Articolo 984 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 998Articolo 1000
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26 febbraio 2014
Art. 984-bis. ((Attivita' di consulenza gratuita)) (( 1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all' articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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