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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4851/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
Par T
(c.f. ), nella qualità di Parte_2 C.F._1 erede di (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. e ZZ Persona_1 C.F._2
NC OL (c.f. ), nonché OZ RA PA (c.f. C.F._3
) in proprio quale procuratore di sé stesso, entrambi domiciliati in Caserta C.F._3 alla via Alois n. 37 (pec: Email_1
APPELLANTI
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CP_1 C.F._4
D'Agostino (c.f. , presso il cui studio sito in Caserta alla via Pigna n. 70 è C.F._5 elettivamente domiciliato (pec: Email_2
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3631/2023 del 3/10/2023 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Persona_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per ottenere la condanna del
[...] convenuto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale, in relazione alla gestione di un incarico conferito nel luglio 2008.
In particolare, l'attore esponeva di aver conferito al incarico professionale affinché CP_1 quest'ultimo promuovesse ricorso ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge n. 89 del 2001 (cd.
Legge Pinto), volto a ottenere l'equa riparazione per l' irragionevole durata di un precedente processo.
Il giudizio veniva instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
tuttavia, in occasione dell'udienza del 14.02.2011, nessuna delle parti compariva, per cui la Corte procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo. Successivamente, il procedimento si estingueva per decorso dei termini di riassunzione, circostanza che, a detta del Corbo, si sarebbe verificata in quanto lo stesso venne a conoscenza della cancellazione soltanto nel novembre 2014, ossia oltre il termine previsto per la riassunzione medesima.
In altri termini, secondo quanto dedotto dall'attore, l'avvocato non avrebbe CP_1 tempestivamente gestito il procedimento, omettendo di comparire all'udienza e non curando la riassunzione del giudizio, con conseguente perdita del diritto all'equa riparazione. Tale condotta negligente avrebbe così cagionato all'attore un danno patrimoniale e psico-fisico quantificato in euro 130.000,00, da imputarsi alla mancata e corretta attività professionale del convenuto.
Pertanto, parte attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità professionale dell'avvocato in merito alla gestione dell'incarico conferito, nonché che lo stesso fosse condannato al CP_1 risarcimento dei danni subiti, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'avvocato , contestando gli avversi addebiti e CP_1 concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso delle spese di lite anticipate ed il pagamento del compenso professionale. Inoltre, chiedeva e otteneva la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere garantito in caso di soccombenza. Controparte_2
A suffragio della propria tesi difensiva, il convenuto sosteneva che il rinvio dell'udienza fissata per il 14.02.2011, disposto dalla Corte di Appello di Roma a seguito della riserva assunta nell'udienza del 4.10.2010 - alla quale lo stesso presenziava tramite il delegato avvocato CP_1
Vincenzo Iorio - non fosse stato comunicato direttamente all'avvocato , ma CP_1 esclusivamente al domiciliatario Iorio mediante fax. Secondo il convenuto, tale modalità di comunicazione era invalida, in quanto priva di prova certa dell'avvenuta ricezione. Pertanto, la mancata comparizione all'udienza del 14 febbraio 2011 non poteva essere imputata ad una sua negligenza professionale. Inoltre, sosteneva che la domanda attorea fosse infondata, mancando il nesso causale tra il presunto danno e l'eventuale inadeguata prestazione professionale.
Partecipava al giudizio la compagnia assicurativa evocata, che sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione relativamente al diritto alla manleva azionato. Inoltre, eccepiva la limitazione della copertura assicurativa ai soli danni patrimoniali. Contestava, infine, la fondatezza della domanda attorea sia sotto il profilo della sussistenza del diritto (an) sia in ordine all'entità del danno (quantum debeatur).
Incardinato il contraddittorio, la causa veniva riservata in decisione, tuttavia, con ordinanza del
10.05.2023, il primo giudice, rilevava che la procura posta a margine dell'atto di citazione riportava la firma di un soggetto estraneo al giudizio e diverso dall'attore ossia Persona_1 di . Per tali ragioni, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva Persona_2 udienza dell'8.06.2023, “sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione rilevata”.
A seguito di tale ordinanza, il difensore di parte attrice, avv. NC OL ZZ, procedeva al deposito della copia dell'atto di citazione corredata dalla procura alle liti sottoscritta da
[...]
esponendo che la esistenza nel fascicolo di un atto di citazione recante un mandato a margine Per_1 sottoscritto da persona diversa dall'attore, non integra gli estremi di una mancanza di procura, bensì appare essere un mero refuso, frutto di un chiaro errore di stampa e di successivo deposito telematico (cfr. pag. 1 memoria difensiva del 24.05.2023).
La causa veniva nuovamente riservata in decisione e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea, ritenendo che il deposito in giudizio di una procura alle liti conferita da un soggetto privo di qualsiasi collegamento o legittimazione rispetto alla parte attrice, costituisse nullità ab origine della stessa
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 procura, in conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37434 del 2022.
Sul punto deduceva che la procura apposta a margine dell'atto di citazione in oggetto, con sottoscrizione palese
e leggibile di una persona diversa da sottoscrizione persino autenticata dall'avv. ZZ, non può Persona_1 essere considerata un mero refuso o un errore materiale;
essa, si ripete, non avendo alcuna attinenza con l'attore, è affetta da inesistenza ed è, come tale, insanabile (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , il Tribunale ne CP_1 dichiarava l'inammissibilità, ritenendo che l'inesistenza della procura alle liti avesse impedito l'instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio con nei confronti Persona_1 del quale non poteva, pertanto, essere emessa alcuna pronuncia.
Condannava l'avvocato ZZ al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Tribunale motivava tale decisione osservando che, nel caso in cui un'azione o un'impugnazione siano promosse dal difensore senza il reale conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome si agisce, come nell'ipotesi di inesistenza, falsità o rilascio della procura ad litem da parte di soggetto diverso da quello rappresentato, ovvero per procedimenti o fasi di processo diverse da quelle per cui l'atto è stato svolto, l'attività del difensore non produce effetti nei confronti della parte, restando a carico dello stesso difensore l'onere del pagamento delle spese di giudizio per difetto di procura.
Quanto alle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa, accertata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta da il Tribunale poneva tali spese a Controparte_2 carico del convenuto , liquidandole in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Con citazione del 3.11.2023, , in qualità di unico erede del Parte_2 defunto e l'avvocato NC OL ZZ, proponevano appello avverso la Persona_1 citata sentenza, censurando la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea originaria per inesistenza della procura alle liti.
Con comparsa del 16.01.2024 si costituiva in giudizio l'avvocato , resistendo ai CP_1 motivi di gravame articolati dagli appellanti e, proponendo, a proprio volta, appello incidentale condizionato, volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non era stata pronunciata la condanna al pagamento degli onorari e delle spese di lite relativi all'attività professionale dallo stesso svolta per la proposizione del ricorso ex artt. 2 e ss. della L. 89/2001.
All'esito dell'udienza del 9 aprile 2015, la Corte rilevava la mancata prova dell'avvenuta notifica dell'appello incidentale alla società parte del giudizio di primo grado rimasta Controparte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 contumace nel presente grado di appello. Inoltre, si osservava che nel giudizio di secondo grado non era ritualmente riproposta nei confronti della predetta compagnia assicurativa la domanda di manleva originariamente avanzata da - domanda dichiarata assorbita dal primo CP_1 giudice a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'originario attore – e incidentalmente ritenuta prescritta ai soli fini della statuizione sulle spese tra l'odierno appellante incidentale e la terza chiamata.
Pertanto, vertendosi in un'ipotesi di cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ed essendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza nei confronti della società non si rendeva necessaria alcuna statuizione in ordine Controparte_2 all'integrazione del contraddittorio.
La causa veniva rinviata all'udienza del 20.05.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che, come già statuito in sede di ordinanza nel presente grado di giudizio, che nel presente grado di giudizio, non risulta essere stata riproposta, nei confronti della compagnia assicurativa, la domanda di manleva originariamente formulata dall'avvocato nel giudizio di prime cure, domanda ritenuta assorbita in conseguenza CP_1 dell'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta da Ne consegue che, sulla Persona_1 suddetta domanda deve ritenersi ormai formato il giudicato.
È d'uopo, a questo punto, procedere all'esame del gravame. In proposito, si rende opportuna una preliminare distinzione delle posizioni processuali dei due appellanti, Parte_2
e di ZZ NC OL, al fine di procedere all'esame separato e articolato dei
[...] rispettivi motivi di gravame.
Sull'appello promosso da Parte_2
L'appellante contesta la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha Per_1 dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea, ritenendo che il giudizio fosse stato introdotto in assenza di valida procura ad litem. A tal riguardo, egli ribadisce che il deposito, nel fascicolo di primo grado, di una procura sottoscritta da soggetto diverso dall'attore sia dipeso da un mero errore materiale, dunque suscettibile di sanatoria.
La difesa del richiama l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che, in attuazione Per_1 dell'ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale, abbia effettivamente sanato il vizio processuale rilevato, mediante il deposito della procura ritualmente sottoscritta da originario Persona_1 attore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 La censura non merita pregio.
È d'uopo premettere che ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., le parti, fuori dai casi consentiti dalla legge, devono stare in giudizio attraverso il ministero o l'assistenza di un difensore, munito di valida procura, da conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Occorre però fare una distinzione tra inesistenza della procura e invalidità o inefficacia della stessa. L'inesistenza si configura qualora l'atto di procura non sia stato effettivamente conferito, risulti falso o sia stato rilasciato da un soggetto estraneo alla parte che deve essere rappresentata in giudizio, come nel caso di specie. Diversamente, ogni altra irregolarità afferisce alla categoria della nullità, la quale, in quanto vizio formale, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
Sul punto la Cassazione chiarisce che l'inesistenza della procura alle liti non può essere in alcun modo equiparata alle ipotesi in cui essa risulti essere invalida o inefficace (ex multis S.U.
10414/2017, ex multis Cass. 27530/2017).
Nel caso oggi sottoposto all'esame di questo Collegio, già oggetto di precedente trattazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risulta accertato che la procura alle liti allegata all'originario atto di citazione sia stata sottoscritta da un soggetto diverso rispetto alla parte attrice indicata nel medesimo atto introduttivo.
Ed invero, con giusta ragione, il giudice di prime cure ha rilevato che l'atto di citazione depositato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa reca a margine la sottoscrizione, pienamente leggibile, di una persona diversa dall'attore, ovvero tale Invece, sulla copia dell'atto introduttivo, notificata al convenuto, vi è Persona_2 la sola menzione che la procura è apposta sull'originale della citazione (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
Tale circostanza, pacificamente riconosciuta dalle parti, induce a qualificare la situazione non come mera ipotesi di invalidità della procura, bensì quale caso di inesistenza della medesima. Ed invero, la carenza di corrispondenza tra il soggetto conferente la procura e la parte effettivamente indicata quale attrice nel giudizio integra un vizio radicale, tale da escludere l'esistenza stessa dell'atto di conferimento del potere rappresentativo.
In altri termini, non si tratta di proseguire un giudizio a fronte di una procura divenuta inefficace ma, al contrario, di instaurare un giudizio privo ab origine di un valido conferimento del potere rappresentativo. Nel caso che ci occupa, la procura, infatti, risulta sottoscritta da un soggetto estraneo al processo, non coincidente con la parte attrice, e non legittimato a rilasciarla.
Dunque, a nulla rileva, in tal senso, il successivo deposito – da parte del difensore della parte attrice – di una nuova procura, conferita dal soggetto effettivamente indicato come attore, ossia avvenuto solo successivamente al rilievo officioso del giudice in ordine al Persona_1 difetto originario di rappresentanza. Tale adempimento, infatti, non risulta idoneo a sanare il vizio
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 riscontrato, trattandosi non di una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ma di un'ipotesi di radicale difetto di rappresentanza processuale, comportante la nullità insanabile dell'atto introduttivo per difetto di un requisito essenziale: la valida procura alle liti conferita da parte legittimata.
Ne consegue l'inesistenza giuridica dell'atto di citazione, con la conseguente inammissibilità della domanda giudiziale e l'impossibilità di produrre effetti processuali validi sin dall'origine.
Conclusione raggiunta anche in adesione alla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 37434 del 2022, la quale ha chiarito che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui al D.lgs. n.
149/2022, non consente la sanatoria della mancanza o inesistenza assoluta della procura alle liti, essendo tale meccanismo applicabile esclusivamente ai vizi formali che determinano la nullità della procura già esistente.
Sul punto i Supremi Giudici hanno evidenziato come la nullità della procura possa essere sanata mediante rinnovazione o rilascio di una nuova procura, ma ciò presuppone necessariamente l'esistenza di un conferimento originario del potere rappresentativo. Diversamente, la totale mancanza della procura rende inammissibile la domanda e priva l'atto introduttivo di effetti processuali.
In particolare, la Cassazione così testualmente argomenta: “La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale “ad litem”.
Pertanto, l'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.”
Deve altresì escludersi che la riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta dal D.lgs. n. 149/2022, finalizzata a un ampliamento del meccanismo di sanatoria delle irregolarità, possa trovare applicazione nel caso di specie. L'art. 35 del medesimo decreto dispone, infatti, che la nuova formulazione dell'articolo entra in vigore soltanto a decorrere dal 30 giugno 2023, applicandosi esclusivamente nei procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ne consegue che, per la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 fattispecie in esame, debba farsi riferimento alla disciplina previgente, che sostiene un'interpretazione più restrittiva in materia di sanabilità.
Le Sezioni Unite chiariscono proprio che la riforma ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 cod. proc. civ. nei termini seguenti:<< Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione>>. La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, siccome preveduto dall'art. 35 dell'articolato, la quale, costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro.
Pertanto, stante l'instaurazione del presente giudizio in epoca anteriore all' entrata in vigore della riforma Cartabia, deve farsi applicazione della normativa previgente, ispirata a un'impostazione più rigorosa, che esclude la possibilità di sanatoria del vizio in esame.
Oltretutto, la pronuncia gravata è altresì coerente con la successiva giurisprudenza di legittimità, la quale, aderendo ai principi di diritto enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite del 21 dicembre 2022, n. 37434, ha statuito che: “quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'articolo 182, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura “laterale” rispetto a questa tematica, dettata dall'articolo 125, secondo comma, c.p.c. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto” (Cass. Civ. n. 28251/2023).
In definitiva, in presenza di una procura inesistente, come nel caso di specie poiché rientrante nella fattispecie di mandato conferito da un soggetto estraneo alla parte che si assume rappresentata in giudizio, il processo non può ritenersi validamente instaurato e deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Sull'appello promosso da ZZ NC OL
A questo punto, occorre procedere all'esame del gravame proposto dall'avvocato ZZ, valutandolo in relazione alla sua posizione processuale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 L'appello proposto dal ZZ risulta inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto formulato in modo del tutto generico e privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla norma.
Come noto, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, impone all'appellante di indicare in modo chiaro e sintetico le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge o la erroneità della decisione impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante ZZ non ha in alcun modo censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure ha posto a suo carico le spese di lite del primo grado, statuizione che, pertanto, deve ritenersi ormai definitiva e intangibile per mancata impugnazione. L'appellante, infatti, si è limitato a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente la procura alle liti, ma nulla ha dedotto in merito alla propria posizione processuale nel giudizio di primo grado e, in particolare, non ha svolto alcuna doglianza specifica in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, omettendo qualsiasi argomentazione diretta a censurare tale capo della sentenza.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene l'appello promosso da ZZ NC
OL inammissibile e, per l'effetto, ne dispone il rigetto.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Sull'appello incidentale condizionato proposto dall'avv. CP_1
Giova ricordare come l'appellato avv. abbia chiesto in questo grado, nel costituirsi CP_1
“In subordine all'eventuale accoglimento dell'appello principale, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. CP_1 alla corresponsione dell'onorario e delle spese per l'attività professionale svolta in favore del sig. e, quindi, Per_1 condannare l'attuale appellante, quale erede unico di al pagamento di € 3.445,50 oltre IVA, Persona_1
CPA e interessi per legge, secondo quanto previsto dal D.M. del 08.04.2004, calcolato secondo i valori medi, oltre
€ 500,00 per le spese vive (notifica, marche da bollo, diritti di copia ecc…)”.
Essendo stati, come già detto, rigettati ambo gli appelli proposti, il condizionamento effettuato dall'appellante incidentale consente di non doversi pronunziare sulla subordinata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con attribuzione, come espressamente richiesta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da ZZ NC OL;
- Rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma Parte_2 integralmente la sentenza appellata;
- Dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto dall'avv.
; CP_1
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
, liquidandole in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in CP_1 misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al suo difensore, dichiaratosi antistatario;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso 22 LUGLIO 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4851/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
Par T
(c.f. ), nella qualità di Parte_2 C.F._1 erede di (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. e ZZ Persona_1 C.F._2
NC OL (c.f. ), nonché OZ RA PA (c.f. C.F._3
) in proprio quale procuratore di sé stesso, entrambi domiciliati in Caserta C.F._3 alla via Alois n. 37 (pec: Email_1
APPELLANTI
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CP_1 C.F._4
D'Agostino (c.f. , presso il cui studio sito in Caserta alla via Pigna n. 70 è C.F._5 elettivamente domiciliato (pec: Email_2
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3631/2023 del 3/10/2023 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Persona_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per ottenere la condanna del
[...] convenuto al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale, in relazione alla gestione di un incarico conferito nel luglio 2008.
In particolare, l'attore esponeva di aver conferito al incarico professionale affinché CP_1 quest'ultimo promuovesse ricorso ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge n. 89 del 2001 (cd.
Legge Pinto), volto a ottenere l'equa riparazione per l' irragionevole durata di un precedente processo.
Il giudizio veniva instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
tuttavia, in occasione dell'udienza del 14.02.2011, nessuna delle parti compariva, per cui la Corte procedeva alla cancellazione della causa dal ruolo. Successivamente, il procedimento si estingueva per decorso dei termini di riassunzione, circostanza che, a detta del Corbo, si sarebbe verificata in quanto lo stesso venne a conoscenza della cancellazione soltanto nel novembre 2014, ossia oltre il termine previsto per la riassunzione medesima.
In altri termini, secondo quanto dedotto dall'attore, l'avvocato non avrebbe CP_1 tempestivamente gestito il procedimento, omettendo di comparire all'udienza e non curando la riassunzione del giudizio, con conseguente perdita del diritto all'equa riparazione. Tale condotta negligente avrebbe così cagionato all'attore un danno patrimoniale e psico-fisico quantificato in euro 130.000,00, da imputarsi alla mancata e corretta attività professionale del convenuto.
Pertanto, parte attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità professionale dell'avvocato in merito alla gestione dell'incarico conferito, nonché che lo stesso fosse condannato al CP_1 risarcimento dei danni subiti, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'avvocato , contestando gli avversi addebiti e CP_1 concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso delle spese di lite anticipate ed il pagamento del compenso professionale. Inoltre, chiedeva e otteneva la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere garantito in caso di soccombenza. Controparte_2
A suffragio della propria tesi difensiva, il convenuto sosteneva che il rinvio dell'udienza fissata per il 14.02.2011, disposto dalla Corte di Appello di Roma a seguito della riserva assunta nell'udienza del 4.10.2010 - alla quale lo stesso presenziava tramite il delegato avvocato CP_1
Vincenzo Iorio - non fosse stato comunicato direttamente all'avvocato , ma CP_1 esclusivamente al domiciliatario Iorio mediante fax. Secondo il convenuto, tale modalità di comunicazione era invalida, in quanto priva di prova certa dell'avvenuta ricezione. Pertanto, la mancata comparizione all'udienza del 14 febbraio 2011 non poteva essere imputata ad una sua negligenza professionale. Inoltre, sosteneva che la domanda attorea fosse infondata, mancando il nesso causale tra il presunto danno e l'eventuale inadeguata prestazione professionale.
Partecipava al giudizio la compagnia assicurativa evocata, che sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione relativamente al diritto alla manleva azionato. Inoltre, eccepiva la limitazione della copertura assicurativa ai soli danni patrimoniali. Contestava, infine, la fondatezza della domanda attorea sia sotto il profilo della sussistenza del diritto (an) sia in ordine all'entità del danno (quantum debeatur).
Incardinato il contraddittorio, la causa veniva riservata in decisione, tuttavia, con ordinanza del
10.05.2023, il primo giudice, rilevava che la procura posta a margine dell'atto di citazione riportava la firma di un soggetto estraneo al giudizio e diverso dall'attore ossia Persona_1 di . Per tali ragioni, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva Persona_2 udienza dell'8.06.2023, “sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione rilevata”.
A seguito di tale ordinanza, il difensore di parte attrice, avv. NC OL ZZ, procedeva al deposito della copia dell'atto di citazione corredata dalla procura alle liti sottoscritta da
[...]
esponendo che la esistenza nel fascicolo di un atto di citazione recante un mandato a margine Per_1 sottoscritto da persona diversa dall'attore, non integra gli estremi di una mancanza di procura, bensì appare essere un mero refuso, frutto di un chiaro errore di stampa e di successivo deposito telematico (cfr. pag. 1 memoria difensiva del 24.05.2023).
La causa veniva nuovamente riservata in decisione e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea, ritenendo che il deposito in giudizio di una procura alle liti conferita da un soggetto privo di qualsiasi collegamento o legittimazione rispetto alla parte attrice, costituisse nullità ab origine della stessa
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 procura, in conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37434 del 2022.
Sul punto deduceva che la procura apposta a margine dell'atto di citazione in oggetto, con sottoscrizione palese
e leggibile di una persona diversa da sottoscrizione persino autenticata dall'avv. ZZ, non può Persona_1 essere considerata un mero refuso o un errore materiale;
essa, si ripete, non avendo alcuna attinenza con l'attore, è affetta da inesistenza ed è, come tale, insanabile (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , il Tribunale ne CP_1 dichiarava l'inammissibilità, ritenendo che l'inesistenza della procura alle liti avesse impedito l'instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio con nei confronti Persona_1 del quale non poteva, pertanto, essere emessa alcuna pronuncia.
Condannava l'avvocato ZZ al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Tribunale motivava tale decisione osservando che, nel caso in cui un'azione o un'impugnazione siano promosse dal difensore senza il reale conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome si agisce, come nell'ipotesi di inesistenza, falsità o rilascio della procura ad litem da parte di soggetto diverso da quello rappresentato, ovvero per procedimenti o fasi di processo diverse da quelle per cui l'atto è stato svolto, l'attività del difensore non produce effetti nei confronti della parte, restando a carico dello stesso difensore l'onere del pagamento delle spese di giudizio per difetto di procura.
Quanto alle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa, accertata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta da il Tribunale poneva tali spese a Controparte_2 carico del convenuto , liquidandole in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Con citazione del 3.11.2023, , in qualità di unico erede del Parte_2 defunto e l'avvocato NC OL ZZ, proponevano appello avverso la Persona_1 citata sentenza, censurando la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea originaria per inesistenza della procura alle liti.
Con comparsa del 16.01.2024 si costituiva in giudizio l'avvocato , resistendo ai CP_1 motivi di gravame articolati dagli appellanti e, proponendo, a proprio volta, appello incidentale condizionato, volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non era stata pronunciata la condanna al pagamento degli onorari e delle spese di lite relativi all'attività professionale dallo stesso svolta per la proposizione del ricorso ex artt. 2 e ss. della L. 89/2001.
All'esito dell'udienza del 9 aprile 2015, la Corte rilevava la mancata prova dell'avvenuta notifica dell'appello incidentale alla società parte del giudizio di primo grado rimasta Controparte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 contumace nel presente grado di appello. Inoltre, si osservava che nel giudizio di secondo grado non era ritualmente riproposta nei confronti della predetta compagnia assicurativa la domanda di manleva originariamente avanzata da - domanda dichiarata assorbita dal primo CP_1 giudice a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'originario attore – e incidentalmente ritenuta prescritta ai soli fini della statuizione sulle spese tra l'odierno appellante incidentale e la terza chiamata.
Pertanto, vertendosi in un'ipotesi di cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ed essendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza nei confronti della società non si rendeva necessaria alcuna statuizione in ordine Controparte_2 all'integrazione del contraddittorio.
La causa veniva rinviata all'udienza del 20.05.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che, come già statuito in sede di ordinanza nel presente grado di giudizio, che nel presente grado di giudizio, non risulta essere stata riproposta, nei confronti della compagnia assicurativa, la domanda di manleva originariamente formulata dall'avvocato nel giudizio di prime cure, domanda ritenuta assorbita in conseguenza CP_1 dell'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta da Ne consegue che, sulla Persona_1 suddetta domanda deve ritenersi ormai formato il giudicato.
È d'uopo, a questo punto, procedere all'esame del gravame. In proposito, si rende opportuna una preliminare distinzione delle posizioni processuali dei due appellanti, Parte_2
e di ZZ NC OL, al fine di procedere all'esame separato e articolato dei
[...] rispettivi motivi di gravame.
Sull'appello promosso da Parte_2
L'appellante contesta la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha Per_1 dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea, ritenendo che il giudizio fosse stato introdotto in assenza di valida procura ad litem. A tal riguardo, egli ribadisce che il deposito, nel fascicolo di primo grado, di una procura sottoscritta da soggetto diverso dall'attore sia dipeso da un mero errore materiale, dunque suscettibile di sanatoria.
La difesa del richiama l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che, in attuazione Per_1 dell'ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale, abbia effettivamente sanato il vizio processuale rilevato, mediante il deposito della procura ritualmente sottoscritta da originario Persona_1 attore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 La censura non merita pregio.
È d'uopo premettere che ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c., le parti, fuori dai casi consentiti dalla legge, devono stare in giudizio attraverso il ministero o l'assistenza di un difensore, munito di valida procura, da conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Occorre però fare una distinzione tra inesistenza della procura e invalidità o inefficacia della stessa. L'inesistenza si configura qualora l'atto di procura non sia stato effettivamente conferito, risulti falso o sia stato rilasciato da un soggetto estraneo alla parte che deve essere rappresentata in giudizio, come nel caso di specie. Diversamente, ogni altra irregolarità afferisce alla categoria della nullità, la quale, in quanto vizio formale, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
Sul punto la Cassazione chiarisce che l'inesistenza della procura alle liti non può essere in alcun modo equiparata alle ipotesi in cui essa risulti essere invalida o inefficace (ex multis S.U.
10414/2017, ex multis Cass. 27530/2017).
Nel caso oggi sottoposto all'esame di questo Collegio, già oggetto di precedente trattazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risulta accertato che la procura alle liti allegata all'originario atto di citazione sia stata sottoscritta da un soggetto diverso rispetto alla parte attrice indicata nel medesimo atto introduttivo.
Ed invero, con giusta ragione, il giudice di prime cure ha rilevato che l'atto di citazione depositato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa reca a margine la sottoscrizione, pienamente leggibile, di una persona diversa dall'attore, ovvero tale Invece, sulla copia dell'atto introduttivo, notificata al convenuto, vi è Persona_2 la sola menzione che la procura è apposta sull'originale della citazione (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado).
Tale circostanza, pacificamente riconosciuta dalle parti, induce a qualificare la situazione non come mera ipotesi di invalidità della procura, bensì quale caso di inesistenza della medesima. Ed invero, la carenza di corrispondenza tra il soggetto conferente la procura e la parte effettivamente indicata quale attrice nel giudizio integra un vizio radicale, tale da escludere l'esistenza stessa dell'atto di conferimento del potere rappresentativo.
In altri termini, non si tratta di proseguire un giudizio a fronte di una procura divenuta inefficace ma, al contrario, di instaurare un giudizio privo ab origine di un valido conferimento del potere rappresentativo. Nel caso che ci occupa, la procura, infatti, risulta sottoscritta da un soggetto estraneo al processo, non coincidente con la parte attrice, e non legittimato a rilasciarla.
Dunque, a nulla rileva, in tal senso, il successivo deposito – da parte del difensore della parte attrice – di una nuova procura, conferita dal soggetto effettivamente indicato come attore, ossia avvenuto solo successivamente al rilievo officioso del giudice in ordine al Persona_1 difetto originario di rappresentanza. Tale adempimento, infatti, non risulta idoneo a sanare il vizio
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 riscontrato, trattandosi non di una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ma di un'ipotesi di radicale difetto di rappresentanza processuale, comportante la nullità insanabile dell'atto introduttivo per difetto di un requisito essenziale: la valida procura alle liti conferita da parte legittimata.
Ne consegue l'inesistenza giuridica dell'atto di citazione, con la conseguente inammissibilità della domanda giudiziale e l'impossibilità di produrre effetti processuali validi sin dall'origine.
Conclusione raggiunta anche in adesione alla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 37434 del 2022, la quale ha chiarito che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui al D.lgs. n.
149/2022, non consente la sanatoria della mancanza o inesistenza assoluta della procura alle liti, essendo tale meccanismo applicabile esclusivamente ai vizi formali che determinano la nullità della procura già esistente.
Sul punto i Supremi Giudici hanno evidenziato come la nullità della procura possa essere sanata mediante rinnovazione o rilascio di una nuova procura, ma ciò presuppone necessariamente l'esistenza di un conferimento originario del potere rappresentativo. Diversamente, la totale mancanza della procura rende inammissibile la domanda e priva l'atto introduttivo di effetti processuali.
In particolare, la Cassazione così testualmente argomenta: “La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale “ad litem”.
Pertanto, l'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.”
Deve altresì escludersi che la riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta dal D.lgs. n. 149/2022, finalizzata a un ampliamento del meccanismo di sanatoria delle irregolarità, possa trovare applicazione nel caso di specie. L'art. 35 del medesimo decreto dispone, infatti, che la nuova formulazione dell'articolo entra in vigore soltanto a decorrere dal 30 giugno 2023, applicandosi esclusivamente nei procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ne consegue che, per la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 fattispecie in esame, debba farsi riferimento alla disciplina previgente, che sostiene un'interpretazione più restrittiva in materia di sanabilità.
Le Sezioni Unite chiariscono proprio che la riforma ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 cod. proc. civ. nei termini seguenti:<< Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione>>. La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, siccome preveduto dall'art. 35 dell'articolato, la quale, costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro.
Pertanto, stante l'instaurazione del presente giudizio in epoca anteriore all' entrata in vigore della riforma Cartabia, deve farsi applicazione della normativa previgente, ispirata a un'impostazione più rigorosa, che esclude la possibilità di sanatoria del vizio in esame.
Oltretutto, la pronuncia gravata è altresì coerente con la successiva giurisprudenza di legittimità, la quale, aderendo ai principi di diritto enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite del 21 dicembre 2022, n. 37434, ha statuito che: “quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'articolo 182, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura “laterale” rispetto a questa tematica, dettata dall'articolo 125, secondo comma, c.p.c. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto” (Cass. Civ. n. 28251/2023).
In definitiva, in presenza di una procura inesistente, come nel caso di specie poiché rientrante nella fattispecie di mandato conferito da un soggetto estraneo alla parte che si assume rappresentata in giudizio, il processo non può ritenersi validamente instaurato e deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Sull'appello promosso da ZZ NC OL
A questo punto, occorre procedere all'esame del gravame proposto dall'avvocato ZZ, valutandolo in relazione alla sua posizione processuale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 L'appello proposto dal ZZ risulta inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto formulato in modo del tutto generico e privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla norma.
Come noto, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, impone all'appellante di indicare in modo chiaro e sintetico le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge o la erroneità della decisione impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante ZZ non ha in alcun modo censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure ha posto a suo carico le spese di lite del primo grado, statuizione che, pertanto, deve ritenersi ormai definitiva e intangibile per mancata impugnazione. L'appellante, infatti, si è limitato a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente la procura alle liti, ma nulla ha dedotto in merito alla propria posizione processuale nel giudizio di primo grado e, in particolare, non ha svolto alcuna doglianza specifica in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali, omettendo qualsiasi argomentazione diretta a censurare tale capo della sentenza.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene l'appello promosso da ZZ NC
OL inammissibile e, per l'effetto, ne dispone il rigetto.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Sull'appello incidentale condizionato proposto dall'avv. CP_1
Giova ricordare come l'appellato avv. abbia chiesto in questo grado, nel costituirsi CP_1
“In subordine all'eventuale accoglimento dell'appello principale, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. CP_1 alla corresponsione dell'onorario e delle spese per l'attività professionale svolta in favore del sig. e, quindi, Per_1 condannare l'attuale appellante, quale erede unico di al pagamento di € 3.445,50 oltre IVA, Persona_1
CPA e interessi per legge, secondo quanto previsto dal D.M. del 08.04.2004, calcolato secondo i valori medi, oltre
€ 500,00 per le spese vive (notifica, marche da bollo, diritti di copia ecc…)”.
Essendo stati, come già detto, rigettati ambo gli appelli proposti, il condizionamento effettuato dall'appellante incidentale consente di non doversi pronunziare sulla subordinata.
Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte appellata, con attribuzione, come espressamente richiesta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da ZZ NC OL;
- Rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma Parte_2 integralmente la sentenza appellata;
- Dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto dall'avv.
; CP_1
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di
, liquidandole in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in CP_1 misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al suo difensore, dichiaratosi antistatario;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso 22 LUGLIO 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4851/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10