TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14459 dell'anno 2019
Tra
) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO IT ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
(già ) (codice fiscale CP_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 10.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.05.2019 , unitamente ad altri Parte_1
soggetti, lamentando una serie di illegittimità degli acquisti di azioni emesse dalla chiedeva: Controparte_2
“5) Quanto alla sig.ra Parte_1
V-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari ad €.15.605,00 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
V-b) in via subordinata:
V-b.1) accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi pre-
contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le obbligazioni e delle azioni, anche quelle derivanti dalle obbligazioni convertite oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
V-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le V-a e Vb. 1, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto,
ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al risarcimento del danno che si CP_1
Pag. 2 di 11 quantifica in €.15.605,00 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì
del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto dall'attore ed eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni diritto. Nel
merito sosteneva la regolarità delle operazioni di investimento.
Disposta la separazione dei giudizi con ordinanza del 03.10.2019, la causa proseguiva per l'attrice . Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammessa ed espletata CTU
contabile a mezzo del Dott. . Persona_1
Depositata la relazione tecnica la causa veniva rinviata all'udienza del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
L'attrice, correntista della sostiene di aver acquistato azioni Controparte_2
della stessa banca nel 2013, per l'aumento di capitale, per un esborso complessivo di euro 9.200,00 a fronte di n.
1.150 azioni ed € 5.405,00 per obbligazioni convertibili con esborso di € 20.010,00.
L'attrice sostiene che in fase di acquisto delle azioni, l'intermediario non informava il cliente dei rischi legati alle azioni illiquide non quotate e non verificava se quelle
Pag. 3 di 11 operazioni a concludersi fossero adeguate e appropriate per l'acquirente, avuto riguardo agli obiettivi di investimento del cliente, della sua esperienza ed istruzione.
La convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione della domanda attrice. CP_2
L'eccezione è infondata.
Deve osservarsi che in tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. (Cass. n. 8997/2021, n. 12937/2017) e le azioni sono state acquistate dal 2011.
Deve anche osservarsi che in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è
prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale
(Cass. Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione,
l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018).
Non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla
Pag. 4 di 11 pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie n.
20583 e n. 20584, emesse dalla nei confronti della Banca. CP_3
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del giudizio.
Nel merito, risulta fondata la domanda attrice proposta in via subordinata, con cui si chiede, previo riconoscimento del grave inadempimento della banca, la condanna di questa, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno subito.
La violazione delle regole di comportamento, tanto nella fase pre-negoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, infatti, non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocare la nullità, ma genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente (cfr. Trib.
Roma, sez. III, 23/01/2017 n. 1034).
L'attrice ha acquistato dalla azioni emesse dalla stessa banca. Controparte_2
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della BPB sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Pag. 5 di 11 Ritenuta la necessità verificare le operazioni finanziarie oggetto di causa secondo la disciplina del T.U.F. e del Regolamento attuativo , è stata ammessa CTU CP_3
contabile.
Il CTU, con condivisibile metodo, immune da vizi logici e giuridici, ha descritto il tipo di strumenti finanziari oggetto di causa, la sottoscrizione degli investimenti, la inadeguatezza degli investimenti e la sussistenza del conflitto di interessi.
In ordine al conflitto di interesse tra Banca emittente e Banca collocatrice delle azioni,
deve osservarsi che l'art. 27 co.2 del citato Regolamento recita:
“Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi”.
Alla CTU è stato posto anche il quesito sulla completezza delle informazioni fornite dalla Banca al cliente.
Il CTU ha risposto sostenendo che la non ha dimostrato di aver rispettato, in CP_1
concreto, l'obbligo di informazione attiva previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Deve anche osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.9066 del
7.04.2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione
Pag. 6 di 11 finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da
Pag. 7 di 11 assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Inoltre, il CTU ha accertato che le operazioni di investimento realizzate non appaiono adeguate al profilo di rischio dell'attore.
Pag. 8 di 11 Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia
Pag. 9 di 11 finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Il danno sofferto dall'attrice, così come quantificato nella relazione della CTU, immune da vizi logici e giuridici, è pari (tenendo conto di tutti i titoli acquistati nel 2013 e non solo quelli poi confluiti sul dossier titoli della attrice) a € 20,010,00.
La convenuta deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_1
della somma di euro 20.010,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo determinati applicando i compensi secondo le tariffe medie per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della (già , in
[...] CP_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la (già CP_1
) al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1
complessiva somma di € 20.010,00 oltre alla rivalutazione secondo gli indici
Pag. 10 di 11 Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore CP_1
dell'attrice, che si liquidano complessivamente, in € 264,00 per esborsi, in €
5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice
Savino BA
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14459 dell'anno 2019
Tra
) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO IT ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
(già ) (codice fiscale CP_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 10.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.05.2019 , unitamente ad altri Parte_1
soggetti, lamentando una serie di illegittimità degli acquisti di azioni emesse dalla chiedeva: Controparte_2
“5) Quanto alla sig.ra Parte_1
V-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari ad €.15.605,00 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
V-b) in via subordinata:
V-b.1) accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi pre-
contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le obbligazioni e delle azioni, anche quelle derivanti dalle obbligazioni convertite oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
V-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le V-a e Vb. 1, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto,
ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al risarcimento del danno che si CP_1
Pag. 2 di 11 quantifica in €.15.605,00 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì
del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto dall'attore ed eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni diritto. Nel
merito sosteneva la regolarità delle operazioni di investimento.
Disposta la separazione dei giudizi con ordinanza del 03.10.2019, la causa proseguiva per l'attrice . Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammessa ed espletata CTU
contabile a mezzo del Dott. . Persona_1
Depositata la relazione tecnica la causa veniva rinviata all'udienza del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
L'attrice, correntista della sostiene di aver acquistato azioni Controparte_2
della stessa banca nel 2013, per l'aumento di capitale, per un esborso complessivo di euro 9.200,00 a fronte di n.
1.150 azioni ed € 5.405,00 per obbligazioni convertibili con esborso di € 20.010,00.
L'attrice sostiene che in fase di acquisto delle azioni, l'intermediario non informava il cliente dei rischi legati alle azioni illiquide non quotate e non verificava se quelle
Pag. 3 di 11 operazioni a concludersi fossero adeguate e appropriate per l'acquirente, avuto riguardo agli obiettivi di investimento del cliente, della sua esperienza ed istruzione.
La convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione della domanda attrice. CP_2
L'eccezione è infondata.
Deve osservarsi che in tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. (Cass. n. 8997/2021, n. 12937/2017) e le azioni sono state acquistate dal 2011.
Deve anche osservarsi che in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è
prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale
(Cass. Sez. III, n. 29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione,
l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018).
Non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla
Pag. 4 di 11 pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie n.
20583 e n. 20584, emesse dalla nei confronti della Banca. CP_3
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del giudizio.
Nel merito, risulta fondata la domanda attrice proposta in via subordinata, con cui si chiede, previo riconoscimento del grave inadempimento della banca, la condanna di questa, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno subito.
La violazione delle regole di comportamento, tanto nella fase pre-negoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, infatti, non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocare la nullità, ma genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente (cfr. Trib.
Roma, sez. III, 23/01/2017 n. 1034).
L'attrice ha acquistato dalla azioni emesse dalla stessa banca. Controparte_2
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della BPB sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Pag. 5 di 11 Ritenuta la necessità verificare le operazioni finanziarie oggetto di causa secondo la disciplina del T.U.F. e del Regolamento attuativo , è stata ammessa CTU CP_3
contabile.
Il CTU, con condivisibile metodo, immune da vizi logici e giuridici, ha descritto il tipo di strumenti finanziari oggetto di causa, la sottoscrizione degli investimenti, la inadeguatezza degli investimenti e la sussistenza del conflitto di interessi.
In ordine al conflitto di interesse tra Banca emittente e Banca collocatrice delle azioni,
deve osservarsi che l'art. 27 co.2 del citato Regolamento recita:
“Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi”.
Alla CTU è stato posto anche il quesito sulla completezza delle informazioni fornite dalla Banca al cliente.
Il CTU ha risposto sostenendo che la non ha dimostrato di aver rispettato, in CP_1
concreto, l'obbligo di informazione attiva previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Deve anche osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.9066 del
7.04.2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione
Pag. 6 di 11 finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da
Pag. 7 di 11 assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Inoltre, il CTU ha accertato che le operazioni di investimento realizzate non appaiono adeguate al profilo di rischio dell'attore.
Pag. 8 di 11 Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia
Pag. 9 di 11 finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Il danno sofferto dall'attrice, così come quantificato nella relazione della CTU, immune da vizi logici e giuridici, è pari (tenendo conto di tutti i titoli acquistati nel 2013 e non solo quelli poi confluiti sul dossier titoli della attrice) a € 20,010,00.
La convenuta deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_1
della somma di euro 20.010,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo determinati applicando i compensi secondo le tariffe medie per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della (già , in
[...] CP_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la (già CP_1
) al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1
complessiva somma di € 20.010,00 oltre alla rivalutazione secondo gli indici
Pag. 10 di 11 Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore CP_1
dell'attrice, che si liquidano complessivamente, in € 264,00 per esborsi, in €
5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta.
Così deciso in Bari il 24.10.2025
Il Giudice
Savino BA
Pag. 11 di 11