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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile iscritta al n° 10357/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to PIETRO Parte_1
GAMBINO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
e Controparte_1
Controparte_2
[...]
, ciascuno in persona del suo
[...]
legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 6.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara il diritto del ricorrente, inserito nell'elenco aggiuntivo alla GPS per il biennio 2022-2024 nella classe di concorso ADSS con riserva N, ad essere inserito per l'anno scolastico 2023-2024 nel bollettino nomine e ad essere assunto per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023).
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.8.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere abilitato all'insegnamento di sostegno, iscritto nella GPS Sostegno elenchi aggiuntivi, ambito di , con riserva ,quale invalido civile, e che CP_2 CP_2
l' di aveva pubblicato, il 20.7.2023 il contingente dei posti riservati ai CP_2
beneficiari della legge 68/99 per GM (Graduatorie di Merito) e AE (Graduatorie ad Esaurimento) MM (Sostegno scuola secondaria di primo grado) individuando
59 posti totali da immettere in ruolo, di cui 25 posti riservati agli invalidi identificati con la lettera N, deduceva di avere presentato il 30 luglio la domanda per classe di concorso MM (all. 10) con riserva N e di essere stato inserito nella graduatoria generale al n. 815 (Fascia 1B) quale riservista identificato con la lettera N (invalido civile con riserva N, e che tra i riservisti occupava la posizione n.7.
Lamentava di non essere stato individuato quale destinatario del reclutamento ai sensi del DM 119/2023 e per l'effetto quale destinatario della supplenza annuale
2023/2024 finalizzata all'immissione in ruolo nel 2024, in quanto l'Ufficio scolastico, non sussistendo riservisti nella fascia A, se non uno, aveva assegnato, in maniera illegittima ed arbitraria, gli altri posti, riservati alle categorie protette, ai docenti inseriti in FASCIA A e sprovvisti di riserva.
Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento n. 0017179. 04-08-2023 con il quale il Dirigente aveva disposto la pubblicazione dell'allegato elenco contenente l'individuazione dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo di cui al decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44 - D.M. 15 giugno 2023, n. 119 con l'indicazione della sede
2 assegnata, nonché dell'elenco allegato al detto provvedimento denominato
Bollettino totale nomine, per violazione della legge 68/99 e del DM 119/2023 e per eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione.
Domandava di “Accertare e dichiarare che il convenuto è incorso in violazione di CP_1
legge assegnando i 28 posti riservati agli invalidi civili ed orfani a docenti privi del detto requisito;
Ø Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente invalido civile Parte_1
utilmente collocato in elenco riserva lettera N posto n. 8 della graduatoria generale (GPS prima fascia sottofascia 1A e 1B, alla costituzione del rapporto di lavoro e pertanto ad essere selezionato ed inserito nel Bollettino totale delle nomine (Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di e quindi ad ottenere la supplenza CP_2
annuale finalizzataall'immissione a ruolo contratto a tempo indeterminato per il 2024 ai sensi del
DM 119/2023 con ogni provvedimento conseguente;
Ø Condannare l'amministrazione convenuta ad inserire il ricorrente nel Bollettino totale delle nomine (Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di e quindi alla costituzione del rapporto contrattuale di supplenza CP_2
annuale finalizzata all'immissione a ruolo con contratto a tempo indeterminato per il 2024 ai sensi del DM 119/2023 emettendo ogni provvedimento conseguente e necessario ed utile al raggiungimento della tutela azionata ed invocata con il presente ricorso;
Ø Dichiarare l'amministrazione resistente tenuta a risarcire tutti i danni che saranno causati al ricorrente dal comportamento illegittimo perpetrato dalla mancata o ritardata nomina e assegnazione della docenza temporanea finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato da quantificarsi in separato giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto lesivo, ovvero del d.m. n. 51 del 2023, e deducendo l'operatività della riserva in esame solo all'interno della sola fascia di appartenenza e, pertanto, applicabile, per il caso di specie, alla fascia 1B, senza possibilità di postergazione degli iscritti alla fascia 1A “non riservisti”; contestava dunque la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
3 Va in primo luogo respinta la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta, dovendo osservarsi come, per un verso, il d.m. costituisca norma secondaria e dunque non direttamente impugnabile se non innanzi al giudice delle leggi, sollevando un'eventuale questione di legittimità costituzionale, mentre laddove lo si intenda come atto regolamentare, se ne possa domandare la disapplicazione innanzi al giudice ordinario innanzi al quale si faccia valere la lesione di un diritto soggettivo dallo stesso compromesso.
Nella specie, il ricorrente, per un verso, ha lamentato la errata applicazione del d.m. n. 51 del 2023, senza contestarne dunque la legittimità e per altro verso ha domandato la disapplicazione degli altri atti direttamente lesivi del suo diritto, ossia il provvedimento di individuazione dei docenti destinatari della procedura straordinaria e il relativo bollettino delle nomine.
Ciò posto, va rilevato che la disamina del merito del ricorso richiede il preliminare vaglio della normativa applicabile nella specie.
L' Ordinanza n. 112 del 26 maggio 2022 relativa, tra l'altro, alle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, ha disciplinato all'art. 3 le GPS per le supplenze, prevedendo che esse siano “distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11”.
Il succitato comma 10 ha specificato, relativamente al settore del “sostegno”, quanto alla suddetta suddivisione in due fasce, quanto segue “a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
4 ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
La detta ordinanza ministeriale ha poi previsto all'art. 10 che:
“Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”…. 3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del
Ministro”.
In attuazione della detta disposizione è stato emanato il D.M. 51 del 17 marzo
2023, che all'art. 1 ha disposto “nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”.
Successivamente è stato adottato il D.L. 44/2023 , il quale all'art. 5 comma 5 , ha stabilito che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/'97, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all' art. 4, comma 6 bis della L. n. 124/1999, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.”
Infine, con D.M. N.119/23, all'articolo 2, è stato previsto che “ In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o
5 negli elenchi aggiuntivi”, rimandandosi all'art. 3 le modalità di svolgimento della procedura.
In ogni caso è specificato al comma 4 che il conferimento dell'incarico a tempo determinato “è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.”
Dal quadro normativo succitato emerge come, dapprima, con l'ordinanza ministeriale, siano state previste per le GPS due fasce, la prima per gli aspiranti già in possesso del titolo di specializzazione e la seconda per gli aspiranti non ancora in possesso del titolo, prevedendosi un ordine di priorità tra le due e riconoscendosi comunque valore alla posizione di coloro che avessero acquisito il titolo entro la data del 30 giugno 2023 e che andavano inserito in un apposito elenco, aggiuntivo alla prima fascia.
Ebbene, contrariamente all'interpretazione della detta normativa fornita dall'amministrazione convenuta, deve ritenersi che per l'anno scolastico 2023-2024 la posizione degli aspiranti collocati nell'elenco aggiuntivo summenzionato fosse equivalente a quella degli aspiranti già collocati in prima fascia.
Ciò appare confermato dall'utilizzo della locuzione disgiuntiva “o” utilizzata sia dal D.M. 119/23 che dal D.L. 44/2023 e che non consente di interpetrare la normativa nel senso di ritenere esistente un ordine di priorità tra la prima fascia e l'elenco aggiuntivo solo per il fatto di essere quest'ultimo definito “aggiuntivo”.
Può valere a confermare la detta interpretazione la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 41/2011, laddove ha affermato la prevalenza del criterio del merito sul mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale e i cui principi, applicati nella specie, inducono a ritenere che, per l'anno scolastico 2023/2024, il mero dato formale della maggiore anzianità nel conseguimento del titolo di specializzazione, proprio solo degli aspiranti collocati nella prima fascia, non consente di introdurre un criterio di prevalenza, a scapito del
6 criterio meritocratico, rispetto agli aspiranti aventi il medesimo titolo abilitante, seppur conseguito dopo.
Applicando le dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato quanto segue.
E' pacifico che in data 04.08.2023, l' abbia Controparte_2
proceduto all'elaborazione delle nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia MM
(sostegno I grado) tramite piattaforma Sidi INS per un contingente complessivo di
58 posti, di cui 25 riservisti N (invalidi civili), 4 riservisti M (orfani e altre categorie) e che al termine dell'elaborazione, il sistema abbia individuato n. 58 aspiranti tutti facenti parte della GPS I fascia – indicata come sottofascia 1A, tra cui un docente in possesso del titolo di riserva N (invalido civile), nonostante nella fascia 1B, ovvero l'elenco aggiuntivo alla prima fascia, fossero presenti n. 13 riservisti N e 1 M.
E' altresì pacifico che il ricorrente è stato inserito per nella sottofascia CP_4
1B, nella quale risulta nella posizione 813 e nella posizione n.7 fra i riservisti.
Ed allora, il ricorrente, inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia, che come detto vanta una posizione equivalente agli aspiranti collocati nella prima fascia
(sottofascia 1A), in quanto riservista, avrebbe dovuto competere con quest'ultimi, nell'ambito dei 58 posti disponibili- di cui 25 individuati per i riservisti N- facendo valere il proprio titolo di riservista e prevalendo dunque su coloro che fossero privi della riserva.
Deve, quindi, ritenersi accertato il diritto del ricorrente a essere utilmente collocato in elenco riserva lettera N posto n. 8 della graduatoria generale (GPS prima fascia sottofascia 1A e 1B, e a essere inserito nel Bollettino totale delle nomine
(Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di , nonchè ad essere assunto per l'anno scolastico CP_2
2023/2024 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023) e dell'art. 3, comma
4 del D.M. n. 119/2023.
Purtuttavia, va respinta la domanda di condanna dell'amministrazione a costituire un rapporto contrattuale di supplenza, tenuto conto che il detto incarico
7 era previsto “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024”, come previsto dal D.L. n. 44 del 2023 all'art.5.
In ordine alla domanda di risarcimento, deve rilevarsi la mancata allegazione, seppure generica, dei danni asseritamente subiti (essendo chiesto, solo nelle conclusioni del ricorso, di risarcire tutti i danni che saranno causati al ricorrente dal comportamento illegittimo perpetrato dalla mancata o ritardata nomina e assegnazione della docenza temporanea”, e dovendosi ritenere tardive le altre allegazioni e richieste contenute nelle successive note).
Ad ogni modo, per ciò che attiene al trattamento economico correlato all'incarico di supplenza non assegnato, va rilevato come secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “il pregiudizio, stante il fatto che la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni, non può consistere nella perdita in sè della retribuzione (danno in re ipsa), su cui insiste la ricorrente, ma deve radicarsi, secondo i principi civilistici e tenuto conto che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato… in uno specifico danno (ad es. mancato guadagno per essere rimasta la lavoratrice medio tempore disoccupata o per essersi occupata a condizioni deteriori)” (cfr. Cass., n.
16664/2020), e che se per un verso non è stato nella specie neppure allegato lo stato di disoccupazione del ricorrente o l'occupazione a condizioni deteriori, per altro verso è stato specificatamente contestato dalla parte convenuta nella propria memoria, laddove ha dedotto che il ricorrente avrebbe ricoperto, per l'a.s.
2023/2024, altri incarichi di supplenza, circostanza rimasta pacifica in quanto non contestata dal ricorrente.
Difetta, peraltro, la prova della messa in mora dell'amministrazione nel procedere alla sua assunzione.
Quanto poi al risarcimento del danno per mancata immissione in ruolo, difetta in radice la prova dello stesso, atteso che, come visto, la legge subordina la immissione in ruolo al “superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto”, ovvero a un fatto futuro e incerto, rispetto al quale il
8 ricorrente non ha offerto elementi da cui poter evincere la possibilità di realizzazione dello stesso.
Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso, per un verso, e alla peculiarità della vicenda, per altro verso, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/10/2025.
IL GIUDICE
RA NO
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA NO nella causa civile iscritta al n° 10357/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to PIETRO Parte_1
GAMBINO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
e Controparte_1
Controparte_2
[...]
, ciascuno in persona del suo
[...]
legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 6.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara il diritto del ricorrente, inserito nell'elenco aggiuntivo alla GPS per il biennio 2022-2024 nella classe di concorso ADSS con riserva N, ad essere inserito per l'anno scolastico 2023-2024 nel bollettino nomine e ad essere assunto per l'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023).
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.8.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere abilitato all'insegnamento di sostegno, iscritto nella GPS Sostegno elenchi aggiuntivi, ambito di , con riserva ,quale invalido civile, e che CP_2 CP_2
l' di aveva pubblicato, il 20.7.2023 il contingente dei posti riservati ai CP_2
beneficiari della legge 68/99 per GM (Graduatorie di Merito) e AE (Graduatorie ad Esaurimento) MM (Sostegno scuola secondaria di primo grado) individuando
59 posti totali da immettere in ruolo, di cui 25 posti riservati agli invalidi identificati con la lettera N, deduceva di avere presentato il 30 luglio la domanda per classe di concorso MM (all. 10) con riserva N e di essere stato inserito nella graduatoria generale al n. 815 (Fascia 1B) quale riservista identificato con la lettera N (invalido civile con riserva N, e che tra i riservisti occupava la posizione n.7.
Lamentava di non essere stato individuato quale destinatario del reclutamento ai sensi del DM 119/2023 e per l'effetto quale destinatario della supplenza annuale
2023/2024 finalizzata all'immissione in ruolo nel 2024, in quanto l'Ufficio scolastico, non sussistendo riservisti nella fascia A, se non uno, aveva assegnato, in maniera illegittima ed arbitraria, gli altri posti, riservati alle categorie protette, ai docenti inseriti in FASCIA A e sprovvisti di riserva.
Deduceva pertanto l'illegittimità del provvedimento n. 0017179. 04-08-2023 con il quale il Dirigente aveva disposto la pubblicazione dell'allegato elenco contenente l'individuazione dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo di cui al decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44 - D.M. 15 giugno 2023, n. 119 con l'indicazione della sede
2 assegnata, nonché dell'elenco allegato al detto provvedimento denominato
Bollettino totale nomine, per violazione della legge 68/99 e del DM 119/2023 e per eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione.
Domandava di “Accertare e dichiarare che il convenuto è incorso in violazione di CP_1
legge assegnando i 28 posti riservati agli invalidi civili ed orfani a docenti privi del detto requisito;
Ø Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente invalido civile Parte_1
utilmente collocato in elenco riserva lettera N posto n. 8 della graduatoria generale (GPS prima fascia sottofascia 1A e 1B, alla costituzione del rapporto di lavoro e pertanto ad essere selezionato ed inserito nel Bollettino totale delle nomine (Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di e quindi ad ottenere la supplenza CP_2
annuale finalizzataall'immissione a ruolo contratto a tempo indeterminato per il 2024 ai sensi del
DM 119/2023 con ogni provvedimento conseguente;
Ø Condannare l'amministrazione convenuta ad inserire il ricorrente nel Bollettino totale delle nomine (Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di e quindi alla costituzione del rapporto contrattuale di supplenza CP_2
annuale finalizzata all'immissione a ruolo con contratto a tempo indeterminato per il 2024 ai sensi del DM 119/2023 emettendo ogni provvedimento conseguente e necessario ed utile al raggiungimento della tutela azionata ed invocata con il presente ricorso;
Ø Dichiarare l'amministrazione resistente tenuta a risarcire tutti i danni che saranno causati al ricorrente dal comportamento illegittimo perpetrato dalla mancata o ritardata nomina e assegnazione della docenza temporanea finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato da quantificarsi in separato giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto lesivo, ovvero del d.m. n. 51 del 2023, e deducendo l'operatività della riserva in esame solo all'interno della sola fascia di appartenenza e, pertanto, applicabile, per il caso di specie, alla fascia 1B, senza possibilità di postergazione degli iscritti alla fascia 1A “non riservisti”; contestava dunque la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
3 Va in primo luogo respinta la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta, dovendo osservarsi come, per un verso, il d.m. costituisca norma secondaria e dunque non direttamente impugnabile se non innanzi al giudice delle leggi, sollevando un'eventuale questione di legittimità costituzionale, mentre laddove lo si intenda come atto regolamentare, se ne possa domandare la disapplicazione innanzi al giudice ordinario innanzi al quale si faccia valere la lesione di un diritto soggettivo dallo stesso compromesso.
Nella specie, il ricorrente, per un verso, ha lamentato la errata applicazione del d.m. n. 51 del 2023, senza contestarne dunque la legittimità e per altro verso ha domandato la disapplicazione degli altri atti direttamente lesivi del suo diritto, ossia il provvedimento di individuazione dei docenti destinatari della procedura straordinaria e il relativo bollettino delle nomine.
Ciò posto, va rilevato che la disamina del merito del ricorso richiede il preliminare vaglio della normativa applicabile nella specie.
L' Ordinanza n. 112 del 26 maggio 2022 relativa, tra l'altro, alle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, ha disciplinato all'art. 3 le GPS per le supplenze, prevedendo che esse siano “distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11”.
Il succitato comma 10 ha specificato, relativamente al settore del “sostegno”, quanto alla suddetta suddivisione in due fasce, quanto segue “a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
4 ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
La detta ordinanza ministeriale ha poi previsto all'art. 10 che:
“Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”…. 3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del
Ministro”.
In attuazione della detta disposizione è stato emanato il D.M. 51 del 17 marzo
2023, che all'art. 1 ha disposto “nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”.
Successivamente è stato adottato il D.L. 44/2023 , il quale all'art. 5 comma 5 , ha stabilito che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/'97, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all' art. 4, comma 6 bis della L. n. 124/1999, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.”
Infine, con D.M. N.119/23, all'articolo 2, è stato previsto che “ In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o
5 negli elenchi aggiuntivi”, rimandandosi all'art. 3 le modalità di svolgimento della procedura.
In ogni caso è specificato al comma 4 che il conferimento dell'incarico a tempo determinato “è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto – all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.”
Dal quadro normativo succitato emerge come, dapprima, con l'ordinanza ministeriale, siano state previste per le GPS due fasce, la prima per gli aspiranti già in possesso del titolo di specializzazione e la seconda per gli aspiranti non ancora in possesso del titolo, prevedendosi un ordine di priorità tra le due e riconoscendosi comunque valore alla posizione di coloro che avessero acquisito il titolo entro la data del 30 giugno 2023 e che andavano inserito in un apposito elenco, aggiuntivo alla prima fascia.
Ebbene, contrariamente all'interpretazione della detta normativa fornita dall'amministrazione convenuta, deve ritenersi che per l'anno scolastico 2023-2024 la posizione degli aspiranti collocati nell'elenco aggiuntivo summenzionato fosse equivalente a quella degli aspiranti già collocati in prima fascia.
Ciò appare confermato dall'utilizzo della locuzione disgiuntiva “o” utilizzata sia dal D.M. 119/23 che dal D.L. 44/2023 e che non consente di interpetrare la normativa nel senso di ritenere esistente un ordine di priorità tra la prima fascia e l'elenco aggiuntivo solo per il fatto di essere quest'ultimo definito “aggiuntivo”.
Può valere a confermare la detta interpretazione la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 41/2011, laddove ha affermato la prevalenza del criterio del merito sul mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale e i cui principi, applicati nella specie, inducono a ritenere che, per l'anno scolastico 2023/2024, il mero dato formale della maggiore anzianità nel conseguimento del titolo di specializzazione, proprio solo degli aspiranti collocati nella prima fascia, non consente di introdurre un criterio di prevalenza, a scapito del
6 criterio meritocratico, rispetto agli aspiranti aventi il medesimo titolo abilitante, seppur conseguito dopo.
Applicando le dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato quanto segue.
E' pacifico che in data 04.08.2023, l' abbia Controparte_2
proceduto all'elaborazione delle nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia MM
(sostegno I grado) tramite piattaforma Sidi INS per un contingente complessivo di
58 posti, di cui 25 riservisti N (invalidi civili), 4 riservisti M (orfani e altre categorie) e che al termine dell'elaborazione, il sistema abbia individuato n. 58 aspiranti tutti facenti parte della GPS I fascia – indicata come sottofascia 1A, tra cui un docente in possesso del titolo di riserva N (invalido civile), nonostante nella fascia 1B, ovvero l'elenco aggiuntivo alla prima fascia, fossero presenti n. 13 riservisti N e 1 M.
E' altresì pacifico che il ricorrente è stato inserito per nella sottofascia CP_4
1B, nella quale risulta nella posizione 813 e nella posizione n.7 fra i riservisti.
Ed allora, il ricorrente, inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia, che come detto vanta una posizione equivalente agli aspiranti collocati nella prima fascia
(sottofascia 1A), in quanto riservista, avrebbe dovuto competere con quest'ultimi, nell'ambito dei 58 posti disponibili- di cui 25 individuati per i riservisti N- facendo valere il proprio titolo di riservista e prevalendo dunque su coloro che fossero privi della riserva.
Deve, quindi, ritenersi accertato il diritto del ricorrente a essere utilmente collocato in elenco riserva lettera N posto n. 8 della graduatoria generale (GPS prima fascia sottofascia 1A e 1B, e a essere inserito nel Bollettino totale delle nomine
(Doc. all. 2) per la classe di concorso MM sostegno scuola secondaria di primo grado ambito territoriale di , nonchè ad essere assunto per l'anno scolastico CP_2
2023/2024 con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 5 seguenti del D.L. n. 44/2023 (conv. in L. n. 74/2023) e dell'art. 3, comma
4 del D.M. n. 119/2023.
Purtuttavia, va respinta la domanda di condanna dell'amministrazione a costituire un rapporto contrattuale di supplenza, tenuto conto che il detto incarico
7 era previsto “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024”, come previsto dal D.L. n. 44 del 2023 all'art.5.
In ordine alla domanda di risarcimento, deve rilevarsi la mancata allegazione, seppure generica, dei danni asseritamente subiti (essendo chiesto, solo nelle conclusioni del ricorso, di risarcire tutti i danni che saranno causati al ricorrente dal comportamento illegittimo perpetrato dalla mancata o ritardata nomina e assegnazione della docenza temporanea”, e dovendosi ritenere tardive le altre allegazioni e richieste contenute nelle successive note).
Ad ogni modo, per ciò che attiene al trattamento economico correlato all'incarico di supplenza non assegnato, va rilevato come secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “il pregiudizio, stante il fatto che la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni, non può consistere nella perdita in sè della retribuzione (danno in re ipsa), su cui insiste la ricorrente, ma deve radicarsi, secondo i principi civilistici e tenuto conto che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato… in uno specifico danno (ad es. mancato guadagno per essere rimasta la lavoratrice medio tempore disoccupata o per essersi occupata a condizioni deteriori)” (cfr. Cass., n.
16664/2020), e che se per un verso non è stato nella specie neppure allegato lo stato di disoccupazione del ricorrente o l'occupazione a condizioni deteriori, per altro verso è stato specificatamente contestato dalla parte convenuta nella propria memoria, laddove ha dedotto che il ricorrente avrebbe ricoperto, per l'a.s.
2023/2024, altri incarichi di supplenza, circostanza rimasta pacifica in quanto non contestata dal ricorrente.
Difetta, peraltro, la prova della messa in mora dell'amministrazione nel procedere alla sua assunzione.
Quanto poi al risarcimento del danno per mancata immissione in ruolo, difetta in radice la prova dello stesso, atteso che, come visto, la legge subordina la immissione in ruolo al “superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto”, ovvero a un fatto futuro e incerto, rispetto al quale il
8 ricorrente non ha offerto elementi da cui poter evincere la possibilità di realizzazione dello stesso.
Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso, per un verso, e alla peculiarità della vicenda, per altro verso, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/10/2025.
IL GIUDICE
RA NO
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