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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2021
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 27 del mese di novembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 1185/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. ZAPPIA MARIA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. ORECCHIO FABIO;
CP_1 C.F._2
- Convenuto –
Per , l'avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA insiste nell'opposizione e a Parte_1 quanto chiesto e detto in atti e verbali causa.
Per l'avv. ORECCHIO FABIO insiste a quanto chiesto e detto in atti e verbali CP_1 causa.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 1185/2021
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185/2021 R.G., posta in decisione, all'udienza 27.11.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA
- Attrice opponente a decreto ingiuntivo –
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ORECCHIO FABIO
- Convenuto oppost0–
Oggetto: altri rapporti condominiali – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1654/2020 del 16/12/2020, reso nel procedimento recante nr. 2975/2020 R.G., dal Tribunale di Messina, II sezione civile, con il quale si ingiungeva alla Sig.ra n.q. di Amm. P.t. del di Parte_1 Controparte_2 consegnare entro il termine di 40 giorni alla ricorrente la documentazione afferente il CP_2 stesso e in particolare il verbale di Assemblea del 02/03/2020, oltre a prevedere la condanna al pagamento delle spese del procedimento, che venivano liquidati nella complessiva somma di €939,00, di cui € 286,00 per spese vive ed € 653,00 per onorario, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice esponeva l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, chiedendone l'annullamento o la revoca. Secondo l'odierna Opponente, la pretesa monitoria scaturiva dalla mancata consegna da parte della sig.ra – quale amministratore di Parte_1
pagina2 di 5 condominio - del verbale di assemblea dei condomini del tenutasi in Controparte_2 data 02/03/2020. Secondo l'Opponente, poiché alla detta assemblea dei condomini era presente per delega della sig.ra l'Avv.to Fabio Orecchio, il figlio di quest'ultima, lo stesso delegato aveva” CP_1 potuto esprimere in sede di riunione assembleare ogni eventuale doglianza in merito alle varie questioni poste all'ordine del giorno, ed è, altrettanto, evidente che laddove fossero insorte delle perplessità in merito alle questioni trattate, il delegato avrebbe ben potuto chiedere un differimento della assemblea per prendere visione della documentazione condominiale, quindi è evidente come in realtà nessun diritto è stato leso.”.
Aggiungeva che, poiché persisteva la situazione di pandemia da Covid 19, non aveva potuto dare seguito alla richiesta,” inoltrata con PEC inviata in data 16/03/2020, tramite il proprio legale, in modo del tutto generico, richiedeva all'amministratore p.t. : “copia del verbale dell'ultima assemblea”, non ponendo alcun termine per la consegna e né, tantomeno, chiedendo alcun appuntamento presso lo studio dell'amministratore”, anche perché, a causa dell'emergenza epidemiologica, era stata costretta a non potere accedere al proprio studio professionale ubicato nella stessa abitazione dei propri anziani genitori, per non correre rischio di contagiarli.
E poiché, in conseguenza di ciò era stata costretta a riattrezzare altro studio professionale, non la si poteva ritenere inadempiente alla richiesta di consegna del verbale di assemblea che le era stata inoltrata dalla sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2021 si costituiva , CP_1 chiedendo :” ) Dichiarare immediatamente esecutivo il D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che la opponente, prima ancora di proporre opposizione ha provveduto ad adempiere alla ingiunzione giudiziale;
3) Nel merito, confermare il D.I. opposto e l'obbligo della opponente a consegnare il verbale di assemblea alla condomina , che ne aveva fatto richiesta;
4) In via istruttoria, CP_1 la deducente intende avvalersi della prova documentale e della prova per interpello sui fatti di causa, con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzione di parte avversa;
”.
Sosteneva parte opposta che l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo costituiva l'estremo espediente posto in essere dalla opponente per giustificare di essersi sottratta ai propri doveri di ufficio e procrastinare quanto più possibile l'annullamento della delibera con la quale era stata illegittimamente confermata come amministratore del , impedendo alla parete opposta, CP_2 quale condomina, di esaminare il contenuto del verbale di assemblea e di esercitare i poteri di impugnazione contro tale verbale, tanto che la richiesta di trasmettere il detto verbale di assemblea era stata ignorata dallo stesso per oltre dieci mesi finché, non appena ricevuta la notifica del decreto pagina3 di 5 ingiuntivo aveva provveduto – in data 26.1.2021 - ad inviare il verbale di assemblea, con ciò facendo venir meno la materia del contendere.
Concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, con provvedimento del 20/02/2024 erano rigettate le richieste istruttorie e si era rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Sebbene l'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, si riferisce solo alle modalità di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non si può dubitare che l'amministratore di condominio, che agisce quale mandatario dei condomini, sia tenuto a comunicare agli stessi il verbale di assemblea, anche se presenti all'adunanza e, a maggior ragione, la documentazione riguardante il condominio, in esecuzione dell'obbligo sancito per l'amministratore dall'art. 1129 c.
2. C..c.
Nella presente controversia, per l'appunto, la condomina , dopo avere - inutilmente CP_1
– chiesto all'amministratore la copia della documentazione afferente il Parte_1 condominio, compreso il verbale di assemblea, che doveva essere inserito nell'apposito registro dei verbali, ha deposito ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendolo.
Come evidenziato nelle difese di parte opposta, soltanto in data 26.1.2021, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, l'amministratore provvedeva a consegnare la documentazione CP_1 richiesta dalla sig.ra Parte_1
Pertanto, dovendo consegnare, in adempimento di un preciso obbligo di amministratore di condominio, documentazione già in suo possesso, che doveva essere tenuta con regolarità, il ritardo da parte dell'odierna Opponente nella consegna della detta documentazione, a distanza di oltre dieci mesi dalla richiesta, non può essere ritenuto giustificato neppure in base alla emergenza epidemiologica e alla necessità di spostamento dello studio professionale dalla abitazione degli anziani genitori dell'amministratore ad altro immobile.
In ragione della tempestiva consegna della documentazione a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, però, sebbene non può dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla fase di opposizione, come richiesto dalla stessa parte opposta in memoria di costituzione, in quanto, a seguito della proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo si dà l'avvio al giudizio ordinario che rappresenta lo strumento attraverso i quale si realizza il contraddittorio differito sulla sussistenza o meno delle pretese invocate dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e su cui si è provveduto pagina4 di 5 con decreto emesso a seguito di una cognizione sommaria, si ritiene che possono essere compensate per intero tra le parti le spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta al n. 1185/2021 R.G.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di in relazione al Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1654/2020 del 16/12/2020, reso nel procedimento recante nr. 2975/2020 R.G. dal Tribunale di Messina, II sezione civile;
decreto ingiunto che, pertanto, si conferma.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 27 del mese di novembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 1185/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. ZAPPIA MARIA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. ORECCHIO FABIO;
CP_1 C.F._2
- Convenuto –
Per , l'avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA insiste nell'opposizione e a Parte_1 quanto chiesto e detto in atti e verbali causa.
Per l'avv. ORECCHIO FABIO insiste a quanto chiesto e detto in atti e verbali CP_1 causa.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 1185/2021
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1185/2021 R.G., posta in decisione, all'udienza 27.11.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA
- Attrice opponente a decreto ingiuntivo –
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ORECCHIO FABIO
- Convenuto oppost0–
Oggetto: altri rapporti condominiali – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1654/2020 del 16/12/2020, reso nel procedimento recante nr. 2975/2020 R.G., dal Tribunale di Messina, II sezione civile, con il quale si ingiungeva alla Sig.ra n.q. di Amm. P.t. del di Parte_1 Controparte_2 consegnare entro il termine di 40 giorni alla ricorrente la documentazione afferente il CP_2 stesso e in particolare il verbale di Assemblea del 02/03/2020, oltre a prevedere la condanna al pagamento delle spese del procedimento, che venivano liquidati nella complessiva somma di €939,00, di cui € 286,00 per spese vive ed € 653,00 per onorario, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice esponeva l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, chiedendone l'annullamento o la revoca. Secondo l'odierna Opponente, la pretesa monitoria scaturiva dalla mancata consegna da parte della sig.ra – quale amministratore di Parte_1
pagina2 di 5 condominio - del verbale di assemblea dei condomini del tenutasi in Controparte_2 data 02/03/2020. Secondo l'Opponente, poiché alla detta assemblea dei condomini era presente per delega della sig.ra l'Avv.to Fabio Orecchio, il figlio di quest'ultima, lo stesso delegato aveva” CP_1 potuto esprimere in sede di riunione assembleare ogni eventuale doglianza in merito alle varie questioni poste all'ordine del giorno, ed è, altrettanto, evidente che laddove fossero insorte delle perplessità in merito alle questioni trattate, il delegato avrebbe ben potuto chiedere un differimento della assemblea per prendere visione della documentazione condominiale, quindi è evidente come in realtà nessun diritto è stato leso.”.
Aggiungeva che, poiché persisteva la situazione di pandemia da Covid 19, non aveva potuto dare seguito alla richiesta,” inoltrata con PEC inviata in data 16/03/2020, tramite il proprio legale, in modo del tutto generico, richiedeva all'amministratore p.t. : “copia del verbale dell'ultima assemblea”, non ponendo alcun termine per la consegna e né, tantomeno, chiedendo alcun appuntamento presso lo studio dell'amministratore”, anche perché, a causa dell'emergenza epidemiologica, era stata costretta a non potere accedere al proprio studio professionale ubicato nella stessa abitazione dei propri anziani genitori, per non correre rischio di contagiarli.
E poiché, in conseguenza di ciò era stata costretta a riattrezzare altro studio professionale, non la si poteva ritenere inadempiente alla richiesta di consegna del verbale di assemblea che le era stata inoltrata dalla sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2021 si costituiva , CP_1 chiedendo :” ) Dichiarare immediatamente esecutivo il D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che la opponente, prima ancora di proporre opposizione ha provveduto ad adempiere alla ingiunzione giudiziale;
3) Nel merito, confermare il D.I. opposto e l'obbligo della opponente a consegnare il verbale di assemblea alla condomina , che ne aveva fatto richiesta;
4) In via istruttoria, CP_1 la deducente intende avvalersi della prova documentale e della prova per interpello sui fatti di causa, con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzione di parte avversa;
”.
Sosteneva parte opposta che l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo costituiva l'estremo espediente posto in essere dalla opponente per giustificare di essersi sottratta ai propri doveri di ufficio e procrastinare quanto più possibile l'annullamento della delibera con la quale era stata illegittimamente confermata come amministratore del , impedendo alla parete opposta, CP_2 quale condomina, di esaminare il contenuto del verbale di assemblea e di esercitare i poteri di impugnazione contro tale verbale, tanto che la richiesta di trasmettere il detto verbale di assemblea era stata ignorata dallo stesso per oltre dieci mesi finché, non appena ricevuta la notifica del decreto pagina3 di 5 ingiuntivo aveva provveduto – in data 26.1.2021 - ad inviare il verbale di assemblea, con ciò facendo venir meno la materia del contendere.
Concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, con provvedimento del 20/02/2024 erano rigettate le richieste istruttorie e si era rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Sebbene l'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, si riferisce solo alle modalità di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non si può dubitare che l'amministratore di condominio, che agisce quale mandatario dei condomini, sia tenuto a comunicare agli stessi il verbale di assemblea, anche se presenti all'adunanza e, a maggior ragione, la documentazione riguardante il condominio, in esecuzione dell'obbligo sancito per l'amministratore dall'art. 1129 c.
2. C..c.
Nella presente controversia, per l'appunto, la condomina , dopo avere - inutilmente CP_1
– chiesto all'amministratore la copia della documentazione afferente il Parte_1 condominio, compreso il verbale di assemblea, che doveva essere inserito nell'apposito registro dei verbali, ha deposito ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendolo.
Come evidenziato nelle difese di parte opposta, soltanto in data 26.1.2021, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, l'amministratore provvedeva a consegnare la documentazione CP_1 richiesta dalla sig.ra Parte_1
Pertanto, dovendo consegnare, in adempimento di un preciso obbligo di amministratore di condominio, documentazione già in suo possesso, che doveva essere tenuta con regolarità, il ritardo da parte dell'odierna Opponente nella consegna della detta documentazione, a distanza di oltre dieci mesi dalla richiesta, non può essere ritenuto giustificato neppure in base alla emergenza epidemiologica e alla necessità di spostamento dello studio professionale dalla abitazione degli anziani genitori dell'amministratore ad altro immobile.
In ragione della tempestiva consegna della documentazione a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, però, sebbene non può dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla fase di opposizione, come richiesto dalla stessa parte opposta in memoria di costituzione, in quanto, a seguito della proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo si dà l'avvio al giudizio ordinario che rappresenta lo strumento attraverso i quale si realizza il contraddittorio differito sulla sussistenza o meno delle pretese invocate dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e su cui si è provveduto pagina4 di 5 con decreto emesso a seguito di una cognizione sommaria, si ritiene che possono essere compensate per intero tra le parti le spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta al n. 1185/2021 R.G.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di in relazione al Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1654/2020 del 16/12/2020, reso nel procedimento recante nr. 2975/2020 R.G. dal Tribunale di Messina, II sezione civile;
decreto ingiunto che, pertanto, si conferma.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite relative alla presente fase di giudizio.
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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