vostra”).
pag. 15/21 Alla luce di quanto dedotto, sulla base della chiara ed esauriente documentazione in atti e ritenuta superflua l'istruttoria orale articolata dalle parti, essendo a carico di l'onere di riconsegnare il box a seguito dello Pt_1
scioglimento del rapporto di locazione, la domanda azionata monitoriamente da è fondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Controparte_1
Vanno conseguentemente respinte le domande di risarcimento del danno da occupazione del suolo e rimborso per il ritardo nell'adempimento formulate da in quanto fondate sul presupposto, Parte_2
ritenuto erroneo, che l'obbligo di ritirare il box fosse a carico di CP_1
[...]
La domanda riconvenzionale con cui l'opposta chiede il risarcimento del danno conseguente alla mancata tempestiva disponibilità del bene, è innanzitutto ammissibile, mutuando i principi richiamati da Cass, Sez. Un., n.
12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18 – secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e
risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia
proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia pag. 16/21 connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di
economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183
c.p.c.” (così pure Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22
settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).
Dando seguito a tale orientamento, le Sezioni Unite, con la sentenza del 15
ottobre 2024, n. 26727 hanno puntualizzato che la lettura restrittiva del ruolo di opposto, legittimato a proporre solo domanda riconvenzionale, “non è più
sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che,
sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande
aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.
Nel merito, la domanda risarcitoria di è altresì fondata. Controparte_1
In tema di risarcimento da mancata disponibilità del bene oggetto di un'obbligazione di dare, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento
pag. 17/21 e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità
di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa” (Cass. Civ. n.
12865/2022); pertanto, sulla base del presupposto per cui ogni proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria, laddove sussista una limitazione d'uso o di godimento dovuta a terzi, deve ritenersi provata l'esistenza di un danno per la sola indisponibilità del bene.
Di conseguenza, posto che, nel caso di specie, l'obbligo di riconsegnare il box noleggiato si appunta in capo a e Parte_2
considerato che il bene ad oggi non risulta ancora restituito a CP_1
il danno da questa subito per la mancata tempestiva disponibilità va
[...]
quantificato in € 10.921,44, ottenuta moltiplicando € 179,04 – pari al canone di noleggio mensile già contrattualmente pattuito ed a rapporto cessato utilizzabile come parametro di riferimento della perduta redditività della res – per i 61 mesi intercorrenti tra lo scioglimento del rapporto (intervenuto ad ottobre 2020) e l'attualità.
va dunque condannata al relativo Parte_2
pagamento, oltre interessi legali e – integrando il risarcimento del danno un debito c.d. di valore – anche la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
pag. 18/21 Va infine accolta la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dall'opposta/appellata per ogni giorno di eventuale e futuro inadempimento dell'ordine di consegna qui impartito.
Lo strumento di coercizione indiretta previsto dall'art. 614 bis c.p.c. è in primo luogo ammissibile, sia perché esso esprime una ratio ben diversa da quella di un risarcimento del danno, essendo volto non a ristorare una perdita, ma ad incentivare un adempimento e come tale suscettibile di coesistere con la tutela risarcitoria;
sia perché il bene da consegnare non risulta perito o distrutto e pertanto permane un obbligo di restituire atto a fondare l'interesse ad agire concreto e attuale di per la condanna de qua. Ai fini della Controparte_1
relativa quantificazione, tenuto conto della qualità delle parti e del contenuto della prestazione in contesa, si ritiene opportuno condannare parte attrice opponente al pagamento della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del box in contesa, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al regolare adempimento.
Le assorbenti considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello, con declaratoria di nullità della sentenza impugnata, cui fanno seguito la conferma del decreto ingiuntivo n. 550/2022, il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate dall'opponente/appellante e –
in accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate pag. 19/21 dall'opposta/appellata – la condanna di l Parte_2
pagamento, in suo favore, della somma di € 10.921,44 a titolo di risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene e al pagamento di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva consegna.
In ragione dell'esito della controversia, le spese di lite per il primo grado in vanno poste a carico dell'opponente soccombente e per il secondo grado sono compensate per 1/3 e poste a carico dell'appellante maggiormente soccombente per i restanti 2/3, liquidati per tale quota come da dispositivo tenuto conto ex DM 55/2014 ss.mm.ii. del valore della causa, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 1707/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova;
rigetta l'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 550/2022 del
Tribunale di Padova;
condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1
pag. 20/21 della somma di € 10.921,44 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento – in favore di Parte_2 CP_1
– di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo
[...]
recato dal decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Padova, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva consegna;
condanna al pagamento, a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del primo grado, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa per 1/3 le spese di lite di secondo grado e condanna Parte_2
al pagamento dei restanti 2/3, che liquida per tale quota in €
[...]
2.644,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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