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Ordinanza interlocutoria 26 aprile 2023
Ordinanza interlocutoria 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 26/04/2023, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Civile Ord. Sez. U Num. 11032 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 26/04/2023 2 di 8 Unite civili, 26 gennaio 2023, n. 2405, che ha deciso il ricorso proposto da: REKEEP S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati FRANCO TR e TI PA;
- ricorrente -
contro EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, con gli avvocati ANDREINA DEGLI ES e RD LA;
- controricorrente – nonché contro ATER DEL COMUNE DI ROMA;
- intimato -
per correzione di errore materiale della ordinanza n. 2405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per l’inammissibilità dell’istanza di correzione d’ufficio. FATTO E DIRITTO 3 di 8 Con riferimento al procedimento definito con ordinanza delle Sezioni Unite 26 gennaio 2023 n. 2405, questa Corte in data 03.02.2023 ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale – a cura della cancelleria –, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella l. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell’esposizione del fatto erano state riportare circostanze relative a controversia diversa, al pari della parte in favore della quale erano state liquidate le spese processuali, e che risultavano correttamente riportati solo in modo parziale i motivi del ricorso e le relative argomentazioni in diritto. A seguito di attivazione del procedimento, veniva comunicata alle parti l’avvio di procedura di correzione dell’errore materiale rilevato in data 03.02.2023. Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale. In prossimità dell’adunanza camerale le altre parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio preliminarmente rileva che l’ordinanza n. 2405 del 2023, pronunciata nel procedimento R.G. n. 27440/2021, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6652 del 2021, emessa nel giudizio instaurato fra la Rekeep s.p.a. e la IS Facility Solutions s.p.a., oltre all’Ater 4 di 8 del Comune di Roma, per la procedura di aggiudicazione della gara indetta dalla predetta Ater ai fini dell’affidamento del “Servizio Energia Plus”, sentenza con la quale veniva accolto l’appello della IS e rigettato integralmente quello della Rekeep, giudicando fondate le doglianze relative all’inammissibilità dell’offerta economica presentata dalla Rekeep per mancata indicazione di taluni costi di manodopera e ritenendo non sussistere da parte della IS “alcuna omissione dichiarativa rilevante”, è una pronuncia che, a ben vedere, correttamente nell’intestazione indica le parti del ricorso (Rekeep s.p.a., IS Facility Solutions s.p.a. e Ater del Comune di Roma), ma nel “ritenuto in fatto” e nel “considerato in diritto” si riferisce a tutt’altra controversia insorta tra parti diverse (NA IA NE
contro
Comune di Scafati). Pertanto, va dato atto che questa Corte ha, con tutta evidenza per mero disguido, errato nell’associare il file della decisione alla intestazione del ricorso, con la conseguenza che si deve valutare quale possa essere il rimedio più corretto per sopperire a siffatta dissonanza. La IS, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha aderito alla procedura di correzione di errore materiale, mentre la Rekeep ha condiviso le conclusioni di inammissibilità del PM, preliminarmente precisando che avverso la ordinanza n. 2405/2023 ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. (R.G. n. 6462/2023) per la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. 5 di 8 L'art. 391-bis c.p.c. - che è stato inserito dall’art. 67 della legge n. 533 del 1990 e che è stato successivamente modificato dal legislatore (dapprima, ad opera del d.lgs. n. 40/2006 e, più di recente, ad opera della legge n. 197/2016), anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 119 del 1996 e sent. n. 207 del 2009) - prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione possano essere oggetto di correzione e di revocazione. I due istituti, entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, sono però tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Infatti, la correzione ha ad oggetto "errore materiale e di calcolo ai sensi dell'art. 287 c.p.c.", mentre la revocazione ha ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4 c.p.c."; la correzione può essere chiesta dalla parte interessata "in qualsiasi tempo", mentre la revocazione può essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento); l'errore materiale, da correggere, può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, mentre l'errore revocatorio non può mai essere rilevato d'ufficio; il ricorso per la correzione solleva un mero incidente nella stessa fase processuale, mentre il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale (Cass. n. 8491 del 2009); il ricorso per correzione, contrariamente al 6 di 8 ricorso per revocazione, può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base della procura rilasciata in tale giudizio (Cass. n. 30 del 1995); la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003); l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre l'errore revocatorio, incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione, con la conseguenza (v. le stesse Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12210/2022) che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione (per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione), mentre è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale (che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali); la Corte pronuncia sempre con ordinanza sul ricorso per correzione di errore materiale, mentre, in presenza di un ricorso per revocazione, pronuncia ordinanza, ovvero sentenza (ove ritenga di rinviare alla pubblica udienza). Peraltro il caso di specie si presta a essere assimilato ai casi nei quali, sempre per evidente inavvertenza, sia stato emesso dalla Corte un provvedimento giurisdizionale avente contenuto 7 di 8 decisorio nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, tanto che sul ricorso in concreto proposto vada escluso che vi sia stata una pronuncia da parte della Corte. In questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi a sezione semplice, poiché è mancata una pronuncia effettivamente riferibile al ricorso da esaminare, può dirsi che difetti il giudizio sulla proposta impugnazione e che il provvedimento emesso sia giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (v. in tal senso, Cass. n. 40883 del 2021; Cass. n. 16497 del 2019; Cass. n. 6162 del 2014 e Cass. n. 30067 del 2011; di recente non massimata, Cass. n. 2263 del 2023). In tale ipotesi, è stato ritenuto che non sia esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto, a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisione mancherebbe del tutto e la Corte, dovendo riconoscere di non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato. A siffatta ricostruzione non sarebbe certo di ostacolo la specifica qualificazione data da questo Ufficio alla procedura de qua al momento della iscrizione a ruolo, considerato che 8 di 8 spetta al Collegio adito la sussunzione di quanto richiesto entro l’una piuttosto che entro l’altra delle categorie dei procedimenti in cui si articola il giudizio di legittimità; il che comporta, in tesi, la potestà di procedere (nuovamente) alla delibazione del ricorso proposto, con l’adozione dei provvedimenti che verranno ritenuti opportuni all’esito, previo rinvio dell’udienza di discussione del ricorso originario per dare modo alle parti di prendere posizione sulle questioni rilevate d’ufficio con la presente ordinanza ai sensi dell’art. 384, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa all’udienza camerale dell’11 luglio 2023 ore 10,00, assegnando alle parti termine fino a quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, innanzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
- ricorrente -
contro EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, con gli avvocati ANDREINA DEGLI ES e RD LA;
- controricorrente – nonché contro ATER DEL COMUNE DI ROMA;
- intimato -
per correzione di errore materiale della ordinanza n. 2405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale CARMELO SGROI, il quale conclude per l’inammissibilità dell’istanza di correzione d’ufficio. FATTO E DIRITTO 3 di 8 Con riferimento al procedimento definito con ordinanza delle Sezioni Unite 26 gennaio 2023 n. 2405, questa Corte in data 03.02.2023 ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale – a cura della cancelleria –, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella l. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell’esposizione del fatto erano state riportare circostanze relative a controversia diversa, al pari della parte in favore della quale erano state liquidate le spese processuali, e che risultavano correttamente riportati solo in modo parziale i motivi del ricorso e le relative argomentazioni in diritto. A seguito di attivazione del procedimento, veniva comunicata alle parti l’avvio di procedura di correzione dell’errore materiale rilevato in data 03.02.2023. Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale. In prossimità dell’adunanza camerale le altre parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio preliminarmente rileva che l’ordinanza n. 2405 del 2023, pronunciata nel procedimento R.G. n. 27440/2021, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6652 del 2021, emessa nel giudizio instaurato fra la Rekeep s.p.a. e la IS Facility Solutions s.p.a., oltre all’Ater 4 di 8 del Comune di Roma, per la procedura di aggiudicazione della gara indetta dalla predetta Ater ai fini dell’affidamento del “Servizio Energia Plus”, sentenza con la quale veniva accolto l’appello della IS e rigettato integralmente quello della Rekeep, giudicando fondate le doglianze relative all’inammissibilità dell’offerta economica presentata dalla Rekeep per mancata indicazione di taluni costi di manodopera e ritenendo non sussistere da parte della IS “alcuna omissione dichiarativa rilevante”, è una pronuncia che, a ben vedere, correttamente nell’intestazione indica le parti del ricorso (Rekeep s.p.a., IS Facility Solutions s.p.a. e Ater del Comune di Roma), ma nel “ritenuto in fatto” e nel “considerato in diritto” si riferisce a tutt’altra controversia insorta tra parti diverse (NA IA NE
contro
Comune di Scafati). Pertanto, va dato atto che questa Corte ha, con tutta evidenza per mero disguido, errato nell’associare il file della decisione alla intestazione del ricorso, con la conseguenza che si deve valutare quale possa essere il rimedio più corretto per sopperire a siffatta dissonanza. La IS, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha aderito alla procedura di correzione di errore materiale, mentre la Rekeep ha condiviso le conclusioni di inammissibilità del PM, preliminarmente precisando che avverso la ordinanza n. 2405/2023 ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. (R.G. n. 6462/2023) per la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. 5 di 8 L'art. 391-bis c.p.c. - che è stato inserito dall’art. 67 della legge n. 533 del 1990 e che è stato successivamente modificato dal legislatore (dapprima, ad opera del d.lgs. n. 40/2006 e, più di recente, ad opera della legge n. 197/2016), anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 119 del 1996 e sent. n. 207 del 2009) - prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione possano essere oggetto di correzione e di revocazione. I due istituti, entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, sono però tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Infatti, la correzione ha ad oggetto "errore materiale e di calcolo ai sensi dell'art. 287 c.p.c.", mentre la revocazione ha ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4 c.p.c."; la correzione può essere chiesta dalla parte interessata "in qualsiasi tempo", mentre la revocazione può essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento); l'errore materiale, da correggere, può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, mentre l'errore revocatorio non può mai essere rilevato d'ufficio; il ricorso per la correzione solleva un mero incidente nella stessa fase processuale, mentre il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale (Cass. n. 8491 del 2009); il ricorso per correzione, contrariamente al 6 di 8 ricorso per revocazione, può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base della procura rilasciata in tale giudizio (Cass. n. 30 del 1995); la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003); l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre l'errore revocatorio, incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione, con la conseguenza (v. le stesse Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12210/2022) che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione (per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione), mentre è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale (che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali); la Corte pronuncia sempre con ordinanza sul ricorso per correzione di errore materiale, mentre, in presenza di un ricorso per revocazione, pronuncia ordinanza, ovvero sentenza (ove ritenga di rinviare alla pubblica udienza). Peraltro il caso di specie si presta a essere assimilato ai casi nei quali, sempre per evidente inavvertenza, sia stato emesso dalla Corte un provvedimento giurisdizionale avente contenuto 7 di 8 decisorio nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, tanto che sul ricorso in concreto proposto vada escluso che vi sia stata una pronuncia da parte della Corte. In questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi a sezione semplice, poiché è mancata una pronuncia effettivamente riferibile al ricorso da esaminare, può dirsi che difetti il giudizio sulla proposta impugnazione e che il provvedimento emesso sia giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (v. in tal senso, Cass. n. 40883 del 2021; Cass. n. 16497 del 2019; Cass. n. 6162 del 2014 e Cass. n. 30067 del 2011; di recente non massimata, Cass. n. 2263 del 2023). In tale ipotesi, è stato ritenuto che non sia esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale e neppure quello di revocazione per errore revocatorio, in quanto, a differenza di quel che si verifica in detti due casi, la decisione mancherebbe del tutto e la Corte, dovendo riconoscere di non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato. A siffatta ricostruzione non sarebbe certo di ostacolo la specifica qualificazione data da questo Ufficio alla procedura de qua al momento della iscrizione a ruolo, considerato che 8 di 8 spetta al Collegio adito la sussunzione di quanto richiesto entro l’una piuttosto che entro l’altra delle categorie dei procedimenti in cui si articola il giudizio di legittimità; il che comporta, in tesi, la potestà di procedere (nuovamente) alla delibazione del ricorso proposto, con l’adozione dei provvedimenti che verranno ritenuti opportuni all’esito, previo rinvio dell’udienza di discussione del ricorso originario per dare modo alle parti di prendere posizione sulle questioni rilevate d’ufficio con la presente ordinanza ai sensi dell’art. 384, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa all’udienza camerale dell’11 luglio 2023 ore 10,00, assegnando alle parti termine fino a quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, innanzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni