Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 2232
CASS
Sentenza 18 gennaio 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, che ha esaminato il ricorso della Curatela Fallimentare di una società contro un'ordinanza del Tribunale di Trapani. La Curatela richiedeva la restituzione di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, sostenendo che il termine di prescrizione dei reati presupposti fosse maturato, e che quindi il sequestro fosse divenuto inefficace. In particolare, la Curatela contestava la legittimità del sequestro, evidenziando che la responsabilità amministrativa della società non potesse giustificare il mantenimento del vincolo.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la Curatela non avesse legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro, poiché non era titolare di diritti sui beni del fallito. Inoltre, ha sottolineato che la prescrizione del reato presupposto non escludeva automaticamente la responsabilità amministrativa della società, e che il sequestro preventivo poteva rimanere in vigore fino a una decisione definitiva sul merito. La Corte ha quindi confermato la validità del sequestro, condannando la Curatela al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 2232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2232
    Data del deposito : 18 gennaio 2019

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