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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2133/2023, assunta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Brescia, via Parte_1 C.F._1
IV Novembre n. 2, presso lo studio dell'avv. Stefano Mendolia e dell'avv. Annalisa Baiguera che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Legnano, corso Sempione n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Convenuto
NONCHÈ
pagina 1 di 4 (C.F. , in persona della procuratrice speciale, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'avv. Ludovico
Lucibello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Terza intervenuta
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “L'esponente difesa conferma che tra le Parti è intervenuto un accordo stragiudiziale per la divisione dei beni comuni e pertanto la Signora come sopra Parte_1
rappresentata e difesa, chiede che il Giudice adito dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le Parti, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta: - Conservatoria dei RRII MILANO 2, Registro Generale n.
118794 - Registro Particolare n. 83554 – n. 4 del 29.08.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como -
Conservatoria dei RRII TEMPIO PAUSANIA Registro Generale n. 10441 Registro Particolare
n. 7620 – n. 2 del 04.09.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como”;
Per parte convenuta: “Nel merito: - stante l'intervenuto un accordo stragiudiziale tra le parti che definisce la materia del contendere, disporre la cessazione della materia del contendere, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- spese legali compensate”;
Terza intervenuta: Non ha depositato note
Oggetto: Cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere entrambi eredi di
[...] Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 30.08.2021, con ultimo domicilio nel circondario di pagina 2 di 4 questo Tribunale. Premesso, dunque, di essere divenuti comproprietari di una serie di beni immobili, cointestatari dei conti correnti bancari e contitolari delle medesime quote societarie, chiedeva dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione ai condividenti delle quote di loro spettanza.
Con comparsa di risposta dell'11.09.2023, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di divisione.
L'atto di citazione veniva, altresì, notificato al , titolare di vicoli sui citati Controparte_3
beni immobili, e alla che interveniva in giudizio con comparsa del Controparte_2
24.10.2024 al fine di monitorare le operazioni divisionali.
Espletate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU.
Nelle more delle operazioni peritali, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva, dunque, rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita – su richiesta delle parti – dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
A scioglimento della riserva, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, occorre dare atto del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo, durante le operazioni di CTU, sullo scioglimento della comunione ereditaria.
Occorre dunque dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto si è verificato un fatto modificativo dell'originaria situazione di comproprietà, che fa venir meno i presupposti della forma di tutela invocata da entrambe le parti.
Né rileva la mancata adesione della che non ha depositato note scritte Controparte_2
entro il termine assegnato dal giudice, giacché la stessa è intervenuta in giudizio in via adesiva dipendente, ai soli fini dell'opponibilità della sentenza di divisione.
Deve, inoltre, accogliersi la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2668, secondo comma, c.c.
pagina 3 di 4 3. Sulle spese occorre infine prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti attrice e convenuta, mentre vanno compensate nei rapporti con la terza intervenuta, atteso che non è configurabile una soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 118794 - Registro Particolare
n. 83554 – n. 4 del 29.08.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como);
3) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 10441 - Registro
Particolare n. 7620 – n. 2 del 04.09.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como);
4) Spese come da accordo tra le parti attrice e convenuta;
5) Compensa le spese processuali nei rapporti con la terza intervenuta.
Si comunichi.
Como, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2133/2023, assunta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Brescia, via Parte_1 C.F._1
IV Novembre n. 2, presso lo studio dell'avv. Stefano Mendolia e dell'avv. Annalisa Baiguera che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Legnano, corso Sempione n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Convenuto
NONCHÈ
pagina 1 di 4 (C.F. , in persona della procuratrice speciale, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'avv. Ludovico
Lucibello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Terza intervenuta
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “L'esponente difesa conferma che tra le Parti è intervenuto un accordo stragiudiziale per la divisione dei beni comuni e pertanto la Signora come sopra Parte_1
rappresentata e difesa, chiede che il Giudice adito dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le Parti, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta: - Conservatoria dei RRII MILANO 2, Registro Generale n.
118794 - Registro Particolare n. 83554 – n. 4 del 29.08.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como -
Conservatoria dei RRII TEMPIO PAUSANIA Registro Generale n. 10441 Registro Particolare
n. 7620 – n. 2 del 04.09.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como”;
Per parte convenuta: “Nel merito: - stante l'intervenuto un accordo stragiudiziale tra le parti che definisce la materia del contendere, disporre la cessazione della materia del contendere, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- spese legali compensate”;
Terza intervenuta: Non ha depositato note
Oggetto: Cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere entrambi eredi di
[...] Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 30.08.2021, con ultimo domicilio nel circondario di pagina 2 di 4 questo Tribunale. Premesso, dunque, di essere divenuti comproprietari di una serie di beni immobili, cointestatari dei conti correnti bancari e contitolari delle medesime quote societarie, chiedeva dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione ai condividenti delle quote di loro spettanza.
Con comparsa di risposta dell'11.09.2023, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di divisione.
L'atto di citazione veniva, altresì, notificato al , titolare di vicoli sui citati Controparte_3
beni immobili, e alla che interveniva in giudizio con comparsa del Controparte_2
24.10.2024 al fine di monitorare le operazioni divisionali.
Espletate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU.
Nelle more delle operazioni peritali, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva, dunque, rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita – su richiesta delle parti – dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
A scioglimento della riserva, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, occorre dare atto del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo, durante le operazioni di CTU, sullo scioglimento della comunione ereditaria.
Occorre dunque dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto si è verificato un fatto modificativo dell'originaria situazione di comproprietà, che fa venir meno i presupposti della forma di tutela invocata da entrambe le parti.
Né rileva la mancata adesione della che non ha depositato note scritte Controparte_2
entro il termine assegnato dal giudice, giacché la stessa è intervenuta in giudizio in via adesiva dipendente, ai soli fini dell'opponibilità della sentenza di divisione.
Deve, inoltre, accogliersi la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2668, secondo comma, c.c.
pagina 3 di 4 3. Sulle spese occorre infine prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti attrice e convenuta, mentre vanno compensate nei rapporti con la terza intervenuta, atteso che non è configurabile una soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 118794 - Registro Particolare
n. 83554 – n. 4 del 29.08.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como);
3) Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 10441 - Registro
Particolare n. 7620 – n. 2 del 04.09.2023, rep. 2133/2023 Trib. Como);
4) Spese come da accordo tra le parti attrice e convenuta;
5) Compensa le spese processuali nei rapporti con la terza intervenuta.
Si comunichi.
Como, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 4 di 4