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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG AM PE, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12466/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 2.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057227, relativo alla Ta.Ri e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo di €. 16.767,59, oltre sanzioni e interessi. -------------------------------- Esponeva che il Comune le aveva richiesto la tassa per gli immobili, siti in Roma, Indirizzo_1 (cat. C/2-C/3), assoggettando a tributo con cat. C4 una superficie di mq. 439, che era solo comproprietaria per una quota pari a 24/72 dei suddetti beni, non ultimati e privi di utenze, tant'è che altra comproprietaria sin dal 16.6.2009 aveva presentato apposita dichiarazione specificando che nessuna utenza era attivata per inidoneità alla produzione di rifiuti, in quanto trattavasi di immobili inutilizzati. --------------------------------- Peraltro, l'intero complesso edilizio era stato venduto nell'insieme allo stato “grezzo” il 27.4.2023 con atto Not. Narducci, per cui da tale data comunque la tassa non avrebbe potuto esserle richiesta. ------------ Assumeva di risiedere sin dal 24.10.1981 in un immobile (int. 5) al civico 52 della stessa strada e di aver sempre pagato la tassa per la sua abitazione. --------------------------------------------------------- Eccepiva il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018; chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e, in via subordinata, la rettifica dell'importo dovuto, previa sospensione. Il Comune di Roma Capitale, cui il ricorso era stato notificato il 6.12.2024, nulla deduceva. ------------------------------------------- All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso é fondato e va accolto. ----------------------------------- Preliminarmente si osserva che alcun rilievo può assumere il fatto, rappresentato dalla ricorrente, di aver sempre pagato la tassa relativa all'appartamento in cui abita, atteso che siffatta circostanza appare affatto ultronea rispetto all'accertamento gravato, afferente a immobili diversi. ------------------------------------------------------------ 1.Anzitutto, la ricorrente ha dedotto e documentato di aver venduto gli immobili, per i quali le è stata richiesta la tassa, con atto Not. Narducci del 27.4.2023, da cui risulta che la stessa era comproprietaria per una quota pari a 24/72. Posto che, ai sensi dell'art. 1, co. 641 e 642, L. 147/13, il presupposto della Ta.Ri è il possesso o la detenzione, deve escludersi la soggettività passiva in capo alla ricorrente dalla data dell'atto di compravendita. ------------------------------------------ Anche per le annualità precedenti la vendita, alle argomentazioni della ricorrente in ordine alla non ultimazione, inutilizzabilità dei locali e asserita improduttività di rifiuti -confermate dalla documentazione fotografica versata in atti- il Comune, non costituitosi, nulla ha dedotto né ha fornito alcuna prova a sostegno della fondatezza della pretesa. ------------------------------------------------------------ D'altronde, secondo quanto dichiarato in udienza dal difensore della ricorrente, il Comune aveva emesso un nuovo accertamento in rettifica del precedente, dal che è agevole desumere che avesse riconosciuto, quantomeno in parte, la fondatezza delle avverse doglianze. ------------ Peraltro, la superficie indicata nell'accertamento risulta maggiore della sommatoria dei beni classati con categoria C/2 e C/3 (v. atto compravendita, pag. 3). ---------------------------------------------- 2.Va esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione relativamente all'anno 2018. ---------------------------------------- Fermo il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va comunque precisato che, in mancanza della dichiarazione il contribuente avrebbe potuto provvedervi entro il 30 giugno dell'anno successivo (L, 147/13, art. 1, co. 684), e questo deve ritenersi il termine iniziale, per cui la notifica dell'accertamento eseguita nel 2024 deve ritenersi tempestiva. Va precisato che l'evocata prescrizione sarebbe comunque esclusa, dovendo anche computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica (Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ------------------ 3.L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, giacché contiene tutte le indicazioni afferenti al soggetto passivo, alla normativa -anche regolamentare- relativa alla tassa richiesta, agli estremi delle delibere A.C., alle violazioni commesse, all'individuazione dell'immobile e ai relativi importi dovuti per i singoli periodi. L'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni a fondamento della pretesa soddisfa l'obbligo motivazionale, contenendo gli elementi essenziali e consentendo al destinatario l'esercizio della difesa (Cass. 24928/08, 3332/09). ----------------------------------------------------------- Il ricorso è, pertanto, accolto;
le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. ----------------------
PP.. QQ.. MM.. La Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in €. 3.000,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025 Il Presidente Est.
PP CO TI
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG AM PE, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057227 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12466/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 2.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057227, relativo alla Ta.Ri e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo di €. 16.767,59, oltre sanzioni e interessi. -------------------------------- Esponeva che il Comune le aveva richiesto la tassa per gli immobili, siti in Roma, Indirizzo_1 (cat. C/2-C/3), assoggettando a tributo con cat. C4 una superficie di mq. 439, che era solo comproprietaria per una quota pari a 24/72 dei suddetti beni, non ultimati e privi di utenze, tant'è che altra comproprietaria sin dal 16.6.2009 aveva presentato apposita dichiarazione specificando che nessuna utenza era attivata per inidoneità alla produzione di rifiuti, in quanto trattavasi di immobili inutilizzati. --------------------------------- Peraltro, l'intero complesso edilizio era stato venduto nell'insieme allo stato “grezzo” il 27.4.2023 con atto Not. Narducci, per cui da tale data comunque la tassa non avrebbe potuto esserle richiesta. ------------ Assumeva di risiedere sin dal 24.10.1981 in un immobile (int. 5) al civico 52 della stessa strada e di aver sempre pagato la tassa per la sua abitazione. --------------------------------------------------------- Eccepiva il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018; chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e, in via subordinata, la rettifica dell'importo dovuto, previa sospensione. Il Comune di Roma Capitale, cui il ricorso era stato notificato il 6.12.2024, nulla deduceva. ------------------------------------------- All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore della ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso é fondato e va accolto. ----------------------------------- Preliminarmente si osserva che alcun rilievo può assumere il fatto, rappresentato dalla ricorrente, di aver sempre pagato la tassa relativa all'appartamento in cui abita, atteso che siffatta circostanza appare affatto ultronea rispetto all'accertamento gravato, afferente a immobili diversi. ------------------------------------------------------------ 1.Anzitutto, la ricorrente ha dedotto e documentato di aver venduto gli immobili, per i quali le è stata richiesta la tassa, con atto Not. Narducci del 27.4.2023, da cui risulta che la stessa era comproprietaria per una quota pari a 24/72. Posto che, ai sensi dell'art. 1, co. 641 e 642, L. 147/13, il presupposto della Ta.Ri è il possesso o la detenzione, deve escludersi la soggettività passiva in capo alla ricorrente dalla data dell'atto di compravendita. ------------------------------------------ Anche per le annualità precedenti la vendita, alle argomentazioni della ricorrente in ordine alla non ultimazione, inutilizzabilità dei locali e asserita improduttività di rifiuti -confermate dalla documentazione fotografica versata in atti- il Comune, non costituitosi, nulla ha dedotto né ha fornito alcuna prova a sostegno della fondatezza della pretesa. ------------------------------------------------------------ D'altronde, secondo quanto dichiarato in udienza dal difensore della ricorrente, il Comune aveva emesso un nuovo accertamento in rettifica del precedente, dal che è agevole desumere che avesse riconosciuto, quantomeno in parte, la fondatezza delle avverse doglianze. ------------ Peraltro, la superficie indicata nell'accertamento risulta maggiore della sommatoria dei beni classati con categoria C/2 e C/3 (v. atto compravendita, pag. 3). ---------------------------------------------- 2.Va esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione relativamente all'anno 2018. ---------------------------------------- Fermo il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va comunque precisato che, in mancanza della dichiarazione il contribuente avrebbe potuto provvedervi entro il 30 giugno dell'anno successivo (L, 147/13, art. 1, co. 684), e questo deve ritenersi il termine iniziale, per cui la notifica dell'accertamento eseguita nel 2024 deve ritenersi tempestiva. Va precisato che l'evocata prescrizione sarebbe comunque esclusa, dovendo anche computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica (Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ------------------ 3.L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, giacché contiene tutte le indicazioni afferenti al soggetto passivo, alla normativa -anche regolamentare- relativa alla tassa richiesta, agli estremi delle delibere A.C., alle violazioni commesse, all'individuazione dell'immobile e ai relativi importi dovuti per i singoli periodi. L'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni a fondamento della pretesa soddisfa l'obbligo motivazionale, contenendo gli elementi essenziali e consentendo al destinatario l'esercizio della difesa (Cass. 24928/08, 3332/09). ----------------------------------------------------------- Il ricorso è, pertanto, accolto;
le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. ----------------------
PP.. QQ.. MM.. La Corte accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in €. 3.000,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e oneri di legge. Così deciso in Roma il 4.12.2025 Il Presidente Est.
PP CO TI
firmato digitalmente