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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DE (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott. Ida Carnevale Giudice
dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 54-1/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata familiare promossa in proprio dai coniugi cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e cod. fisc. ); Parte_2 C.F._2
visto il ricorso in data 29/05/2025, integrato in data 24/09/2025, con il quale i debitori hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Varese;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c),
desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso.
Ritenuto:
che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
che il contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso al sig.
e il contratto di long renting relativo all'autovettura in uso alla sig.ra Parte_1
non possono essere considerati ai fini della determinazione delle spese Parte_2
mensili sostenute dal nucleo familiare in quanto il primo dovrà essere inserito quale passivo della liquidazione giudiziale e troverà soddisfazione nel rispetto delle regole della concorsualità, il secondo, invece, è soggetto alla disciplina dell'art. 270, comma
6, CCII, così che dovrà considerarsi sospeso a partire dalla presente decisione e fino a quando il liquidatore decida se sia conveniente per la procedura subentravi o meno,
fermo restando che, in caso di subentro, l'eventuale debito maturando verrà
comunque considerato all'interno dei debiti prededucibili e che l'eventuale acquisizione in via definitiva degli autoveicoli determinerà la loro liquidabilità al termine della procedura, con possibilità per i ricorrenti di farne uso nelle more della stessa per le esigenze di vita familiare;
che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del sig. sino all'importo Parte_1
mensile di euro 1.813,00, nonché i redditi della sig.ra sino all'importo di Parte_2
euro 968,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei debitori Parte_1
e residenti a [...]; Parte_2
NOMINA
Giudice delegato il dott. Valentina Leggio;
NOMINA
liquidatore l'OCC, dott. Persona_1
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione i redditi del sig. sino Parte_1
all'importo mensile di euro 1.813,00, nonché i redditi della sig.ra Parte_2
sino all'importo di euro 968,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
08/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valentina Leggio dott. Dario Giuseppe Papa
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
dott. Ida Carnevale Giudice
dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 54-1/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata familiare promossa in proprio dai coniugi cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e cod. fisc. ); Parte_2 C.F._2
visto il ricorso in data 29/05/2025, integrato in data 24/09/2025, con il quale i debitori hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di
Varese;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c),
desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso.
Ritenuto:
che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
che il contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in uso al sig.
e il contratto di long renting relativo all'autovettura in uso alla sig.ra Parte_1
non possono essere considerati ai fini della determinazione delle spese Parte_2
mensili sostenute dal nucleo familiare in quanto il primo dovrà essere inserito quale passivo della liquidazione giudiziale e troverà soddisfazione nel rispetto delle regole della concorsualità, il secondo, invece, è soggetto alla disciplina dell'art. 270, comma
6, CCII, così che dovrà considerarsi sospeso a partire dalla presente decisione e fino a quando il liquidatore decida se sia conveniente per la procedura subentravi o meno,
fermo restando che, in caso di subentro, l'eventuale debito maturando verrà
comunque considerato all'interno dei debiti prededucibili e che l'eventuale acquisizione in via definitiva degli autoveicoli determinerà la loro liquidabilità al termine della procedura, con possibilità per i ricorrenti di farne uso nelle more della stessa per le esigenze di vita familiare;
che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del sig. sino all'importo Parte_1
mensile di euro 1.813,00, nonché i redditi della sig.ra sino all'importo di Parte_2
euro 968,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei debitori Parte_1
e residenti a [...]; Parte_2
NOMINA
Giudice delegato il dott. Valentina Leggio;
NOMINA
liquidatore l'OCC, dott. Persona_1
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione i redditi del sig. sino Parte_1
all'importo mensile di euro 1.813,00, nonché i redditi della sig.ra Parte_2
sino all'importo di euro 968,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tali limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
08/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Valentina Leggio dott. Dario Giuseppe Papa