Articolo 1 della Legge 15 luglio 1950, n. 539
Articolo 2
Versione
2 agosto 1950
Art. 1.
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Entrata in vigore il 2 agosto 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente