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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10444 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2942/2025
Il Giudice OS MA, a seguito dell'udienza del 16/10/2025 sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SALVATORE TORNINCASA
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo 1.1. Con ricorso depositato in data 27/01/2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, con conseguente condanna del al riconoscimento del beneficio ovvero, in via Controparte_1
subordinata, al pagamento della somma corrispondente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. .
1.2. L'udienza di discussione è stata fissata in data 09/04/2025 e ne è stata disposta la sostituzione con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: la parte ricorrente ha depositato le note scritte in data 11.3.2025, unitamente alla documentazione relativa alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte.
1.3. Con ordinanza del 10.4.2025 , rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto era stata irritualmente effettuata “
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_2
Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. - trasmettendoli a mezzo P.IVA_1
posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: struzione e Email_1
non presso l'Avvocatura dello Stato”, è stato concesso nuovo termine per il rinnovo delle operazioni di notificazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 11.6.2025.
Pag. 2 di 7 1.4. Con ordinanza del 15.6.2025, rilevato che il rinnovo della notificazione era stato attuato utilizzando un indirizzo pec
( non inserito nel Registro PP.AA., Email_2
diversamente da quanto attestato dal difensore notificante, la causa è stata rinviata per la discussione in merito alle ragioni dell'erronea attestazione e alla procedibilità del ricorso all'udienza del 11.9.2025: “In data 7.5.2025 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla rinnovazione delle operazioni di notifica effettuata il 29.4.2025; nell'ambito della relazione di notifica, è stato attestato che la notifica era stata attuata nei confronti di : “ , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. P.IVA_1
domiciliato presso l'avvocatura dello stato trasmettendoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: Email_2
estratto dal registro PP.AA..” - diversamente da quanto attestato, nel registro PP.AA non è inserito l'indirizzo PEC
- l'avvocato che compila la relazione di Email_2
notificazione assume la veste di pubblico ufficiale (art. 6 l.53/94); rinvia per la discussione in merito alle ragioni dell'erronea attestazione e alla procedibilità del ricorso all'udienza del 11.9.2025, che sarà sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.”.
1.5. Con ordinanza del 13.9.2025, preso atto del mancato deposito delle note scritte, la causa è stata rinviata all' udienza del 16.10.2025 ex art. 127-ter co.
4 e 309 c.p.c. : “rilevato che non sono state depositate note scritte, RINVIA ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c. all'udienza del 16.10.2025 e dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.”.
Pag. 3 di 7 1.6. In data 7.10.2025 la parte ricorrente ha depositato note scritte, nell'ambito delle quali non è stato effettuato alcun riferimento alla questione relativa alla procedibilità del ricorso, ma meramente richiamate le conclusioni effettuate nell'atto introduttivo e affermato l'attuale inserimento nel sistema delle docenze scolastiche della parte ricorrente.
2. L'improcedibilità del ricorso.
2.1. Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza o irritualità impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
2.2. Nella fattispecie, la parte ricorrente ha in un primo tempo omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato e, a seguito di concessione del termine per il rinnovo della notificazione, l'ha effettuata utilizzando un indirizzo pec ( non inserito Email_2
nel Registro PP.AA. (ove è invece presente l'indirizzo pec
, diversamente da quanto attestato dal Email_3
difensore di parte ricorrente nell'ambito della relazione di notificazione.
Pag. 4 di 7 2.3. Come noto, secondo l'art. 144 c.p.c. , “per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato . Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente”; l'art. 415 c.p.c. prevede poi, relativamente al processo del lavoro, che “Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio”.
La disciplina relativa alla notificazione con modalità telematica, dettata dall'art. 3 bis l. 53/1994, dispone che la notificazione può essere eseguita esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del destinatario risultante da pubblici elenchi: “
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi…”.
Pag. 5 di 7 L'art. 16 ter d.l. 179/2012 ha precisato che sono pubblici elenchi quelli individuati “dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” .
Il richiamato art. 16 comma 12 ha indicato quale elenco pubblico per le pubbliche amministrazioni esclusivamente il Registro PP.AA.; ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, solo nel caso
“di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12” del domicilio digitale da parte dell'amministrazione destinataria, può farsi ricorso, ai fini della notificazione, al domicilio digitale indicato nell'elenco
I.P.A., previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Alla luce del quadro normativo delineato, la notificazione diretta alle pubbliche amministrazioni presso l'Avvocatura dello Stato competente deve ritenersi ritualmente effettuata qualora sia eseguita a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato risultante dal
Registro PP.AA..
2.4. Come rilevato, nella fattispecie la parte non ha ritualmente compiuto le operazioni di notifica secondo le modalità sopra indicate.
Pag. 6 di 7 Peraltro, nonostante la questione relativa procedibilità del ricorso fosse stata sollevata espressamente con l'ordinanza del 15.6.2025 e promossa la discussione al riguardo con rinvio all'udienza cartolare dell'11.9.2025, la parte ha omesso di depositare le note sostitutive dell'udienza e di prendere posizione in merito;
neppure nel contesto delle note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, a seguito del rinvio ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c., ha esposto le ragioni dell'irrituale notifica e attestazione, né ha effettuato deduzioni relative all'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione rituale dell'onere di notifica.
In mancanza di elementi indicativi della regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese processuali.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
17/10/2025 Il Giudice
OS MA
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2942/2025
Il Giudice OS MA, a seguito dell'udienza del 16/10/2025 sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SALVATORE TORNINCASA
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: carta elettronica del docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo 1.1. Con ricorso depositato in data 27/01/2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, con conseguente condanna del al riconoscimento del beneficio ovvero, in via Controparte_1
subordinata, al pagamento della somma corrispondente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. .
1.2. L'udienza di discussione è stata fissata in data 09/04/2025 e ne è stata disposta la sostituzione con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: la parte ricorrente ha depositato le note scritte in data 11.3.2025, unitamente alla documentazione relativa alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte.
1.3. Con ordinanza del 10.4.2025 , rilevato che la notificazione del ricorso e del decreto era stata irritualmente effettuata “
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_2
Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. - trasmettendoli a mezzo P.IVA_1
posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: struzione e Email_1
non presso l'Avvocatura dello Stato”, è stato concesso nuovo termine per il rinnovo delle operazioni di notificazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 11.6.2025.
Pag. 2 di 7 1.4. Con ordinanza del 15.6.2025, rilevato che il rinnovo della notificazione era stato attuato utilizzando un indirizzo pec
( non inserito nel Registro PP.AA., Email_2
diversamente da quanto attestato dal difensore notificante, la causa è stata rinviata per la discussione in merito alle ragioni dell'erronea attestazione e alla procedibilità del ricorso all'udienza del 11.9.2025: “In data 7.5.2025 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla rinnovazione delle operazioni di notifica effettuata il 29.4.2025; nell'ambito della relazione di notifica, è stato attestato che la notifica era stata attuata nei confronti di : “ , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. P.IVA_1
domiciliato presso l'avvocatura dello stato trasmettendoli a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: Email_2
estratto dal registro PP.AA..” - diversamente da quanto attestato, nel registro PP.AA non è inserito l'indirizzo PEC
- l'avvocato che compila la relazione di Email_2
notificazione assume la veste di pubblico ufficiale (art. 6 l.53/94); rinvia per la discussione in merito alle ragioni dell'erronea attestazione e alla procedibilità del ricorso all'udienza del 11.9.2025, che sarà sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.”.
1.5. Con ordinanza del 13.9.2025, preso atto del mancato deposito delle note scritte, la causa è stata rinviata all' udienza del 16.10.2025 ex art. 127-ter co.
4 e 309 c.p.c. : “rilevato che non sono state depositate note scritte, RINVIA ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c. all'udienza del 16.10.2025 e dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.”.
Pag. 3 di 7 1.6. In data 7.10.2025 la parte ricorrente ha depositato note scritte, nell'ambito delle quali non è stato effettuato alcun riferimento alla questione relativa alla procedibilità del ricorso, ma meramente richiamate le conclusioni effettuate nell'atto introduttivo e affermato l'attuale inserimento nel sistema delle docenze scolastiche della parte ricorrente.
2. L'improcedibilità del ricorso.
2.1. Va osservato che, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza o irritualità impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
2.2. Nella fattispecie, la parte ricorrente ha in un primo tempo omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato e, a seguito di concessione del termine per il rinnovo della notificazione, l'ha effettuata utilizzando un indirizzo pec ( non inserito Email_2
nel Registro PP.AA. (ove è invece presente l'indirizzo pec
, diversamente da quanto attestato dal Email_3
difensore di parte ricorrente nell'ambito della relazione di notificazione.
Pag. 4 di 7 2.3. Come noto, secondo l'art. 144 c.p.c. , “per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato . Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente”; l'art. 415 c.p.c. prevede poi, relativamente al processo del lavoro, che “Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio”.
La disciplina relativa alla notificazione con modalità telematica, dettata dall'art. 3 bis l. 53/1994, dispone che la notificazione può essere eseguita esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del destinatario risultante da pubblici elenchi: “
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi…”.
Pag. 5 di 7 L'art. 16 ter d.l. 179/2012 ha precisato che sono pubblici elenchi quelli individuati “dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” .
Il richiamato art. 16 comma 12 ha indicato quale elenco pubblico per le pubbliche amministrazioni esclusivamente il Registro PP.AA.; ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, solo nel caso
“di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12” del domicilio digitale da parte dell'amministrazione destinataria, può farsi ricorso, ai fini della notificazione, al domicilio digitale indicato nell'elenco
I.P.A., previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Alla luce del quadro normativo delineato, la notificazione diretta alle pubbliche amministrazioni presso l'Avvocatura dello Stato competente deve ritenersi ritualmente effettuata qualora sia eseguita a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato risultante dal
Registro PP.AA..
2.4. Come rilevato, nella fattispecie la parte non ha ritualmente compiuto le operazioni di notifica secondo le modalità sopra indicate.
Pag. 6 di 7 Peraltro, nonostante la questione relativa procedibilità del ricorso fosse stata sollevata espressamente con l'ordinanza del 15.6.2025 e promossa la discussione al riguardo con rinvio all'udienza cartolare dell'11.9.2025, la parte ha omesso di depositare le note sostitutive dell'udienza e di prendere posizione in merito;
neppure nel contesto delle note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, a seguito del rinvio ex art. 127-ter co. 4 e 309 c.p.c., ha esposto le ragioni dell'irrituale notifica e attestazione, né ha effettuato deduzioni relative all'eventuale esistenza di una causa impeditiva dell'attuazione rituale dell'onere di notifica.
In mancanza di elementi indicativi della regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese processuali.
Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
17/10/2025 Il Giudice
OS MA
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