Sentenza 18 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della Curatela Fallimentare "Oasi scan", avente diritto alla restituzione, contro la ordinanza del Tribunale di Trapani del 17.7.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame;
udito l'Avv. IT Incalcaterra, in difesa della curatela, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17.7.2018, il Tribunale di Trapani - Sezione per il Riesame delle Misure Cautelari Reali - ha respinto l'appello proposto nell'interesse della Curatela del Fallimento "Oasi srl" contro l'ordinanza del Tribunale di Marsala dell'11-12.6.2018 che aveva rigettato la istanza della medesima curatela con cui era stata dedotta la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP ai sensi degli artt. 640bis e quater cod. pen. e 322ter cod. proc. pen. sui beni immobili della società fino a concorrenza della somma di Euro 6.200.000 in relazione a fatti di truffa aggravata commessi in Castelvetrano;
2. ricorre per Cassazione la curatela del fallimento "Oasi srl":
2.1 ripercorso l'iter del procedimento ed i vari provvedimenti succedutisi e riportata la motivazione con cui il Tribunale - in sede dibattimentale - aveva respinto la istanza di dissequestro e conseguente restituzione dei beni sul rilievo secondo cui il delitto contestato al MB, stante la contestata recidiva, non era prescritto, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle censure sollevate in merito alla intervenuta prescrizione dei reati: richiamato l'arresto delle SS.UU. "Lucci" ribadisce che, una volta estinti tutti gli episodi di reato di cui all'art. 640bis cod. pen. connessi alla responsabilità amministrativa della società, il processo potrebbe proseguire esclusivamente con riferimento alla posizione del MB, amministratore della Costruire srl, con la eventuale possibilità di mantenere il vincolo solo e soltanto nei limiti dell'importo di Euro 416.667,42 ma sui beni del predetto imputato. Richiama, ancora, il disposto di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 231 del 2001 per il quale, nella ipotesi di estinzione dei reati, il processo prosegue nei confronti della società ai soli fini della irrogazione delle sanzioni amministrative ribadendo, d'altra parte, che l'illecito amministrativo non è, come pare ritenere il Tribunale, un reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale ha segnalato che la Curatela del Fallimento della società Oasi Scan l aveva dedotto la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto con provvedimento del GIP di Marsala del 20.6.2013 sui beni immobili della società per essere nel frattempo maturato il termine di prescrizione dei reati su cui il provvedimento cautelare era stato fondato e che erano stati contestati come commessi in Castelvetrano, rispettivamente, fino al 18.5.2009 e fino al 20.5.2009 quanto al capo a) e fino al 15.12.2009 quanto al capo b). In particolare, la curatela aveva dedotto che la recidiva era stata contestata dal PM a AN SE MB e ad TO PA OR LL quando già reato di truffa aggravata loro ascritto doveva ritenersi estinto per essere nel frattempo già integralmente maturato il termine di prescrizione con la sola eccezione del fatto di cui al capo b) commesso dal MB, circostanza che avrebbe comportato la conseguente riduzione del sequestro nei limiti dell'ammontare del pregiudizio corrispondente all'apporto personale del predetto nella realizzazione del reato. Il Tribunale ha quindi ricordato quali siano i termini ed i presupposti del giudizio di appello cautelare e, quindi, ritenuto infondato il gravame proposto dalla curatela.Ha richiamato il provvedimento del Tribunale di Marsala dell'11.6.2018 (integrato e precisato con il provvedimento del 12.6.2018) con cui si era dato atto della sussistenza delle condizioni per definire la posizione processuale di una serie di imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e, di conseguenza, era stata disposta la separazione degli atti con riguardo alla posizione di costoro procedendosi, quanto a AN SE Ligannbi, in relazione ai reati a costui contestati ai capi A), B) ed M), nonché nei riguardi di LL TO PA OR, GI CL AN e AN ON per quanto concerne il reato di cui al capo K) e, infine, nei confronti di Oasi srl e di Costruire srl in relazione agli illeciti amministrativi contestati ai capi P), Q) e R); di conseguenza, avevano osservato i giudici del dibattimento, essendo stato il sequestro adottato in relazione ai capi A) e B), e dovendo per questi proseguire nei confronti del MB, non esistevano le condizioni per dichiararne la sopravvenuta inefficacia. Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta della difesa sia pure sulla scorta di considerazioni diverse segnalando, in particolare, che sulle condotte contestate ai capi A) e B) della rubrica si fonda anche la responsabilità amministrativa della società ex art. 24 del D. Lg.vo 231 del 2001 e come evidenziato dal capo P), aggiungendo che, ai sensi dell'art. 22, il decorso della prescrizione è interrotto dalla richiesta di applicazione di misure interdittive e non decorre sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ha osservato che, nel caso di specie, il decorso del termine di prescrizione, in quel momento non ancora maturato, era stato interrotto e conseguentemente sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM (che, indipendentemente dalla mancanza, in atti, del relativo atto, è certo fosse intervenuta nei cinque anni dalla commissione del reato, individuata, nella contestazione, sino al 18.5.2014 e sino al 20.5.2014 per il capo a) e sino al 15.12.2014 per il capo b)). Ha spiegato che l'art. 19 del D. Lg.vo 231 del 2001 prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna dell'ente e che l'art. 53 del medesimo D. Lg.vo consente il sequestro preventivo dei beni di cui è prevista la confisca. Ha richiamato le emergenze istruttorie concernenti il fumus della responsabilità amministrativa dell'ente pur precisando che sul punto non era intervenuto alcun rilievo ad opera della difesa.
2. La curatela rileva che il provvedimento del Tribunale è affetto da vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alle censure facendo riferimento alle SS.UU. "Lucci" e sottolineando che, una volta estinti i fatti di reato di cui all'art. 640bis cod. pen. connessi alla responsabilità amministrativa della società, il processo potrebbe proseguire esclusivamente con riferimento alla posizione del MB, amministratore della Costruire srl, con la eventuale possibilità di mantenere il vincolo nei limiti dell'importo di Euro 416.667,42 ma sui beni del predetto imputato. Richiama, inoltre, l'art. 8 del D. Lg.vo 231 del 2001 alla stregua del quale, nella ipotesi di estinzione dei reati, il processo prosegue nei confronti della società ai soli fini della irrogazione delle sanzioni amministrative ribadendo, a tal proposito, che l'illecito amministrativo non è, come pare ritenere il Tribunale, un reato.
3. Ebbene, va rilevato, in primo luogo, che, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve in ogni caso procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse ed a cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (cfr., Cass. Pen., 4, 18.4.2018 n. 22.468, Eurocos snc;
Cass. Pen., 6, 25.1.2013 n. 21.192, Barla). D'altra parte, nemmeno dalla stessa assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato (cfr., Cass. Pen., 5, 4.4.2013 n. 20.060, PM in proc. Citibank N.A.). Per altro verso, poi, si è chiarito che nella confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, con il solo limite per cui l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso;
è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (cfr., Cass. Pen., 6, 10.4.2018 n. 26.621, Ahmed;
Cass. Pen., 2, 26.4.2018 n. 29.395, Pesaro, secondo cui il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca).
3. Non è allora inutile segnalare che, con la sentenza dell'11.6.2018, resa all'esito della separazione di alcune posizioni e per alcune imputazioni il Tribunale di Marsala ha dichiarato la intervenuta estinzione dei reati ascritti a TO IT LL per morte del reo ma, nel contempo, nei confronti di TO PA OR LL, GI CL AN, AN ON, AN RU, AN SE MB, AS SE, ZI La MO, NT ZE e SC PA VI per i reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), G), H) e J). Trattasi di sentenza che, in primo luogo, non è dato sapere se sia stata o meno impugnata ma che, per altro verso, non ha disposto nulla in merito al sequestro ed in punto di confiscabilità di quanto appreso in sede di esecuzione del provvedimento cautelare, questioni che di conseguenza sono ancora interamente "sub judice" nel processo principale.
4. Quel che tuttavia appare dirimente, ai fini del rigetto del ricorso, è il profilo della legittimazione del curatore fallimentare che, come più volte ribadito da questa Corte anche nel suo massimo consesso, non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa in quanto egli non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni (cfr., Cass. SS.UU., 25.9.2014 n. 11.170, Uniland spa, laddove si è precisato che la legittimazione per impugnare consegue alla effettiva disponibilità del bene e che, invece, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non conferisce alla procedura la disponibilità dei beni del fallito in considerazione del fatto che, da un lato, questi ne conserva il diritto di proprietà e, dall'altro, che il pregresso vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su tali beni, escludendo ogni disponibilità diversa sugli stessi;
conf., Cass. Pen., 3, 12.7.2016 n. 42.469, Amista;
Cass. Pen., 3, 1.3.2016 n. 23.388, Ivone).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della curatela al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro