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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13207/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.13207/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CARMAGNOLA EDOARDO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 15/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio in Finale Ligure (Sv) il 04/10/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/12/2015 e il 23/2/2019. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza,
al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO la dott.ssa ha già autorizzato il dott. a lasciare il tetto coniugale ed i Per_3 Pt_2
pagina 2 di 5 coniugi hanno, pertanto, già due sistemazioni abitative autonome e distinte.
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere le figlie presso di sé, secondo gli accordi presi tra i coniugi
– in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e non lavorative –.
In difetto di accordi, il dott. terrà le figlie un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita Pt_2
da scuola (o dalle ore 16:30 c.ca allorché le figlie non saranno a scuola) sino al lunedì sera fino alle ore
18.30, accompagnandole, pertanto, a scuola il lunedì, mentre quando la madre terrà Bianca e nei Per_2
fine settimana, il padre terrà le figlie il lunedì successivo dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:30 c.ca allorché le figlie non saranno a scuola) fino alle ore 18:30. Quando le figlie non andranno a scuola, il padre potrà tenere con se' le figlie, in ogni caso, il lunedì tutto il giorno dalle 9.00 sino alle ore 18:30.
L'alternanza dei weekend resterà invariata, salvo quanto previsto infra, in modo tale da permettere l'organizzazione preventiva.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà le figlie, negli anni dispari, dal 23 dicembre sino al 25
dicembre all'ora di pranzo per consegnarle poi alla madre ed ancora dal 30 dicembre dalle ore 18:30
c.ca sino al 6 gennaio fino alle ore 18:30 c.ca, mentre negli anni pari la gestione sarà alternata.
La festività di Pasqua e TT verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore ad anni alterni:
e trascorreranno la Pasqua negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Per_1 Per_2
In alternanza con l'altro genitore durante le ulteriori festività infra annuali, ponti e giorni di compleanno delle figlie, salvo che le stesse coincidano con i weekend di pertinenza di uno dei due genitori posto che,
in tal caso, le figlie resteranno con il genitore a cui è stato assegnato il fine settimana.
Il dott. terrà con sé e durante le vacanze estive per 2 settimane consecutive Pt_2 Per_1 Per_2
e parimenti anche per 2 settimane, una nel mese di giugno ed una nel mese di luglio (anche non consecutive). Allo stesso modo la madre avrà l'opportunità di tenere con se le figlie durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, e per una settimana durante il mese di luglio.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro la data del 30 aprile, il periodo, la durata ed il luogo di villeggiatura con le figlie.
pagina 3 di 5 DA' ATTO che i coniugi espressamente prevedono che sia onere di chi ha diritto a trascorrere il periodo di visita con le figlie a farsi carico di andarle a recuperare presso la casa familiare e/o presso altri luoghi in cui le stesse si trovino (quale ad esempio la scuola, il centro estivo etc)
DISPONE che il dott. provveda a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla Pt_2
dott.ssa la somma di € 650,00 (diconsi euro seicentocinquanta/00) a titolo di contributo al Per_3
mantenimento delle figlie e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1 Per_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, per entrambe le figlie, sino all'effettiva e rispettiva autosufficienza delle figlie. I ricorrenti acconsentono espressamente di seguire, a tal fine, le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino di intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016 (doc. 9).
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino (TO), via Tempio Pausania n. 30 - in comproprietà al 50%
tra i coniugi – alla moglie sino alla presenza nella stessa delle figlie.
DA' ATTO che il dott. si impegna a cedere e la dott.ssa si impegna ad acquistare Pt_2 Per_3
il 50% dell'immobile sito in Torino (TO), via Tempio Pausania n. 30 – ossia la quota di proprietà del dott. – all'importo complessivo di Euro 70.000,00 (settantamila/00). Pt_2
L'eventuale atto pubblico di cessione della quota di proprietà dell'immobile dal dott. alla Pt_2
dott.ssa sarà da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla omologa del verbale di comparizione Per_3
coniugi, presso il Notaio scelto dalla dott.ssa con spese interamente a carico della stessa. Per_3
I coniugi dichiarano e danno atto che la condizione di cui al presente punto costituisce elemento essenziale per la definizione della crisi coniugale, rappresentando strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di garantire la conservazione dei beni familiari;
essi chiedono pertanto di avvalersi, per l'atto conseguente all'accordo di cui sopra, di ogni agevolazione dall'art. 19 l. 74/1987 come interpretato dalla
Circolare Ag. Entrate n. 27 del 21.06.2012 e, segnatamente, dall'esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
DA' ATTO che le spese di gestione della casa coniugale saranno suddivise equamente al 50% tra la parti, sino al momento in cui il dott. non si è trasferito nella nuova unità abitativa oggetto Pt_2
pagina 4 di 5 di locazione dopo di che saranno a carico della dott.ssa per quanto attiene le spese di ordinaria Per_3
manutenzione e di gestione, mentre suddivise al 50% tra i ricorrenti per quanto attiene le spese di straordinaria manutenzione e di proprietà sino alla cessione dell'immobile tra le parti, di cui al punto precedente
DA' ATTO che in ragione delle rispettive professioni e dei redditi percepiti dai coniugi in costanza di matrimonio, gli stessi hanno la facoltà di sostentarsi separatamente - mantenendo il medesimo tenore di vita avuto in pendenza di coniugio - e, pertanto, allo stato rinunciano a chiedersi assegni alimentari
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo,
causa o ragione connessa strettamente o indirettamente al rapporto di coniugio se si eccettuano le condizioni di separazione ut supra vergate.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.13207/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CARMAGNOLA EDOARDO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 15/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio in Finale Ligure (Sv) il 04/10/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/12/2015 e il 23/2/2019. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza,
al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO la dott.ssa ha già autorizzato il dott. a lasciare il tetto coniugale ed i Per_3 Pt_2
pagina 2 di 5 coniugi hanno, pertanto, già due sistemazioni abitative autonome e distinte.
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere le figlie presso di sé, secondo gli accordi presi tra i coniugi
– in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e non lavorative –.
In difetto di accordi, il dott. terrà le figlie un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita Pt_2
da scuola (o dalle ore 16:30 c.ca allorché le figlie non saranno a scuola) sino al lunedì sera fino alle ore
18.30, accompagnandole, pertanto, a scuola il lunedì, mentre quando la madre terrà Bianca e nei Per_2
fine settimana, il padre terrà le figlie il lunedì successivo dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:30 c.ca allorché le figlie non saranno a scuola) fino alle ore 18:30. Quando le figlie non andranno a scuola, il padre potrà tenere con se' le figlie, in ogni caso, il lunedì tutto il giorno dalle 9.00 sino alle ore 18:30.
L'alternanza dei weekend resterà invariata, salvo quanto previsto infra, in modo tale da permettere l'organizzazione preventiva.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà le figlie, negli anni dispari, dal 23 dicembre sino al 25
dicembre all'ora di pranzo per consegnarle poi alla madre ed ancora dal 30 dicembre dalle ore 18:30
c.ca sino al 6 gennaio fino alle ore 18:30 c.ca, mentre negli anni pari la gestione sarà alternata.
La festività di Pasqua e TT verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore ad anni alterni:
e trascorreranno la Pasqua negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Per_1 Per_2
In alternanza con l'altro genitore durante le ulteriori festività infra annuali, ponti e giorni di compleanno delle figlie, salvo che le stesse coincidano con i weekend di pertinenza di uno dei due genitori posto che,
in tal caso, le figlie resteranno con il genitore a cui è stato assegnato il fine settimana.
Il dott. terrà con sé e durante le vacanze estive per 2 settimane consecutive Pt_2 Per_1 Per_2
e parimenti anche per 2 settimane, una nel mese di giugno ed una nel mese di luglio (anche non consecutive). Allo stesso modo la madre avrà l'opportunità di tenere con se le figlie durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, e per una settimana durante il mese di luglio.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro la data del 30 aprile, il periodo, la durata ed il luogo di villeggiatura con le figlie.
pagina 3 di 5 DA' ATTO che i coniugi espressamente prevedono che sia onere di chi ha diritto a trascorrere il periodo di visita con le figlie a farsi carico di andarle a recuperare presso la casa familiare e/o presso altri luoghi in cui le stesse si trovino (quale ad esempio la scuola, il centro estivo etc)
DISPONE che il dott. provveda a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla Pt_2
dott.ssa la somma di € 650,00 (diconsi euro seicentocinquanta/00) a titolo di contributo al Per_3
mantenimento delle figlie e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1 Per_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, per entrambe le figlie, sino all'effettiva e rispettiva autosufficienza delle figlie. I ricorrenti acconsentono espressamente di seguire, a tal fine, le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino di intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016 (doc. 9).
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino (TO), via Tempio Pausania n. 30 - in comproprietà al 50%
tra i coniugi – alla moglie sino alla presenza nella stessa delle figlie.
DA' ATTO che il dott. si impegna a cedere e la dott.ssa si impegna ad acquistare Pt_2 Per_3
il 50% dell'immobile sito in Torino (TO), via Tempio Pausania n. 30 – ossia la quota di proprietà del dott. – all'importo complessivo di Euro 70.000,00 (settantamila/00). Pt_2
L'eventuale atto pubblico di cessione della quota di proprietà dell'immobile dal dott. alla Pt_2
dott.ssa sarà da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla omologa del verbale di comparizione Per_3
coniugi, presso il Notaio scelto dalla dott.ssa con spese interamente a carico della stessa. Per_3
I coniugi dichiarano e danno atto che la condizione di cui al presente punto costituisce elemento essenziale per la definizione della crisi coniugale, rappresentando strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di garantire la conservazione dei beni familiari;
essi chiedono pertanto di avvalersi, per l'atto conseguente all'accordo di cui sopra, di ogni agevolazione dall'art. 19 l. 74/1987 come interpretato dalla
Circolare Ag. Entrate n. 27 del 21.06.2012 e, segnatamente, dall'esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
DA' ATTO che le spese di gestione della casa coniugale saranno suddivise equamente al 50% tra la parti, sino al momento in cui il dott. non si è trasferito nella nuova unità abitativa oggetto Pt_2
pagina 4 di 5 di locazione dopo di che saranno a carico della dott.ssa per quanto attiene le spese di ordinaria Per_3
manutenzione e di gestione, mentre suddivise al 50% tra i ricorrenti per quanto attiene le spese di straordinaria manutenzione e di proprietà sino alla cessione dell'immobile tra le parti, di cui al punto precedente
DA' ATTO che in ragione delle rispettive professioni e dei redditi percepiti dai coniugi in costanza di matrimonio, gli stessi hanno la facoltà di sostentarsi separatamente - mantenendo il medesimo tenore di vita avuto in pendenza di coniugio - e, pertanto, allo stato rinunciano a chiedersi assegni alimentari
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente per nessun titolo,
causa o ragione connessa strettamente o indirettamente al rapporto di coniugio se si eccettuano le condizioni di separazione ut supra vergate.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
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