Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14496/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14496 del 2022, proposto da
AR LA ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Della Nova, Davide Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IB NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Graduatoria AB25 Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di Primo Grado (Inglese) per la regione Lazio, approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole del giorno 23.08.2022, legalmente conosciuta dalla ricorrente a mezzo pubblicazione in pari data, a firma del Direttore Generale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. AL OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna la Graduatoria AB25 Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di Primo Grado (Inglese) per la regione Lazio, approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole del giorno 23.08.2022, legalmente conosciuta dalla ricorrente a mezzo pubblicazione in pari data, a firma del Direttore Generale.
Deduce la ricorrente i seguenti fatti.
In data 28.04.2022 veniva pubblicato nel Registro Decreti dell’allora Ministero dell’Istruzione il provvedimento (D.M. 1081/2022) avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” - recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” - con il quale venivano disciplinate, tra l’altro, “le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
In data 06.05.2022, in attuazione del sopra indicato provvedimento, veniva pubblicato nel Registro Decreti Dipartimentali del medesimo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, il Bando di concorso disciplinante “la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
In data 08.06.2022 la ricorrente presentava Istanza di partecipazione alla procedura concorsuale sopra individuata mediante invio della stessa in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, così come espressamente previsto dall’art. 4, comma 3 del suddetto Bando di concorso.
Il successivo 30.07.2022 la ricorrente sosteneva la prova disciplinare di cui all’art. 6 del sopra indicato Bando di concorso presso l’Istituto Comprensivo “Via Frignani” in Roma.
In data 23.08.2022 veniva pubblicato nel Registro Decreti del nominato Ministero - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV - Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole, il provvedimento con il quale veniva “approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale ……, per la classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE) per la regione Lazio, formata secondo l’ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio”, nella quale la ricorrente non risultava inserita.
La ricorrente, in data 24.08.2022 avanzava a mezzo PEC formale istanza di accesso agli atti e documenti della sopra individuata procedura concorsuale straordinaria al Ministero dell'Istruzione, quale depositario dei dati relativi al suddetto procedimento amministrativo, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Direttore Generale, quale responsabile della suddetta procedura concorsuale che esercita la funzione di titolare del trattamento dei dati medesimi, con la quale richiedeva di prendere visione nonché di estrarre copia, ove ritenuto necessario. della seguente documentazione: “ 1. copia integrale della Graduatoria finale, completa dei nominativi di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale, della posizione in graduatoria da ciascuno conseguita, dei titoli di riserva e di preferenza degli stessi, nonché il punteggio della prova orale, il punteggio dei titoli ed il punteggio totale ottenuti dai suddetti partecipanti, o comunque di tutti coloro risultati assegnatari di un punteggio totale superiore a quello conseguito dalla sottoscritta; 2. copia integrale delle schede e/o delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione giudicatrice, e comunque di ogni altro documento riguardante la valutazione, e le relative operazioni condotte dalla Commissione giudicatrice, per quanto riguarda la sottoscritta; 3. copia integrale delle schede e/o delle griglie di valutazione compilate dalla Commissione giudicatrice, nonché del Verbale redatto dalla stessa in occasione della attribuzione dei punteggi totali e della formazione della relativa Graduatoria, relative a tutti i partecipanti alla procedura concorsuale o comunque di tutti coloro risultati assegnatari di un punteggio totale superiore a quello conseguito dalla sottoscritta; 4. tutta l'ulteriore documentazione. presupposta e/o successiva. eventualmente in possesso di codeste spettabili Amministrazioni ed afferente alla sopra individuata procedura concorsuale ”.
La suddetta istanza di accesso agli atti veniva riscontrata solamente in data 21.10.2022, ben oltre il termine normativamente previsto di giorni 30 dal ricevimento dell’istanza medesima. Inoltre, la comunicazione di riscontro veniva predisposta ed inviata alla ricorrente non dai sopra indicati Enti, depositari e responsabili dei dati, anche personali, relativi alla procedura concorsuale de quo, bensì da un soggetto - il Presidente della Commissione esaminatrice - al quale non era (e non poteva essere) demandata tale incombenza. In aggiunta a ciò, il riscontro inviato alla ricorrente, è risultato essere parziale, in quanto contenente la sola “griglia di valutazione” relativa alla prova disciplinare sostenuta dalla ricorrente e, dunque, privo della quasi totalità degli atti e documenti richiesti, indispensabili per il corretto esame dell’operato della Commissione giudicatrice nonché per una completa valutazione degli elementi e dei motivi di impugnazione della richiamata procedura concorsuale.
Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati sotto due profili:
- Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Miur del 28.04.2022, nonché di quelle di cui al Bando di concorso del 06.05.2022. Eccesso di potere a seguito di erronea e/o incompleta valutazione dei fatti, incongrua ed insufficiente motivazione, carenza di istruttoria nonché ingiustizia manifesta;
- Violazione di legge, eccesso di potere ed ingiustizia manifesta.
La ricorrente, in particolare, ritiene che il punteggio assegnatole risulterebbe errato in quanto, laddove la commissione avesse correttamente operato, le sarebbe stato assegnato un punteggio complessivo di punti 92,50, di cui punti 75 per la prova disciplinare e punti 17,50 per titoli e servizi dichiarati in domanda valutabili ai sensi dalla tabella di valutazione Titoli allegata al Bando, vale a dire un punteggio superiore alla soglia di punti 90 che le avrebbe quindi garantito un posizionamento utile nella graduatoria dei vincitori.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Osserva il Collegio come dalla documentazione depositata in atti e dalla verifica svolta dalla Commissione che ha proceduto alla valutazione dei titoli, emerge che l’odierna candidata aveva riportato un punteggio per la prova orale pari a punti 75 mentre le era stato attribuito, inizialmente, un punteggio per la valutazione dei titoli pari a 13,75, così articolato:
- titoli di accesso 10;
- Titoli di servizio 3.75;
- per un totale di punti 13,75 e un totale, tra prova orale e titoli, pari a 88,75.
A seguito di riapertura delle funzioni della piattaforma in data 28.10.2022 e di disposizioni chiarificatrici della Direzione Generale dell’USR Lazio, ai fini di consentire l’inserimento dei servizi antecedenti all’a.s. 2017/2018 per tutti i candidati in possesso, il punteggio della candidata ZA AR LA è stato rettificato attribuendo:
- n. 1 titolo di servizio a.s 2014/2015 per un totale di punti 1,25.
A seguito di tale inserimento, il punteggio attuale della ricorrente per i titoli è pari a punti 16,25 e il punteggio totale tra prova orale e titoli è pari a 91,25.
Alla luce di quanto indicato, la ricorrente, come da decreto USR Lazio n. 1918 pubblicato in data 7.12.2022 di rettifica della graduatoria precedentemente approvata con DDG prot. n. 1278 del 18 agosto, è stata collocata al n. 83 della graduatoria di merito corrispondente al punteggio 91,25.
Quanto, poi, al riconoscimento dell’ulteriore punteggio di 1,25 per il master universitario, lo stesso non è stato riconosciuto in quanto la relativa certificazione non sarebbe stata presentata all’istituzione scolastica, come previsto dall’avviso prot. n. 28066 del 25.7.2022 pubblicato sul sito dell’USR Lazio (cfr https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=11567) che prevedeva espressamente la trasmissione dei titoli non autocertificabili “ all’indirizzo mail della scuola o sede di esame presso cui i candidati sono stati convocati per la prova orale ” e cioè all’indirizzo “rmic8fh006@istruzione.it” o “rmic8fh006@pec.istruzione.it”.
Sotto tale profilo, tuttavia, occorre osservare come dalla documentazione depositata in atti, risulta l’intervenuto invio, in data 2 agosto 2022, di tutta la documentazione indicata nella domanda – comprensiva di quella in esame – all’indirizzo e-mail rmic8fh006@istruzione.it, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 (Dichiarazione e presentazione dei titoli) del Bando di concorso, il cui recapito veniva attestato con messaggio e-mail di conferma di lettura dello stesso giorno 02 agosto 2022 (allegati nn. 15 e 16 di parte ricorrente).
Appare, dunque, illegittima la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dell’ulteriore titolo vantato dalla ricorrente che avrebbe potuto, ove ne sussistevano i presupposti, un ulteriore aggiornamento del punteggio.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti dell’interesse della parte ricorrente con conseguente obbligo della Amministrazione di procedere alla ulteriore valutazione del titolo in esame.
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL OM, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL OM |
IL SEGRETARIO